Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 03.04.2025 nelle persone dei signori:
dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 176-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario
promosso su ricorso depositato in data 10.02.2025
DA
AT JA CZ (C.F. [...]) nata a [...] il
5.4.1990 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Bonuomo (C.F: [...]– Fax: 02/92853204 – PEC: guglielmo.bonuomo@milano.pecavvocati.it) e Miriam Borletti (C.F: [...]– Fax:
02/92853204 – PEC: miriam.borletti@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bonuomo in Milano, 20129, Via L. Cicognara n. 2, PEC guglielmo.bonuomo@milano.pecavvocati.it giusta procura agli atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
METAMOBILITY TECH SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 10907970965 – PEC metamobilitytech@pec.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, 20125, Via Lomonaco n. 15,
RESISTENTE (contumace)
***
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 10.02.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa METAMOBILITY TECH SRL, in liquidazione dal
SEZIONE II CIVILE
26.02.2025 come da visura aggiornata al 25.03.2025 depositata da parte ricorrente in data 01.04.2025;
• fissata udienza per la data dell'01.04.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data
17.02.2025 a mezzo pec. osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “ideazione, creazione e vendita di prodotti software e connettività per la mobilità urbana condivisa” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte debitrice, si è disinteressata delle sorti del presente procedimento.
A tanto si aggiunga che dall'ultimo bilancio depositato dalla società debitrice presso il R.I. (esercizio
2022) emerge il superamento delle soglie dimensionali e segnatamente un attivo di euro 1.446.500, ricavi (valore della produzione) per euro 1.784.220 e debiti complessivi per euro 1.192.728.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che parte ricorrente vanta crediti per un importo superiore ad € 30.000. In particolare, l'ammontare del credito di parte ricorrente, ai fini che qui rilevano, risulta pari a euro 8.421,07 in forza di precetto su d.i..
A tale importo va sommata l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari a euro 131.226,67 (non oggetto di alcuna rateizzazione) come da informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione acquisita il 21.02.2025;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che per l'ipotesi di società debitrice in fase di liquidazione ha così statuito “la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non
è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. tra le molte, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644); È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1. dal mancato pagamento del credito di parte ricorrente fondato su d.i.;
2. dal precetto vanamente intimato;
3. dal pignoramento presso terzi con esito negativo;
4. dalla cessazione dell'attività e messa in liquidazione;
5. dalla pendenza di procedure esecutive mobiliari promosse da altro creditore avanti al Tribunale di Milano (RGE n. 454/2025 e n. 837/2025 con udienze rispettivamente fissate per il 06.05.2025 e per il 21.05.2025) come da certificazione di Cancelleria depositata dal ricorrente nel presente fascicolo;
6. dalla assenza di evidenze, essendo di società in liquidazione, circa la presenza di attivo sufficiente per fra fronte alle predette obbligazioni.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, non avendo alcun attivo residuo per far fronte alle ingenti poste debitorie maturate. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
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SEZIONE II CIVILE
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di METAMOBILITY TECH SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 10907970965), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, 20125, Via Lomonaco n. 15;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il Dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. MERLO ANDREA, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.09.2025 alle ore 11,20 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata da remoto mediante collegamento al seguente link Teams del GD:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
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SEZIONE II CIVILE
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03.04.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
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