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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15311 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. D'AGO MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. BATTAGLIA FEDERICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2025 e , premettendo Parte_1 CP_1 che con decreto di omologa n.10337/2021 del 18.01.2022 il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale dei coniugi prevedendo “…c) Il sig. si impegna a versare alla Pt_1 moglie, quale contributo per il mantenimento della stessa, la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi tenendo conto degli indici ISTAT come per legge, e da versare entro e non oltre il giorno
30 (trenta) di ogni mese;
d) Il sig. , si impegna, altresì, a pagare in favore della moglie sia Pt_1 le utenze dell'appartamento nel quale la sig.ra vive e risiede sia le spese mediche, se e quando CP_1 sostenute, nella misura del 100%; e) i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio…”, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione in quanto successivamente alla pronuncia separative si era realizzato un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche del a causa di sopravvenuto pensionamento e la risultava percettrice dell'assegno Pt_1 CP_1 sociale di 366,98€ mensili.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) la sig.ra CP_1 dichiara di voler rinunziare, come in effetti rinunzia, all'assegno di mantenimento in Suo favore corrisposto dal sig. e pari ad euro 200,00 mensili;
2) per l'effetto, le parti si danno Parte_1 reciprocamente atto del fatto che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del sig.
ed in favore della sig.ra in ragione del venir meno dei Parte_1 CP_1 presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa con conseguenziale revoca dello stesso a decorrere dalla data odierna;
3) ferme le pattuizioni ulteriori non espressamente modificate con il presente atto;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti a modifica del decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.
n.10337/2021 del 18.01.2022;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino