Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 897 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 897/2024 r.g. tra le parti:
Geom. c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Lencioni, elettivamente domiciliato in Prato, via Francesco Ferrucci n. 100 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Gambini, elettivamente C.F._3
domiciliati in Prato, via Pallacorda n. 34 presso lo studio del difensore;
c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 115/2002
CONCLUSIONI
Ricorrente: come nel ricorso [«(…) rideterminare l'importo del compenso dovuto in favore del
Geom. per l'attività professionale svolta, comprensivo delle spese sostenute, Controparte_1
tenendo conto delle circostanze sopra indicate e delle risultanze documentali. Con vittoria di spese e competenze professionali nel solo caso di contestazione di almeno una controparte»]. pagina 1 di 10
2. in subordine, in relazione alle spese imponibili, modificare il Decreto emesso in data 26 Marzo 2023 dal Giudice Dott. Michele
Sirgiovanni nel procedimento civile R.G. 1191/2020 Tribunale di Prato, liquidando in favore del ricorrente le spese imponibili richieste e non liquidate qualora sostenute e documentate;
3. in ogni caso, vittoria di spese e competenze del presente procedimento»].
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi degli artt. 170, d.P.R. n. 115/2002 e 15, d.l.vo n. 150/2011, nelle forme dell'art. 281-decies c.p.c., il geom. ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto emesso in data 26/03/2023 da questo Tribunale, in composizione monocratica, nel procedimento n. 1191/2020 r.g., comunicato il 27/03/2023, con cui gli è stato liquidato, per l'attività svolta come CTU, un compenso di € 7.570,86, comprensivo delle spese di € 1.086,32, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente, premesso che il predetto giudizio è stato introdotto da e da nei confronti di per ottenere lo Parte_1 Parte_2 Controparte_2
scioglimento della comunione di un vastissimo numero di immobili, posti in vari luoghi e aventi caratteristiche diverse tra loro, e trascritti i quesiti assegnati dal giudice, ha rilevato come l'incarico conferitogli sia stato ampio, articolato e complesso, abbia presentato oggettive difficoltà, anche per la necessità di procedere all'apertura forzata degli immobili, siano state necessarie numerose istanze di proroga, siano stati analizzati e stimati ben 111 beni, divisi in 105 distinti lotti, successivamente isolati in 19 sottogruppi omogenei dislocati in diversi luoghi nei
Comuni di Prato e di Campi Bisenzio.
Circa i criteri adottati per redigere l'istanza di liquidazione dei compensi parzialmente disattesa dal giudice a quo, l'opponente ha spiegato di avere applicato l'art. 12, comma 1, del decreto del
Ministero della Giustizia del 30/05/2002 per le verifiche di rispondenza tecnica dei fabbricati alle norme urbanistiche, in taluni casi indicando un importo ridotto rispetto a quello previsto dal
Protocollo d'intesa Tribunale/Periti; di avere applicato l'art. 13 del citato decreto per le stime, nella misura media;
di avere applicato la maggiorazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.P.R. n.
115/2002 in relazione ad alcuni lotti in ragione della eccezionale importanza e difficoltà dell'incarico; di avere calcolato il compenso sulla base dei singoli gruppi omogenei descritti al punto 5.2.1 della relazione, con la sola eccezione del gruppo B, nell'ambito del quale gli onorari pagina 2 di 10 sono stati suddivisi per sottogruppi in dipendenza della diversa destinazione d'uso delle unità immobiliari;
di avere dimenticato di inserire ulteriori otto sottogruppi omogenei.
Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel decreto di liquidazione, pur avendo riconoscendo l'aliquota massima, avrebbe erroneamente considerato lo svolgimento di un unico incarico peritale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il Protocollo Tribunale/Periti, oltre che in violazione dell'art. 36 Cost.
Il geom. ha infine lamentato l'omessa liquidazione delle spese imponibili sostenute per CP_1
l'espletamento dell'incarico pari a € 135,00 per la fattura Sicurtecnica n. 69/2021, € 329,00 per la fattura Sicutecnica n. 79/2021, € 759,91 per viaggi e trasferte, avendo il giudice a quo liquidato soltanto le anticipazioni di € 1.086,00.
Si sono costituiti in giudizio e formulando le conclusioni sopra Parte_1 Parte_2
riportate.
I convenuti, rimarcando la natura discrezionale del potere giudiziale di liquidazione degli onorari degli ausiliari, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la c.t.u. in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002; ciò in quanto la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude, di per sé, l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo;
in particolare, sarebbe possibile unificare gli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività, mentre dovrebbe essere liquidato un corrispettivo ragguagliato a ogni singolo rapporto qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.
Ciò premesso in linea teorica, i convenuti hanno evidenziato che, nella relazione tecnica del geom. la suddivisione degli immobili in plurimi lotti omogenei, funzionale unicamente CP_1
a una ipotetica proposta bonaria di divisione tra le parti in causa, tiene conto esclusivamente del loro valore venale e della loro ubicazione e non, invece, delle caratteristiche intrinseche del bene, tali da giustificare indagini specifiche per ogni singolo immobile oggetto di consulenza.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha liquidato un compenso unico, valorizzando la pluralità delle operazioni compiute dal CTU attraverso l'aumento di cui all'art. 52, comma 1, d.P.R. n.
115/2002.
pagina 3 di 10 Gli opposti hanno poi evidenziato che la prevalenza della natura pubblicistica dell'incarico osta all'equiparazione tra onorari e retribuzione.
Infine, i convenuti hanno rilevato che la incompiutezza e inadeguatezza delle prestazioni espletate dal CTU ai fini della predisposizione di un progetto divisionale hanno reso necessario il conferimento a un notaio di un incarico sovrapponibile a quello già eseguito dal geom. CP_1
a distanza di oltre due anni dal deposito della relazione, con evidente aggravio di costi e di tempi processuali;
pertanto, correttamente, il giudice a quo, nella quantificazione dell'onorario, ha valutato la non completa rispondenza dell'opera dell'ausiliare ai quesiti assegnati. non si è costituito in giudizio malgrado la regolarità della notificazione ed è Controparte_2
stato dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza di comparizione, con ordinanze emesse il 30/09/2024 e il 29/10/2024, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che prevedeva la liquidazione del compenso del CTU in € 33.182,51 (di cui € 7.788,85 per onorario ex art. 12, €
22.206,81 per onorario ex art. 13, € 1.636,53 per vacazioni, € 1.086,32 per spese non imponibili ed € 464,00 per spese imponibili), oltre accessori di legge se dovuti sull'importo degli onorari, e spese processuali compensate, che è stata accettata dal ricorrente, ma non dai convenuti costituiti, sebbene questi ultimi abbiano dichiarato, all'udienza del 13/01/2025, di concordare con l'importo indicato.
Sono stati acquisiti gli atti del procedimento n. 1191/2020 r.g., nel quale l'opponente ha espletato l'incarico, e sono stati i concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3/03/2025 a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
1. L'opposizione è fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
I quesiti posti al CTU nel giudizio di scioglimento della comunione n. 1191/2020 r.g. erano i seguenti: «Il C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici catastali e l'Agenzia del Territorio competenti, effettuato sopralluogo: 1) individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto delle masse da dividere, ne dia la rappresentazione grafica e fotografica e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
verifichi le eventuali trascrizioni od iscrizioni esistenti sui beni oggetto delle masse da dividere e nel caso in cui accerti l'omessa citazione in giudizio di alcuno dei soggetti indicati dall'articolo 784 c.p.c. sospenda immediatamente le operazioni peritali e riferisca al Giudice;
2) verifichi la regolarità urbanistica ed edilizia degli
pagina 4 di 10 immobili da dividere nonché la loro commerciabilità, se essi siano stati regolarmente accatastati, se lo stato di fatto corrisponda a quello rappresentato nelle planimetrie depositate all'atto dell'accatastamento e se vi sia corrispondenza tra le intestazioni dei cespiti risultanti dai registri immobiliari e quelle catastali (cfr. art. 19 d.l. 31/05/2010 n° 78 convertito con Legge
30/0/2010 n° 122) e in caso di rilevata difformità il C.T.U. informi il Giudice delle necessarie procedure di accatastamento e/o di rettifica e aggiornamento dei dati catastali e del relativo costo;
ove vengano riscontrati abusi edilizi, fornisca ogni utile elemento per la sanatoria, precisando il relativo costo e provveda agli adempimenti conseguenti (cfr. d.p.r. 6/6/2001 numero 380 e normativa regionale) informando previamente il Giudice;
3) riferisca circa la regolarità dei passaggi nel ventennio, nonché circa l'esistenza di formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico dell'acquirente in caso di vendita, ivi compresi quelli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi ovvero connessi con il loro carattere storicoartistico (art. 15 d.lgs 12/01/2004 n° 42) oppure derivanti da interventi di bonifica ambientale (art. 253 d.lgs 3/4/2006 n° 152) nonché quelli che risulteranno opponibili all'acquirente (es. assegnazione della casa familiare ex art.
155 quarter c.c., sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 II comma c.c.); 4) accerti se i beni immobili siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità; 5) ove richiesto dalla Legge, acquisisca o predisponga il documento di certificazione energetica;
6) specifichi
l'attuale valore di mercato dei cespiti, indicando i parametri utilizzati per la stima;
7) riferisca circa lo stato di possesso dei beni con l'indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale sono occupati e della misura del canone corrisposto;
8) ove i beni siano comodamente ed utilmente divisibili secondo le quote di spettanza di ciascun condividente, predisponga uno o più progetti divisionali (per ognuna delle masse da dividere) specificando gli eventuali conguagli in denaro e, ove sia prevista la costituzione di servitù, tenendo altresì conto della incidenza economica di tali pesi sui singoli lotti che dovrà essere chiaramente esplicitata;
9) nel caso in cui, ai fini della divisibilità, sia necessario costituire servitù, ne specifichi l'oggetto e riproduca in apposita planimetria il percorso dettagliato delle stesse, evidenziando inoltre tutte le misure necessarie ai fini della eventuale costituzione del relativo diritto a carico del fondo individuato come servente ed a favore di quello individuato come dominante – ad esempio demolizioni di manufatti o di piante;
costruzione di nuove opere, presentazione di domanda di apertura di nuovo passo carraio, in tal caso accertandone previamente la accoglibilità presso gli uffici competenti – nonché i costi derivanti;
10) in caso di ritenuta indivisibilità dei beni, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità».
pagina 5 di 10 È pacifico che la c.t.u. sia stata espletata su 111 beni.
2. Il giudice a quo ha ritenuto di applicare i parametri di cui agli artt. 12 e 13 delle tabelle allegate al d.m. 30/05/2002 e tale valutazione, salvo quanto si dirà sugli onorari a vacazioni, è condivisibile perché le indagini demandate al CTU sono riconducibili sia alla verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto o di contratto, capitolati e norme di cui all'art. 12, che all'estimo, per quanto concerne la stima del valore di mercato degli immobili.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari e accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12
e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass., n. 7174 del 25/03/2010).
Con specifico riguardo alla materia dell'estimo, è consolidato il principio di diritto, richiamato da entrambe le parti, secondo cui il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90 (Cass., n. 5325 del 17/03/2016; v. anche
Cass., n. 5810 del 22/02/2022).
Venendo al caso di specie, da un confronto tra la relazione depositata dal CTU nella causa n.
1191/2020 r.g. e lo schema del progetto di notula prodotto dal ricorrente in questa sede (doc.
5.1), si trae la correttezza della suddivisione degli immobili nei lotti contrassegnati dalle lettere da A a U ai fini della liquidazione del compenso perché essi si distinguono per ubicazione, valore e destinazione d'uso dei beni inclusi in ciascun lotto.
È quindi necessario procedere a un'autonoma liquidazione per ognuno dei lotti indicati dal CTU sia con riferimento all'art. 12, considerata la peculiarità delle verifiche effettuate per ciascun immobile o gruppo di immobili, che avuto riguardo all'art. 13, per la specificità delle caratteristiche di ogni lotto.
pagina 6 di 10 Nella proposta di liquidazione, il CTU ha chiesto l'aumento previsto dall'art. 52, comma 1,
d.P.R. n. 115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, in relazione a compensi richiesti nella misura media, ma tale maggiorazione è possibile solo in relazione all'onorario massimo (Cass., n. 21963 del 21/09/2017).
In considerazione del grado di complessità della prestazione, solo genericamente illustrato nel ricorso, è possibile liquidare gli onorari nella misura media, o nella misura richiesta dal CTU ove inferiore ai valori medi, secondo i seguenti calcoli (con la precisazione che, per l'art. 13, è stato considerato come valore dei cespiti quello stimato dal CTU nella relazione, su cui non vi è specifica contestazione):
LOTTO Art. 12 Art. 13
A 557,77 1.703,90
B1 375 1.701,36
B2 500 1.703,90
B3 250 1.379,73
C 500 1703,90
D 250 1.703,90
E 125 1.703,90
F 557,77 1.671,03
G 300 1.407,65
H 150 1.271,75
I 400 1.197,81
L 500 1.002,67
M 557,77 956,39
N 500 747,22
O 557,77 699,38
P 300 633,67
Q 557,77 474,15
R 400 366,22
S 150 77,37
T 150 70,19
U 150 30,72 subtotali € 7.788,85 € 22.206,81
pagina 7 di 10 3. Per la formazione dei progetti divisionali, attività autonoma e distinta dalle prestazioni riconducibili agli artt. 12 e 13, in mancanza di uno specifico parametro tabellare applicabile, neppure in via analogica (cfr. Cass., secondo cui, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale), è necessario il ricorso al criterio residuale del tempo impiegato per eseguire la prestazione (art. 1 delle tabelle allegata al d.m. 30/05/2002), con le vacazioni previste dall'art. 4, legge n. 319/1980, considerando 100 vacazioni, numero che appare congruo in relazione alla quantità di cespiti da considerare. L'importo di ciascuna vacazione dev'essere determinato in €
14,68, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980 (come risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità con sentenza n. 25/2025 della Corte Costituzionale). Il totale di €
1.468,00 non può essere aumentato ex art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, come richiesto dall'opponente, in ragione delle criticità evidenziate dal giudice istruttore nell'ordinanza del
31/01/2023 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), secondo cui il CTU non ha accertato la comoda divisibilità dei singoli cespiti, con la conseguenza che i criteri adottati per la redazione dei molteplici progetti divisionali non appaiono conformi alle disposizioni del codice civile (artt.
1114, 1116 , 720, 726 e 727 c.c., non potendosi assumere, quale unico criterio dirimente, quello della riduzione dei conguagli).
4. Dev'essere però disattesa la tesi degli opposti, secondo cui il giudice a quo avrebbe quantificato il compenso del CTU tenendo conto della sostanziale inadeguatezza o inutilità delle prestazioni espletate: in disparte il rilievo che tale asserita ragione non è stato esplicitata nella parte motiva del decreto di liquidazione nel quale, al contrario, l'onorario è stato quantificato nella misura massima, non vi è comunque prova del nesso di causa tra la qualità e la completezza della relazione e degli accertamenti del CTU, che i convenuti ritengono essere carenti, da un lato,
e la necessità di delega al notaio delle operazioni divisionali, dall'altro lato: dalla stessa ordinanza del 31/01/2023 sopra richiamata, risulta piuttosto che l'attività del CTU è stata corposa e complessa, per certi profili non esaustiva per l'oggettiva difficoltà dell'indagine e non per l'imperizia dell'ausiliare.
Peraltro, dal confronto tra la relazione di c.t.u. del geom. il rapporto riepilogativo CP_1 iniziale ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-sexies, decreto-legge n. 179/2012 del professionista delegato Notaio del 2/03/2023 e l'istanza che il CTU aveva proposto in data Per_1
pagina 8 di 10 10/12/2020 all'allora giudice istruttore (doc. 1 e 6 allegati alla memoria del ricorrente del
13/02/2025) nel giudizio di divisione n. 1191/2020 r.g., si evince che le criticità rilevate dal
Notaio – non corrispondenza dell'intestazione catastale di alcune particelle, ancora intestate a e non conformità urbanistica di alcuni immobili erano state evidenziate anche Controparte_3 dall'odierno opponente.
5. Il CTU ha poi diritto al rimborso delle spese vive (non imponibili) documentate, pari a €
1.086,32, e delle spese imponibili, anch'esse documentate nei limiti di € 464,00 con le fatture di
Sicurtecnica, essendo invece da escludere l'indennità per viaggi e trasferte, in quanto non risulta che l'opponente fosse stato autorizzato all'uso del mezzo proprio.
6. In definitiva, al CTU può essere liquidato l'importo di € 33.013,98, oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti su € 31.927,66 (onorari + spese imponibili).
7. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, sussistendo parziale soccombenza reciproca ed altre gravi ed eccezionali ragioni (art. 92, comma 2, c.p.c.): l'istanza di liquidazione è stata accolta parzialmente (il CTU aveva infatti indicato un onorario di €
47.000,00 oltre spese non imponibili); i convenuti avevano concordato con il contenuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., ma un'eventuale accettazione, da parte loro, della proposta di questo giudice non avrebbe consentito la definizione del giudizio a causa della contumacia di la cui qualità di litisconsorte necessario (Cass., 22/07/2019, n. Controparte_2
19694) non avrebbe consentito la separazione delle cause (Cass., 23/12/2021, n. 41438);
[...]
mantenendo un atteggiamento inerte, non ha di fatto ostacolato la rideterminazione CP_2
degli onorari.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, visti gli artt. 170, d.P.R. n. 115/2002 e 15, d.l.vo n. 150/2011, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto di liquidazione emesso in data 26/03/2023 dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, nel procedimento n. 1191/2020 r.g., comunicato il 27/03/2023, e per l'effetto liquida in favore del geom. per l'attività espletata in qualità di consulente Controparte_1 tecnico d'ufficio nel procedimento suindicato, € 33.013,98 (di cui € 7.788,85 per onorario ex art. 12, € 22.206,81 per onorario ex art. 13, € 1.468,00 per vacazioni, €
pagina 9 di 10 1.086,32 per spese non imponibili ed € 464,00 per spese imponibili), oltre accessori di legge se dovuti su € 31.927,66;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Prato, 4/03/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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