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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/07/2024, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1934/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1934/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO e dall'Avv. Parte_1 SAMMICHELI GIANNA che lo difendono, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO, che la difende giusta procura alle CP_1 liti allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.10.2022
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2020- r. g. n. 1299/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
– annullare/revocare il decreto ingiuntivo n. 456/2020 (R.G. 1299/2020), emesso il 12.08.2020 dall'Ill.mo Tribunale ordinario di La Spezia, per la somma di euro 16.968,40, oltre spese ed accessori di legge per i motivi esposti in narrativa;
– in via subordinata, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. In ogni caso con vittoria di competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge;
In via istruttoria, chiede disporsi nomina CTU, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambe le parti, al fine di accertare l'esatto ed effettivo ammontare del credito su cui si è fondato il decreto ingiuntivo.
Parte convenuta ha concluso come segue: Nel merito:
In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dal Signor , Parte_1 rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 456/2020, R.G. n. 1299/2020.
In subordine:
Accertare e dichiarare che il Signor è debitore nei confronti di (già Parte_1 Controparte_2 [...]
della somma di Euro 16.968,40, e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso CP_1 del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 16.968,40 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese.
pagina 1 di 8 In ogni caso:
Con integrale vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria: Si insiste per il rigetto dell'istanza di CTU contabile formulata dal Signor in quanto inammissibile per Parte_1 tutte le ragioni dedotte in comparsa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 456/2020 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore di di Euro 16.968,40 oltre interessi e spese del monitorio, sulla base di contratto di Controparte_1 finanziamento stipulato con Compass Banca S.p.a. in data 13.10.2015.
A sostegno dell'opposizione, i motivi erano essenzialmente i seguenti:
a) Difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova dell'intervenuta cessione Controparte_1 del credito da Compass Banca S.p.a., nonché difetto di rappresentanza processuale;
b) Difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e di estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
c) Difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il TAEG pattuito difforme da quello applicato, tenuto conto anche dei costi legati alla polizza assicurativa contestualmente sottoscritta e conseguente applicazione dell'art. 125bis TUB;
d) Usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e moratori;
e) Improcedibilità del giudizio, in ragione della pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012.
Costituitasi in giudizio, (già insisteva per il rigetto Controparte_2 Controparte_2 dell'opposizione avversaria, depositando documentazione ulteriore a sostegno dell'intervenuta cessione del credito.
Con ordinanza depositata in data 7.2.2022 il GI concedeva al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutorietà, sulla base delle seguenti argomentazioni: “le censure svolte dall'opponente non risultano dotate di apprezzabile fumus, in quanto genericamente formulate o in contrasto con lo ius receptum in materia, atteso che:
a) -b) Risulta destituita di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire svolta nei CP confronti di , in assenza di allegazione dell'originario contratto di cessione del credito, atteso che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, art.
58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sula G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. n. 31118 e, per un caso analogo a quello di specie, si veda anche Cass. n. 15884/2019). Nel caso di specie la convenuta opposta ha pure allegato il contratto di cessione intervenuto con Compass S.p.a. in data 14.11.2019 nonché raccomandata proveniente dalla stessa cedente con cui si confermava l'intervenuta cessione in data 19.11.2019 ed estratto dell'elenco dei crediti ceduti, in cui è inserito anche quello oggetto di causa.
Risulta inoltre regolarmente allegata la procura alle liti rilasciata in favore del difensore.
Parimenti irrilevante la conoscibilità ai sensi dell'art. 1264 c.c. da parte dell'opponente, avendo questi comunque regolarmente ricevuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 1770/2014;
Cass. n. 20143/2005); pagina 2 di 8 c) anche tali ulteriori contestazioni risultano documentalmente smentite: è stato prodotto non soltanto un estratto di saldaconto, ma l'estratto conto di tutti i versamenti eseguiti e costi addebitati dall'inizio del rapporto;
il TAEG è espressamente individuato nella parte del finanziamento denominata
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed è stabilito espressamente in misura pari
a 14,21 % mentre il tasso di mora è stabilito in misura pari al 12% annuo (con un tasso- soglia previsto per tale operazione nel DM di riferimento al 17,5%); inoltre l'assicurazione sottoscritta dall'attore era espressamente individuata quale facoltativa all'art. 3 delle condizioni generali di contratto (peraltro evidenziata in grassetto), nonché in qualunque altra parte del regolamento contrattuale;
d) l'eventuale deposito di ricorso per accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (peraltro la difesa dell'opponente non specifica neanche a quale tra quelle previste dalla L. n. 3/2012 il sig. avrebbe richiesto di accedere) non è in sé ostativo alla Pt_1 concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, restando nella disponibilità della parte, all'esito, intraprendere eventuali azioni esecutive (e non procedimenti di cognizione finalizzati a dotarsi di un titolo) che si rilevino improcedibili in base alla normativa richiamata.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 co. 1bis D. Lgs. 28/2010 e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa era istruita documentalmente.
In data 27.10.2022 interveniva la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse della convenuta, giusta procura alle liti rilasciata da quale mandataria di Controparte_3 [...]
Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., parte attrice eccepiva per la prima volta anche la nullità della costituzione di controparte, in quanto né nè risultano legittimate alla riscossione dei Controparte_2 Controparte_3 crediti per non essere le stesse iscritte a detto registro (di cui all'art. 106 TUB). In sede di comparsa conclusionale, inoltre, l'opponente citava la recente giurisprudenza di cui alle SS. UU. Cass. n.
9479/2024 in punto di controllo da parte del GI sull'esistenza di clausole vessatorie all'interno del contratto di finanziamento, facendo riferimento agli articoli da 3 a19 di cui al contratto di prestito personale oggetto di causa.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Alcun ulteriore elemento rispetto alla citata ordinanza del GI in data 7.2.2022 è infatti emerso in corso di causa.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccepita nullità della comparsa di costituzione e di tutti gli atti depositati dalla convenuta opposta per violazione dell'art. 106 TUB. L'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata.
La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie pagina 3 di 8 di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'IT) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024).
In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n.
33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.).
Il precedente è stato peraltro confermato anche di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza del
17.5.2024, n. 13749.
A identiche conclusioni deve giungersi anche in relazione alle ulteriori censure che hanno costituito motivo di opposizione.
Nello specifico:
a) Sul difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova dell'intervenuta cessione del CP_2 credito da Compass Banca, nonché difetto di rappresentanza processuale.
L'eccezione è infondata, in quanto la convenuta ha assolto al proprio onere probatorio, sulla base della documentazione versata in atti, in sede monitoria e integrata nel presente giudizio da:
- Doc. 9 di cui alla II memoria: avviso di cessione da Compass Banca S.p.a. a Controparte_4 pubblicata sulla G.U. n. 119 del 11.10.2018 e contratto di servicing dalla cessionaria in favore della cedente;
- doc. 4 prodotto in sede monitoria: il contratto di cessione da Compass Banca S.p.a. (n.q. di servicer di in data 14.11.2019 in favore di (che ha poi Controparte_4 Controparte_5 mutato denominazione in con effetti dal 1.1.2021, cfr. pag. 7 doc. Controparte_2
2 prodotto con comparsa di costituzione e risposta);
- procura alle liti- già prodotta in sede monitoria- rilasciata a mezzo atto pubblico in data
6.7.2018 in favore del precedente difensore, avv. L. Conti da parte di (essendo CP_1 la modifica della denominazione intervenuta successivamente, anche a seguito di fusione per incorporazione, cfr. doc. 2 cit.), nonché- a seguito della costituzione del nuovo difensore in data
27.10.2022- procura alle liti da n.q. di mandataria di Controparte_3 [...]
in favore dell'avv. M. Pesenti (docc.
1-4 costituzione di nuovo difensore). CP_2
pagina 4 di 8 Quanto poi all'asserita mancata conoscenza- da parte del debitore- dell'intervenuta cessione del credito in favore della convenuta, si osserva come, in disparte la documentazione comprovante la comunicazione da parte della cessionaria e in disparte l'effettiva conoscibilità a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo oggi opposto, non si vede come tale circostanza possa incidere sul perfezionamento di tale cessione, atteso che l'opponente non lamenta in alcun modo di aver erroneamente eseguito il pagamento in favore del creditore cedente, ai fini di cui all'art. 1264 c.c.
b) Difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e di estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB.
Anche tale eccezione è destituita di fondamento, essendo stati prodotti regolarmente da controparte sia l'estratto conto certificato (e non un mero saldaconto), contenente tutti i movimenti e con la relativa certificazione richiesta dall'art. 50 TUB, sia la prova dell'erogazione. Parte attrice opponente si è limitata a versare esclusivamente le prime tre delle 84 rate mensili pattuite con il contratto di prestito personale n. 15415912 oggetto di causa, da cui la dichiarata decadenza dal beneficio del termine e il recupero forzoso del credito da parte della cessionaria. La prova dell'erogazione del finanziamento è stata fornita già con il doc. 3 allegato in sede monitoria, fermo restando che l'opponente non ha in alcun modo contestato di aver regolarmente versato le prime rate del finanziamento e tale circostanza è oltremodo contraria all'insussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo all'attore.
c) Difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il TAEG pattuito difforme da quello applicato, tenuto conto anche dei costi legati alla polizza assicurativa contestualmente sottoscritta e conseguente applicazione dell'art. 125bis TUB.
Anche tali contestazioni non sono pertinenti per il caso di specie. Alcuna difformità tra TAEG pattuito e applicato in ragione dei costi legati al premio assicurativo pattuito è possibile predicare nel caso di specie: il contratto prevede espressamente che – ai fini del calcolo del TAEG- la finanziaria ha indicato anche il TAEG comprensivo dei costi dell'assicurazione (anche se indicata come facoltativa), in misura pari al 20,54%.
Deve inoltre precisarsi che nel caso di specie la natura facoltativa dell'assicurazione può essere desunta dal dato testuale del contratto e da quanto di seguito precisato.
In diritto deve richiamarsi l'orientamento seguito anche dall'intestato Tribunale. L'art. 121 TUB prevede alla lettera m) che il TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, precisando che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
La ratio della previsione è evidentemente quella di ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento tutte le componenti in cui normalmente i contratti di credito si vengono ad articolare (tra cui le spese di assicurazione e garanzia), che sono di solito proposte al cliente dall'impresa bancaria secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti).
Tale ottica appare ancor più evidente considerando che, nel procedere a una revisione generale delle istruzioni, la Banca d'IT ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la
pagina 5 di 8 conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione” (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 33964/2022; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018;
Cass. n. 8806/2017).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB. Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'IT del 29.7.2009 (Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un' automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori.
Ciò premesso, deve condividersi quanto di recente affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento pagina 6 di 8 tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento.
Come già precisato, inoltre, esistono plurimi e convergenti elementi che depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:
- sia le Informazioni Europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa;
i caratteri cubitali soddisfano l'esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta: “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento e'/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alte condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da Compass”.
- la polizza assicurativa prevede la facoltà di recesso, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della Banca di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Al contrario, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che- in caso di recesso- Compass provvederà a rideterminare l'ammortamento esclusivamente decurtando gli importi compresi nelle rate e riferibili al premio assicurativo.
d) Usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e moratori.
Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi, si osserva come parimenti generiche siano tali censure e che il tasso – soglia previsto per i prestiti personali nel terzo trimestre
2015 fosse pari al 17,50%, sicché anche considerando il TAEG al 14,21% la censura non può essere condivisa.
A medesime conclusioni deve giungersi anche avuto riguardo al tasso di mora, pattuito in misura pari al 12% e dunque ben al di sotto del tasso – soglia nei termini precisati dalla Suprema corte (SS.UU.
Cass. n.19597/2020).
e) Improcedibilità del giudizio, in ragione della pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012.
Devono ribadirsi anche sul punto, le argomentazioni già spese dal GI con l'ordinanza del 7.2.2022: la mera pendenza della procedura non impedisce al creditore di dotarsi di un titolo esecutivo, potendo semmai discutersi esclusivamente (ove la procedura sia stata effettivamente aperta e non solo preannunciata) di ammissibilità di eventuali procedure esecutive per il recupero forzoso del credito.
Infine, parimenti generici sono sia la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto “tutta la documentazione inerente l'intera posizione dell'opponente, documenti di sintesi nonché ogni ulteriore documentazione inerente il contratto di finanziamento”) sia i riferimenti alla recente sentenza resa dalla S.C. a Sezioni Unite in data 6.4.2023 n. 9479, atteso che l'opponente si limita ad indicare nella loro interezza tutte le clausole comprese tra l'art. 3 e l'art. 19 del contratto di prestito personale per cui è causa e cioè- essenzialmente- l'intero contratto, ad esclusione dei primi due articoli, che riguardano rispettivamente “la tipologia di credito e conclusione del contratto” e
“garanzie”. Alcuna clausola abusiva è infatti possibile riscontrare all'interno del contratto di finanziamento allegato quale doc. 2 al ricorso monitorio, tenuto conto sia dei tassi di interesse pattuiti (oltre che essere al di pagina 7 di 8 sotto del tasso-soglia, non possono infatti considerarsi manifestamente eccessivi) che delle penali e spese individuate all'art. 6.
In conclusione, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2020- Parte_1
r.g. n. 1299/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.8.2020, che quindi deve intendersi confermato;
Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al
15%, CPA e Iva se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 19.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1934/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO e dall'Avv. Parte_1 SAMMICHELI GIANNA che lo difendono, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO, che la difende giusta procura alle CP_1 liti allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.10.2022
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2020- r. g. n. 1299/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
– annullare/revocare il decreto ingiuntivo n. 456/2020 (R.G. 1299/2020), emesso il 12.08.2020 dall'Ill.mo Tribunale ordinario di La Spezia, per la somma di euro 16.968,40, oltre spese ed accessori di legge per i motivi esposti in narrativa;
– in via subordinata, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. In ogni caso con vittoria di competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge;
In via istruttoria, chiede disporsi nomina CTU, da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambe le parti, al fine di accertare l'esatto ed effettivo ammontare del credito su cui si è fondato il decreto ingiuntivo.
Parte convenuta ha concluso come segue: Nel merito:
In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dal Signor , Parte_1 rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 456/2020, R.G. n. 1299/2020.
In subordine:
Accertare e dichiarare che il Signor è debitore nei confronti di (già Parte_1 Controparte_2 [...]
della somma di Euro 16.968,40, e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso CP_1 del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 16.968,40 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese.
pagina 1 di 8 In ogni caso:
Con integrale vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria: Si insiste per il rigetto dell'istanza di CTU contabile formulata dal Signor in quanto inammissibile per Parte_1 tutte le ragioni dedotte in comparsa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 456/2020 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore di di Euro 16.968,40 oltre interessi e spese del monitorio, sulla base di contratto di Controparte_1 finanziamento stipulato con Compass Banca S.p.a. in data 13.10.2015.
A sostegno dell'opposizione, i motivi erano essenzialmente i seguenti:
a) Difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova dell'intervenuta cessione Controparte_1 del credito da Compass Banca S.p.a., nonché difetto di rappresentanza processuale;
b) Difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e di estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
c) Difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il TAEG pattuito difforme da quello applicato, tenuto conto anche dei costi legati alla polizza assicurativa contestualmente sottoscritta e conseguente applicazione dell'art. 125bis TUB;
d) Usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e moratori;
e) Improcedibilità del giudizio, in ragione della pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012.
Costituitasi in giudizio, (già insisteva per il rigetto Controparte_2 Controparte_2 dell'opposizione avversaria, depositando documentazione ulteriore a sostegno dell'intervenuta cessione del credito.
Con ordinanza depositata in data 7.2.2022 il GI concedeva al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutorietà, sulla base delle seguenti argomentazioni: “le censure svolte dall'opponente non risultano dotate di apprezzabile fumus, in quanto genericamente formulate o in contrasto con lo ius receptum in materia, atteso che:
a) -b) Risulta destituita di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire svolta nei CP confronti di , in assenza di allegazione dell'originario contratto di cessione del credito, atteso che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, art.
58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sula G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. n. 31118 e, per un caso analogo a quello di specie, si veda anche Cass. n. 15884/2019). Nel caso di specie la convenuta opposta ha pure allegato il contratto di cessione intervenuto con Compass S.p.a. in data 14.11.2019 nonché raccomandata proveniente dalla stessa cedente con cui si confermava l'intervenuta cessione in data 19.11.2019 ed estratto dell'elenco dei crediti ceduti, in cui è inserito anche quello oggetto di causa.
Risulta inoltre regolarmente allegata la procura alle liti rilasciata in favore del difensore.
Parimenti irrilevante la conoscibilità ai sensi dell'art. 1264 c.c. da parte dell'opponente, avendo questi comunque regolarmente ricevuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 1770/2014;
Cass. n. 20143/2005); pagina 2 di 8 c) anche tali ulteriori contestazioni risultano documentalmente smentite: è stato prodotto non soltanto un estratto di saldaconto, ma l'estratto conto di tutti i versamenti eseguiti e costi addebitati dall'inizio del rapporto;
il TAEG è espressamente individuato nella parte del finanziamento denominata
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed è stabilito espressamente in misura pari
a 14,21 % mentre il tasso di mora è stabilito in misura pari al 12% annuo (con un tasso- soglia previsto per tale operazione nel DM di riferimento al 17,5%); inoltre l'assicurazione sottoscritta dall'attore era espressamente individuata quale facoltativa all'art. 3 delle condizioni generali di contratto (peraltro evidenziata in grassetto), nonché in qualunque altra parte del regolamento contrattuale;
d) l'eventuale deposito di ricorso per accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (peraltro la difesa dell'opponente non specifica neanche a quale tra quelle previste dalla L. n. 3/2012 il sig. avrebbe richiesto di accedere) non è in sé ostativo alla Pt_1 concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, restando nella disponibilità della parte, all'esito, intraprendere eventuali azioni esecutive (e non procedimenti di cognizione finalizzati a dotarsi di un titolo) che si rilevino improcedibili in base alla normativa richiamata.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 co. 1bis D. Lgs. 28/2010 e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa era istruita documentalmente.
In data 27.10.2022 interveniva la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse della convenuta, giusta procura alle liti rilasciata da quale mandataria di Controparte_3 [...]
Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., parte attrice eccepiva per la prima volta anche la nullità della costituzione di controparte, in quanto né nè risultano legittimate alla riscossione dei Controparte_2 Controparte_3 crediti per non essere le stesse iscritte a detto registro (di cui all'art. 106 TUB). In sede di comparsa conclusionale, inoltre, l'opponente citava la recente giurisprudenza di cui alle SS. UU. Cass. n.
9479/2024 in punto di controllo da parte del GI sull'esistenza di clausole vessatorie all'interno del contratto di finanziamento, facendo riferimento agli articoli da 3 a19 di cui al contratto di prestito personale oggetto di causa.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Alcun ulteriore elemento rispetto alla citata ordinanza del GI in data 7.2.2022 è infatti emerso in corso di causa.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccepita nullità della comparsa di costituzione e di tutti gli atti depositati dalla convenuta opposta per violazione dell'art. 106 TUB. L'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata.
La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie pagina 3 di 8 di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'IT) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024).
In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n.
33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.).
Il precedente è stato peraltro confermato anche di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza del
17.5.2024, n. 13749.
A identiche conclusioni deve giungersi anche in relazione alle ulteriori censure che hanno costituito motivo di opposizione.
Nello specifico:
a) Sul difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova dell'intervenuta cessione del CP_2 credito da Compass Banca, nonché difetto di rappresentanza processuale.
L'eccezione è infondata, in quanto la convenuta ha assolto al proprio onere probatorio, sulla base della documentazione versata in atti, in sede monitoria e integrata nel presente giudizio da:
- Doc. 9 di cui alla II memoria: avviso di cessione da Compass Banca S.p.a. a Controparte_4 pubblicata sulla G.U. n. 119 del 11.10.2018 e contratto di servicing dalla cessionaria in favore della cedente;
- doc. 4 prodotto in sede monitoria: il contratto di cessione da Compass Banca S.p.a. (n.q. di servicer di in data 14.11.2019 in favore di (che ha poi Controparte_4 Controparte_5 mutato denominazione in con effetti dal 1.1.2021, cfr. pag. 7 doc. Controparte_2
2 prodotto con comparsa di costituzione e risposta);
- procura alle liti- già prodotta in sede monitoria- rilasciata a mezzo atto pubblico in data
6.7.2018 in favore del precedente difensore, avv. L. Conti da parte di (essendo CP_1 la modifica della denominazione intervenuta successivamente, anche a seguito di fusione per incorporazione, cfr. doc. 2 cit.), nonché- a seguito della costituzione del nuovo difensore in data
27.10.2022- procura alle liti da n.q. di mandataria di Controparte_3 [...]
in favore dell'avv. M. Pesenti (docc.
1-4 costituzione di nuovo difensore). CP_2
pagina 4 di 8 Quanto poi all'asserita mancata conoscenza- da parte del debitore- dell'intervenuta cessione del credito in favore della convenuta, si osserva come, in disparte la documentazione comprovante la comunicazione da parte della cessionaria e in disparte l'effettiva conoscibilità a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo oggi opposto, non si vede come tale circostanza possa incidere sul perfezionamento di tale cessione, atteso che l'opponente non lamenta in alcun modo di aver erroneamente eseguito il pagamento in favore del creditore cedente, ai fini di cui all'art. 1264 c.c.
b) Difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e di estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB.
Anche tale eccezione è destituita di fondamento, essendo stati prodotti regolarmente da controparte sia l'estratto conto certificato (e non un mero saldaconto), contenente tutti i movimenti e con la relativa certificazione richiesta dall'art. 50 TUB, sia la prova dell'erogazione. Parte attrice opponente si è limitata a versare esclusivamente le prime tre delle 84 rate mensili pattuite con il contratto di prestito personale n. 15415912 oggetto di causa, da cui la dichiarata decadenza dal beneficio del termine e il recupero forzoso del credito da parte della cessionaria. La prova dell'erogazione del finanziamento è stata fornita già con il doc. 3 allegato in sede monitoria, fermo restando che l'opponente non ha in alcun modo contestato di aver regolarmente versato le prime rate del finanziamento e tale circostanza è oltremodo contraria all'insussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo all'attore.
c) Difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il TAEG pattuito difforme da quello applicato, tenuto conto anche dei costi legati alla polizza assicurativa contestualmente sottoscritta e conseguente applicazione dell'art. 125bis TUB.
Anche tali contestazioni non sono pertinenti per il caso di specie. Alcuna difformità tra TAEG pattuito e applicato in ragione dei costi legati al premio assicurativo pattuito è possibile predicare nel caso di specie: il contratto prevede espressamente che – ai fini del calcolo del TAEG- la finanziaria ha indicato anche il TAEG comprensivo dei costi dell'assicurazione (anche se indicata come facoltativa), in misura pari al 20,54%.
Deve inoltre precisarsi che nel caso di specie la natura facoltativa dell'assicurazione può essere desunta dal dato testuale del contratto e da quanto di seguito precisato.
In diritto deve richiamarsi l'orientamento seguito anche dall'intestato Tribunale. L'art. 121 TUB prevede alla lettera m) che il TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, precisando che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
La ratio della previsione è evidentemente quella di ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento tutte le componenti in cui normalmente i contratti di credito si vengono ad articolare (tra cui le spese di assicurazione e garanzia), che sono di solito proposte al cliente dall'impresa bancaria secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti).
Tale ottica appare ancor più evidente considerando che, nel procedere a una revisione generale delle istruzioni, la Banca d'IT ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la
pagina 5 di 8 conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione” (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 33964/2022; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018;
Cass. n. 8806/2017).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB. Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'IT del 29.7.2009 (Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un' automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori.
Ciò premesso, deve condividersi quanto di recente affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento pagina 6 di 8 tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento.
Come già precisato, inoltre, esistono plurimi e convergenti elementi che depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:
- sia le Informazioni Europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa;
i caratteri cubitali soddisfano l'esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta: “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento e'/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alte condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da Compass”.
- la polizza assicurativa prevede la facoltà di recesso, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della Banca di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Al contrario, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che- in caso di recesso- Compass provvederà a rideterminare l'ammortamento esclusivamente decurtando gli importi compresi nelle rate e riferibili al premio assicurativo.
d) Usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e moratori.
Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi, si osserva come parimenti generiche siano tali censure e che il tasso – soglia previsto per i prestiti personali nel terzo trimestre
2015 fosse pari al 17,50%, sicché anche considerando il TAEG al 14,21% la censura non può essere condivisa.
A medesime conclusioni deve giungersi anche avuto riguardo al tasso di mora, pattuito in misura pari al 12% e dunque ben al di sotto del tasso – soglia nei termini precisati dalla Suprema corte (SS.UU.
Cass. n.19597/2020).
e) Improcedibilità del giudizio, in ragione della pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012.
Devono ribadirsi anche sul punto, le argomentazioni già spese dal GI con l'ordinanza del 7.2.2022: la mera pendenza della procedura non impedisce al creditore di dotarsi di un titolo esecutivo, potendo semmai discutersi esclusivamente (ove la procedura sia stata effettivamente aperta e non solo preannunciata) di ammissibilità di eventuali procedure esecutive per il recupero forzoso del credito.
Infine, parimenti generici sono sia la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto “tutta la documentazione inerente l'intera posizione dell'opponente, documenti di sintesi nonché ogni ulteriore documentazione inerente il contratto di finanziamento”) sia i riferimenti alla recente sentenza resa dalla S.C. a Sezioni Unite in data 6.4.2023 n. 9479, atteso che l'opponente si limita ad indicare nella loro interezza tutte le clausole comprese tra l'art. 3 e l'art. 19 del contratto di prestito personale per cui è causa e cioè- essenzialmente- l'intero contratto, ad esclusione dei primi due articoli, che riguardano rispettivamente “la tipologia di credito e conclusione del contratto” e
“garanzie”. Alcuna clausola abusiva è infatti possibile riscontrare all'interno del contratto di finanziamento allegato quale doc. 2 al ricorso monitorio, tenuto conto sia dei tassi di interesse pattuiti (oltre che essere al di pagina 7 di 8 sotto del tasso-soglia, non possono infatti considerarsi manifestamente eccessivi) che delle penali e spese individuate all'art. 6.
In conclusione, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2020- Parte_1
r.g. n. 1299/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.8.2020, che quindi deve intendersi confermato;
Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al
15%, CPA e Iva se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 19.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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