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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2623/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14085/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500022511000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2805/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n.
07180202500022511000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2017 per l'importo complessivo di
€ 367,70 notificata in data 14.07.2025, ha proposto ricorso in data 17.07.2025, depositandolo in data
23.07.2025 avente n. di R.G. 14085/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deposita prova dell'atto prodromico, cartella n. 07120240114149217000, all'uopo producendo il file “430527619_60_2024_041140177. pdf”. Insiste per il rigetto del ricorso, per avvenuta cristallizzazione della pretesa tributaria
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava correttamente il ricorso in formato
.pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec in formato .eml, come prescritto dalla vigente normativa. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto,
l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'ente esattore, ha provato di avere interrotto i termini notificando la cartella n.
07120240114149217000, all'uopo depositando cartolina da cui risulta la consegna a persona di famiglia in data 23.10.2024, per l'effetto cristallizzandosi la pretesa tributaria, con conseguente impossibilità di eccepire, in questa sede, la prescrizione della predetta cartella, benché riferita ad un tributo del 2017. Da tali premesse, ovvero dalla notifica della cartella, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la comunicazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica del suindicato atto impositivo
(divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020).
Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 100,00 (euro cento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS LL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14085/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500022511000 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2805/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n.
07180202500022511000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2017 per l'importo complessivo di
€ 367,70 notificata in data 14.07.2025, ha proposto ricorso in data 17.07.2025, depositandolo in data
23.07.2025 avente n. di R.G. 14085/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deposita prova dell'atto prodromico, cartella n. 07120240114149217000, all'uopo producendo il file “430527619_60_2024_041140177. pdf”. Insiste per il rigetto del ricorso, per avvenuta cristallizzazione della pretesa tributaria
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava correttamente il ricorso in formato
.pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec in formato .eml, come prescritto dalla vigente normativa. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto,
l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'ente esattore, ha provato di avere interrotto i termini notificando la cartella n.
07120240114149217000, all'uopo depositando cartolina da cui risulta la consegna a persona di famiglia in data 23.10.2024, per l'effetto cristallizzandosi la pretesa tributaria, con conseguente impossibilità di eccepire, in questa sede, la prescrizione della predetta cartella, benché riferita ad un tributo del 2017. Da tali premesse, ovvero dalla notifica della cartella, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la comunicazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica del suindicato atto impositivo
(divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020).
Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 100,00 (euro cento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS LL