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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il Controparte_1
14/01/1976, residente a [...], in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale unitamente a sul figlio minorenne Controparte_2 [...]
brasiliano nato a [...] il [...]; Persona_1
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il Parte_1
29/05/1981, residente a San Paolo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lino Mancini (C.F. ), presso il C.F._1 cui studio in Roma, Viale Delle Medaglie D'oro n°110, (CAP 00136), sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in atti contro
; Controparte_3
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina italiana, nata Persona_2
a Polignano a Mare (BA) in data 25/02/1948.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/02/2023, i ricorrenti hanno allegato che fosse loro ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_2 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. ha contratto matrimonio con in Brasile in data Persona_2 Persona_3
25/05/1974. Successivamente al matrimonio, ha preso il nome di Persona_2
Da detta unione coniugale, sono nati gli odierni Persona_4 ricorrenti in data 14/01/1976 e Controparte_1 Parte_1
in data 29/05/1981. Dalla relazione sentimentale tra il predetto
[...] [...]
e è nato l'odierno ricorrente Controparte_1 Controparte_2 Persona_5
in data 07/10/2013.
[...]
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, rimanendo pertanto contumace.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a Polignano a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Polignano in data
08/06/2022 ed allegato al ricorso.
Pag. 2 di 4 L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Pag. 3 di 4 dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il Controparte_1
14/01/1976, residente a [...], in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale unitamente a sul figlio minorenne Controparte_2 [...]
brasiliano nato a [...] il [...]; Persona_1
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il Parte_1
29/05/1981, residente a San Paolo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lino Mancini (C.F. ), presso il C.F._1 cui studio in Roma, Viale Delle Medaglie D'oro n°110, (CAP 00136), sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in atti contro
; Controparte_3
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina italiana, nata Persona_2
a Polignano a Mare (BA) in data 25/02/1948.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/02/2023, i ricorrenti hanno allegato che fosse loro ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_2 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. ha contratto matrimonio con in Brasile in data Persona_2 Persona_3
25/05/1974. Successivamente al matrimonio, ha preso il nome di Persona_2
Da detta unione coniugale, sono nati gli odierni Persona_4 ricorrenti in data 14/01/1976 e Controparte_1 Parte_1
in data 29/05/1981. Dalla relazione sentimentale tra il predetto
[...] [...]
e è nato l'odierno ricorrente Controparte_1 Controparte_2 Persona_5
in data 07/10/2013.
[...]
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, rimanendo pertanto contumace.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a Polignano a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Polignano in data
08/06/2022 ed allegato al ricorso.
Pag. 2 di 4 L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Pag. 3 di 4 dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4