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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 403 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e residente a [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo tele- fax al numero: – pec: P.IVA_1 Email_1
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_2
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal CP_3 e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto
[...] CP_2 terbo, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere diretta- mente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.3.2024 ha adito questo Tribunale in fun- Parte_1 zione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato, in qualità di docente;
di aver svolto servizi p in virtù di contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2007/08 fino all'a.s. 2009/10 maturando così al terzo anno il diritto al primo gradone stipendiale come previsto dal CCNL “Comparto Scuola” del 29/11/2007; che nonostante ciò al momento dell'immissione in ruolo, risultava in- serita, ai sensi del CCNL “Comparto Scuola” del 04/08/2011, nel primo scaglione retributivo 0/8 anni con conseguente pregiudizio economico anche in sede di ricostruzione economica operata ex art. 569 D.Lgs 297/1994. Ritenuta l'ipotesi di una disparità di trattamento e la viola- zione dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), che, alla clausola 1, lett. a), stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discrimina- zione, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, ha con- cluso chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale a tempo indeterminato e a vedersi collocata
1 nella fascia stipendiale 3-8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sin dal 01.09.2016 data di assunzione a tempo indeterminato (secondo gradone); - condannare la medesima Amministrazione conve- nuta alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente (primo gradone) e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra indicata (secondo gradone), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento re- tributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge". Il convenuto si è costituito resistendo alle domande e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita in via esclusivamente documentale è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.ù
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla an- zianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitata- mente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Ac- cordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei per- messi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondi- zionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria di- sposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in mate- ria di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavorato- re a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impie- go riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenzia- zione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man- sioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
2 Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertaz- zi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdu- rante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la catego- ria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e con le quali Numer_1 era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con su uali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differen- ziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei pe- riodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla am- ministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disap- plicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di sal- vaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle di- verse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplina- ta dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua inte- rezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter nor- mativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della con- trattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i do- centi di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto an- dare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed ac- corpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assun- to a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla
3 data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricor- rente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo re- stando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipen- diale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è consi- derato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato pre- stato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie il ricorrente ha fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamen- to in virtù di plurimi contratti stipulati per gli aa.ss. dal 2007/08 al 2009/10 maturando quindi la progressione alla seconda fascia stipendiale ancor prima della entrata in vigo- re del CCNL 2011 (1/9/2010). Ne deriva che a decorrere dall'a.s. 2010/2011 alla ricorren- te sarebbe spettata una retribuzione corrispondente seconda fascia stipendiale (3-8 an- ni) del CCNL del 29/11/2007 e dalla entrata in vigore del nuovo contratto (1.9.2010) il diritto di cui all'art. 2 del CCNL 4.8.2011 vale a dire il diritto a percepire “ad personam”, ove più favorevole, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia seconda fascia retributiva (“9-14 anni”) di cui al nuo- vo CCNL 2011. Nei limiti della prescrizione alla medesima spettano quindi le differenze retributive maturate dalla immissione in ruolo, tra quanto spettante in ragione del riconoscimento della seconda fa- scia prevista dal CCNL del 29/11/2007 e quanto effettivamente percepito. Spetta inoltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire gli incre- Parte_1 menti stipendiali previsti dalla contrattazione colle pondente personale a tempo indeterminato, a vedersi collocata dalla sua immissione in ruolo nella fascia stipendiale 3- 8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; per l'effetto condanna il in persona del Controparte_4 al pagamen utive maturate CP_5 nel corso del rapporto limitatamente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda e conseguenti al raggiungimento della seconda fascia retributiva in data precedente all'entrata in vigore del CCNL 2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
condanna infine il in persona del Mini- Controparte_4 stro p.t. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1050,00 per compensi professio- nali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 maggio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
4
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 403 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e residente a [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo tele- fax al numero: – pec: P.IVA_1 Email_1
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_2
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal CP_3 e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto
[...] CP_2 terbo, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere diretta- mente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.3.2024 ha adito questo Tribunale in fun- Parte_1 zione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato, in qualità di docente;
di aver svolto servizi p in virtù di contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2007/08 fino all'a.s. 2009/10 maturando così al terzo anno il diritto al primo gradone stipendiale come previsto dal CCNL “Comparto Scuola” del 29/11/2007; che nonostante ciò al momento dell'immissione in ruolo, risultava in- serita, ai sensi del CCNL “Comparto Scuola” del 04/08/2011, nel primo scaglione retributivo 0/8 anni con conseguente pregiudizio economico anche in sede di ricostruzione economica operata ex art. 569 D.Lgs 297/1994. Ritenuta l'ipotesi di una disparità di trattamento e la viola- zione dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), che, alla clausola 1, lett. a), stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discrimina- zione, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, ha con- cluso chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale a tempo indeterminato e a vedersi collocata
1 nella fascia stipendiale 3-8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sin dal 01.09.2016 data di assunzione a tempo indeterminato (secondo gradone); - condannare la medesima Amministrazione conve- nuta alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente (primo gradone) e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra indicata (secondo gradone), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento re- tributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge". Il convenuto si è costituito resistendo alle domande e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita in via esclusivamente documentale è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.ù
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla an- zianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitata- mente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Ac- cordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei per- messi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondi- zionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria di- sposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in mate- ria di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavorato- re a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impie- go riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenzia- zione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man- sioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
2 Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertaz- zi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdu- rante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la catego- ria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e con le quali Numer_1 era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con su uali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differen- ziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei pe- riodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla am- ministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disap- plicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di sal- vaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle di- verse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplina- ta dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua inte- rezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter nor- mativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della con- trattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i do- centi di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto an- dare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed ac- corpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assun- to a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla
3 data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricor- rente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo re- stando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipen- diale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è consi- derato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato pre- stato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie il ricorrente ha fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamen- to in virtù di plurimi contratti stipulati per gli aa.ss. dal 2007/08 al 2009/10 maturando quindi la progressione alla seconda fascia stipendiale ancor prima della entrata in vigo- re del CCNL 2011 (1/9/2010). Ne deriva che a decorrere dall'a.s. 2010/2011 alla ricorren- te sarebbe spettata una retribuzione corrispondente seconda fascia stipendiale (3-8 an- ni) del CCNL del 29/11/2007 e dalla entrata in vigore del nuovo contratto (1.9.2010) il diritto di cui all'art. 2 del CCNL 4.8.2011 vale a dire il diritto a percepire “ad personam”, ove più favorevole, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia seconda fascia retributiva (“9-14 anni”) di cui al nuo- vo CCNL 2011. Nei limiti della prescrizione alla medesima spettano quindi le differenze retributive maturate dalla immissione in ruolo, tra quanto spettante in ragione del riconoscimento della seconda fa- scia prevista dal CCNL del 29/11/2007 e quanto effettivamente percepito. Spetta inoltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire gli incre- Parte_1 menti stipendiali previsti dalla contrattazione colle pondente personale a tempo indeterminato, a vedersi collocata dalla sua immissione in ruolo nella fascia stipendiale 3- 8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; per l'effetto condanna il in persona del Controparte_4 al pagamen utive maturate CP_5 nel corso del rapporto limitatamente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda e conseguenti al raggiungimento della seconda fascia retributiva in data precedente all'entrata in vigore del CCNL 2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
condanna infine il in persona del Mini- Controparte_4 stro p.t. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1050,00 per compensi professio- nali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 maggio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
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