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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8815 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza del 6/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9445/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: somministrazione, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Francesco Vitale, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(già denominata ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del procuratore avv. in virtù di procura per Notar CP_3 Per_1
di Roma del 17/07/2019 rep. 59569, racc. 30469, rappr.ta e difesa, anche
[...] disgiuntamente, dagli avv. Renato Notari (c.f. ) e Carmine C.F._1
Perrotta (c.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta. RESISTENTE
E
ora (P.IVA Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaele P.IVA_2
IN (c.f. ) in virtù di procura allegata in atti. C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2023, la società Parte_1
(d'ora innanzi solo ), titolare del contratto di fornitura di energia Parte_1 elettrica n. 000588 presso il molo di sopraflutto del Porticciolo di Napoli in via
IN snc (codice POD IT001E04414322), agiva contro la Controparte_1
(già – d'ora innanzi solo ”) e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
(oggi in liquidazione – d'ora innanzi solo ), Controparte_4 CP_4 lamentando l'abnormità della fattura n. EE01159/2021 del 02/05/2021 per l'importo di €.41.805,15, emessa a conguaglio dal 01/05/2020 al 31/03/2021, successivamente all'accertamento – in data 04/03/2021 – del malfunzionamento del contatore nel periodo interessato.
La società ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi che non fosse dovuta alcuna somma, con conseguente condanna delle resistenti alla restituzione dell'importo di €.21.000,00 già corrisposto con riserva di ripetizione, nonchè al risarcimento dei danni rapportato ai costi per l'energia sostenuti e sostenendi che non era stato possibile ribaltare sui proprietari delle imbarcazioni quantificati nella somma di € 41.815,15 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia , oltre agli ulteriori danni subiti e al pagamento dell'indennizzo per tutte le letture non effettuate;
in subordine chiedeva condannarsi la a manlevarla da Controparte_1 ogni eventuale responsabilità o obbligo di pagamento, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto delle CP_4 domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché di essere manlevata da eventuali doveri risarcitori da parte della , in Controparte_1 quanto unica responsabile della gestione e della misurazione dei contatori, secondo la normativa vigente, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva altresì la , la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, rilevava l'infondatezza delle domande e ne chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 29/02/2024, si disponeva l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione;
successivamente, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 06/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che è infondata e va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla . In proposito giova osservare che la ricorrente ha attivato il Controparte_1 procedimento obbligatorio di conciliazione, previsto dalla Delibera n.
209/2016/E/com, in data 23/10/2024 in ottemperanza all'ordine impartito dal
Giudice con ordinanza del 29/2/2024. Circa la tempestività di tale attivazione, occorre evidenziare che, come precisato dalla Suprema Corte con riferimento al termine assegnato per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex
D.lgs. n. 28/2010 - sulla base di principi applicabili analogicamente anche al procedimento in questione - ciò che rileva è che il procedimento sia attivato prima dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice, stante la natura non perentoria del termine di 15 giorni previsto dalla citata normativa (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.lgs. m. 216/2024) (cfr. Cass. 14/2/2024, n. 4133).
Ebbene, nella specie, il procedimento di conciliazione risulta attivato entro l'udienza di rinvio del 7/11/2024 fissata dal Giudice, con la conseguenza che non sussiste la eccepita tardività.
Tanto precisato, nel merito, le domande della vanno Parte_1 rigettate.
La questione verte sulla sussistenza o meno di responsabilità delle parti resistenti in relazione al malfunzionamento del contatore, alla sua mancata manutenzione e all'omessa lettura periodica dei consumi.
A tal proposito, giova premettere che la normativa vigente in materia definisce i ruoli dei soggetti operanti nel mercato dell'energia elettrica, distinguendo tra grossisti, reseller (come la e distributori locali CP_4 (come la ); in questo quadro, per quanto attiene alle reti di bassa Controparte_1 tensione – tra le quali rientra quella oggetto della presente lite – il distributore si occupa di gestire le reti di distribuzione, ne verifica il funzionamento e monitora i contatori, comunicando i dati dei consumi al reseller, che, a sua volta, emette le fatture al cliente finale in virtù del contratto di somministrazione (si veda, in particolare, l'allegato B alla Deliberazione ARERA 568/2019/R/EEL – cd. Testo
Integrato Misura Elettrica, T.I.M.E.).
Tale chiarimento è utile per definire le posizioni delle parti resistenti.
Per quanto attiene alla nessuna responsabilità può esserle CP_4 imputata in merito alla manutenzione del contatore e alle letture periodiche dei consumi. Dalla documentazione in atti (allegata altresì dalla ricorrente), emerge come detta parte resistente abbia operato secondo diligenza e buona fede, provvedendo alla fatturazione periodica dei consumi del cliente, contattando il grossista e il distributore a fronte di una lettura imprecisa dei consumi con la richiesta degli opportuni controlli, accogliendo i reclami della e Parte_1 richiedendo anche un'ulteriore verifica per conferma.
Prive di pregio sono la contestazione della resistente secondo cui la fatturazione tempestiva della cifra controversa le avrebbe permesso “ribaltare” immediatamente i costi dell'energia sui proprietari delle imbarcazioni ormeggiate al molo, nonché il rilievo sull'eccessività della somma fatturata, riferendosi a un periodo con scarsa affluenza di imbarcazioni a causa della pandemia da Covid-19.
Entrambe tali affermazioni, infatti, non trovano alcun riscontro probatorio in giudizio, né tantomeno può ritenersi che la possibilità per il cliente finale di rifarsi su soggetti terzi incida sugli obblighi di fatturazione del somministrante;
inoltre, si rileva che è lo stesso contratto di fornitura (allegato in atti) a prevedere la possibilità che, in mancanza di dati effettivi, la fatturazione sia effettuata in base al miglior dato di consumo a disposizione del fornitore, con il conguaglio da effettuarsi a seguito delle verifiche comunicate dal distributore (artt.
7.4 e 7.5 delle Condizioni
Generali).
Il discorso è analogo per la , anche alla luce dei doveri Controparte_1 previsti dalla normativa dell'ARERA. Anche in questo caso, infatti, può dirsi che la parte resistente abbia operato con diligenza, verificando il funzionamento del contatore su richiesta della e trasmettendo i risultati del controllo a CP_4 tutte le parti coinvolte – compreso il cliente finale – con precisa indicazione del metodo operato e dei criteri seguiti, che, del resto, portavano ad una ricostruzione dei consumi in linea con quanto registrato nei mesi sia antecedenti che successivi al periodo di malfunzionamento del contatore (come emerge sia dalla tabella allegata in atti dalla , sia dal confronto tra la fattura controversa e Controparte_1 le fatture per i mesi precedenti, depositate dalla ricorrente).
In particolare, dagli atti di causa emerge che, a fronte dell'accertato malfunzionamento del misuratore rilevato in data 4/3/2021, la società di distribuzione provvedeva alla ricostruzione dei consumi per il periodo 1/5/2020-
4/3/2021 “sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, pervenendo ad un risultato del tutto assimilabile ai consumi registrati precedentemente e successivamente al riscontrato malfunzionamento.
Merita rammentare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, secondo cui, nei rapporti di somministrazione, la rilevazione dei consumi con contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità, sicché in caso di contestazione da parte del cliente – chiamato a dimostrare l'effettiva entità dei consumi effettuati nel periodo di interesse (così Cass. 16/11/2021, n. 34701) – spetta al somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore, gravando poi sul somministrato l'onere di provare l'imputabilità a terzi dei consumi eccessivi e/o che il malfunzionamento del contatore non sia stato dovuto a sua negligenza (cfr., ex plurimis, Cass. 09/01/2020, n. 297, e Cass. 07/07/2022, n.
21564).
Orbene, nel caso in esame, la non ha contestato in maniera Parte_1 specifica i criteri utilizzati dal distributore nel controllo del contatore ed i suoi esiti
(comunicati tempestivamente a tutte le parti coinvolte), né ha dato prova di aver effettuato consumi inferiori a quelli accertati, limitandosi a muovere una contestazione generica relativamente all'incidenza dell'emergenza pandemica sull'attività del molo.
In particolare, la predetta società si è limitata ad una generica doglianza circa l'entità, a suo dire, elevatissima degli importi addebitati, che non corrisponderebbero ai suoi consumi abituali, senza, tuttavia, supportare sul piano probatorio tale allegazione con documentazione idonea a dimostrare il dato statistico dei consumi normalmente rilevato con bollette precedenti e corrispondente ai propri ordinari impieghi di energia. E' evidente, pertanto, come tali difese non siano sufficienti a confutare gli accertamenti eseguiti dalla e la ricostruzione dei consumi come Controparte_1 dalla stessa effettuata.
Ed è appena il caso di rilevare come alcuna rilevanza possa attribuirsi alla perizia di parte depositata dalla ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 6/10/2025, attesa la tardività e, dunque,
l'inammissibilità di tale produzione documentale.
Ne deriva, pertanto, che la domanda proposta, sia con riferimento alle pretese risarcitorie che indennitarie, non può che essere rigettata, stante l'accertata correttezza delle condotte delle resistenti, dovendo, peraltro, evidenziarsi che, come dedotto dalla , per il contatore in custodia della era Controparte_1 Parte_1 prevista la telelettura con verifiche a cadenza triennale, sicché si esclude ogni profilo di responsabilità anche con riferimento alla dedotta intempestività delle letture effettuate dalla resistente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con il ricorso ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione, quanto alla all'avv. Raffaele IN, stante la CP_4 dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e della , così provvede:
[...] Controparte_5
a) rigetta la domanda;
[... b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
e della delle spese di lite, che Controparte_6 Controparte_4 liquida, per ciascuna di esse, nella somma di € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, quanto alla in favore dell'avv. Raffaele IN. CP_4
Napoli, 6/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza del 6/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9445/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: somministrazione, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Francesco Vitale, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(già denominata ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del procuratore avv. in virtù di procura per Notar CP_3 Per_1
di Roma del 17/07/2019 rep. 59569, racc. 30469, rappr.ta e difesa, anche
[...] disgiuntamente, dagli avv. Renato Notari (c.f. ) e Carmine C.F._1
Perrotta (c.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta. RESISTENTE
E
ora (P.IVA Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaele P.IVA_2
IN (c.f. ) in virtù di procura allegata in atti. C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2023, la società Parte_1
(d'ora innanzi solo ), titolare del contratto di fornitura di energia Parte_1 elettrica n. 000588 presso il molo di sopraflutto del Porticciolo di Napoli in via
IN snc (codice POD IT001E04414322), agiva contro la Controparte_1
(già – d'ora innanzi solo ”) e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
(oggi in liquidazione – d'ora innanzi solo ), Controparte_4 CP_4 lamentando l'abnormità della fattura n. EE01159/2021 del 02/05/2021 per l'importo di €.41.805,15, emessa a conguaglio dal 01/05/2020 al 31/03/2021, successivamente all'accertamento – in data 04/03/2021 – del malfunzionamento del contatore nel periodo interessato.
La società ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi che non fosse dovuta alcuna somma, con conseguente condanna delle resistenti alla restituzione dell'importo di €.21.000,00 già corrisposto con riserva di ripetizione, nonchè al risarcimento dei danni rapportato ai costi per l'energia sostenuti e sostenendi che non era stato possibile ribaltare sui proprietari delle imbarcazioni quantificati nella somma di € 41.815,15 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia , oltre agli ulteriori danni subiti e al pagamento dell'indennizzo per tutte le letture non effettuate;
in subordine chiedeva condannarsi la a manlevarla da Controparte_1 ogni eventuale responsabilità o obbligo di pagamento, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto delle CP_4 domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché di essere manlevata da eventuali doveri risarcitori da parte della , in Controparte_1 quanto unica responsabile della gestione e della misurazione dei contatori, secondo la normativa vigente, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva altresì la , la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, rilevava l'infondatezza delle domande e ne chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 29/02/2024, si disponeva l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione;
successivamente, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 06/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che è infondata e va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla . In proposito giova osservare che la ricorrente ha attivato il Controparte_1 procedimento obbligatorio di conciliazione, previsto dalla Delibera n.
209/2016/E/com, in data 23/10/2024 in ottemperanza all'ordine impartito dal
Giudice con ordinanza del 29/2/2024. Circa la tempestività di tale attivazione, occorre evidenziare che, come precisato dalla Suprema Corte con riferimento al termine assegnato per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex
D.lgs. n. 28/2010 - sulla base di principi applicabili analogicamente anche al procedimento in questione - ciò che rileva è che il procedimento sia attivato prima dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice, stante la natura non perentoria del termine di 15 giorni previsto dalla citata normativa (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.lgs. m. 216/2024) (cfr. Cass. 14/2/2024, n. 4133).
Ebbene, nella specie, il procedimento di conciliazione risulta attivato entro l'udienza di rinvio del 7/11/2024 fissata dal Giudice, con la conseguenza che non sussiste la eccepita tardività.
Tanto precisato, nel merito, le domande della vanno Parte_1 rigettate.
La questione verte sulla sussistenza o meno di responsabilità delle parti resistenti in relazione al malfunzionamento del contatore, alla sua mancata manutenzione e all'omessa lettura periodica dei consumi.
A tal proposito, giova premettere che la normativa vigente in materia definisce i ruoli dei soggetti operanti nel mercato dell'energia elettrica, distinguendo tra grossisti, reseller (come la e distributori locali CP_4 (come la ); in questo quadro, per quanto attiene alle reti di bassa Controparte_1 tensione – tra le quali rientra quella oggetto della presente lite – il distributore si occupa di gestire le reti di distribuzione, ne verifica il funzionamento e monitora i contatori, comunicando i dati dei consumi al reseller, che, a sua volta, emette le fatture al cliente finale in virtù del contratto di somministrazione (si veda, in particolare, l'allegato B alla Deliberazione ARERA 568/2019/R/EEL – cd. Testo
Integrato Misura Elettrica, T.I.M.E.).
Tale chiarimento è utile per definire le posizioni delle parti resistenti.
Per quanto attiene alla nessuna responsabilità può esserle CP_4 imputata in merito alla manutenzione del contatore e alle letture periodiche dei consumi. Dalla documentazione in atti (allegata altresì dalla ricorrente), emerge come detta parte resistente abbia operato secondo diligenza e buona fede, provvedendo alla fatturazione periodica dei consumi del cliente, contattando il grossista e il distributore a fronte di una lettura imprecisa dei consumi con la richiesta degli opportuni controlli, accogliendo i reclami della e Parte_1 richiedendo anche un'ulteriore verifica per conferma.
Prive di pregio sono la contestazione della resistente secondo cui la fatturazione tempestiva della cifra controversa le avrebbe permesso “ribaltare” immediatamente i costi dell'energia sui proprietari delle imbarcazioni ormeggiate al molo, nonché il rilievo sull'eccessività della somma fatturata, riferendosi a un periodo con scarsa affluenza di imbarcazioni a causa della pandemia da Covid-19.
Entrambe tali affermazioni, infatti, non trovano alcun riscontro probatorio in giudizio, né tantomeno può ritenersi che la possibilità per il cliente finale di rifarsi su soggetti terzi incida sugli obblighi di fatturazione del somministrante;
inoltre, si rileva che è lo stesso contratto di fornitura (allegato in atti) a prevedere la possibilità che, in mancanza di dati effettivi, la fatturazione sia effettuata in base al miglior dato di consumo a disposizione del fornitore, con il conguaglio da effettuarsi a seguito delle verifiche comunicate dal distributore (artt.
7.4 e 7.5 delle Condizioni
Generali).
Il discorso è analogo per la , anche alla luce dei doveri Controparte_1 previsti dalla normativa dell'ARERA. Anche in questo caso, infatti, può dirsi che la parte resistente abbia operato con diligenza, verificando il funzionamento del contatore su richiesta della e trasmettendo i risultati del controllo a CP_4 tutte le parti coinvolte – compreso il cliente finale – con precisa indicazione del metodo operato e dei criteri seguiti, che, del resto, portavano ad una ricostruzione dei consumi in linea con quanto registrato nei mesi sia antecedenti che successivi al periodo di malfunzionamento del contatore (come emerge sia dalla tabella allegata in atti dalla , sia dal confronto tra la fattura controversa e Controparte_1 le fatture per i mesi precedenti, depositate dalla ricorrente).
In particolare, dagli atti di causa emerge che, a fronte dell'accertato malfunzionamento del misuratore rilevato in data 4/3/2021, la società di distribuzione provvedeva alla ricostruzione dei consumi per il periodo 1/5/2020-
4/3/2021 “sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, pervenendo ad un risultato del tutto assimilabile ai consumi registrati precedentemente e successivamente al riscontrato malfunzionamento.
Merita rammentare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, secondo cui, nei rapporti di somministrazione, la rilevazione dei consumi con contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità, sicché in caso di contestazione da parte del cliente – chiamato a dimostrare l'effettiva entità dei consumi effettuati nel periodo di interesse (così Cass. 16/11/2021, n. 34701) – spetta al somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore, gravando poi sul somministrato l'onere di provare l'imputabilità a terzi dei consumi eccessivi e/o che il malfunzionamento del contatore non sia stato dovuto a sua negligenza (cfr., ex plurimis, Cass. 09/01/2020, n. 297, e Cass. 07/07/2022, n.
21564).
Orbene, nel caso in esame, la non ha contestato in maniera Parte_1 specifica i criteri utilizzati dal distributore nel controllo del contatore ed i suoi esiti
(comunicati tempestivamente a tutte le parti coinvolte), né ha dato prova di aver effettuato consumi inferiori a quelli accertati, limitandosi a muovere una contestazione generica relativamente all'incidenza dell'emergenza pandemica sull'attività del molo.
In particolare, la predetta società si è limitata ad una generica doglianza circa l'entità, a suo dire, elevatissima degli importi addebitati, che non corrisponderebbero ai suoi consumi abituali, senza, tuttavia, supportare sul piano probatorio tale allegazione con documentazione idonea a dimostrare il dato statistico dei consumi normalmente rilevato con bollette precedenti e corrispondente ai propri ordinari impieghi di energia. E' evidente, pertanto, come tali difese non siano sufficienti a confutare gli accertamenti eseguiti dalla e la ricostruzione dei consumi come Controparte_1 dalla stessa effettuata.
Ed è appena il caso di rilevare come alcuna rilevanza possa attribuirsi alla perizia di parte depositata dalla ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 6/10/2025, attesa la tardività e, dunque,
l'inammissibilità di tale produzione documentale.
Ne deriva, pertanto, che la domanda proposta, sia con riferimento alle pretese risarcitorie che indennitarie, non può che essere rigettata, stante l'accertata correttezza delle condotte delle resistenti, dovendo, peraltro, evidenziarsi che, come dedotto dalla , per il contatore in custodia della era Controparte_1 Parte_1 prevista la telelettura con verifiche a cadenza triennale, sicché si esclude ogni profilo di responsabilità anche con riferimento alla dedotta intempestività delle letture effettuate dalla resistente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con il ricorso ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione, quanto alla all'avv. Raffaele IN, stante la CP_4 dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e della , così provvede:
[...] Controparte_5
a) rigetta la domanda;
[... b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
e della delle spese di lite, che Controparte_6 Controparte_4 liquida, per ciascuna di esse, nella somma di € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, quanto alla in favore dell'avv. Raffaele IN. CP_4
Napoli, 6/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)