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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
(C.F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Fantini e dall'Avv. Riccardo Cusinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), via Lago di Lugano n. 27 (pec:
; Email_1 Email_2 contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Walter Borgonovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, via Italia n. 50 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con le memorie depositate in data 06.02.2025. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “… In via principale 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n.
325/2024 del 31.01.2024 – n. 237/2024 R.G., essendo stato emesso in assenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, in quanto è stata ingiunta una somma non dovuta per i motivi esposti in atti. In ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta. In via riconvenzionale 2) Previo accertamento dell'avversario inadempimento, condannare l'opposta alla restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 per la somma di
€ 5.000,00 ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, che si quantificano provvisoriamente in €
15.000,00, o della somma ritenuta di giustizia, in favore di oltre interessi di legge dalla Parte_1 domanda al saldo ed alla rivalutazione monetaria. 3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opponente sia riconosciuta debitrice nei confronti dell'opposta di qualche somma a qualsiasi titolo, operare ogni conseguente
pagina 1 di 6 compensazione. 4) Spese e competenze di causa interamente rifuse. Si insiste, nuovamente, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate in favore dell'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e non ammesse, da intendersi qui integralmente riportate, previa modifica dell'ordinanza del 24.07.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie per le ragioni già in atti…” parte opposta, “In via principale: per tutte le ragioni illustrate in narrativa rigettare le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la (C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vicenza (36100 – VI), Galleria Porti n.4, a corrispondere a l'importo di euro 16.084,32, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, CP_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs 321/2002 dal dovuto al saldo. In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari di prova orale e, per il caso di loro ammissione, si indicano a prova contraria sugli stessi capitoli di prova la sig.ra e il sig. presso e si eccepisce l'incapacità a Tes_1 Testimone_2 CP_1 testimoniare dei sig.ri e in quanto si tratta dei legali rappresentanti di Persona_1 Persona_2 [...]
- per scrupolo si chiede che all'occorrenza il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Parte_1 Parte_1
l'esibizione dei libri obbligatori ed, in particolare, del libro giornale, libro mastro e del libro IVA nella parte
[...] relativa agli anni 2021 e 2022. In ogni caso: con il favore di spese e compensi di causa sia della fase monitoria sia della presente fase, anche ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c. e con la maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese ex art.4, comma 8, DM n.55/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 325/2024, emesso da questo Tribunale in data 29-31.01.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 16.084,32 (oltre accessori di legge), quale CP_1 corrispettivo delle prestazioni meglio precisate con le fatture sottese all'ingiunzione (cfr. all. 1 ricorso monitorio).
A fondamento dell'opposizione, ha, anzitutto, contestato “il valore probatorio ex artt. Parte_1
633 co. 1 e 634 co. 2 c.p.c dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio”; ha, poi, eccepito “il ritardo con cui controparte ha adempiuto alla propria obbligazione di consegna…”: in quanto le consegne sarebbero avvenute “mediamente con dieci giorni di ritardo rispetto al termine concordato “urgente” (all. 1 (si vedano gli ordini emessi, che a titolo esemplificativo si allegano – all. 1); dicitura che – come ben noto alla controparte, attesi i rapporti pluriennali intercorsi – indica la necessità che la consegna avvenga a distanza di massimo 1/2 giorni dalla ricezione dell'ordine…” e, per gli “ordini inoltrati a dicembre e a febbraio (ordini nn. 677 del
16.12.2021, 668 del 14.12.2021, entrambi relativi alla fattura n. 1022106955 del 31.01.2022 e ordine n. 33 del
03.02.2022, relativo alla fattura n. 1022114235 del 28.02.2022 – all. 1 cit.), le consegne sono, invece, avvenute pagina 2 di 6 con un mese di ritardo”. Secondo l'opponente, “L'inadempimento della controparte ha, negli anni, causato a ritardi nella produzione, costringendola, talvolta, a veri e propri fermi produttivi. Il tutto, con la Parte_1 conseguenza (i) di non riuscire ad evadere gli ordini ricevuti dai propri clienti entro i termini pattuiti e/o di aver perso alcune importanti commesse, e (ii), d'altra parte - attesa la difficoltà di riuscire a reperire, in tempi rapidi, altri fornitori presso cui approvvigionarsi ed anche per evitare inutili duplicazioni dei costi - l'ha costretta in una condizione di sostanziale subordinazione/dipendenza rispetto alla convenuta”(cfr. atto di citazione in opposizione). Infine, l'opponente ha invocato la legittima sospensione cautelativa dei pagamenti, ex art. 1460 c.c., e domandato “la restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 di € 5.000,00 (all. 2 cit.)” dalla stessa consegnato all'opposta, “nonché il risarcimento di tutti i danni patiti, … quantificati in €
15.000,00, o della diversa (maggiore o minore) somma che dovesse risultare in corso di causa”.
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via CP_1 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Alla prima udienza, è stata tentata inutilmente la conciliazione della vertenza. Con ordinanza riservata 24.07.2024, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata da parte opponente con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc (considerato che: - i capitoli n. 1, 3 e 7 riguardano circostanze che si evincono dai documenti allegati e non contestati;
- il capitolo n. 2 riguarda valutazioni e giudizi;
- i capitoli n. 4,5 e 6 riguardano circostanze allegate in termini generici). La causa è stata quindi istruita soltanto con l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opposta (cfr. ordinanza riservata).
Dopodichè, la vertenza è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive (ex art. 189 e 281 quinquies cpc).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimostrato sia l'esistenza tra le parti dei contratti riferiti alle prestazioni di compravendita e di noleggio oggetto delle fatture sottese all'ingiunzione e sia di aver adempiuto alle prestazioni a suo carico.
pagina 3 di 6 D'altronde, detti “fatti” non sono stati negati dall'opponente, né in corso di esecuzione del contratto e neppure nel presente giudizio.
In particolare, l'opposta ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti, allegando le fatture di vendita e di noleggio emesse nei confronti dell'opponente per le prestazioni rese nell'anno novembre 2021/2022 ed oggetto della domanda di pagamento in esame. Documenti, questi, non contestati da parte opponente né in riferimento alle prestazioni ivi indicate e neppure in relazione al corrispettivo esposto nelle stesse.
Infatti, tra i motivi di opposizione, si è limitata a negare, sotto un profilo meramente Parte_1 formale, e per di più con considerazioni non condivisibili (cfr. Cass.n. 15332/2015), il valore probatorio delle fatture versate in atti (in quanto, secondo la tesi della stessa opponente, non soddisferebbero il requisito della forma scritta, ex art. 634 cpc, per l'emissione dell'ingiunzione, essendo state prodotte in formato cartaceo e prive dell'estratto autentico delle scritture contabili).
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto alle prestazioni contrattuali sulla stessa gravanti, allegando i documenti di consegna della merce compravenduta recanti la sottoscrizione dal soggetto destinatario (e non disconosciuti da parte opponente), nonché i prospetti riferiti alla movimentazione dei recipienti noleggiati (anche questi non contestati dall'opponente).
Ancora, l'opposta ha allegato le copiose comunicazioni pec di sollecito dei pagamenti spedite a
[...]
(doc. 1) e le comunicazioni pec di risposta inviatele da quest'ultima (doc.2), con le quali parte Parte_1 opponente ha riconosciuto il debito maturato per le prestazioni indicate nelle fatture sottese alla domanda monitoria e ha chiesto (ed ottenuto), per il pagamento del debito man mano maturato e fino all'importo oggetto di ingiunzione, una dilazione dei pagamenti, che, però, non ha poi rispettato.
A fronte di ciò, deve ritenersi, da un lato, che l'opposta abbia fornito adeguata prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa ingiunta e che, dall'altro, onerata ai sensi Parte_1 dell'art. 2697 cc, non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto non ha dimostrato il “fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
L'opponente, in particolare, si è limitata ad eccepire il ritardo delle consegne effettuate dall'opposta, invocando la previsione dell'art. 1460 cc ed altresì il diritto ad ottenere il ristoro dei “danni patiti … in ragione dei fermi produttivi imposti dai ritardi”.
Sennonchè, a parte il fatto che non qualsiasi ritardo legittima la sospensione completa dell'adempimento, ex art. 1460 cc (che, peraltro, è un rimedio necessariamente temporaneo, ed è noto che “se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento”, cfr., in questi termini, tra le altre, Cass. n. 8760/2019), non è stato pagina 4 di 6 portato in giudizio qualsivoglia elemento a dimostrazione del preteso ritardo dell'opposta nell'eseguire le prestazioni contrattuali.
Non depone a conferma della riferita tesi di parte opponente il doc.1 “ordini emessi”: anzitutto, il documento riguarda soltanto n. 5 ordini e una parte di merce modesta rispetto all'intera fornitura
(pari al 18% circa del corrispettivo complessivo della fornitura); - la dicitura “Urgente” inserita in detti ordini non è stata meglio precisata delle parti e non vi sono elementi per ritenere che le consegne siano avvenute in violazione di un preteso (ma non dimostrato) termine concordato tra le stessi parti;
- per di più, le consegne riferite agli ordini in esame risultano essere state evase, in assenza di diversa evidenza probatoria, con tempistiche in linea con la prassi commerciale.
Nè, in punto, la prova testimoniale chiesta da parte opponente (cfr. cap. “2) Vero che la dicitura
“urgente” contenuta negli ordini di cui al capitolo che precede, che Le si rammostrano (all. 1 attrice), indicava che la consegna della merce doveva avvenire a distanza di 1 o massimo 2 giorni dalla data di ricezione dell'ordine”) avrebbe potuto portare elementi a conferma della tesi di parte opponente medesima: sia per quanto già sopra precisato (a proposito del fatto che detta clausola risulta riferita ad un modesto numero di ordini) e sia perché il capitolo così formulato ha ad oggetto non circostanze di fatto, ma una sorta di inammissibile valutazione/interpretazione di una clausola pattuita da altri. Del resto,
l'opponente ha anche omesso di dimostrare la invocata prassi commerciale in tale senso (riferita) esistente tra le parti.
Ancora, non ha provato di aver contestato il preteso ritardo né nel corso del rapporto Parte_1 contrattuale e neppure in risposta ai (copiosi) solleciti di pagamento trasmessi dell'opposta.
Va anche aggiunto che l'opponente nulla ha allegato a dimostrazione degli asseriti fermi produttivi e dei pretesi conseguenti danni dei quali ha invocato il ristoro;
ed i capitoli di prova articolati in proposito riguardando circostanze dedotte soltanto in termini generici (cfr. capitoli n. 4, 5 e 6 seconda memoria ex art. 171 ter cpc).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda dell'opponente relativa alla restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 per la somma di € 5.000,00. Si rileva, oltre a quanto già precisato, che detto assegno non pare riferibile al pagamento delle commesse per le quali è causa, essendo stato emesso ad ottobre 2020 (doc. 3 opponente); e che peraltro l'opponente non ha chiarito (e tanto meno dimostrato) i fatti costitutivi posti a fondamento di detta domanda di restituzione.
Deve, d'altra parte, essere disattesa anche la domanda proposta dall'opposta, ex art. 96 c.p.c.: in quanto, nella condotta dell'opponente non paiono ravvisabili elementi per ritenere che la stessa abbia agito con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
pagina 5 di 6 In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 1923/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2024 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 29-31.01.2024;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di €
5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 29 aprile '25
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
(C.F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Fantini e dall'Avv. Riccardo Cusinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), via Lago di Lugano n. 27 (pec:
; Email_1 Email_2 contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Walter Borgonovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, via Italia n. 50 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con le memorie depositate in data 06.02.2025. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “… In via principale 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Monza n.
325/2024 del 31.01.2024 – n. 237/2024 R.G., essendo stato emesso in assenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, in quanto è stata ingiunta una somma non dovuta per i motivi esposti in atti. In ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta. In via riconvenzionale 2) Previo accertamento dell'avversario inadempimento, condannare l'opposta alla restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 per la somma di
€ 5.000,00 ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, che si quantificano provvisoriamente in €
15.000,00, o della somma ritenuta di giustizia, in favore di oltre interessi di legge dalla Parte_1 domanda al saldo ed alla rivalutazione monetaria. 3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opponente sia riconosciuta debitrice nei confronti dell'opposta di qualche somma a qualsiasi titolo, operare ogni conseguente
pagina 1 di 6 compensazione. 4) Spese e competenze di causa interamente rifuse. Si insiste, nuovamente, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate in favore dell'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e non ammesse, da intendersi qui integralmente riportate, previa modifica dell'ordinanza del 24.07.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie per le ragioni già in atti…” parte opposta, “In via principale: per tutte le ragioni illustrate in narrativa rigettare le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la (C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vicenza (36100 – VI), Galleria Porti n.4, a corrispondere a l'importo di euro 16.084,32, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, CP_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs 321/2002 dal dovuto al saldo. In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversari di prova orale e, per il caso di loro ammissione, si indicano a prova contraria sugli stessi capitoli di prova la sig.ra e il sig. presso e si eccepisce l'incapacità a Tes_1 Testimone_2 CP_1 testimoniare dei sig.ri e in quanto si tratta dei legali rappresentanti di Persona_1 Persona_2 [...]
- per scrupolo si chiede che all'occorrenza il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Parte_1 Parte_1
l'esibizione dei libri obbligatori ed, in particolare, del libro giornale, libro mastro e del libro IVA nella parte
[...] relativa agli anni 2021 e 2022. In ogni caso: con il favore di spese e compensi di causa sia della fase monitoria sia della presente fase, anche ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c. e con la maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese ex art.4, comma 8, DM n.55/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 325/2024, emesso da questo Tribunale in data 29-31.01.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 16.084,32 (oltre accessori di legge), quale CP_1 corrispettivo delle prestazioni meglio precisate con le fatture sottese all'ingiunzione (cfr. all. 1 ricorso monitorio).
A fondamento dell'opposizione, ha, anzitutto, contestato “il valore probatorio ex artt. Parte_1
633 co. 1 e 634 co. 2 c.p.c dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio”; ha, poi, eccepito “il ritardo con cui controparte ha adempiuto alla propria obbligazione di consegna…”: in quanto le consegne sarebbero avvenute “mediamente con dieci giorni di ritardo rispetto al termine concordato “urgente” (all. 1 (si vedano gli ordini emessi, che a titolo esemplificativo si allegano – all. 1); dicitura che – come ben noto alla controparte, attesi i rapporti pluriennali intercorsi – indica la necessità che la consegna avvenga a distanza di massimo 1/2 giorni dalla ricezione dell'ordine…” e, per gli “ordini inoltrati a dicembre e a febbraio (ordini nn. 677 del
16.12.2021, 668 del 14.12.2021, entrambi relativi alla fattura n. 1022106955 del 31.01.2022 e ordine n. 33 del
03.02.2022, relativo alla fattura n. 1022114235 del 28.02.2022 – all. 1 cit.), le consegne sono, invece, avvenute pagina 2 di 6 con un mese di ritardo”. Secondo l'opponente, “L'inadempimento della controparte ha, negli anni, causato a ritardi nella produzione, costringendola, talvolta, a veri e propri fermi produttivi. Il tutto, con la Parte_1 conseguenza (i) di non riuscire ad evadere gli ordini ricevuti dai propri clienti entro i termini pattuiti e/o di aver perso alcune importanti commesse, e (ii), d'altra parte - attesa la difficoltà di riuscire a reperire, in tempi rapidi, altri fornitori presso cui approvvigionarsi ed anche per evitare inutili duplicazioni dei costi - l'ha costretta in una condizione di sostanziale subordinazione/dipendenza rispetto alla convenuta”(cfr. atto di citazione in opposizione). Infine, l'opponente ha invocato la legittima sospensione cautelativa dei pagamenti, ex art. 1460 c.c., e domandato “la restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 di € 5.000,00 (all. 2 cit.)” dalla stessa consegnato all'opposta, “nonché il risarcimento di tutti i danni patiti, … quantificati in €
15.000,00, o della diversa (maggiore o minore) somma che dovesse risultare in corso di causa”.
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via CP_1 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Alla prima udienza, è stata tentata inutilmente la conciliazione della vertenza. Con ordinanza riservata 24.07.2024, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ha rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata da parte opponente con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc (considerato che: - i capitoli n. 1, 3 e 7 riguardano circostanze che si evincono dai documenti allegati e non contestati;
- il capitolo n. 2 riguarda valutazioni e giudizi;
- i capitoli n. 4,5 e 6 riguardano circostanze allegate in termini generici). La causa è stata quindi istruita soltanto con l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opposta (cfr. ordinanza riservata).
Dopodichè, la vertenza è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive (ex art. 189 e 281 quinquies cpc).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimostrato sia l'esistenza tra le parti dei contratti riferiti alle prestazioni di compravendita e di noleggio oggetto delle fatture sottese all'ingiunzione e sia di aver adempiuto alle prestazioni a suo carico.
pagina 3 di 6 D'altronde, detti “fatti” non sono stati negati dall'opponente, né in corso di esecuzione del contratto e neppure nel presente giudizio.
In particolare, l'opposta ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti, allegando le fatture di vendita e di noleggio emesse nei confronti dell'opponente per le prestazioni rese nell'anno novembre 2021/2022 ed oggetto della domanda di pagamento in esame. Documenti, questi, non contestati da parte opponente né in riferimento alle prestazioni ivi indicate e neppure in relazione al corrispettivo esposto nelle stesse.
Infatti, tra i motivi di opposizione, si è limitata a negare, sotto un profilo meramente Parte_1 formale, e per di più con considerazioni non condivisibili (cfr. Cass.n. 15332/2015), il valore probatorio delle fatture versate in atti (in quanto, secondo la tesi della stessa opponente, non soddisferebbero il requisito della forma scritta, ex art. 634 cpc, per l'emissione dell'ingiunzione, essendo state prodotte in formato cartaceo e prive dell'estratto autentico delle scritture contabili).
L'opposta ha, poi, dimostrato di aver adempiuto alle prestazioni contrattuali sulla stessa gravanti, allegando i documenti di consegna della merce compravenduta recanti la sottoscrizione dal soggetto destinatario (e non disconosciuti da parte opponente), nonché i prospetti riferiti alla movimentazione dei recipienti noleggiati (anche questi non contestati dall'opponente).
Ancora, l'opposta ha allegato le copiose comunicazioni pec di sollecito dei pagamenti spedite a
[...]
(doc. 1) e le comunicazioni pec di risposta inviatele da quest'ultima (doc.2), con le quali parte Parte_1 opponente ha riconosciuto il debito maturato per le prestazioni indicate nelle fatture sottese alla domanda monitoria e ha chiesto (ed ottenuto), per il pagamento del debito man mano maturato e fino all'importo oggetto di ingiunzione, una dilazione dei pagamenti, che, però, non ha poi rispettato.
A fronte di ciò, deve ritenersi, da un lato, che l'opposta abbia fornito adeguata prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa ingiunta e che, dall'altro, onerata ai sensi Parte_1 dell'art. 2697 cc, non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto non ha dimostrato il “fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
L'opponente, in particolare, si è limitata ad eccepire il ritardo delle consegne effettuate dall'opposta, invocando la previsione dell'art. 1460 cc ed altresì il diritto ad ottenere il ristoro dei “danni patiti … in ragione dei fermi produttivi imposti dai ritardi”.
Sennonchè, a parte il fatto che non qualsiasi ritardo legittima la sospensione completa dell'adempimento, ex art. 1460 cc (che, peraltro, è un rimedio necessariamente temporaneo, ed è noto che “se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento”, cfr., in questi termini, tra le altre, Cass. n. 8760/2019), non è stato pagina 4 di 6 portato in giudizio qualsivoglia elemento a dimostrazione del preteso ritardo dell'opposta nell'eseguire le prestazioni contrattuali.
Non depone a conferma della riferita tesi di parte opponente il doc.1 “ordini emessi”: anzitutto, il documento riguarda soltanto n. 5 ordini e una parte di merce modesta rispetto all'intera fornitura
(pari al 18% circa del corrispettivo complessivo della fornitura); - la dicitura “Urgente” inserita in detti ordini non è stata meglio precisata delle parti e non vi sono elementi per ritenere che le consegne siano avvenute in violazione di un preteso (ma non dimostrato) termine concordato tra le stessi parti;
- per di più, le consegne riferite agli ordini in esame risultano essere state evase, in assenza di diversa evidenza probatoria, con tempistiche in linea con la prassi commerciale.
Nè, in punto, la prova testimoniale chiesta da parte opponente (cfr. cap. “2) Vero che la dicitura
“urgente” contenuta negli ordini di cui al capitolo che precede, che Le si rammostrano (all. 1 attrice), indicava che la consegna della merce doveva avvenire a distanza di 1 o massimo 2 giorni dalla data di ricezione dell'ordine”) avrebbe potuto portare elementi a conferma della tesi di parte opponente medesima: sia per quanto già sopra precisato (a proposito del fatto che detta clausola risulta riferita ad un modesto numero di ordini) e sia perché il capitolo così formulato ha ad oggetto non circostanze di fatto, ma una sorta di inammissibile valutazione/interpretazione di una clausola pattuita da altri. Del resto,
l'opponente ha anche omesso di dimostrare la invocata prassi commerciale in tale senso (riferita) esistente tra le parti.
Ancora, non ha provato di aver contestato il preteso ritardo né nel corso del rapporto Parte_1 contrattuale e neppure in risposta ai (copiosi) solleciti di pagamento trasmessi dell'opposta.
Va anche aggiunto che l'opponente nulla ha allegato a dimostrazione degli asseriti fermi produttivi e dei pretesi conseguenti danni dei quali ha invocato il ristoro;
ed i capitoli di prova articolati in proposito riguardando circostanze dedotte soltanto in termini generici (cfr. capitoli n. 4, 5 e 6 seconda memoria ex art. 171 ter cpc).
Infine, deve essere rigettata anche la domanda dell'opponente relativa alla restituzione dell'assegno bancario n. 0318926479-01 per la somma di € 5.000,00. Si rileva, oltre a quanto già precisato, che detto assegno non pare riferibile al pagamento delle commesse per le quali è causa, essendo stato emesso ad ottobre 2020 (doc. 3 opponente); e che peraltro l'opponente non ha chiarito (e tanto meno dimostrato) i fatti costitutivi posti a fondamento di detta domanda di restituzione.
Deve, d'altra parte, essere disattesa anche la domanda proposta dall'opposta, ex art. 96 c.p.c.: in quanto, nella condotta dell'opponente non paiono ravvisabili elementi per ritenere che la stessa abbia agito con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
pagina 5 di 6 In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 1923/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2024 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 29-31.01.2024;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di €
5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 29 aprile '25
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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