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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tiss Ingegneria S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B42D5A3348, rappresentata e difesa dagli avvocati RA Mollica e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario del Governo Contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana, Ministero per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza della Regione Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana- Dipartimento dell’Ambiente, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
N.G.A. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale :
- degli atti e dei provvedimenti adottati dalla S.A. nell’ambito della procedura aperta “PATTO PER IL SUD/FSC 21-27 – AG_17690 Realmonte – “Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato di Realmonte, in prossimità della scuola elementare, posto a valle di Via Palermo” – Codice ReNDiS 19IRA47/G1 – Codice Caronte SI_1_17690 – CUP J89D16003180001. CIG – B42D5A3348”, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione in favore del controinteressato e non nei confronti dell’esponente, previa esclusione dalla procedura del controinteressato e, in particolare:
- del Decreto n. 385 del 19.03.2025 del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana a mezzo del quale la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva nei confronti della N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. e del contestuale avviso di aggiudicazione;
- della proposta di aggiudicazione formulata nei confronti del controinteressato giusta verbale n. 1 del 19.02.2025;
- della nota prot. n. 105/Gare del 26.02.2025, con cui è stata trasmessa al RUP la documentazione e gli esiti di gara per gli adempimenti consequenziali;
- di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata ed in particolare del verbale di gara n. 1 del 19.02.2025, nelle parti in cui è stata ammessa e valutata l’offerta presentata dalla N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. e non viceversa disposta la sua esclusione dalla procedura; - di tutti gli esiti delle verifiche istruttorie condotte dal RUP e dalla S.A. nei confronti della N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. nella parte in cui non si è disposta l’esclusione del controinteressato;
- ove occorra dei provvedimenti di esclusione nn. 9, 10, 11 del 20.02.2025 di altri operatori economici se e nella sola parte in cui hanno condotto alla aggiudicazione dell’appalto al controinteressato;
- ove occorra:
- del Bando, del disciplinare e di ogni altro atto e disposizione speciale di gara se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a.;
- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 4770 del 15.05.2025, depositata in data 19.05.2025 nel fascicolo di causa, con la quale, in asserita ottemperanza all’ordinanza del Tar Palermo n. 200/2025, la S.A., nella persona del RUP, ha confermato il precedente giudizio in ordine alla affidabilità e alla regolarità fiscale della N.G.A. Costruzioni s.r.l.;
- della nota del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 4235 del 05.05.2025, depositata in data 19.05.2025 nel fascicolo di causa, a mezzo della quale la S.A., nella persona del RUP, ha richiesto alla N.G.A. Costruzioni s.r.l. di fornire adeguati chiarimenti con riferimento a quanto statuito dal Tar Palermo nella citata ordinanza n. 200/2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario del Governo Contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana, del Ministero per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza della Regione Siciliana, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Ambiente e di N.G.A. Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. RA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 8 settembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe;
Ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, e dichiarare il ricorso in esame improcedibile ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “…nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n. 6612)” (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 281);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla definizione del giudizio per un profilo in rito, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL NE, Presidente
RA LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LI | AL NE |
IL SEGRETARIO