Decreto cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/11/2025, n. 21480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21480 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11402 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato HA Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza del 16/9/2024 intesa a ottenere
il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. OB MA OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con gravame proposto il 3/10/2025, il ricorrente ha censurato il silenzio serbato dall’ Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla sua istanza del 16/9/2024 - intesa a ottenere il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato - documentando come il precedente nulla osta nominativo al lavoro del 7/3/2024 sia stato confermato il 26/9/2025 dal SUI di Brescia. Né la difesa erariale – che si è limitata a costituirsi in resistenza con formula di rito, nell’interesse del MAECI – ha replicato alcunchè.
Considerato che
-l’inconfutabile documentazione in atti determina il Collegio ad accogliere il ricorso ex art. 117 cpa – per l’effetto – ordinando all’ Ambasciata d’Italia a Islamabad di concludere, entro sette giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, il procedimento amministrativo – avviato con istanza del 16/9/2024 del cittadino pakistano beneficiario del nulla osta nominativo del 7/3/2024, confermato dal competente SUI il 26/9/2025 - con una decisione motivata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – ordina all’ Ambasciata d’Italia a Islamabad di concludere entro sette giorni dalla comunicazione della presente pronuncia il procedimento – avviato con l’istanza del 16/9/2024 intesa a ottenere il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato da parte del beneficiario del nulla osta nominativo del 7/3/2024, confermato dal SUI di Brescia il 26/9/2025 - con una decisione motivata.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.000 (mille), distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
OB MA OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA OR | ES LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.