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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 352/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 352/2025 vertente
TRA
C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Giovanni De Paola del Foro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teggiano (SA) alla Via Salici Bonetti, n. 16
-ricorrente-
E
C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Raffaele Falce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controne (SA) alla Via S.S. 488 n. 10
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa, il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. dell'11.4.2025 i ricorrenti hanno dedotto:
1) le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30 luglio 1988 in Sanza (SA), iscritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Anno 1988 - Parte II – Serie A;
2) il regime patrimoniale adottato è quello della separazione legale dei beni;
3) dalla loro unione sono nate le figlie il 26.09.1989 a Sapri e il 12.05.1994 a Sapri Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) i separandi, allo stato, risultano essere ciascuno indipendente ed autonomo sotto il profilo economico e lavorativo;
5) la convivenza è divenuta, purtroppo, insostenibile a causa di una marcata conflittualità, accentuatasi col tempo, che ha fatto venir meno quella “affectio coniugalis” necessaria per l'armonico sviluppo del consorzio coniugale;
6) nonostante i vari tentativi, è venuta meno la comunione materiale e spirituale d'intenti;
7) pertanto, è volontà delle parti di addivenire ad una pronuncia di separazione consensuale dei coniugi nonché di definire bonariamente e disciplinare in modo compositivo le relative reciproche pretese anche di carattere patrimoniale ed economico alle condizioni di seguito convenute;
8) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
a. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b. I coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nonché di qualsiasi altra pretesa di carattere economico di qualunque natura o rapporto rispetto a quelle di seguito indicate;
c. tutti gli aspetti economici e patrimoniali tra le parti saranno regolati come di seguito:
1. la casa adibita a domicilio coniugale e familiare sita in Sanza (SA) alla Via Roma contraddistinta al NCEU del Comune di Sanza con i seguenti identificativi foglio 28 part. 935 sub. 4 pian T;
sub. 2 piano T;
sub. 4 piano 2; sub. 3 piano 1; sub.5 piano T;
sub. 6 piano T di proprietà comune dei coniugi ed in particolare, per la quota di ¼ della sig.ra e per i restanti ¾ del sig. viene Pt_1 CP_1 assegnata in godimento ed uso esclusivo al sig. ; Parte_2
2. quanto agli oggetti personali (corredo, biancheria, abiti, ed ogni altro effetto) della sig.ra
le parti concordano che rimarranno presso l'abitazione fin quando la stessa non troverà Pt_1 una collocazione idonea allorchè verranno ritirati previa comunicazione da inoltrarsi al Sig.
CP_1
3. per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Salerno alla Via Posidonia n. 212 – piano 2 - F.
35 particella 128 – sub 40, di cui i coniugi sono comproprietari per la quota del ½ ciascuno, le parti convengono che i canoni derivanti dalla locazione della stessa saranno percepiti integralmente fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 31 marzo 2026, dal sig. e che Controparte_1 successivamente a tale data, nel caso di rinnovo della locazione, i canoni percepiti saranno suddivisi tra i ricorrenti in ragione delle rispettive quote di proprietà;
4. quanto all'unità immobiliare sita in Salerno alla Via Madonna di Fatima n. 70 – piano 3 - Foglio
35; particella n. 531 – sub 36, di proprietà per un ¼ della sig.ra e per ¾ del sig. Pt_1 CP_1 le parti convengono che i canoni di locazione verranno percepiti dal sig. nel loro intero CP_1 ammontare;
d) Le parti chiedono farsi onere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanza di procedere alla annotazione del relativo provvedimento di separazione a margine del certificato-estratto di matrimonio contratto tra i medesimi separandi il 30.07.1988, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sanza al n. 5, Anno 1988, Serie A, Parte II.
I coniugi con note di trattazione scritta escludevano la riconciliazione e chiedevano l'omologa delle condizioni indicate.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, assicurando la sua partecipazione, il quale con atto del 10.5.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed escluso la possibilità di riconciliazione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SANZA (SA) il 30.7.1988 (atto n. 5, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988 del Comune di Sanza); ▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanza per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 352/2025 vertente
TRA
C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'avv. Giovanni De Paola del Foro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teggiano (SA) alla Via Salici Bonetti, n. 16
-ricorrente-
E
C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Raffaele Falce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controne (SA) alla Via S.S. 488 n. 10
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa, il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. dell'11.4.2025 i ricorrenti hanno dedotto:
1) le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30 luglio 1988 in Sanza (SA), iscritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Anno 1988 - Parte II – Serie A;
2) il regime patrimoniale adottato è quello della separazione legale dei beni;
3) dalla loro unione sono nate le figlie il 26.09.1989 a Sapri e il 12.05.1994 a Sapri Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) i separandi, allo stato, risultano essere ciascuno indipendente ed autonomo sotto il profilo economico e lavorativo;
5) la convivenza è divenuta, purtroppo, insostenibile a causa di una marcata conflittualità, accentuatasi col tempo, che ha fatto venir meno quella “affectio coniugalis” necessaria per l'armonico sviluppo del consorzio coniugale;
6) nonostante i vari tentativi, è venuta meno la comunione materiale e spirituale d'intenti;
7) pertanto, è volontà delle parti di addivenire ad una pronuncia di separazione consensuale dei coniugi nonché di definire bonariamente e disciplinare in modo compositivo le relative reciproche pretese anche di carattere patrimoniale ed economico alle condizioni di seguito convenute;
8) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
a. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b. I coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nonché di qualsiasi altra pretesa di carattere economico di qualunque natura o rapporto rispetto a quelle di seguito indicate;
c. tutti gli aspetti economici e patrimoniali tra le parti saranno regolati come di seguito:
1. la casa adibita a domicilio coniugale e familiare sita in Sanza (SA) alla Via Roma contraddistinta al NCEU del Comune di Sanza con i seguenti identificativi foglio 28 part. 935 sub. 4 pian T;
sub. 2 piano T;
sub. 4 piano 2; sub. 3 piano 1; sub.5 piano T;
sub. 6 piano T di proprietà comune dei coniugi ed in particolare, per la quota di ¼ della sig.ra e per i restanti ¾ del sig. viene Pt_1 CP_1 assegnata in godimento ed uso esclusivo al sig. ; Parte_2
2. quanto agli oggetti personali (corredo, biancheria, abiti, ed ogni altro effetto) della sig.ra
le parti concordano che rimarranno presso l'abitazione fin quando la stessa non troverà Pt_1 una collocazione idonea allorchè verranno ritirati previa comunicazione da inoltrarsi al Sig.
CP_1
3. per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Salerno alla Via Posidonia n. 212 – piano 2 - F.
35 particella 128 – sub 40, di cui i coniugi sono comproprietari per la quota del ½ ciascuno, le parti convengono che i canoni derivanti dalla locazione della stessa saranno percepiti integralmente fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 31 marzo 2026, dal sig. e che Controparte_1 successivamente a tale data, nel caso di rinnovo della locazione, i canoni percepiti saranno suddivisi tra i ricorrenti in ragione delle rispettive quote di proprietà;
4. quanto all'unità immobiliare sita in Salerno alla Via Madonna di Fatima n. 70 – piano 3 - Foglio
35; particella n. 531 – sub 36, di proprietà per un ¼ della sig.ra e per ¾ del sig. Pt_1 CP_1 le parti convengono che i canoni di locazione verranno percepiti dal sig. nel loro intero CP_1 ammontare;
d) Le parti chiedono farsi onere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanza di procedere alla annotazione del relativo provvedimento di separazione a margine del certificato-estratto di matrimonio contratto tra i medesimi separandi il 30.07.1988, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sanza al n. 5, Anno 1988, Serie A, Parte II.
I coniugi con note di trattazione scritta escludevano la riconciliazione e chiedevano l'omologa delle condizioni indicate.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, assicurando la sua partecipazione, il quale con atto del 10.5.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed escluso la possibilità di riconciliazione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SANZA (SA) il 30.7.1988 (atto n. 5, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 1988 del Comune di Sanza); ▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanza per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco