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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2024 promossa da:
QU ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Pt_1 C.F._1
SANDRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco,
n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LORENZA CP_1 C.F._2
CALVANESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Crispi, n. 68
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 08.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., depositato in data
15.03.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni Parte_2
di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la resistente
[...]
CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che dal mese di settembre 2023 sarebbe cessata la relazione con la resistente e che in tale circostanza la stessa avrebbe fatto presente al ricorrente la sua volontà di trasferirsi con la figlia a Tenerife, al fine di cercare nuovi sbocchi professionali.
Sul punto, ha specificato che, pur non condividendo la scelta della resistente, avrebbe acconsentito al trasferimento della figlia a Tenerife a condizione che la permanenza non dovesse protrarsi oltre il
31.12.2023.
Sempre al riguardo, ha dedotto che, durante la permanenza della resistente a Tenerife, avrebbe sempre provveduto a corrispondere il contributo al mantenimento per e che avrebbe cercato di Per_1
comunicare il più possibile con la figlia.
Ha rappresentato che la resistente sarebbe rientrata in Italia il 04.01.2024, continuando la coabitazione con il ricorrente presso la casa familiare, per poi decidere in data 14.01.2024 di lasciare l'appartamento portando con sé la minore e interrompendo ogni tipo di comunicazione con il ricorrente.
Ha rilevato che dal 14.01.2024 la rifiuterebbe di fornire al ricorrente informazioni su e CP_1 Per_1
non permetterebbe allo stesso di vedere la figlia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.06.2024, la resistente CP_1 contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto l'affidamento in via esclusiva della minore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna e che venisse affidata ai Servizi
Sociali del Comune di Arezzo l'organizzazione del regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un contributo al mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale e la ripartizione delle detrazioni fiscali nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, nell'autunno del 2023, la relazione affettiva con il ricorrente sarebbe giunta al capolinea e che la stessa avrebbe deciso di trasferirsi stabilmente a Tenerife con la minore per ragioni lavorative.
Al riguardo ha rilevato che il ricorrente avrebbe acconsentito al suddetto trasferimento, chiedendo di poter continuare ad abitare presso la casa familiare affittata dalla resistente.
Sempre al riguardo, ha specificato che il ricorrente, durante i mesi di permanenza della figlia alle
Canarie, non si sarebbe mai recato dalla stessa.
Ha rilevato che il ricorrente, ricevuta la notizia del rientro in Italia della figlia nel mese di gennaio, si sarebbe rifiutato di occuparsi della stessa.
Sul punto, ha rappresentato di aver fatto rientro in Italia il 03.01.2024 e di aver convissuto dal
04.01.2024 con il ricorrente presso la casa familiare al fine di permettere a di condividere Per_1
alcuni momenti della giornata con entrambi i genitori.
Ha altresì rappresentato che, in data 09.01.2024, il ricorrente, a seguito di un banale diverbio, avrebbe perso il controllo e la avrebbe afferrata per il collo, minacciandola di morte e che, a seguito di diversi scatti aggressivi del ricorrente, in data 18.01.2024, avrebbe presentato querela chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti dello stesso.
Ha contestato quanto dedotto dal ricorrente in ordine al rifiuto della resistente di fornire informazioni su e ha eccepito che il ricorrente si sarebbe reso irreperibile, lasciando la casa familiare senza Per_1
pagare le utenze e portando via alcuni oggetti di proprietà della CP_1
All'udienza del 31.10.2024 le parti si sono dichiarate d'accordo sulle condizioni provvisorie proposte in udienza dal Giudice.
All'udienza del 08.04.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 08.04.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 08.04.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“Il Tribunale di Arezzo voglia disporre che la figlia nata a [...] il Persona_1
19.5.2022,
1. venga affidata in via esclusiva alla sig.ra con collocamento prevalente presso la CP_1
madre la quale attualmente risiede a Tenerife Las Américas Adeje, Avda V. Centenario 1- 5A/ quinto piano, e voglia disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva dalla sig.ra
La residenza della minore sarà la medesima della madre. CP_1
2. il diritto di visita del padre verrà esercitato secondo i tempi e le modalità individuate dalle parti tenuto conto delle esigenze lavorative del sig. il quale avrà diritto ad avere un Parte_2
contatto giornaliero con la minore a mezzo di telefono o a mezzo di altri strumenti tecnologici equipollenti;
3. Il padre provvederà al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra entro il CP_1 giorno di 15 di ogni mese la somma di €200,00= con rivalutazione secondo gli indici Istat a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Il padre sosterrà nella misura del CP_1
50% le spese della retta dell'asilo e/o di altra struttura equipollente e/o della struttura scolastica frequentata dalla minore con la precisazione che per le ulteriori spese scolastiche da dividere in parti uguali tra i genitori troveranno applicazione le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare" sottoscritte in data 22.12.2022 tra il
Presidente del Tribunale di Arezzo e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ed in uso presso lo stesso Tribunale di Arezzo.
4. In esito alle presenti conclusioni la sig.ra si impegna a rimettere l'atto di querela che CP_1
ha originato il procedimento penale n.°240/2024 RGNR entro l'udienza dell'11 aprile 2025 o, comunque, nel corso della suddetta udienza.
5. le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” (cfr. verbale d'udienza del 08.04.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 08.04.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
08.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2024 promossa da:
QU ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Pt_1 C.F._1
SANDRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco,
n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LORENZA CP_1 C.F._2
CALVANESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Crispi, n. 68
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 08.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., contenente istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., depositato in data
15.03.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni Parte_2
di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la resistente
[...]
CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto che venisse disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che dal mese di settembre 2023 sarebbe cessata la relazione con la resistente e che in tale circostanza la stessa avrebbe fatto presente al ricorrente la sua volontà di trasferirsi con la figlia a Tenerife, al fine di cercare nuovi sbocchi professionali.
Sul punto, ha specificato che, pur non condividendo la scelta della resistente, avrebbe acconsentito al trasferimento della figlia a Tenerife a condizione che la permanenza non dovesse protrarsi oltre il
31.12.2023.
Sempre al riguardo, ha dedotto che, durante la permanenza della resistente a Tenerife, avrebbe sempre provveduto a corrispondere il contributo al mantenimento per e che avrebbe cercato di Per_1
comunicare il più possibile con la figlia.
Ha rappresentato che la resistente sarebbe rientrata in Italia il 04.01.2024, continuando la coabitazione con il ricorrente presso la casa familiare, per poi decidere in data 14.01.2024 di lasciare l'appartamento portando con sé la minore e interrompendo ogni tipo di comunicazione con il ricorrente.
Ha rilevato che dal 14.01.2024 la rifiuterebbe di fornire al ricorrente informazioni su e CP_1 Per_1
non permetterebbe allo stesso di vedere la figlia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.06.2024, la resistente CP_1 contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto l'affidamento in via esclusiva della minore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna e che venisse affidata ai Servizi
Sociali del Comune di Arezzo l'organizzazione del regime di visita padre - figlia.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un contributo al mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale e la ripartizione delle detrazioni fiscali nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, nell'autunno del 2023, la relazione affettiva con il ricorrente sarebbe giunta al capolinea e che la stessa avrebbe deciso di trasferirsi stabilmente a Tenerife con la minore per ragioni lavorative.
Al riguardo ha rilevato che il ricorrente avrebbe acconsentito al suddetto trasferimento, chiedendo di poter continuare ad abitare presso la casa familiare affittata dalla resistente.
Sempre al riguardo, ha specificato che il ricorrente, durante i mesi di permanenza della figlia alle
Canarie, non si sarebbe mai recato dalla stessa.
Ha rilevato che il ricorrente, ricevuta la notizia del rientro in Italia della figlia nel mese di gennaio, si sarebbe rifiutato di occuparsi della stessa.
Sul punto, ha rappresentato di aver fatto rientro in Italia il 03.01.2024 e di aver convissuto dal
04.01.2024 con il ricorrente presso la casa familiare al fine di permettere a di condividere Per_1
alcuni momenti della giornata con entrambi i genitori.
Ha altresì rappresentato che, in data 09.01.2024, il ricorrente, a seguito di un banale diverbio, avrebbe perso il controllo e la avrebbe afferrata per il collo, minacciandola di morte e che, a seguito di diversi scatti aggressivi del ricorrente, in data 18.01.2024, avrebbe presentato querela chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti dello stesso.
Ha contestato quanto dedotto dal ricorrente in ordine al rifiuto della resistente di fornire informazioni su e ha eccepito che il ricorrente si sarebbe reso irreperibile, lasciando la casa familiare senza Per_1
pagare le utenze e portando via alcuni oggetti di proprietà della CP_1
All'udienza del 31.10.2024 le parti si sono dichiarate d'accordo sulle condizioni provvisorie proposte in udienza dal Giudice.
All'udienza del 08.04.2025 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 08.04.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 08.04.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“Il Tribunale di Arezzo voglia disporre che la figlia nata a [...] il Persona_1
19.5.2022,
1. venga affidata in via esclusiva alla sig.ra con collocamento prevalente presso la CP_1
madre la quale attualmente risiede a Tenerife Las Américas Adeje, Avda V. Centenario 1- 5A/ quinto piano, e voglia disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva dalla sig.ra
La residenza della minore sarà la medesima della madre. CP_1
2. il diritto di visita del padre verrà esercitato secondo i tempi e le modalità individuate dalle parti tenuto conto delle esigenze lavorative del sig. il quale avrà diritto ad avere un Parte_2
contatto giornaliero con la minore a mezzo di telefono o a mezzo di altri strumenti tecnologici equipollenti;
3. Il padre provvederà al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra entro il CP_1 giorno di 15 di ogni mese la somma di €200,00= con rivalutazione secondo gli indici Istat a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Il padre sosterrà nella misura del CP_1
50% le spese della retta dell'asilo e/o di altra struttura equipollente e/o della struttura scolastica frequentata dalla minore con la precisazione che per le ulteriori spese scolastiche da dividere in parti uguali tra i genitori troveranno applicazione le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare" sottoscritte in data 22.12.2022 tra il
Presidente del Tribunale di Arezzo e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ed in uso presso lo stesso Tribunale di Arezzo.
4. In esito alle presenti conclusioni la sig.ra si impegna a rimettere l'atto di querela che CP_1
ha originato il procedimento penale n.°240/2024 RGNR entro l'udienza dell'11 aprile 2025 o, comunque, nel corso della suddetta udienza.
5. le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” (cfr. verbale d'udienza del 08.04.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 08.04.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
08.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni