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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 32463/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32463/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/11/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 09/07/2025
TRA
, c.f.: dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv.Mirko Lucignano in Napoli in Galleria Vanvitelli, 33, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato C.F._2 conferito a margine dell'atto di citazione notificato
- ATTORE
E
, c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to in Atripalda (AV) alla
Via Ferrovia, 19, presso lo studio dell'Avv. De Benedictis Daniela, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Accertamento negativo credito e ripetizione di indebito.
Conclusioni: : all'udienza del 10/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 05/11/2019 Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' Controparte_1
e chiedeva accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato da
[...]
e per l'effetto dichiarare il diritto di parte Controparte_1 attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata ad CP_1
pari ad € 7.302,39, a seguito di intervento in procedura espropriativa
[...] in danno di esso attore, ed in virtù di cartelle esattoriali prescritte, oltre al risarcimento quantificato in e 18.500 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
, deducendo: a) il difetto di giurisdizione atteso che molte
[...] cartelle erano relative al pagamento di tributi per cui la giurisdizione apparteneva al Giudice Tributario;
b) L'incompetenza per materia del
Tribunale per essere competente a conoscere il giudizio il Giudice di Pace;
c) la carenza di interesse ad agire;
d) l'infondatezza nel merito, e concludeva per il rigetto della domanda. .
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di rito.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito relativamente alle cartelle di pagamento nn. 07120040065819610000, 07120050089388318000,
07120050374101750000, 07120060037899857001, 07120060250618757000,
07120070213130743000, 07120080164999380000, 07120090092708140000,
- 2 - 07120110026033772000, 07120110114654785000, 07120120011837208000,
61714010363371005000, 67140113703510006000.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non
- 3 - essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile
2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
- 4 - adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura
- 5 - la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice
- 6 - tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere
– regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an
- 7 - della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle
Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della
Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo
(pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine
- 8 - intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”.
L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il
G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo il Parte_1 eccepito la prescrizione tra la data di maturazione del presunto credito e la data di notifica dell'intervento della nel procedimento Controparte_1 esecutivo sorto a proprio carico.
Ne consegue la declinatoria della giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia tributaria.
Per quanto attiene le cartelle di pagamento nn. 071 2004 0010636339 000,
071 2004 0010636440 000, n.071 2004 0113572678 000, 071 2005
0356826802 000, 071 2006 0052336992 000, 071 2006 0085701322 000,
071 2007 0070980344 000, 071 2007 0085997516 000, 071 2007
02131320642 000, 071 2008 0052074033 000, 071 2008 0071220104 000,
071 2014 0065238877 000, tutte relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, va osservato che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento
(Cass. S.U., 22.9.2017, n. 22080). In base all'articolo 6, d.lgs. n. 150 del 2011, si può qualificare la competenza del giudice di pace devoluta in base a un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente
- 9 - successivo e in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore;
in base all'articolo 7, d.lgs. n. 150 del 2011 può qualificarsi competenza per materia quella del giudice di pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazione del codice della strada e gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass. S.U., 27.4.2018, n. 10261). In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011: gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'azione proposta, con unico atto, per l'accertamento negativo del credito portato da cartelle esattoriali emesse a seguito di una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione (da ultimo v. Cass. 15.3.2018, n. 7460 e, in precedenza,
Cass. 10.11.2015, n. 22782).
In sintesi, a prescindere dal valore (che comunque non supera la soglia di cui all'art. 7 c.p.c.) la causa appartiene alla competenza del G.d.P., individuato avuto riguardo (secondo un profilo che non può esser determinato in questa sede, stante la mancata costituzione dell'Ente creditore) ai luoghi ove sono state accertate le predette violazioni.
Tale decisione assume carattere assorbente rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, in mancanza dell'accertamento della non debenza della somma alla . Controparte_1
- 10 - Le spese di lite vanno poste, secondo il principio della soccombenza, a carico dell'attrice e vanno liquidate, in mancanza di notula, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e della attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Controparte_3 relativamente alle cartelle di pagamento nn. 07120040065819610000,
07120050089388318000, 07120050374101750000, 07120060037899857001,
07120060250618757000, 07120070213130743000, 07120080164999380000,
07120090092708140000, 07120110026033772000, 07120110114654785000,
07120120011837208000, 61714010363371005000, 67140113703510006000;
2) dichiara la propria incompetenza relativamente alle cartelle di pagamento nn. 071 2004 0010636339 000, 071 2004 0010636440 000, n.071 2004
0113572678 000, 071 2005 0356826802 000, 071 2006 0052336992 000,
071 2006 0085701322 000, 071 2007 0070980344 000, 071 2007
0085997516 000, 071 2007 02131320642 000, 071 2008 0052074033 000,
071 2008 0071220104 000, 071 2014 0065238877 000, per essere competenti il Giudice o i Giudici di pace individuati ratione loci secondo i criteri di cui in parte motiva, fissando alla parte interessata il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi a tale Giudice o a tali Giudici;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32463/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/11/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 09/07/2025
TRA
, c.f.: dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv.Mirko Lucignano in Napoli in Galleria Vanvitelli, 33, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato C.F._2 conferito a margine dell'atto di citazione notificato
- ATTORE
E
, c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to in Atripalda (AV) alla
Via Ferrovia, 19, presso lo studio dell'Avv. De Benedictis Daniela, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Accertamento negativo credito e ripetizione di indebito.
Conclusioni: : all'udienza del 10/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 05/11/2019 Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' Controparte_1
e chiedeva accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato da
[...]
e per l'effetto dichiarare il diritto di parte Controparte_1 attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata ad CP_1
pari ad € 7.302,39, a seguito di intervento in procedura espropriativa
[...] in danno di esso attore, ed in virtù di cartelle esattoriali prescritte, oltre al risarcimento quantificato in e 18.500 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
, deducendo: a) il difetto di giurisdizione atteso che molte
[...] cartelle erano relative al pagamento di tributi per cui la giurisdizione apparteneva al Giudice Tributario;
b) L'incompetenza per materia del
Tribunale per essere competente a conoscere il giudizio il Giudice di Pace;
c) la carenza di interesse ad agire;
d) l'infondatezza nel merito, e concludeva per il rigetto della domanda. .
Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di rito.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito relativamente alle cartelle di pagamento nn. 07120040065819610000, 07120050089388318000,
07120050374101750000, 07120060037899857001, 07120060250618757000,
07120070213130743000, 07120080164999380000, 07120090092708140000,
- 2 - 07120110026033772000, 07120110114654785000, 07120120011837208000,
61714010363371005000, 67140113703510006000.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non
- 3 - essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile
2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
- 4 - adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura
- 5 - la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice
- 6 - tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere
– regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an
- 7 - della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle
Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della
Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo
(pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine
- 8 - intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”.
L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il
G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo il Parte_1 eccepito la prescrizione tra la data di maturazione del presunto credito e la data di notifica dell'intervento della nel procedimento Controparte_1 esecutivo sorto a proprio carico.
Ne consegue la declinatoria della giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia tributaria.
Per quanto attiene le cartelle di pagamento nn. 071 2004 0010636339 000,
071 2004 0010636440 000, n.071 2004 0113572678 000, 071 2005
0356826802 000, 071 2006 0052336992 000, 071 2006 0085701322 000,
071 2007 0070980344 000, 071 2007 0085997516 000, 071 2007
02131320642 000, 071 2008 0052074033 000, 071 2008 0071220104 000,
071 2014 0065238877 000, tutte relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, va osservato che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento
(Cass. S.U., 22.9.2017, n. 22080). In base all'articolo 6, d.lgs. n. 150 del 2011, si può qualificare la competenza del giudice di pace devoluta in base a un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente
- 9 - successivo e in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore;
in base all'articolo 7, d.lgs. n. 150 del 2011 può qualificarsi competenza per materia quella del giudice di pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazione del codice della strada e gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass. S.U., 27.4.2018, n. 10261). In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011: gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'azione proposta, con unico atto, per l'accertamento negativo del credito portato da cartelle esattoriali emesse a seguito di una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione (da ultimo v. Cass. 15.3.2018, n. 7460 e, in precedenza,
Cass. 10.11.2015, n. 22782).
In sintesi, a prescindere dal valore (che comunque non supera la soglia di cui all'art. 7 c.p.c.) la causa appartiene alla competenza del G.d.P., individuato avuto riguardo (secondo un profilo che non può esser determinato in questa sede, stante la mancata costituzione dell'Ente creditore) ai luoghi ove sono state accertate le predette violazioni.
Tale decisione assume carattere assorbente rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, in mancanza dell'accertamento della non debenza della somma alla . Controparte_1
- 10 - Le spese di lite vanno poste, secondo il principio della soccombenza, a carico dell'attrice e vanno liquidate, in mancanza di notula, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa e della attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Controparte_3 relativamente alle cartelle di pagamento nn. 07120040065819610000,
07120050089388318000, 07120050374101750000, 07120060037899857001,
07120060250618757000, 07120070213130743000, 07120080164999380000,
07120090092708140000, 07120110026033772000, 07120110114654785000,
07120120011837208000, 61714010363371005000, 67140113703510006000;
2) dichiara la propria incompetenza relativamente alle cartelle di pagamento nn. 071 2004 0010636339 000, 071 2004 0010636440 000, n.071 2004
0113572678 000, 071 2005 0356826802 000, 071 2006 0052336992 000,
071 2006 0085701322 000, 071 2007 0070980344 000, 071 2007
0085997516 000, 071 2007 02131320642 000, 071 2008 0052074033 000,
071 2008 0071220104 000, 071 2014 0065238877 000, per essere competenti il Giudice o i Giudici di pace individuati ratione loci secondo i criteri di cui in parte motiva, fissando alla parte interessata il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi a tale Giudice o a tali Giudici;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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