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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
G. N. 809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 809 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 23/10/2024;
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
nata a [...], Brasile, il 16.04.1991, Parte_2 elettivamente domiciliati in Latina, Via Sisto V, n. 19, presso lo studio dell'avv. Valentina Licchetta, che li rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_1
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona del Dott. Guglielmo Guglielmi, Avvocato dello Stato.
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 21.2.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, mentre parte ricorrente ha concluso come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 , gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n.
555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
In data 22/5/2025 si è costituito in giudizio il , eccependo la carenza di interesse Controparte_1 ad agire dei ricorrenti, in assenza di un provvedimento amministrativo di contenuto negativo, senza contestare il merito della domanda di accertamento della cittadinanza italiana. La difesa erariale ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna del all'esecuzione delle CP_1 formalità pubblicitarie a fini anagrafici.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
23/10/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 4, c.p.c.
A.
1. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Nel proprio atto di costituzione, il ha eccepito la carenza di interesse ad agire degli odierni CP_1 ricorrenti, con conseguente improcedibilità della domanda, per la cui valutazione si è rimessa al
Tribunale. Segnatamente, ha osservato che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 123 e trovandosi, pertanto, nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in
Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7, comma 3, del medesimo decreto di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del 31.08.1999 n. 394, che prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c) «per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento». Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di 730 giorni entro cui la pratica dovrebbe essere evasa ai sensi dall'art 3 d.P.R. 362/1994.
Il Tribunale ritiene infondata la predetta eccezione, con conseguente procedibilità del ricorso. Innanzitutto, si osserva che la presentazione dell'istanza in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per il proponimento della domanda giudiziale, in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno status personale, già acquisito. L'acquisto della cittadina iure sanguinis, infatti, si perfeziona con la semplice integrazione della fattispecie costitutiva, non essendo riconosciuti margini di discrezionalità alla p.a. eventualmente chiamata all'accertamento in via provvedimentale dell'acquisto. Il riconoscimento dello status civitatis, in altre parole, segue la scansione “norma-fatto-effetto” e non quella “norma-fatto-provvedimento-effetto”, unica che impedirebbe di procedere nella direzione di un accertamento giudiziale senza il previo esperimento di un'attività amministrativa espressione di potestà. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica alla materia degli stati personali.
Tale conclusione è, peraltro, resa necessaria dalla stessa formulazione dell'art. 19-bis d.lgs. n.
150/2011 che, nell'individuare la norma processuale da seguire nei giudizi di cittadinanza, non delinea il giudizio in questione come reazione ad un provvedimento amministrativo di esito reiettivo,
a differenza delle disposizioni successive, quali l'art. 19-ter o l'art. 20 d.lgs. n. 150/2011.
Inoltre, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7, comma 3, del d.P.R. n. 123/1989 atteso che l'art. 3 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono.
I ricorrenti hanno, sul punto, ampiamente documentato lo stato di criticità in cui versano i sistemi consolari con riferimento alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, pertanto, apparirebbe eccessivamente oneroso pretendere il previo infruttuoso esperimento della procedura in parola (cfr. doc. nn. 12 – 16 di parte ricorrente).
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
B.1. Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che il primo avo cittadino italiano dei ricorrenti sia , nato a [...], il giorno 3 gennaio 1878, Parte_3 in epoca successiva all'annessione del territorio al Regno d'Italia, avvenuta il 27/10/1866, all'esito dei trattati di pace che posero fine alla Terza Guerra d'Indipendenza e, in particolare, del Trattato di
Vienna del 3/10/1866 (cfr. doc. n. 1).
La nascita in territorio italiano, unitamente alla probabile applicazione dell'art. XIV del Trattato di
Vienna ai suoi genitori, e , nonché all'assenza di contestazione del Persona_1 Persona_2
sul punto, consentono di accertare che il predetto avo fosse titolare dello status di CP_1 cittadinanza italiana.
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 1 a n. 11 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini, (il grassetto demarca gli odierni ricorrenti): i) , nato in [...] in data [...], Persona_3 figlio del predetto e di ii) , nato in Brasile in [...] Parte_3 Persona_4 Persona_3
16/6/1929, figlio del predetto e di iii) , nato in Persona_3 Persona_5 Parte_1
Brasile in data 29/5/1955, figlio del predetto e di;
iv.a) Persona_3 Persona_6
, nato in [...] in data [...], figlio del predetto Pt_1 Parte_1 Parte_1
e di;
iv.b) , nata in [...] il [...], figlia del Persona_7 Parte_2
e di . Persona_8 Persona_7
B.3.1. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulle previsioni di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n. 555/1912 e 11, 12, L. n.
91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che
[...]
, avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto la cittadinanza per effetto della c.d. Parte_3 “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente).
Non può, pertanto, aver operato rispetto a tale avo, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti dei suoi discendenti e degli odierni ricorrenti, nonostante la presenza della regola dello ius soli per l'acquisto della cittadinanza brasiliana, poiché non è stata allegata, né provata una chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. Sull'ordine di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il
[...]
sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1 che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale attività CP_1 materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il CP_1 sostiene che: i) trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione; ii) i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sarebbero il Cancelliere, il quale, ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile, che,
a propria volta, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
iii) l'interesse di controparte sarebbe comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; iv) il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
v) il ha solo compiti di CP_1 CP_1 indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna ad un facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Infatti, anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina Controparte_1
l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso,
l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del
D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, alla Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991, non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa Controparte_1 esterna (cfr. Cass., sez. un., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass., 09.01.2009, n. 237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ossia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del d.P.R. n. 123/1989, e l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera CP_1 comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di CP_1 indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il è controparte interessata. Controparte_1
D. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di compensarle, in ragione della peculiare posizione rivestita dal convenuto nel CP_1 presente giudizio e della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 809/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 22/11/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 809 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 23/10/2024;
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
nata a [...], Brasile, il 16.04.1991, Parte_2 elettivamente domiciliati in Latina, Via Sisto V, n. 19, presso lo studio dell'avv. Valentina Licchetta, che li rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_1
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona del Dott. Guglielmo Guglielmi, Avvocato dello Stato.
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 21.2.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, mentre parte ricorrente ha concluso come da comparsa di costituzione, non avendo depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 , gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani, di cui agli artt. 4 e ss. c.c. del 1865, art. 1 e ss. l. n.
555/1912 e artt. 1 e ss. l. n. 91/1992, ciascuno rilevante per il proprio periodo di vigenza, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
In data 22/5/2025 si è costituito in giudizio il , eccependo la carenza di interesse Controparte_1 ad agire dei ricorrenti, in assenza di un provvedimento amministrativo di contenuto negativo, senza contestare il merito della domanda di accertamento della cittadinanza italiana. La difesa erariale ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna del all'esecuzione delle CP_1 formalità pubblicitarie a fini anagrafici.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
23/10/2025, al cui esito il Giudice ha trattenuto il fascicolo per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 4, c.p.c.
A.
1. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Nel proprio atto di costituzione, il ha eccepito la carenza di interesse ad agire degli odierni CP_1 ricorrenti, con conseguente improcedibilità della domanda, per la cui valutazione si è rimessa al
Tribunale. Segnatamente, ha osservato che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 123 e trovandosi, pertanto, nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in
Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7, comma 3, del medesimo decreto di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del 31.08.1999 n. 394, che prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c) «per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento». Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di 730 giorni entro cui la pratica dovrebbe essere evasa ai sensi dall'art 3 d.P.R. 362/1994.
Il Tribunale ritiene infondata la predetta eccezione, con conseguente procedibilità del ricorso. Innanzitutto, si osserva che la presentazione dell'istanza in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per il proponimento della domanda giudiziale, in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno status personale, già acquisito. L'acquisto della cittadina iure sanguinis, infatti, si perfeziona con la semplice integrazione della fattispecie costitutiva, non essendo riconosciuti margini di discrezionalità alla p.a. eventualmente chiamata all'accertamento in via provvedimentale dell'acquisto. Il riconoscimento dello status civitatis, in altre parole, segue la scansione “norma-fatto-effetto” e non quella “norma-fatto-provvedimento-effetto”, unica che impedirebbe di procedere nella direzione di un accertamento giudiziale senza il previo esperimento di un'attività amministrativa espressione di potestà. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica alla materia degli stati personali.
Tale conclusione è, peraltro, resa necessaria dalla stessa formulazione dell'art. 19-bis d.lgs. n.
150/2011 che, nell'individuare la norma processuale da seguire nei giudizi di cittadinanza, non delinea il giudizio in questione come reazione ad un provvedimento amministrativo di esito reiettivo,
a differenza delle disposizioni successive, quali l'art. 19-ter o l'art. 20 d.lgs. n. 150/2011.
Inoltre, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7, comma 3, del d.P.R. n. 123/1989 atteso che l'art. 3 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono.
I ricorrenti hanno, sul punto, ampiamente documentato lo stato di criticità in cui versano i sistemi consolari con riferimento alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, pertanto, apparirebbe eccessivamente oneroso pretendere il previo infruttuoso esperimento della procedura in parola (cfr. doc. nn. 12 – 16 di parte ricorrente).
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
B.1. Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che il primo avo cittadino italiano dei ricorrenti sia , nato a [...], il giorno 3 gennaio 1878, Parte_3 in epoca successiva all'annessione del territorio al Regno d'Italia, avvenuta il 27/10/1866, all'esito dei trattati di pace che posero fine alla Terza Guerra d'Indipendenza e, in particolare, del Trattato di
Vienna del 3/10/1866 (cfr. doc. n. 1).
La nascita in territorio italiano, unitamente alla probabile applicazione dell'art. XIV del Trattato di
Vienna ai suoi genitori, e , nonché all'assenza di contestazione del Persona_1 Persona_2
sul punto, consentono di accertare che il predetto avo fosse titolare dello status di CP_1 cittadinanza italiana.
B.2. Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 1 a n. 11 di parte ricorrente) comprova, al netto di alcune irrilevanti traslitterazioni, la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei seguenti termini, (il grassetto demarca gli odierni ricorrenti): i) , nato in [...] in data [...], Persona_3 figlio del predetto e di ii) , nato in Brasile in [...] Parte_3 Persona_4 Persona_3
16/6/1929, figlio del predetto e di iii) , nato in Persona_3 Persona_5 Parte_1
Brasile in data 29/5/1955, figlio del predetto e di;
iv.a) Persona_3 Persona_6
, nato in [...] in data [...], figlio del predetto Pt_1 Parte_1 Parte_1
e di;
iv.b) , nata in [...] il [...], figlia del Persona_7 Parte_2
e di . Persona_8 Persona_7
B.3.1. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulle previsioni di cui agli artt. 11 c.c. del 1865, 1, 7, 8 L. n. 555/1912 e 11, 12, L. n.
91/1992, relativi alle cause di perdita dello status civitatis.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che
[...]
, avo italiano comune ai predetti, non abbia perduto la cittadinanza per effetto della c.d. Parte_3 “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente).
Non può, pertanto, aver operato rispetto a tale avo, l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti dei suoi discendenti e degli odierni ricorrenti, nonostante la presenza della regola dello ius soli per l'acquisto della cittadinanza brasiliana, poiché non è stata allegata, né provata una chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez. I, 16/5/2024, n. 13585).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. Sull'ordine di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il
[...]
sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1 che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale attività CP_1 materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il CP_1 sostiene che: i) trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione; ii) i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sarebbero il Cancelliere, il quale, ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile, che,
a propria volta, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
iii) l'interesse di controparte sarebbe comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; iv) il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
v) il ha solo compiti di CP_1 CP_1 indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna ad un facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Infatti, anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina Controparte_1
l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso,
l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del
D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, alla Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991, non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa Controparte_1 esterna (cfr. Cass., sez. un., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass., 09.01.2009, n. 237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ossia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del d.P.R. n. 123/1989, e l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera CP_1 comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia compiti di CP_1 indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il è controparte interessata. Controparte_1
D. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di compensarle, in ragione della peculiare posizione rivestita dal convenuto nel CP_1 presente giudizio e della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 809/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 22/11/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio