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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5941 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, con l'avv. DI SALVO ROSARIO Parte_1
ricorrente
CONTRO con l'avv. VITALE SILVESTRO e l'avv. GULLO ALESSANDRO CP_1
SRR, Controparte_2
, con l'avv. BUTTA'
[...]
FILIPPO
NATALE TUBIOLO nella qualità di Parte_2
con l'avv. BUTTA' FILIPPO
[...]
Controparte_3
, con l'avv. POLLINA ANTONIO
[...]
resistenti
E NEI CONFORNTI DI
con l'avv. FURCAS LAURA CP_4
terzo chiamato
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso,
1 - accerta il diritto del ricorrente all'assunzione da parte di a far data dal CP_1
19.10.2022 con le medesime mansioni e la stessa qualifica in precedenza posseduta e, conseguentemente,
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e CP_1 contribuzioni dovute da detta data fino all'effettiva assunzione;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute ed in favore dell' in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge CP_4
se dovute;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti resistenti, che liquida per ciascuna in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza liquidate in corso CP_1
di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 11/05/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto, in data 16.03.2006, dalla Controparte_3 [...]
(società d'ambito e soggetto gestore del servizio di raccolta, Controparte_5 trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali per alcuni comuni della provincia di ), con le mansioni di “operatore ecologico ed autista di mezzi leggeri di CP_2
livello 2/B” CCNL “Federambiente”; che con la legge regionale 08.04.2010 n. 9 era stata prevista l'istituzione di nuovi enti di governo, le SRR, con il compito di subentrare nelle funzioni di regolazione e vigilanza delle Società d'Ambito (ATO) e che i lavoratori, dipendenti delle Società d'ambito e dei Consorzi, sarebbero dovuti transitare alle SRR mantenendo le medesime condizioni giuridiche ed economiche e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, in attesa di passare successivamente alla società aggiudicataria della gara di appalto definitiva;
che con sentenza n. 71/2018 del 07.05.2018 la Controparte_6
, era stata dichiarata fallita e che il Commissario Straordinario
[...]
dell era stato autorizzato, dallo stesso Tribunale TA, a gestire il CP_5
servizio ed il personale, dislocando i lavoratori presso società private, aggiudicatarie di gare d'appalto provvisorie, attraverso lo strumento del “distacco”, mantenendo la titolarità dei rapporti d'impiego.
Deduceva poi il ricorrente che l'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti per i comuni di Partinico, Borgetto, Capaci, Belmonte Mezzagno, Santa VI ed Ustica era stata aggiudicata alla e che tutti i lavoratori ex SCIRSU erano transitati alle CP_1
2 dipendenze di detta società, tranne lui, risultato “idoneo alla mansione con limitazioni”; che l'aggiudicataria lo aveva sostanzialmente – ma illegittimamente - ritenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni e dunque non aveva provveduto alla sua assunzione;
che in data 19.10.2022 la Curatela TA aveva proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Affermava quindi la illegittimità del mancato trasferimento e del provvedimento espulsivo e concludeva nei termini seguenti: “In via principale: A. dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Curatela del Fallimento Controparte_3 in persona del Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Battista Coa in data 19.10.2022 al ricorrente Sig. ; B. ordinare alle società convenute, ognuna per il proprio Parte_1
ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del lavoratore alle dipendenze della C. ordinare CP_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata assunzione CP_1
dell' odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D. condannare le società convenute al pagamento del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a seguito del mancato passaggio alla con relativo danno economico nella misura che codesto Tribunale vorrà ritenere più CP_1
equa; E. condannare la Controparte_3
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del
[...]
licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SRR che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra la stessa ed il ricorrente;
in ogni caso deduceva la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
parimenti, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva il , che Controparte_7
concludeva per il rigetto del ricorso.
La Curatela fallimentare, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dell'impugnativa di licenziamento, essendo spirato il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966 e nel merito l'infondatezza del ricorso.
La affermava l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto;
CP_1
l' si dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
CP_4
- rilevato che con note del 07.05.2024 il ricorrente precisava che: “Con le presenti note
3 conclusive, nulla rilevando sulla posizione della Curatela TA e del Parte_2
Straordinario, necessariamente citati in giudizio per il loro coinvolgimento giuridico e di fatto nella vicenda che ci occupa, si chiede l'intervento di codesto spettabile Tribunale con esclusivo riferimento alla . CP_1
Pertanto, le conclusioni del ricorrente devono intendersi in questo senso limitate:
“ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere CP_1 all'immediata assunzione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria” come affermato anche nelle note conclusionali del 14.02.2025, che ribadiscono che “Con le presenti note conclusive, nulla rilevando sulla posizione della Curatela TA e del
Commissario , necessariamente citati in giudizio per il loro coinvolgimento Parte_2 giuridico e di fatto nella vicenda che ci occupa, si chiede l'intervento di codesto spettabile
Tribunale con esclusivo riferimento alla che, venendo meno agli obblighi assunti con CP_1 la partecipazione e successiva aggiudicazione alla gara di appalto, ha omesso l'assunzione del lavoratore ricorrente assumendo pretestuosamente che lo stesso sarebbe “inidoneo alla mansione.”;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medica, all'udienza di trattazione scritta del 24.02.2025, esaminate le conclusioni come precisate, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come già evidenziato, deve ritenersi che il ricorrente non impugni il licenziamento intimato dalla curatela, ma sostanzialmente proponga domanda di accertamento del suo diritto a transitare presso la con costituzione del CP_1 relativo rapporto a far data dal 19.10.2022;
- rilevato che la circostanza che il ricorrente non sia transitato alla perché CP_1
ritenuto inidoneo alla mansione non è contestata e comunque risulta documentalmente provata;
- rilevato che il consulente nominato ha affermato che “alla data del 19.10.2020 (rectius,
19.10.2022), il lavoratore, seppur giudicato “idoneo con limitazioni”, avrebbe comunque potuto proficuamente svolgere altre attività proprie del suo profilo di inquadramento, compatibili sia con le sue condizioni di salute che anche con le indicazioni formulate dal
Medico Competente. Si è del parere, inoltre, che il suddetto giudizio di “idoneità con limitazioni” è da considerare, per le motivazioni superiormente formulate, valevole sino ad oggi”;
- rilevato, dunque, che il rifiuto della di procedere all'assunzione del CP_1
4 ricorrente deve ritenersi illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione da parte di a far data dal 19.10.2022 con le CP_1
medesime mansioni e la stessa qualifica in precedenza posseduta e condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute da detta data fino all'effettiva assunzione;
- rilevato che non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria, in assenza di idonee allegazioni e prove;
- rilevato che le eccezioni preliminari articolate dalle parti convenute e le ulteriori domande formulate dal ricorrente devono ritenersi assorbite alla luce delle conclusioni di pare ricorrente come sopra rideterminate e alla luce delle relative motivazioni esplicitate;
- rilevato che, per quanto concerne le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, la deve essere condanna alla rifusione nei confronti del CP_1 ricorrente e dell' mentre il ricorrente – tenuto conto delle conclusioni come CP_4
precisate - deve essere condannato alla rifusione nei confronti degli altri soggetti chiamati in giudizio, secondo la quantificazione di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza, liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24.02.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5941 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, con l'avv. DI SALVO ROSARIO Parte_1
ricorrente
CONTRO con l'avv. VITALE SILVESTRO e l'avv. GULLO ALESSANDRO CP_1
SRR, Controparte_2
, con l'avv. BUTTA'
[...]
FILIPPO
NATALE TUBIOLO nella qualità di Parte_2
con l'avv. BUTTA' FILIPPO
[...]
Controparte_3
, con l'avv. POLLINA ANTONIO
[...]
resistenti
E NEI CONFORNTI DI
con l'avv. FURCAS LAURA CP_4
terzo chiamato
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso,
1 - accerta il diritto del ricorrente all'assunzione da parte di a far data dal CP_1
19.10.2022 con le medesime mansioni e la stessa qualifica in precedenza posseduta e, conseguentemente,
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e CP_1 contribuzioni dovute da detta data fino all'effettiva assunzione;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute ed in favore dell' in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge CP_4
se dovute;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti resistenti, che liquida per ciascuna in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza liquidate in corso CP_1
di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 11/05/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto, in data 16.03.2006, dalla Controparte_3 [...]
(società d'ambito e soggetto gestore del servizio di raccolta, Controparte_5 trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali per alcuni comuni della provincia di ), con le mansioni di “operatore ecologico ed autista di mezzi leggeri di CP_2
livello 2/B” CCNL “Federambiente”; che con la legge regionale 08.04.2010 n. 9 era stata prevista l'istituzione di nuovi enti di governo, le SRR, con il compito di subentrare nelle funzioni di regolazione e vigilanza delle Società d'Ambito (ATO) e che i lavoratori, dipendenti delle Società d'ambito e dei Consorzi, sarebbero dovuti transitare alle SRR mantenendo le medesime condizioni giuridiche ed economiche e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, in attesa di passare successivamente alla società aggiudicataria della gara di appalto definitiva;
che con sentenza n. 71/2018 del 07.05.2018 la Controparte_6
, era stata dichiarata fallita e che il Commissario Straordinario
[...]
dell era stato autorizzato, dallo stesso Tribunale TA, a gestire il CP_5
servizio ed il personale, dislocando i lavoratori presso società private, aggiudicatarie di gare d'appalto provvisorie, attraverso lo strumento del “distacco”, mantenendo la titolarità dei rapporti d'impiego.
Deduceva poi il ricorrente che l'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti per i comuni di Partinico, Borgetto, Capaci, Belmonte Mezzagno, Santa VI ed Ustica era stata aggiudicata alla e che tutti i lavoratori ex SCIRSU erano transitati alle CP_1
2 dipendenze di detta società, tranne lui, risultato “idoneo alla mansione con limitazioni”; che l'aggiudicataria lo aveva sostanzialmente – ma illegittimamente - ritenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni e dunque non aveva provveduto alla sua assunzione;
che in data 19.10.2022 la Curatela TA aveva proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Affermava quindi la illegittimità del mancato trasferimento e del provvedimento espulsivo e concludeva nei termini seguenti: “In via principale: A. dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Curatela del Fallimento Controparte_3 in persona del Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Battista Coa in data 19.10.2022 al ricorrente Sig. ; B. ordinare alle società convenute, ognuna per il proprio Parte_1
ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del lavoratore alle dipendenze della C. ordinare CP_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata assunzione CP_1
dell' odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D. condannare le società convenute al pagamento del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a seguito del mancato passaggio alla con relativo danno economico nella misura che codesto Tribunale vorrà ritenere più CP_1
equa; E. condannare la Controparte_3
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del
[...]
licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SRR che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra la stessa ed il ricorrente;
in ogni caso deduceva la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
parimenti, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva il , che Controparte_7
concludeva per il rigetto del ricorso.
La Curatela fallimentare, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dell'impugnativa di licenziamento, essendo spirato il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966 e nel merito l'infondatezza del ricorso.
La affermava l'infondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto;
CP_1
l' si dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti;
CP_4
- rilevato che con note del 07.05.2024 il ricorrente precisava che: “Con le presenti note
3 conclusive, nulla rilevando sulla posizione della Curatela TA e del Parte_2
Straordinario, necessariamente citati in giudizio per il loro coinvolgimento giuridico e di fatto nella vicenda che ci occupa, si chiede l'intervento di codesto spettabile Tribunale con esclusivo riferimento alla . CP_1
Pertanto, le conclusioni del ricorrente devono intendersi in questo senso limitate:
“ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere CP_1 all'immediata assunzione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria” come affermato anche nelle note conclusionali del 14.02.2025, che ribadiscono che “Con le presenti note conclusive, nulla rilevando sulla posizione della Curatela TA e del
Commissario , necessariamente citati in giudizio per il loro coinvolgimento Parte_2 giuridico e di fatto nella vicenda che ci occupa, si chiede l'intervento di codesto spettabile
Tribunale con esclusivo riferimento alla che, venendo meno agli obblighi assunti con CP_1 la partecipazione e successiva aggiudicazione alla gara di appalto, ha omesso l'assunzione del lavoratore ricorrente assumendo pretestuosamente che lo stesso sarebbe “inidoneo alla mansione.”;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medica, all'udienza di trattazione scritta del 24.02.2025, esaminate le conclusioni come precisate, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come già evidenziato, deve ritenersi che il ricorrente non impugni il licenziamento intimato dalla curatela, ma sostanzialmente proponga domanda di accertamento del suo diritto a transitare presso la con costituzione del CP_1 relativo rapporto a far data dal 19.10.2022;
- rilevato che la circostanza che il ricorrente non sia transitato alla perché CP_1
ritenuto inidoneo alla mansione non è contestata e comunque risulta documentalmente provata;
- rilevato che il consulente nominato ha affermato che “alla data del 19.10.2020 (rectius,
19.10.2022), il lavoratore, seppur giudicato “idoneo con limitazioni”, avrebbe comunque potuto proficuamente svolgere altre attività proprie del suo profilo di inquadramento, compatibili sia con le sue condizioni di salute che anche con le indicazioni formulate dal
Medico Competente. Si è del parere, inoltre, che il suddetto giudizio di “idoneità con limitazioni” è da considerare, per le motivazioni superiormente formulate, valevole sino ad oggi”;
- rilevato, dunque, che il rifiuto della di procedere all'assunzione del CP_1
4 ricorrente deve ritenersi illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione da parte di a far data dal 19.10.2022 con le CP_1
medesime mansioni e la stessa qualifica in precedenza posseduta e condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute da detta data fino all'effettiva assunzione;
- rilevato che non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria, in assenza di idonee allegazioni e prove;
- rilevato che le eccezioni preliminari articolate dalle parti convenute e le ulteriori domande formulate dal ricorrente devono ritenersi assorbite alla luce delle conclusioni di pare ricorrente come sopra rideterminate e alla luce delle relative motivazioni esplicitate;
- rilevato che, per quanto concerne le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, la deve essere condanna alla rifusione nei confronti del CP_1 ricorrente e dell' mentre il ricorrente – tenuto conto delle conclusioni come CP_4
precisate - deve essere condannato alla rifusione nei confronti degli altri soggetti chiamati in giudizio, secondo la quantificazione di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza, liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24.02.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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