Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. n. 2363/2023
promossa da
nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Vetrano;
ricorrente contro
, in persona del con sede in Roma;
Controparte_1 CP_2
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni scritte rassegnate ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente chiede ordinarsi al convenuto il riconoscimento CP_1
della promozione alla qualifica di Ispettore Superiore, a partire dalla data del
07.12.2017, con decorrenza giuridica dal 01.01.2017 ed economica dal 07.12.2017, con conseguenti adeguamento retroattivo del trattamento previdenziale e quantificazione delle differenze retributive.
1
03.04.1990; che, nel corso della sua carriera, aveva da ultimo acquisito, in data
07.12.2004, la qualifica di Ispettore Capo, che tuttora possedeva;
che, con condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro il 19.05.2017, veniva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 609 bis c.p.; che a tale condanna era seguita la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi;
che tale sanzione comportava, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n.
449/1992, il ritardo di tre anni nella promozione o nell'aumento dello stipendio;
che egli aveva maturato l'aumento del parametro stipendiale nella qualifica di Ispettore
Superiore, essendo decorsi dieci anni con la qualifica di Ispettore Capo (ai sensi dell'art. 44, co. 20, D. Lgs. n. n. 95/2017) e, dunque, a partire dal 07.12.2017, a causa del trattenimento per tre anni dell'aumento del parametro stipendiale derivante dalla sanzione disciplinare inflittagli;
che il non aveva però proceduto CP_1 all'attribuzione in suo favore della qualifica di Ispettore Superiore, non ritenendolo idoneo, a dispetto delle note di merito e di apprezzamento che egli aveva ricevuto nel tempo.
Non si è costituito in giudizio il , sebbene ritualmente citato, Controparte_1
di cui va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni scritte depositate da parte ricorrente.
La domanda è infondata.
Il ricorrente invoca il riconoscimento della promozione alla qualifica di Ispettore
Superiore, a decorrere dal 07.12.2017, con la conseguente quantificazione delle differenze retributive non corrisposte, ponendo a fondamento della richiesta l'effettivo espletamento dell'attività di servizio, con la qualifica di Ispettore Capo, per il periodo di tempo necessario al conseguimento dell'ambita promozione.
A fondamento dell'esistenza del vantato diritto all'inquadramento superiore, egli esibisce (soltanto) un'attestazione di servizio circa il suo arruolamento nel corpo di
2 Polizia Penitenziaria avvenuto il 03.04.1990 e la sua attuale qualifica di Ispettore
Capo di Polizia Penitenziaria.
Sennonché, in difetto della produzione dello stato matricolare, o di documentazione relativa alla progressione della sua carriera, o, almeno, dei cedolini da cui risulti il profilo professionale ricoperto, non è possibile individuare con certezza il lasso temporale in cui egli ha prestato servizio con la qualifica di Ispettore Capo, al fine di verificare se abbia maturato il termine previsto per il passaggio alla più elevata qualifica di Ispettore Superiore.
Mancando, dunque, i suddetti elementi, è precluso un accertamento delle effettive funzioni svolte dal ricorrente con la qualifica di Ispettore Capo, del momento di decorrenza di tali funzioni, nonché della durata del loro espletamento.
Neppure, a ben guardare, l'attore ha esibito la menzionata sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Catanzaro per il reato p. e p. dall'art. 609 bis e segg. c.p., né il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che, a suo dire, avrebbe differito il decorso del termine decennale, ex art. 44, co. 20, D. Lgs. n. n. 95/2017.
La ritenuta infondatezza della richiesta di riconoscimento della promozione alla qualifica di Ispettore Superiore comporta il rigetto della connessa domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive (di cui, peraltro, ha omesso di fornire elementi idonei al relativo calcolo, non avendo prodotto le buste paga, né, ancor prima, dedotto la retribuzione attualmente percepita e quella maggiore reclamata).
In conclusione, la carenza di elementi probatori a supporto delle allegazioni attoree osta all'accoglimento del ricorso
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Catanzaro, 07.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
4