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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 01/09/2022, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/09/2022
N. 06182/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2022, proposto da
Ristorante OF MB S.a.s. di RM SC & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DO DE VE in Roma, viale G. Mazzini n. 73;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00301/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. SAria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Antonio Arzano e Michele Capurso;
Ritenuto che:
- la concessione 91/1998 è stata rilasciata alla società CI RA SA e CU NT snc, all’epoca rappresentata dalla signora CUo NT, ed è scaduta alla data del 31.12.2001;
- l’appellante non può vantare un atto di voltura a suo nome del provvedimento concessorio, né è mai stato autorizzato il suo subentro nella concessione;
- posto il divieto di cessione diretta tra privati della disponibilità del manufatto demaniale, non potrebbe essere invocata dall’appellante, la proroga ex lege della concessione;
- sussiste, in ogni caso, una rilevante morosità;
- conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’invocata misura cautelare;
- in considerazione della particolarità della questione trattata, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6182/2022).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
SAria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SAria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO