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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MELANDRI ALESSANDRA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Accertare e dichiarare che la voce di tariffa Parte_1
3620 deve essere applicata alla con decorrenza 23/12/2016 (verbale di Parte_2
accertamento del 23/12/2021) e accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle
pagina 2 di 4 differenze di premio relative al periodo 1/1/2013 23/12/2016 e conseguentemente condannare a restituire a i maggiori premi indebitamente versati per CP_1 Pt_1
tale periodo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Esso riguarda la ripetizione di un debito – derivante da una riqualificazione della tariffa assicurativa alla quale sottoporre alcuni lavoratori della ricorrente – contestato dall'assicurata sotto il profilo della prescrizione dello stesso, ma CP_2
adempiuto ai soli fini di ottenere il DURC e con riserva di ripetizione.
In particolare, mentre secondo la prospettiva erano dovute le somme di cui alla CP_1
riqualificazione con decorrenza sino a 5 anni a ritroso rispetto al verbale di primo accesso ispettivo (datato 18.12.2017), secondo tale verbale non è CP_2
idoneo ad interrompere la prescrizione, che sarebbe interrotta (con efficacia temporale notevolmente inferiore) solo dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 11.12.2021.
Il ricorso è infondato.
Il verbale di primo accertamento rappresenta sufficiente atto interruttivo in quanto nel tenore dello stesso si legge chiaramente come “il soggetto presente all'accesso è stato inoltre informato che lo scopo della visita ispettiva è relativo alla verifica della corretta classificazione della attività rispetto alle tariffe dei premi che regolano l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Dunque, che tale attività ispettiva non rappresentasse un esercizio meramente teorico risultava ben chiaro dalla formula in questione, non essendo evidentemente possibili a quella data ulteriori precisazioni (su quali voci fossero esatte o meno o su l'imponibile evaso, etc.), ma non essendo sicuramente necessarie – per giurisprudenza costante – formule sacramentali.
Scrivendo che l'accertamento serviva a verificare il corretto inquadramento ai fini pagina 3 di 4 assicurativi dei lavoratori rispetto all'attività svolta, era chiaro che fosse lì per CP_1
richiedere i relativi contributi, per l'ipotesi in cui l'inquadramento non fosse andato a buon fine.
D'altra parte, il verbale di primo accesso è ordinariamente il momento dal quale, a ritroso, tutti gli enti che riscuotono i contributi, fanno decorrere a ritroso il quinquennio di prescrizione e, sempre ordinariamente, nessuno è solito contestare tale decorrenza (si può dire, statisticamente ed a memoria, che questo sia il primo caso in cui si verifica il contrario, in oltre 8 anni di attività – che significa oltre un migliaio di casi – presso questo Tribunale della previdenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MELANDRI ALESSANDRA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Accertare e dichiarare che la voce di tariffa Parte_1
3620 deve essere applicata alla con decorrenza 23/12/2016 (verbale di Parte_2
accertamento del 23/12/2021) e accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle
pagina 2 di 4 differenze di premio relative al periodo 1/1/2013 23/12/2016 e conseguentemente condannare a restituire a i maggiori premi indebitamente versati per CP_1 Pt_1
tale periodo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è infondato.
Esso riguarda la ripetizione di un debito – derivante da una riqualificazione della tariffa assicurativa alla quale sottoporre alcuni lavoratori della ricorrente – contestato dall'assicurata sotto il profilo della prescrizione dello stesso, ma CP_2
adempiuto ai soli fini di ottenere il DURC e con riserva di ripetizione.
In particolare, mentre secondo la prospettiva erano dovute le somme di cui alla CP_1
riqualificazione con decorrenza sino a 5 anni a ritroso rispetto al verbale di primo accesso ispettivo (datato 18.12.2017), secondo tale verbale non è CP_2
idoneo ad interrompere la prescrizione, che sarebbe interrotta (con efficacia temporale notevolmente inferiore) solo dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 11.12.2021.
Il ricorso è infondato.
Il verbale di primo accertamento rappresenta sufficiente atto interruttivo in quanto nel tenore dello stesso si legge chiaramente come “il soggetto presente all'accesso è stato inoltre informato che lo scopo della visita ispettiva è relativo alla verifica della corretta classificazione della attività rispetto alle tariffe dei premi che regolano l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Dunque, che tale attività ispettiva non rappresentasse un esercizio meramente teorico risultava ben chiaro dalla formula in questione, non essendo evidentemente possibili a quella data ulteriori precisazioni (su quali voci fossero esatte o meno o su l'imponibile evaso, etc.), ma non essendo sicuramente necessarie – per giurisprudenza costante – formule sacramentali.
Scrivendo che l'accertamento serviva a verificare il corretto inquadramento ai fini pagina 3 di 4 assicurativi dei lavoratori rispetto all'attività svolta, era chiaro che fosse lì per CP_1
richiedere i relativi contributi, per l'ipotesi in cui l'inquadramento non fosse andato a buon fine.
D'altra parte, il verbale di primo accesso è ordinariamente il momento dal quale, a ritroso, tutti gli enti che riscuotono i contributi, fanno decorrere a ritroso il quinquennio di prescrizione e, sempre ordinariamente, nessuno è solito contestare tale decorrenza (si può dire, statisticamente ed a memoria, che questo sia il primo caso in cui si verifica il contrario, in oltre 8 anni di attività – che significa oltre un migliaio di casi – presso questo Tribunale della previdenza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4