CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2971/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2971 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Pagano CP_1 come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5025/2024, pubblicata in data 29/04/2024 2
___________________
Il Tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso promosso da con il quale conveniva in giudizio il CP_1 al fine di ottenere la valutazione Controparte_2 per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, con contestuale richiesta di attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lamentava la parte che, all'atto della pubblicazione delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, per il triennio 2021/2024 non gli era stato attribuito il punteggio pari a 6 per il servizio di leva obbligatorio in quanto il decreto ministeriale 50 del 2021 riconosceva tale punteggio solo se reso in periodi coperti da nomina, in difetto venendo equiparato al servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse e valutato 0,60 punti per anno.
Il Tribunale, disattendendo le difese del , ha condiviso le Parte_1 argomentazioni della S.C. (Cass. n. 5679/2020) e del Consiglio di Stato
(sentenza n. 8234/2019) e ritenuto valutabile il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie ATA.
Il ha proposto appello avverso la suddetta sentenza riportando le argomentazioni già espresse nel giudizio di primo grado e lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare e del DM 50/2021. In particolare, ha evidenziato che le pronunce richiamate dalla gravata sentenza erano relative all'art. 6, co. 2 del DM
44/2001 che attribuiva il punteggio per il servizio militare od equiparato solo se prestato “in costanza di nomina” mentre il nuovo D.M. 50/2021 ha attribuito un punteggio a tale servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni), sebbene inferiore a quello riconosciuto per il servizio prestato in costanza di rapporto. Richiamate le pronunce di questa
Corte n. 3506 e n. 3515 del 18.10.2024 ha concluso chiedendo, in riforma 3
della gravata sentenza, il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese processuali.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello, CP_1 contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce:
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. 4
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che
«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs n. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “… l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”, ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs.
297/1994 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n.
8526/2024).
Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato 5
prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021.
Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso
D.M. n. 44/2011.
Invero, con sentenza n. 22429 del 22/08/2024 la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno
2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti. 6
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 7
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per 8
il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
Pertanto la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio 9
effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello deve trovare accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, devono essere respinte le domande avanzate dal con CP_1
l'originario ricorso introduttivo.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata (ampiamente documentato dai numerosi precedenti, anche di questa Corte, prodotti in atti) e dell'intervento risolutivo della pronuncia della S.C. in corso di causa, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate dal con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2971/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2971 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Pagano CP_1 come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5025/2024, pubblicata in data 29/04/2024 2
___________________
Il Tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso promosso da con il quale conveniva in giudizio il CP_1 al fine di ottenere la valutazione Controparte_2 per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, con contestuale richiesta di attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lamentava la parte che, all'atto della pubblicazione delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, per il triennio 2021/2024 non gli era stato attribuito il punteggio pari a 6 per il servizio di leva obbligatorio in quanto il decreto ministeriale 50 del 2021 riconosceva tale punteggio solo se reso in periodi coperti da nomina, in difetto venendo equiparato al servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse e valutato 0,60 punti per anno.
Il Tribunale, disattendendo le difese del , ha condiviso le Parte_1 argomentazioni della S.C. (Cass. n. 5679/2020) e del Consiglio di Stato
(sentenza n. 8234/2019) e ritenuto valutabile il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie ATA.
Il ha proposto appello avverso la suddetta sentenza riportando le argomentazioni già espresse nel giudizio di primo grado e lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare e del DM 50/2021. In particolare, ha evidenziato che le pronunce richiamate dalla gravata sentenza erano relative all'art. 6, co. 2 del DM
44/2001 che attribuiva il punteggio per il servizio militare od equiparato solo se prestato “in costanza di nomina” mentre il nuovo D.M. 50/2021 ha attribuito un punteggio a tale servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni), sebbene inferiore a quello riconosciuto per il servizio prestato in costanza di rapporto. Richiamate le pronunce di questa
Corte n. 3506 e n. 3515 del 18.10.2024 ha concluso chiedendo, in riforma 3
della gravata sentenza, il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese processuali.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello, CP_1 contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce:
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. 4
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che
«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs n. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “… l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”, ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs.
297/1994 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n.
8526/2024).
Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato 5
prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021.
Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso
D.M. n. 44/2011.
Invero, con sentenza n. 22429 del 22/08/2024 la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno
2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti. 6
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 7
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per 8
il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
Pertanto la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio 9
effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello deve trovare accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, devono essere respinte le domande avanzate dal con CP_1
l'originario ricorso introduttivo.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata (ampiamente documentato dai numerosi precedenti, anche di questa Corte, prodotti in atti) e dell'intervento risolutivo della pronuncia della S.C. in corso di causa, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate dal con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)