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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5628 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Giordano, presso cui Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Sant'Antonio Abate, 60;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con i quali è elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio, 1, presso la Casa Comunale;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 374/2021, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, Dott. Giovanni Manfredi, ha rigettato la domanda proposta da diretta alla condanna del Parte_1 Controparte_1
al risarcimento delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in
[...]
data 26 agosto 2014, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato, ha spiegato gravame Parte_1
avverso la predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la richiesta di risarcimento danni, sarebbe stata inviata entro il termine di cui all'art. 2947 c.c.. Ha, altresì, contestato la prevedibilità del pericolo rilevata dal primo giudicante, atteso che la sig.ra risiederebbe in un Comune diverso dal luogo in cui si sarebbe verificato il Pt_1
sinistro. Ha, poi, eccepito l'erronea interpretazione degli elementi probatori offerti.
Ha, pertanto, insistito per la riforma totale dell'impugnata sentenza e ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza,
in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello insistendo, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In via del tutto preliminare occorre precisare che soltanto unitamente alla comparsa conclusionale parte appellante ha depositato documentazione in ipotesi riferibile a quella versata in atti nel primo grado di giudizio ma, non essendo ad essa allegata l'attestazione di conformità né essendo stato depositato in atti il foliario della produzione di primo grado, non è possibile per questo scrivente verificare la ritualità d tale deposito.
Passando ai motivi di merito, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia
necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588;
Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario
esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (cfr. Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
Tale regola generale è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Il principio
della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni
sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -
senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio
2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, carattere dirimente e assorbente riveste la fondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si legge “La domanda così formulata non è inquadrata tassativamente o
chiaramente nella singola normativa di cui all'art. 2043 o viceversa 2051 c.c.”
Invero, tenuto conto della prospettazione attorea e dell'esito dell'istruttoria, dalla quale è emerso che la strada dove si è verificato il sinistro è custodita dal convenuto (come, peraltro, CP_1
dedotto dallo stesso giudice di pace) la fattispecie oggetto della controversia va senz'altro ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., disciplinante il danno cagionato da cose in custodia.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere l'applicazione della norma de qua.
Al riguardo, giova precisare che il problema dell'applicabilità alla P.A. dell'art. 2051 c.c. con riferimento ai danni cagionati da beni demaniali è stato oggetto di riflessione e di revirement da parte della giurisprudenza che, nei suoi approdi più recenti, respinge qualsiasi automatismo nell'esclusione di tale disciplina: il particolare criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia può estendersi anche al demanio stradale e alle relative pertinenze. In
particolare, rispetto alle strade comunali e autostrade si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale si caratterizza per il fatto che il criterio d'imputazione della responsabilità non è un coefficiente di rimproverabilità soggettiva (prescinde da qualunque connotato di colpa), bensì il particolare legame tra il custode e la res. Custode è colui che ha la materiale disponibilità della cosa su cui esercita un potere di controllo, intervento e di neutralizzazione dei pericoli insiti in essa.
In altri termini, colui che agisce in giudizio al fine di sentire condannare il custode ex art. 2051 c.c.
deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, nonché del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
diversamente, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, cioè il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 25243 del 29.11.2006).
Volendo sintetizzare quanto appena evidenziato, nei casi di responsabilità da cosa in custodia gli oneri probatori possono essere riassunti nel modo che segue: da una parte il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e dunque che – secondo il principio di regolarità causale del più probabile che non – l'evento si è prodotto in conseguenza della attitudine lesiva della cosa. Dall'altra, invece, il custode/danneggiante deve dimostrare la sussistenza del cd.
caso fortuito, quale evento causalmente rilevante rispetto all'evento, avente carattere di autonomia,
di imprevedibilità o di eccezionalità rispetto al bene in custodia.
Venendo al caso in esame, esaminate le prove testimoniali acquisite, la domanda risulta sfornita di prova per le ragioni che seguono. L'appellante, nel libello introduttivo, ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato in CP_1
al Corso UM I e che le lesioni sarebbero derivate da una disconnessione non
[...]
segnalata e non visibile del manto stradale, senza alcuna ulteriore precisazione in ordine alle modalità della caduta. Tale carenza non è stata colmata nel corso dell'istruttoria, essendo state rese dichiarazioni eccessivamente generiche, nonché parzialmente discordanti tra loro e divergenti rispetto alla prospettazione attorea.
Invero, la teste ha dichiarato “la Sig.ra di fronte a noi, mentre Controparte_2 Pt_1
camminava a piedi, ad un certo punto è caduta a terra. Avvicinateci alla Sig.ra abbiamo visto che
c'era una buca sul manto stradale” (cfr. verbale d'udienza del 20/11/2017).
Dello stesso tenore la testimonianza resa dalla teste , la quale ha riferito “[…] Testimone_1
l'abbiamo vista cadere nella buca che era presente sulla strada” (cfr. verbale d'udienza cit.).
Le testi, quindi, hanno riferito che la caduta sarebbe avvenuta a causa di una buca, e non per la disconnessione del manto stradale, come, invece, prospettato dall'istante.
Inoltre, la teste riferisce di aver constatato la presenza di una buca soltanto dopo Controparte_2
essersi avvicinata all'attrice.
Ed ancora, le deposizioni testimoniali risultano generiche in quanto prive di ogni tipo di riferimento circa le modalità della caduta, e nello specifico, ad esempio, con quale piede l'appellante sarebbe entrata nella buca, e con quale parte del corpo sarebbe caduta. In altri termini, non vi è nessun elemento idoneo a integrare la (invero) scarna descrizione dei fatti storici, così come effettuata in citazione, e a verificare la sussistenza, seppur in via di mera ipotesi, del nesso eziologico tra il fatto storico e le lesioni lamentate.
Aggiungasi, del resto, che dapprima l'attrice in citazione e successivamente le testi nel corso dell'esame orale hanno descritto in modo generico il punto di verificazione del sinistro, essendosi queste limitate a precisare che l'evento si sarebbe verificato in , al Corso UM I, CP_1
senza alcuna ulteriore indicazione di luogo.
Vi è di più. Le dichiarazioni delle testimoni suindicate differiscono in parte con quelle della teste Tes_2
la quale ha dichiarato “la figlia ha telefonato al 118 che è intervenuto sul posto con un
[...]
proprio mezzo […]” (cfr. verbale d'udienza del 24/07/2017). Di contro le sorelle nulla CP_2
hanno riferito circa la presenza sui luoghi di causa della figlia dell'appellante, ed hanno piuttosto riferito di aver chiamato personalmente il 118.
Appare con ogni evidenza il difetto di prova, sicché il fatto storico non può ritenersi provato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M
55/2014, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
- Rigetta l'appello per i motivi di cui alla parte motiva;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. Nola, 18.9.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5628 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Giordano, presso cui Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Sant'Antonio Abate, 60;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con i quali è elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio, 1, presso la Casa Comunale;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 374/2021, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, Dott. Giovanni Manfredi, ha rigettato la domanda proposta da diretta alla condanna del Parte_1 Controparte_1
al risarcimento delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in
[...]
data 26 agosto 2014, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato, ha spiegato gravame Parte_1
avverso la predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la richiesta di risarcimento danni, sarebbe stata inviata entro il termine di cui all'art. 2947 c.c.. Ha, altresì, contestato la prevedibilità del pericolo rilevata dal primo giudicante, atteso che la sig.ra risiederebbe in un Comune diverso dal luogo in cui si sarebbe verificato il Pt_1
sinistro. Ha, poi, eccepito l'erronea interpretazione degli elementi probatori offerti.
Ha, pertanto, insistito per la riforma totale dell'impugnata sentenza e ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha eccepito l'infondatezza,
in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello insistendo, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In via del tutto preliminare occorre precisare che soltanto unitamente alla comparsa conclusionale parte appellante ha depositato documentazione in ipotesi riferibile a quella versata in atti nel primo grado di giudizio ma, non essendo ad essa allegata l'attestazione di conformità né essendo stato depositato in atti il foliario della produzione di primo grado, non è possibile per questo scrivente verificare la ritualità d tale deposito.
Passando ai motivi di merito, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia
necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588;
Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario
esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (cfr. Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
Tale regola generale è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Il principio
della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni
sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -
senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio
2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, carattere dirimente e assorbente riveste la fondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si legge “La domanda così formulata non è inquadrata tassativamente o
chiaramente nella singola normativa di cui all'art. 2043 o viceversa 2051 c.c.”
Invero, tenuto conto della prospettazione attorea e dell'esito dell'istruttoria, dalla quale è emerso che la strada dove si è verificato il sinistro è custodita dal convenuto (come, peraltro, CP_1
dedotto dallo stesso giudice di pace) la fattispecie oggetto della controversia va senz'altro ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., disciplinante il danno cagionato da cose in custodia.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere l'applicazione della norma de qua.
Al riguardo, giova precisare che il problema dell'applicabilità alla P.A. dell'art. 2051 c.c. con riferimento ai danni cagionati da beni demaniali è stato oggetto di riflessione e di revirement da parte della giurisprudenza che, nei suoi approdi più recenti, respinge qualsiasi automatismo nell'esclusione di tale disciplina: il particolare criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia può estendersi anche al demanio stradale e alle relative pertinenze. In
particolare, rispetto alle strade comunali e autostrade si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale si caratterizza per il fatto che il criterio d'imputazione della responsabilità non è un coefficiente di rimproverabilità soggettiva (prescinde da qualunque connotato di colpa), bensì il particolare legame tra il custode e la res. Custode è colui che ha la materiale disponibilità della cosa su cui esercita un potere di controllo, intervento e di neutralizzazione dei pericoli insiti in essa.
In altri termini, colui che agisce in giudizio al fine di sentire condannare il custode ex art. 2051 c.c.
deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, nonché del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
diversamente, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, cioè il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 25243 del 29.11.2006).
Volendo sintetizzare quanto appena evidenziato, nei casi di responsabilità da cosa in custodia gli oneri probatori possono essere riassunti nel modo che segue: da una parte il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e dunque che – secondo il principio di regolarità causale del più probabile che non – l'evento si è prodotto in conseguenza della attitudine lesiva della cosa. Dall'altra, invece, il custode/danneggiante deve dimostrare la sussistenza del cd.
caso fortuito, quale evento causalmente rilevante rispetto all'evento, avente carattere di autonomia,
di imprevedibilità o di eccezionalità rispetto al bene in custodia.
Venendo al caso in esame, esaminate le prove testimoniali acquisite, la domanda risulta sfornita di prova per le ragioni che seguono. L'appellante, nel libello introduttivo, ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato in CP_1
al Corso UM I e che le lesioni sarebbero derivate da una disconnessione non
[...]
segnalata e non visibile del manto stradale, senza alcuna ulteriore precisazione in ordine alle modalità della caduta. Tale carenza non è stata colmata nel corso dell'istruttoria, essendo state rese dichiarazioni eccessivamente generiche, nonché parzialmente discordanti tra loro e divergenti rispetto alla prospettazione attorea.
Invero, la teste ha dichiarato “la Sig.ra di fronte a noi, mentre Controparte_2 Pt_1
camminava a piedi, ad un certo punto è caduta a terra. Avvicinateci alla Sig.ra abbiamo visto che
c'era una buca sul manto stradale” (cfr. verbale d'udienza del 20/11/2017).
Dello stesso tenore la testimonianza resa dalla teste , la quale ha riferito “[…] Testimone_1
l'abbiamo vista cadere nella buca che era presente sulla strada” (cfr. verbale d'udienza cit.).
Le testi, quindi, hanno riferito che la caduta sarebbe avvenuta a causa di una buca, e non per la disconnessione del manto stradale, come, invece, prospettato dall'istante.
Inoltre, la teste riferisce di aver constatato la presenza di una buca soltanto dopo Controparte_2
essersi avvicinata all'attrice.
Ed ancora, le deposizioni testimoniali risultano generiche in quanto prive di ogni tipo di riferimento circa le modalità della caduta, e nello specifico, ad esempio, con quale piede l'appellante sarebbe entrata nella buca, e con quale parte del corpo sarebbe caduta. In altri termini, non vi è nessun elemento idoneo a integrare la (invero) scarna descrizione dei fatti storici, così come effettuata in citazione, e a verificare la sussistenza, seppur in via di mera ipotesi, del nesso eziologico tra il fatto storico e le lesioni lamentate.
Aggiungasi, del resto, che dapprima l'attrice in citazione e successivamente le testi nel corso dell'esame orale hanno descritto in modo generico il punto di verificazione del sinistro, essendosi queste limitate a precisare che l'evento si sarebbe verificato in , al Corso UM I, CP_1
senza alcuna ulteriore indicazione di luogo.
Vi è di più. Le dichiarazioni delle testimoni suindicate differiscono in parte con quelle della teste Tes_2
la quale ha dichiarato “la figlia ha telefonato al 118 che è intervenuto sul posto con un
[...]
proprio mezzo […]” (cfr. verbale d'udienza del 24/07/2017). Di contro le sorelle nulla CP_2
hanno riferito circa la presenza sui luoghi di causa della figlia dell'appellante, ed hanno piuttosto riferito di aver chiamato personalmente il 118.
Appare con ogni evidenza il difetto di prova, sicché il fatto storico non può ritenersi provato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M
55/2014, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
- Rigetta l'appello per i motivi di cui alla parte motiva;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. Nola, 18.9.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)