Articolo 15 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 14Articolo 16
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
Articolo 15
Notifica della dichiarazione 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
(( 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. ))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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