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Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1963, n. 57
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Legge 3 febbraio 1963, n. 57
Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1963, n. 57
Versione
3 marzo 1963
Art. 3.
E' fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione.
Entrata in vigore il 3 marzo 1963
Vedi fonte istituzionale
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