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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 3012/2021 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 3013/2021), avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Pratese n. 194, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Elena Baldi e Fausto Malucchi, presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Germania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara
Susini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla via Porta
Lucchese n. 6;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.10.2021, premetteva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Palermo il 13.9.2010 con e Controparte_1
che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]), e Per_1 Per_2
(nati il 29.9.2018). Per_3
La ricorrente premetteva che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa dell'abbandono morale e materiale del marito nei confronti della moglie.
In particolare, la ricorrente allegava che il coniuge, prima della nascita dei gemelli, intratteneva relazioni extraconiugali e abbandonava il tetto coniugale per andare a vivere con la compagna, per poi trasferirsi in Germania.
Quanto alla propria situazione economica, la ricorrente rappresentava di essere dipendente delle Poste e di percepire uno stipendio di circa € 1.500,00/1.600,00; rappresentava, poi, di corrispondere € 700,00 mensili per debiti societari imputabili al marito, per un'attività aperta in costanza di matrimonio.
La ricorrente rappresentava che il padre le corrispondeva complessivamente solo € 300,00 mensili.
Pertanto, concludeva così : Parte_1
“Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola integralmente al marito, alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro.
2. L'abitazione sita in via Pratese n. 192/194, dimora ove il marito non ha mai vissuto continuerà ad essere abitata dalla moglie e dalla prole;
3. Il marito ha propria residenza all'estero (in Germania) o comunque lo stesso ivi dimora con la compagna ove svolge attività lavorativa.
4. Il marito verserà a titolo di mantenimento per ciascun figlio euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo d'intesa
2 sottoscritto dall'Ordine degli avvocati di Pistoia ed il Tribunale nell'ottobre
2018. A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago.
Gli assegni familiari saranno percepiti dalla che svolge attività Parte_1
di porta lettere presso Poste Italiane
5. I figli minori saranno affidati alla madre posto che il padre vive in Germania ma sarà mantenuta la potestà genitoriale del padre.
I figli trascorreranno con il padre i periodi che lo stesso sarà in Italia nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche dei figli e dell'idoneità dell'alloggio del quale disporrà quando ritorna dalla Germania.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 giorni a Natale, 1 giorni a Pasqua e 15/20 giorni durante le vacanze estive.
I coniugi si impegneranno a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali pernottamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
Fino alla maggiore età il padre non porterà i figli in Germania o in altro luogo all'Estero senza il consenso della madre
7. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da se che se un genitore vuol portare il figlio o i figli all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro.
8. Nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto alla ricorrente;
purtuttavia la stessa sta pagando l'importo complessivo mensile di euro 760/00 per un'attività gestita dal marito ma aperta a nome della per Parte_1
problemi debitori del e pertanto richiede la corresponsione del 50%. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.5.2022, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione Controparte_1
offerta da controparte e, in particolare, di aver intrattenuto relazioni extraconiugali.
Il resistente rappresentava che il rapporto coniugale si era deteriorato per insanabili contrasti tra i coniugi e per la circostanza che la moglie si fosse trasferita a Palermo dai genitori dopo la nascita dei gemelli.
3 Quanto alla propria situazione economica, rappresentava di aver percepito nel
2018 reddito pari ad € 7.999,00, nel 2019 reddito pari ad € 7.517,00, nel 2020 reddito pari ad € 10.897,00; rappresentava di avere un contratto attualmente con
DHL con stipendio netto mensile pari ad € 1.600,00 e di sostenere € 900,00 per canone di affitto, nonché complessivi € 240,00 mensili per due finanziamenti in essere, oltre spese per energia e riscaldamento.
Il resistente rappresentava di non percepire l'assegno unico per i figli, che veniva corrisposto integralmente alla moglie.
Pertanto, concludeva così : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la separazione personale dei coniugi sposati in Palermo il
13.09.2010;
- respingere la domanda di addebito della separazione perché non provata e pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
2) il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli l'importo ridotto ad €
300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo la indicizzazione
Istat. Tale importo è la risultante delle diverse capacità economiche dei coniugi
e del fatto che la IG.ra percepisce per intero l'assegno unico di € Pt_1
700,00 senza che ci sia stato accordo in tal senso e che spetterebbe, per
l'importo di € 350,00, pari al 50%, anche al IG. CP_1
3) nell'ipotesi in cui invece il Tribunale decidesse di mantenere l'assegno di mantenimento per i figli in € 600,00, si chiede che la IG.ra venga Pt_1 condannata a versare la metà dell'assegno unico al IG. e a CP_1
rimborsare gli importi trattenuti a tale titolo dal momento del loro percepimento e fino alla data di emissione della sentenza;
4) le spese straordinarie con i requisiti di occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità e voluttuarietà individuate nell'art.6 del nuovo
Protocollo Famiglia del 01.10.18 verranno sostenute da entrambi i genitori al
50% e sorrette da idonea documentazione fiscale.
Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute della documentazione afferente la spesa all'altro
4 genitore, il quale provvederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta avanzata;
5) il IG. potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno a CP_1
e e sentire liberamente , in base agli impegni e alla Per_3 Per_2 Per_1
volontà della ragazza;
6) il padre potrà tenere i figli e e la figlia con le seguenti Per_2 Per_3 Per_1
modalità:
a) in Italia o in Germania, a scelta del padre, ad anni alterni con la IG.ra
in occasione della Pasqua dal mercoledì antecedente la Pasqua al Pt_1
martedì successivo, prendendoli e riportandoli al domicilio materno;
b) in Italia o in Germania, a scelta del padre, per le feste Natalizie dal 23 al 31 dicembre per l'anno 2024 e dal 31 dicembre al 6 gennaio per l'anno 2025, proseguendo poi in alternanza negli anni successivi con la IG.ra , Pt_1
prendendoli e riportandoli al domicilio materno;
c) in Italia o in Germania, a scelta del padre, nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, per un mese anche non consecutivo, prendendoli e riportandoli al domicilio materno. Il padre dovrà concordare con la madre i periodi in cui andrà a prendere e riportare i figli proponendo alla IG.ra
le date entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Pt_1
d) oltre ai periodi sopra indicati il IG. potrà far visita ai figli per CP_1
altre 6 volte nel corso di ciascun anno solare, tenendoli con sé in Italia, con o senza pernottamento, per un massimo di 7 giorni consecutivi, avendo cura di garantire la normale frequenza scolastica, dandone preventiva comunicazione alla IG.ra almeno 14 giorni prima;
Pt_1
e) il padre potrà prendere i figli e portarli in Germania nel numero di 5 fine settimana all'anno da comunicare entro il mese precedente avendo raggiunto tutti l'età minima di 6 anni, cosi come individuati nel provvedimento del
Tribunale all'udienza del 13.09.22;
7) fin da ora i coniugi si rilasciano reciproco consenso per le concessioni e autorizzazioni amministrative comprese quelle per il rilascio del passaporto e carta d'identità per i figli minori;
8) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti non prevedono niente a titolo di mantenimento proprio;
5 9) respingere la richiesta avanzata dalla IG.ra di rimborso del 50% Pt_1 dell'importo di € 500,00 per gli asseriti debiti contratti dal IG. CP_1
perché infondata;
10) respingere la domanda avanzata da controparte di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per i figli nell'importo mensile indicato in €
900,00 (€ 300,00 ciascuno).
Con vittoria di spese e competenze legali.”
In data 13.9.2022, le parti comparivano dinnanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, il quale disponeva la riunione del presente fascicolo con il fascicolo avente r.g. n. 3013/2021 e, con ordinanza del 15.9.2022, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, in particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla stessa, calendario di frequentazioni con il padre come richiesto nel ricorso dal convenuto, contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. pari ad € 200,00 ciascuno, spese straordinarie CP_1
al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia.
Rimesse le parti dinnanzi al giudice istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more, la Corte di Appello di Firenze (r.g. n. 781/2022), con decreto n.
148/2023 del 21.2.2023, correggeva l'ordinanza reclamata, recando la stessa una discrasia tra motivazione e dispositivo, e confermava, per il resto,
l'ordinanza presidenziale.
La causa giungeva, infine, all'udienza del 1.10.2024, ove, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
6 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
3.1. La ricorrente domanda l'addebito della separazione, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito e dell'abbandono da parte sua della casa coniugale.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Si osservi, inoltre, come la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale sia particolarmente grave in quanto, di regola, rende la prosecuzione della convivenza intollerabile e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che, comunque, non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. Cass. Civ., 14.10.2010, n. 21245).
Pertanto, in caso di accertamento della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la separazione è addebitale al coniuge infedele, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi;
il giudice di merito, quindi, deve valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
7 una convivenza solo formale (cfr. Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass. Civ.,
2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089).
A fronte, quindi, della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, deve essere il coniuge destinatario della domanda di addebito a fornire la prova di avere rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai vi era già un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale
(cfr. Cass. Civ., 20.4.2011, n. 9074; Cass. Civ., 4.12.2012, n. 23426).
3.2. Nel caso di specie, è pacifico che il resistente abbia una nuova compagna, con la quale attualmente convive in Germania.
La ricorrente, in particolare, allega come il coniuge intrattenesse una relazione extraconiugale già prima della nascita dei due figli gemelli e che tale circostanza abbia portato alla disgregazione del nucleo familiare e alla fine della convivenza.
Il resistente contesta di aver intrattenuto relazioni extraconiugali durante il matrimonio, assumendo che la crisi coniugale sia stata determinata dal trasferimento della moglie a Palermo presso la propria famiglia.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del 30.5.2023 è emerso, invero, che il resistente avesse una relazione extraconiugale e che lo stesso abbia deciso di abbandonare la moglie.
La teste (sorella della ricorrente) dichiarava: “confermo, mia Testimone_1 sorella era stata tradita e ha lasciato l'abitazione per andare con i genitori a
Palermo. Prima hanno provato a ricomporre la cosa ma lui continuava con la relazione ed allora ha confermato la scelta di trasferirsi (…) Loro cercavano di prendere una casa insieme dopo aver disdetto la loro. Abitavano dai suoceri per provare a ricominciare la storia ma poi il marito decise di prendere casa con la persona con la quale aveva una relazione”.
La teste dichiarava : “Loro provarono a rimettersi Testimone_2
insieme ma lei vide che la relazione era ancora in corso e a quel punto decise di andare a Palermo dai genitori (…) All'inizio io vedevo che lui era tornato e diceva che non era vero che stava con quella persona ma poi, in realtà, è andato via con quella persona (…) Poi lui le disse che avrebbero provato a restare insieme ed andarono dai suoceri in attesa di trovare una nuova casa. Invece poi lui decise di andare con la nuova compagna. Il si trasferì a CP_1
8 Montecatini prima del parto che io ricordi;
posso dire che quando ha partorito mi risulta fosse già in casa con la nuova compagna”.
La teste madre del resistente, sentita a controprova, Testimone_3
dichiarava: “Mio figlio è andato a Montecatini e allora mia nuora non aveva casa, era sola ed incinta (…) Poi ad un certo punto lei voleva riconciliarsi ma lui andò via. Poi più o meno a giugno/luglio è andata a partorire a Palermo ed
è tornata quando le gemelle avevano nove mesi circa”.
Alla luce delle testimonianze assunte, è emerso che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che, quando la moglie era incinta dei due figli gemelli, intraprendeva una convivenza con la sua nuova compagna.
Tali circostanze si ritiene integrano violazioni dei doveri matrimoniali tali da fondare la domanda di addebito che, quindi, deve essere accolta.
Né, del resto, risulta che la violazione dell'obbligo di fedeltà si sia innestata su una situazione familiare già irrimediabilmente compromessa.
4. Le parti hanno tre figli, (di anni 14), e (di anni 6). Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente domanda l'affidamento esclusivo dei minori a sé, mentre il resistente domanda l'affidamento condiviso degli stessi.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale
9 appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, non ricorrono elementi in atti tali da far dubitare della capacità genitoriale del sig. né la mera distanza geografica tra i CP_1 genitori può essere, di per sé, un motivo per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Del resto, anche il consulente tecnico d'ufficio, dott. pur dando atto Per_4
di criticità nei rapporti tra i genitori e di alcuni aspetti critici nella genitorialità del sig. reputa entrambe le parti adeguate al ruolo genitoriale ed ha, CP_1 pertanto, concluso per l'affidamento condiviso dei minori.
Per tale motivo, il Tribunale ritiene di disporre l'affidamento condiviso dei minori.
Stante, comunque, la distanza geografica tra i genitori, viene stabilito che, nei periodi di collocamento dei minori presso l'uno o l'altro genitore, il genitore collocatario in quel momento potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, anche relative a scuola (come gite e permessi) e alla salute dei figli;
diversamente, per le decisioni di maggiore rilevanza, anche in ambito scolastico e sanitario, le parti dovranno decidere congiuntamente.
Quanto alla residenza prevalente, entrambe le parti richiedono che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre, così che il Tribunale ritiene di disporre in tal senso, in linea anche con le risultanze della ctu.
In merito al regime di frequentazione dei minori con il padre, il Tribunale ritiene di adottare quelle che sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per cui :
- il sig. può effettuare una videochiamata al giorno a e CP_1 Per_3 Per_2
e sentire liberamente in base agli impegni e alla volontà della ragazza;
Per_1
- il padre terrà con sé i figli:
* in Italia o in Germania, ad anni alterni con la signora in occasione Pt_1
della Pasqua, dal mercoledì antecedente la Pasqua al martedì successivo, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno;
* In Italia o in Germania per le feste Natalizie, dal 23/12 al 31/12 per l'anno in corso e dal 31/12 al 6/1 per il 2025, proseguendo poi in alternanza negli anni
10 successivi con la signora prelevandoli e riportandoli al domicilio Pt_1
materno;
* in Italia o in Germania, nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, per un massimo di 4 settimane, per periodi consecutivi non superiori ai 14 giorni, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno, già a partire dall'estate 2024.
Il padre dovrà concordare con la madre i periodi in cui andrà a prendere e riportare i figli, proponendo alla signora le date entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
* Oltre ai periodi sopra indicati, il signor potrà far visita ai figli per CP_1
altre 6 volte nel corso di ciascun anno solare, tenendoli con sé in Italia, con o senza pernottamento, per un massimo di 7 giorni consecutivi, avendo cura di garantirne la normale frequenza scolastica, dandone preventiva comunicazione alla signora almeno 14 giorni prima. Visto l'accordo che le parti Pt_1 avevano raggiunto all'udienza presidenziale, si aggiunge che il padre potrà anche portare con sé i figli in Germania per un numero massimo di 5 fine settimana all'anno, da comunicare alla madre entro il mese precedente;
* potrà recarsi in Germania a visitare il padre ogni qualvolta vorrà farlo, Per_1
previa autorizzazione dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Stante quanto emerso in corso di ctu circa i conflitti tra i genitori e il disagio dimostrato da si ritiene, inoltre, di accogliere i suggerimenti del dott. Per_1
circa la necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità per i Per_4
genitori e di un percorso psicologico per Per_1
5. La ricorrente domanda contributo di mantenimento a carico del padre pari ad
€ 300,00 per ciascun figlio e spese straordinarie al 50%, mentre il resistente domanda disporsi a proprio carico contributo al mantenimento per i figli pari ad € 300,00 complessivi, tenuto conto dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, nonché spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Preliminarmente è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente svolge l'attività di portalettere e risulta aver percepito per l'anno
2020 redditi lordi pari ad € 18.623,54 (cfr. CUD allegato al ricorso introduttivo)
e € 18.548,00 per l'anno 2022 (cfr. cassetto fiscale deposito del 10.10.2023), somma che, al netto dell'imposta, equivale a circa € 1.180 al mese;
importo che corrisponde a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di udienza
11 presidenziale, ovvero che, detratto l'importo di € 500 da lei versato per pregressi debiti, le restano circa € 700/€ 800 mensili.
La ricorrente percepisce, poi, l'intero assegno unico per i figli per € 700,00 mensili circa, come risultante dagli estratti conto depositati;
inoltre, sopporta oneri abitativi per € 500,00 ed allega di essere gravata per ulteriori € 500,00 mensili per la restituzione di prestiti riconducibili al marito (cfr. verbale di udienza del 13.9.2022).
risulta percepire stipendio pari a circa € 1.700,00 mensili Controparte_1
(cfr. doc. 6 allegato alla comparsa e doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 c.
6 n. 2 c.p.c.) e sopporta canone di locazione per € 900,00, che ripartisce con la propria compagna.
Il resistente allega, poi, di corrispondere € 325,00 mensili per un finanziamento contratto per far fronte al mantenimento per i figli (cfr. verbale di udienza del
13.9.2022).
Ciò premesso circa le condizioni reddituali delle parti, va osservato come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del figlio e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. 27.5.2024, n.
14760).
Al fine di quantificare il contributo dovuto dal resistente, va considerato che i figli convivono quasi esclusivamente con la madre, vista la distanza geografica tra i genitori.
Tenuto conto, allora, della condizione reddituale delle parti e della circostanza che i figli convivono quasi esclusivamente con la madre, il Tribunale reputa congruo disporre a carico del padre l'obbligo di versare, per il mantenimento dei figli, € 600 mensili (€ 200,00 a figlio), così come stabilito in sede di ordinanza presidenziale, confermata sul punto anche in sede di reclamo.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, considerato il collocamento pressoché esclusivo dei figli presso di lei.
Le spese straordinarie per ciascun figlio sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
12 6. La domanda della ricorrente volta alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte dalla stessa per debiti riconducibili al CP_1 appare inammissibile in questa sede, in quanto esula dall'ambito oggettivo proprio del procedimento di separazione.
7. Le spese di giudizio sono compensate considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte, così come le spese della fase di reclamo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro, tenuto conto che la ctu si è resa necessaria in virtù della complessa situazione familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo (PA) il 13.1.1984, e nato a [...] il Controparte_1
14.5.1981, che hanno contratto matrimonio in Palermo (PA) il 13.9.2010;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) dispone l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Per_3 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, e facoltà del genitore che ha con sé i figli di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, anche quelle relative a scuola (come gite e permessi) e alla salute;
4) dispone che il padre frequenterà i figli minori come indicato in parte motiva;
5) invita le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone la presa in carico di da parte dell' competente;
Per_1 CP_2
7) dispone l'obbligo di di versare ad a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
8) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore :
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari
13 e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
14 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
9) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
10) compensa le spese di lite;
11) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido tra di loro;
12) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 487, P. II, s. A, Anno 2010).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 8.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 3012/2021 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 3013/2021), avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Pratese n. 194, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Elena Baldi e Fausto Malucchi, presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Germania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara
Susini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla via Porta
Lucchese n. 6;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.10.2021, premetteva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Palermo il 13.9.2010 con e Controparte_1
che dalla loro unione nascevano i figli (nata il [...]), e Per_1 Per_2
(nati il 29.9.2018). Per_3
La ricorrente premetteva che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa dell'abbandono morale e materiale del marito nei confronti della moglie.
In particolare, la ricorrente allegava che il coniuge, prima della nascita dei gemelli, intratteneva relazioni extraconiugali e abbandonava il tetto coniugale per andare a vivere con la compagna, per poi trasferirsi in Germania.
Quanto alla propria situazione economica, la ricorrente rappresentava di essere dipendente delle Poste e di percepire uno stipendio di circa € 1.500,00/1.600,00; rappresentava, poi, di corrispondere € 700,00 mensili per debiti societari imputabili al marito, per un'attività aperta in costanza di matrimonio.
La ricorrente rappresentava che il padre le corrispondeva complessivamente solo € 300,00 mensili.
Pertanto, concludeva così : Parte_1
“Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola integralmente al marito, alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro.
2. L'abitazione sita in via Pratese n. 192/194, dimora ove il marito non ha mai vissuto continuerà ad essere abitata dalla moglie e dalla prole;
3. Il marito ha propria residenza all'estero (in Germania) o comunque lo stesso ivi dimora con la compagna ove svolge attività lavorativa.
4. Il marito verserà a titolo di mantenimento per ciascun figlio euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo d'intesa
2 sottoscritto dall'Ordine degli avvocati di Pistoia ed il Tribunale nell'ottobre
2018. A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago.
Gli assegni familiari saranno percepiti dalla che svolge attività Parte_1
di porta lettere presso Poste Italiane
5. I figli minori saranno affidati alla madre posto che il padre vive in Germania ma sarà mantenuta la potestà genitoriale del padre.
I figli trascorreranno con il padre i periodi che lo stesso sarà in Italia nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche dei figli e dell'idoneità dell'alloggio del quale disporrà quando ritorna dalla Germania.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 giorni a Natale, 1 giorni a Pasqua e 15/20 giorni durante le vacanze estive.
I coniugi si impegneranno a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali pernottamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
Fino alla maggiore età il padre non porterà i figli in Germania o in altro luogo all'Estero senza il consenso della madre
7. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da se che se un genitore vuol portare il figlio o i figli all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro.
8. Nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto alla ricorrente;
purtuttavia la stessa sta pagando l'importo complessivo mensile di euro 760/00 per un'attività gestita dal marito ma aperta a nome della per Parte_1
problemi debitori del e pertanto richiede la corresponsione del 50%. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.5.2022, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione Controparte_1
offerta da controparte e, in particolare, di aver intrattenuto relazioni extraconiugali.
Il resistente rappresentava che il rapporto coniugale si era deteriorato per insanabili contrasti tra i coniugi e per la circostanza che la moglie si fosse trasferita a Palermo dai genitori dopo la nascita dei gemelli.
3 Quanto alla propria situazione economica, rappresentava di aver percepito nel
2018 reddito pari ad € 7.999,00, nel 2019 reddito pari ad € 7.517,00, nel 2020 reddito pari ad € 10.897,00; rappresentava di avere un contratto attualmente con
DHL con stipendio netto mensile pari ad € 1.600,00 e di sostenere € 900,00 per canone di affitto, nonché complessivi € 240,00 mensili per due finanziamenti in essere, oltre spese per energia e riscaldamento.
Il resistente rappresentava di non percepire l'assegno unico per i figli, che veniva corrisposto integralmente alla moglie.
Pertanto, concludeva così : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la separazione personale dei coniugi sposati in Palermo il
13.09.2010;
- respingere la domanda di addebito della separazione perché non provata e pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
2) il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli l'importo ridotto ad €
300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo la indicizzazione
Istat. Tale importo è la risultante delle diverse capacità economiche dei coniugi
e del fatto che la IG.ra percepisce per intero l'assegno unico di € Pt_1
700,00 senza che ci sia stato accordo in tal senso e che spetterebbe, per
l'importo di € 350,00, pari al 50%, anche al IG. CP_1
3) nell'ipotesi in cui invece il Tribunale decidesse di mantenere l'assegno di mantenimento per i figli in € 600,00, si chiede che la IG.ra venga Pt_1 condannata a versare la metà dell'assegno unico al IG. e a CP_1
rimborsare gli importi trattenuti a tale titolo dal momento del loro percepimento e fino alla data di emissione della sentenza;
4) le spese straordinarie con i requisiti di occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità e voluttuarietà individuate nell'art.6 del nuovo
Protocollo Famiglia del 01.10.18 verranno sostenute da entrambi i genitori al
50% e sorrette da idonea documentazione fiscale.
Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute della documentazione afferente la spesa all'altro
4 genitore, il quale provvederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta avanzata;
5) il IG. potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno a CP_1
e e sentire liberamente , in base agli impegni e alla Per_3 Per_2 Per_1
volontà della ragazza;
6) il padre potrà tenere i figli e e la figlia con le seguenti Per_2 Per_3 Per_1
modalità:
a) in Italia o in Germania, a scelta del padre, ad anni alterni con la IG.ra
in occasione della Pasqua dal mercoledì antecedente la Pasqua al Pt_1
martedì successivo, prendendoli e riportandoli al domicilio materno;
b) in Italia o in Germania, a scelta del padre, per le feste Natalizie dal 23 al 31 dicembre per l'anno 2024 e dal 31 dicembre al 6 gennaio per l'anno 2025, proseguendo poi in alternanza negli anni successivi con la IG.ra , Pt_1
prendendoli e riportandoli al domicilio materno;
c) in Italia o in Germania, a scelta del padre, nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, per un mese anche non consecutivo, prendendoli e riportandoli al domicilio materno. Il padre dovrà concordare con la madre i periodi in cui andrà a prendere e riportare i figli proponendo alla IG.ra
le date entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Pt_1
d) oltre ai periodi sopra indicati il IG. potrà far visita ai figli per CP_1
altre 6 volte nel corso di ciascun anno solare, tenendoli con sé in Italia, con o senza pernottamento, per un massimo di 7 giorni consecutivi, avendo cura di garantire la normale frequenza scolastica, dandone preventiva comunicazione alla IG.ra almeno 14 giorni prima;
Pt_1
e) il padre potrà prendere i figli e portarli in Germania nel numero di 5 fine settimana all'anno da comunicare entro il mese precedente avendo raggiunto tutti l'età minima di 6 anni, cosi come individuati nel provvedimento del
Tribunale all'udienza del 13.09.22;
7) fin da ora i coniugi si rilasciano reciproco consenso per le concessioni e autorizzazioni amministrative comprese quelle per il rilascio del passaporto e carta d'identità per i figli minori;
8) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti non prevedono niente a titolo di mantenimento proprio;
5 9) respingere la richiesta avanzata dalla IG.ra di rimborso del 50% Pt_1 dell'importo di € 500,00 per gli asseriti debiti contratti dal IG. CP_1
perché infondata;
10) respingere la domanda avanzata da controparte di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per i figli nell'importo mensile indicato in €
900,00 (€ 300,00 ciascuno).
Con vittoria di spese e competenze legali.”
In data 13.9.2022, le parti comparivano dinnanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, il quale disponeva la riunione del presente fascicolo con il fascicolo avente r.g. n. 3013/2021 e, con ordinanza del 15.9.2022, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, in particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla stessa, calendario di frequentazioni con il padre come richiesto nel ricorso dal convenuto, contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. pari ad € 200,00 ciascuno, spese straordinarie CP_1
al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia.
Rimesse le parti dinnanzi al giudice istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more, la Corte di Appello di Firenze (r.g. n. 781/2022), con decreto n.
148/2023 del 21.2.2023, correggeva l'ordinanza reclamata, recando la stessa una discrasia tra motivazione e dispositivo, e confermava, per il resto,
l'ordinanza presidenziale.
La causa giungeva, infine, all'udienza del 1.10.2024, ove, precisate le conclusioni, veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
6 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
3.1. La ricorrente domanda l'addebito della separazione, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito e dell'abbandono da parte sua della casa coniugale.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Si osservi, inoltre, come la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale sia particolarmente grave in quanto, di regola, rende la prosecuzione della convivenza intollerabile e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che, comunque, non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. Cass. Civ., 14.10.2010, n. 21245).
Pertanto, in caso di accertamento della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la separazione è addebitale al coniuge infedele, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi;
il giudice di merito, quindi, deve valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
7 una convivenza solo formale (cfr. Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass. Civ.,
2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089).
A fronte, quindi, della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, deve essere il coniuge destinatario della domanda di addebito a fornire la prova di avere rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai vi era già un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale
(cfr. Cass. Civ., 20.4.2011, n. 9074; Cass. Civ., 4.12.2012, n. 23426).
3.2. Nel caso di specie, è pacifico che il resistente abbia una nuova compagna, con la quale attualmente convive in Germania.
La ricorrente, in particolare, allega come il coniuge intrattenesse una relazione extraconiugale già prima della nascita dei due figli gemelli e che tale circostanza abbia portato alla disgregazione del nucleo familiare e alla fine della convivenza.
Il resistente contesta di aver intrattenuto relazioni extraconiugali durante il matrimonio, assumendo che la crisi coniugale sia stata determinata dal trasferimento della moglie a Palermo presso la propria famiglia.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del 30.5.2023 è emerso, invero, che il resistente avesse una relazione extraconiugale e che lo stesso abbia deciso di abbandonare la moglie.
La teste (sorella della ricorrente) dichiarava: “confermo, mia Testimone_1 sorella era stata tradita e ha lasciato l'abitazione per andare con i genitori a
Palermo. Prima hanno provato a ricomporre la cosa ma lui continuava con la relazione ed allora ha confermato la scelta di trasferirsi (…) Loro cercavano di prendere una casa insieme dopo aver disdetto la loro. Abitavano dai suoceri per provare a ricominciare la storia ma poi il marito decise di prendere casa con la persona con la quale aveva una relazione”.
La teste dichiarava : “Loro provarono a rimettersi Testimone_2
insieme ma lei vide che la relazione era ancora in corso e a quel punto decise di andare a Palermo dai genitori (…) All'inizio io vedevo che lui era tornato e diceva che non era vero che stava con quella persona ma poi, in realtà, è andato via con quella persona (…) Poi lui le disse che avrebbero provato a restare insieme ed andarono dai suoceri in attesa di trovare una nuova casa. Invece poi lui decise di andare con la nuova compagna. Il si trasferì a CP_1
8 Montecatini prima del parto che io ricordi;
posso dire che quando ha partorito mi risulta fosse già in casa con la nuova compagna”.
La teste madre del resistente, sentita a controprova, Testimone_3
dichiarava: “Mio figlio è andato a Montecatini e allora mia nuora non aveva casa, era sola ed incinta (…) Poi ad un certo punto lei voleva riconciliarsi ma lui andò via. Poi più o meno a giugno/luglio è andata a partorire a Palermo ed
è tornata quando le gemelle avevano nove mesi circa”.
Alla luce delle testimonianze assunte, è emerso che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che, quando la moglie era incinta dei due figli gemelli, intraprendeva una convivenza con la sua nuova compagna.
Tali circostanze si ritiene integrano violazioni dei doveri matrimoniali tali da fondare la domanda di addebito che, quindi, deve essere accolta.
Né, del resto, risulta che la violazione dell'obbligo di fedeltà si sia innestata su una situazione familiare già irrimediabilmente compromessa.
4. Le parti hanno tre figli, (di anni 14), e (di anni 6). Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente domanda l'affidamento esclusivo dei minori a sé, mentre il resistente domanda l'affidamento condiviso degli stessi.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale
9 appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, non ricorrono elementi in atti tali da far dubitare della capacità genitoriale del sig. né la mera distanza geografica tra i CP_1 genitori può essere, di per sé, un motivo per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Del resto, anche il consulente tecnico d'ufficio, dott. pur dando atto Per_4
di criticità nei rapporti tra i genitori e di alcuni aspetti critici nella genitorialità del sig. reputa entrambe le parti adeguate al ruolo genitoriale ed ha, CP_1 pertanto, concluso per l'affidamento condiviso dei minori.
Per tale motivo, il Tribunale ritiene di disporre l'affidamento condiviso dei minori.
Stante, comunque, la distanza geografica tra i genitori, viene stabilito che, nei periodi di collocamento dei minori presso l'uno o l'altro genitore, il genitore collocatario in quel momento potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, anche relative a scuola (come gite e permessi) e alla salute dei figli;
diversamente, per le decisioni di maggiore rilevanza, anche in ambito scolastico e sanitario, le parti dovranno decidere congiuntamente.
Quanto alla residenza prevalente, entrambe le parti richiedono che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre, così che il Tribunale ritiene di disporre in tal senso, in linea anche con le risultanze della ctu.
In merito al regime di frequentazione dei minori con il padre, il Tribunale ritiene di adottare quelle che sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per cui :
- il sig. può effettuare una videochiamata al giorno a e CP_1 Per_3 Per_2
e sentire liberamente in base agli impegni e alla volontà della ragazza;
Per_1
- il padre terrà con sé i figli:
* in Italia o in Germania, ad anni alterni con la signora in occasione Pt_1
della Pasqua, dal mercoledì antecedente la Pasqua al martedì successivo, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno;
* In Italia o in Germania per le feste Natalizie, dal 23/12 al 31/12 per l'anno in corso e dal 31/12 al 6/1 per il 2025, proseguendo poi in alternanza negli anni
10 successivi con la signora prelevandoli e riportandoli al domicilio Pt_1
materno;
* in Italia o in Germania, nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche, per un massimo di 4 settimane, per periodi consecutivi non superiori ai 14 giorni, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno, già a partire dall'estate 2024.
Il padre dovrà concordare con la madre i periodi in cui andrà a prendere e riportare i figli, proponendo alla signora le date entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
* Oltre ai periodi sopra indicati, il signor potrà far visita ai figli per CP_1
altre 6 volte nel corso di ciascun anno solare, tenendoli con sé in Italia, con o senza pernottamento, per un massimo di 7 giorni consecutivi, avendo cura di garantirne la normale frequenza scolastica, dandone preventiva comunicazione alla signora almeno 14 giorni prima. Visto l'accordo che le parti Pt_1 avevano raggiunto all'udienza presidenziale, si aggiunge che il padre potrà anche portare con sé i figli in Germania per un numero massimo di 5 fine settimana all'anno, da comunicare alla madre entro il mese precedente;
* potrà recarsi in Germania a visitare il padre ogni qualvolta vorrà farlo, Per_1
previa autorizzazione dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Stante quanto emerso in corso di ctu circa i conflitti tra i genitori e il disagio dimostrato da si ritiene, inoltre, di accogliere i suggerimenti del dott. Per_1
circa la necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità per i Per_4
genitori e di un percorso psicologico per Per_1
5. La ricorrente domanda contributo di mantenimento a carico del padre pari ad
€ 300,00 per ciascun figlio e spese straordinarie al 50%, mentre il resistente domanda disporsi a proprio carico contributo al mantenimento per i figli pari ad € 300,00 complessivi, tenuto conto dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, nonché spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Preliminarmente è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente svolge l'attività di portalettere e risulta aver percepito per l'anno
2020 redditi lordi pari ad € 18.623,54 (cfr. CUD allegato al ricorso introduttivo)
e € 18.548,00 per l'anno 2022 (cfr. cassetto fiscale deposito del 10.10.2023), somma che, al netto dell'imposta, equivale a circa € 1.180 al mese;
importo che corrisponde a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di udienza
11 presidenziale, ovvero che, detratto l'importo di € 500 da lei versato per pregressi debiti, le restano circa € 700/€ 800 mensili.
La ricorrente percepisce, poi, l'intero assegno unico per i figli per € 700,00 mensili circa, come risultante dagli estratti conto depositati;
inoltre, sopporta oneri abitativi per € 500,00 ed allega di essere gravata per ulteriori € 500,00 mensili per la restituzione di prestiti riconducibili al marito (cfr. verbale di udienza del 13.9.2022).
risulta percepire stipendio pari a circa € 1.700,00 mensili Controparte_1
(cfr. doc. 6 allegato alla comparsa e doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 c.
6 n. 2 c.p.c.) e sopporta canone di locazione per € 900,00, che ripartisce con la propria compagna.
Il resistente allega, poi, di corrispondere € 325,00 mensili per un finanziamento contratto per far fronte al mantenimento per i figli (cfr. verbale di udienza del
13.9.2022).
Ciò premesso circa le condizioni reddituali delle parti, va osservato come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del figlio e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. 27.5.2024, n.
14760).
Al fine di quantificare il contributo dovuto dal resistente, va considerato che i figli convivono quasi esclusivamente con la madre, vista la distanza geografica tra i genitori.
Tenuto conto, allora, della condizione reddituale delle parti e della circostanza che i figli convivono quasi esclusivamente con la madre, il Tribunale reputa congruo disporre a carico del padre l'obbligo di versare, per il mantenimento dei figli, € 600 mensili (€ 200,00 a figlio), così come stabilito in sede di ordinanza presidenziale, confermata sul punto anche in sede di reclamo.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, considerato il collocamento pressoché esclusivo dei figli presso di lei.
Le spese straordinarie per ciascun figlio sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
12 6. La domanda della ricorrente volta alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte dalla stessa per debiti riconducibili al CP_1 appare inammissibile in questa sede, in quanto esula dall'ambito oggettivo proprio del procedimento di separazione.
7. Le spese di giudizio sono compensate considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte, così come le spese della fase di reclamo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro, tenuto conto che la ctu si è resa necessaria in virtù della complessa situazione familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo (PA) il 13.1.1984, e nato a [...] il Controparte_1
14.5.1981, che hanno contratto matrimonio in Palermo (PA) il 13.9.2010;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) dispone l'affidamento condiviso di e , con Per_1 Per_3 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, e facoltà del genitore che ha con sé i figli di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, anche quelle relative a scuola (come gite e permessi) e alla salute;
4) dispone che il padre frequenterà i figli minori come indicato in parte motiva;
5) invita le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone la presa in carico di da parte dell' competente;
Per_1 CP_2
7) dispone l'obbligo di di versare ad a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
8) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore :
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari
13 e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
14 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
9) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
10) compensa le spese di lite;
11) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido tra di loro;
12) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 487, P. II, s. A, Anno 2010).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 8.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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