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30 luglio 1980
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18 maggio 1984
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2 settembre 1988
2 settembre 1988
Art. 4. Onorari commisurati al tempo
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.
Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.(1) ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 marzo 1984, n.103 (in G.U. 3/5/1984, n.121) ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni
successive." --------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 luglio 1988, n.352 ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L.
10.000 per ciascuna delle vacazioni successive."
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.
Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.(1) ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 marzo 1984, n.103 (in G.U. 3/5/1984, n.121) ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni
successive." --------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 luglio 1988, n.352 ha disposto (con l'art.1) che:" Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L.
10.000 per ciascuna delle vacazioni successive."
Commentari • 20
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13.882143
[…] Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 319 del 1980, l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Pavia, sentenza 11/04/2024, n. 681Provvedimento: […] che detta richiesta di liquidazione depositata dai consulenti tecnici nonché il conseguente decreto erano inaccettabili; che, infatti, i consulenti tecnici avevano richiesto il riconoscimento di onorari per 450 vacazioni ciascuno, considerato il periodo compreso tra il 06.06.2023 ed il 22.11.2023 e la “complessità e delicatezza” del caso; che una vacazione, secondo l'art. 4 della Legge 319/1980, corrisponde a due ore di prestazione; che pertanto, secondo il calcolo offerto dai consulenti tecnici, questi ultimi avrebbero dedicato al caso 900 ore ciascuno in circa cinque mesi e mezzo (mese di agosto compreso); che certamente alcuna attività era stata resa dai periti nel periodo compreso fra il 24 luglio 22 e ilLeggi di più...
- art. 696 bis c.p.c.·
- giurisdizione giudice opposizione·
- art. 8 Legge n. 24/2017·
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- art. 52 TU·
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- complessità e delicatezza caso