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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551/2025 R.G.
TRA
già in persona del
Parte_1 Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa Parte_3 dagli avvocati Bruno Piacci e Giovanni Servino
APPELLANTE
E
, , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 21.3.2025, l'istante società ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 365/2025 del 18.2.2025 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art.1, comma 47, l. 92/2012 del 22.11.2023, con cui il Giudice designato accoglieva l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato ai lavoratori appellati il 7.8.2020, disponendo la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e condannando la datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel ricostruire le vicende di causa, la società ricorda che con separati ricorsi,
1 successivamente riuniti, la e l' impugnavano il recesso intimato loro CP_2 CP_1 per insussistenza dei fatti che avevano determinato l'addebito disciplinare, chiedendo dichiararsene la nullità o l'illegittimità, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall'art. 18 l. 300/1970.
In particolare, la esponeva di aver lavorato per oltre 18 anni presso la CP_2 convenuta, con mansioni di impiegata di II livello nell'ambito dell'Ufficio Vendite;
di aver ricevuto una contestazione di addebito in data 30.7.2020, nella quale l'azienda esponeva di averla convocata il 24.7.2020 per ricevere notizie sul cliente “la Nuova
Generazione di ”, e che in tale incontro, per la prima volta, avendo Parte_4 compreso che dal colloquio tra l'IN e lo zio del sarebbe emersa la Pt_4 verità, la ricorrente ammetteva che in favore del era stata consegnata Parte_4
e non pagata merce per € 264.002,19, essendo stati altresì emessi dal cliente n. 18 assegni per complessivi € 208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile
2020 al 24 luglio 2020; che pertanto le veniva addebitato di non aver mai adottato alcuna misura, pur dopo aver ricevuto le prime segnalazioni bancarie di n. 5 assegni impagati, per un totale di € 127.904,48, già nell'arco temporale compreso tra il 21.4.2020 ed il
21.5.2020, rimanendo totalmente inerte ad ogni segnalazione bancaria ed omettendo qualsiasi comunicazione dell'accaduto all'IN, pur a fronte della rilevanza degli importi e in violazione dei suoi obblighi lavorativi;
che il comportamento negligente e omissivo proseguiva anche nel periodo successivo e fino al 24.7.2020, essendo risultati nelle more impagati ulteriori n. 13 assegni per complessivi € 80.45028, cui andavano aggiunti ulteriori € 55.647,43 di merce consegnata al e non pagata;
di aver reso Pt_4 le proprie giustificazioni con nota del 5.8.2020, sostenendo di essersi rivolta, già dalla segnalazione del primo assegno impagato, al collega rag. , che gestiva il Controparte_1 cliente, e che questi l'aveva rassicurata trattarsi di cliente pagatore, evidenziando altresì che ella, a suo dire, non aveva potere di intervento, dovendo unicamente assicurarsi che la notizia degli insoluti fosse circostanza nota e conosciuta dall'Amministrazione; che alcuni clienti, tra cui ”, avrebbero goduto Parte_5 di condizioni di pagamento particolari, stabilite dall'IN della società, e gestite dall'Ufficio fatturazione “franco fonte”, in base alle quali “… caricavano la merce, e a cadenza settimanale o mensile rilasciavano un assegno di importo pari alla merce ritirata e fatturata “franco fonte”; che pertanto la sua condotta omissiva, consistente nella mancata tempestiva comunicazione della vicenda, era stata determinata non da negligenza, bensì dall'affidamento ingenerato dal rag. circa la sicura CP_1
2 estinzione dell'esposizione debitoria da parte del cliente, anche in virtù di un apposito finanziamento in favore del , per l'ottenimento del quale lo stesso aveva Pt_4 CP_1 ricevuto rassicurazioni;
che inoltre, considerata l'emergenza sanitaria, il mancato incasso non era una circostanza tale da destare segni di seria preoccupazione.
Il ricorrente , a sua volta, ha dedotto di aver lavorato per oltre 33 anni presso la CP_1 convenuta con mansioni di impiegato di II livello;
di aver ricevuto contestazione di addebito in data 29.7.2020, nella quale l'azienda esponeva di averlo convocato il
24.7.2020, in presenza della collega per ricevere notizie sul cliente CP_2 [...]
” e che in tale incontro il ricorrente ammetteva che era Parte_5 stata consegnata e non pagata merce per oltre € 260.000,00, per assegni tutti impagati;
che l'azienda aveva così appreso che il ricorrente aveva convinto la collega a CP_2 non dar luogo ad alcuna azione di controllo, affermando, nella qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'ufficio Vendite, che il cliente avrebbe pagato, convincendo la a non dar luogo ad ulteriori azioni di controllo da aprile a luglio CP_2 del 2020, rassicurando nel contempo l'IN circa la regolarità dei rapporti;
di aver reso le proprie giustificazioni con nota del 3.8.2020, sostenendo trattarsi di cliente c.d. primario a cui si applicavano condizioni particolari di vendita e che lo stesso fatturava merce per oltre 1 milione di euro annui, ricevendo quindi anche dei premi a fine anno;
di essersi effettivamente interessato, oltre i suoi doveri, della posizione del cliente, accompagnandolo in banca per l'ottenimento di una richiesta di finanziamento agevolato ed aggiungendo che, a suo dire, egli non aveva potere di intervento sul cliente direzionale e che, anzi, si era in tal modo fatto carico del problema degli insoluti;
che più volte, effettivamente, la collega si era rivolta a lui riferendogli degli assegni non CP_2 pagati, chiedendogli “per scrupolo” se le competesse di dover fare qualcosa, e che esso ricorrente l'aveva rassicurata di non doversi preoccupare trattandosi di un cliente primario, destinatario di condizioni particolari da parte dello stesso IN.
La si costituiva in entrambi i giudizi sostenendo che la condotta Parte_1 dell' , con la complicità omissiva della volta a favorire il cliente CP_1 CP_2 [...]
”, aveva arrecato un gravissimo pregiudizio Parte_5 economico alla società.
Risultava infatti documentato che il rag. aveva consentito, nell'arco temporale CP_1 compreso tra i mesi di aprile e luglio 2020, la consegna al cliente in parola di merce del valore complessivo di oltre € 250.000,00, del tutto impagata, come comprovato da n.18 assegni emessi dalla ” e restituiti insoluti, Parte_5
3 nonché da un numero parimenti rilevante di fatture rilasciate da ed anch'esse Pt_1 risultate inevase.
Precisava, al riguardo, che l' era un collaboratore molto esperto, con particolare CP_1 riferimento al settore c.d. “N.T. - Normal Trade” (e cioè i grossisti) e che, proprio in virtù della forza del marchio e del suo lunghissimo inserimento in azienda, aveva intessuto con gli stessi rapporti diretti, in ragione della lunga consuetudine lavorativa e commerciale, e che in tale veste riferiva all'IN: si occupava, infatti, dei grossisti, anche acquisendo direttamente gli ordini dagli stessi;
indicava alla società i clienti a cui eventualmente destinare gli omaggi aziendali (frigovetrine), nonché quelli destinatari di merce “omaggio” (c.d. Tesoretto); compilava i contratti dei grossisti, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dall'IN ed elaborava a fine esercizio i conteggi dei premi di fine anno maturati dai medesimi clienti, in ragione dei volumi di affari sviluppati con la Società.
Con riferimento alla rilevava che la stessa era stata convinta dall' a CP_2 CP_1 non dar luogo ad alcuna azione di controllo e, nel contempo, a non avvisare l'IN di quanto stava accadendo ed a non attivare sin dal primo assegno ritornato impagato la comunicazione alla , ovvero all'assicurazione che avrebbe Pt_6 garantito il pagamento degli assegni insoluti;
richiamava, quindi, le specifiche mansioni della in qualità di Responsabile Back Office dell'Ufficio Vendite ed addetta CP_2 ai rapporti con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti, sia per il canale GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia per quello c.d. Normale Trade ( , che la rendevano comunque responsabile di quanto Parte_7 accaduto: in particolare, la ricorrente aveva il compito di responsabile del controllo degli estratti conto, evidenziando tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti;
del controllo di tutti i rapporti dei crediti assicurati con attivazione dell'assicurazione
( ); dell'autorizzazione alla vendita, previa verifica della situazione contabile/fido Pt_6 del cliente;
dell'analisi dello scadenziario;
dei contatti telefonici con la clientela;
del calcolo degli oneri finanziari, registrazioni contabili, sia provvisorie che definitive dei bonifici dei clienti;
giroconto fatture promozionali, attivazione nuovi clienti, con verifica di affidabilità del cliente;
ricerca di informazioni bancarie, preparazione scheda clienti, anagrafica cliente, gestione SIAC (Assicurazione del credito), riunioni commerciali con documentazione contabile e bancaria, sia per il canale Normal Trade che per quello GDO.
Entrambi poi, a dire della società, erano responsabili del mancato blocco degli ordini del cliente , prevedendo la procedura aziendale che la segnalazione Parte_5
4 da parte dell'ufficio Vendite, di cui entrambi erano componenti, in merito ad omessi pagamenti da parte di un cliente, causava il blocco immediato dell'evasione dell'ordine, che non veniva quindi inoltrato all'ufficio Parte_8
Aggiungeva la società che, a fronte della contestazione d'addebito, l' non aveva CP_1 fornito alcuna giustificazione, senza peraltro negare i fatti a lui addebitati, laddove la aveva ammesso la propria responsabilità, affermando di non aver comunicato CP_2 nulla all'IN, come era suo dovere lavorativo, ma giustificandosi sul rilievo di essersi rivolta - via via che arrivavano gli assegni impagati - all' , e che lo stesso CP_1
l'aveva convinta a non fornire alcuna comunicazione alla società, sostenendo che il cliente avrebbe poi pagato e ripianato il debito.
Il Tribunale, all'esito dell'assunzione degli informatori, decideva la fase sommaria del procedimento con ordinanza di accoglimento integrale dei ricorsi, condannando la
Società alla reintegra dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed alle spese di giudizio.
2.- La proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza ex art. 1 Pt_1 commi 51 e ss l. n. 92/2012, sostenendo che il Tribunale avesse privilegiato una interpretazione dei fatti di causa secondo una percezione di carattere soggettivo, obliterando, per converso, i dati documentali oggettivi forniti dalla resistente e confermati dalla prova testimoniale.
In particolare, il giudicante, ad avviso dell'opponente, aveva omesso ogni riferimento alle affermazioni confessorie rese dai resistenti nell'imminenza dei fatti, più precisamente nelle giustificazioni rese dagli stessi, nonché nel messaggio WhatsApp inviato dalla al , Direttore Commerciale della Società, il giorno 25 luglio 2020, ore CP_2 Pt_9
06:11 del mattino, quindi immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza da parte della
Società (avvenuta il giorno precedente) dell'ammanco di €. 250.000,00, e prima che i medesimi comportamenti fossero oggetto di contestazione d'addebito; osservava altresì che le risultanze processuali comprovavano non solo la responsabilità dei resistenti sul piano del rapporto di lavoro, tenuto conto delle mansioni dell'uno e dell'altra, ma costituivano prova di condotte gravi e scientemente occultate, poste in essere lasciando totalmente all'oscuro l'IN e tanto benché fosse obbligo di entrambi i dipendenti di riferirne immediatamente allo stesso, o comunque di dare luogo alla procedura di blocco degli ordini per evitare che il debito, così come poi avvenuto, assumesse dimensioni via via sempre più rilevanti, in esclusivo danno della società.
5 Il Tribunale, tentata invano la conciliazione, decideva la causa con la sentenza impugnata di rigetto del ricorso e di conferma integrale dell'opposta ordinanza.
Osservava, a fondamento della decisione, che gli originari ricorrenti, sin dal prodromico procedimento disciplinare, avevano rilevato a loro discolpa, il primo - - di aver CP_1 commesso solo un errore di valutazione nel ritenere che i pregressi e duraturi rapporti commerciali intrattenuti con il cliente in questione, dal fatturato annuo di oltre un milione di euro (secondo le incontestate allegazioni attoree) e pertanto titolare di particolari condizioni contrattuali, giustificassero una prognosi favorevole sulla sua solvibilità, rimarcando al contempo di aver sempre espresso all'IN delegato, a sua richiesta, il proprio personale giudizio, e ritenendo pertanto non solo di non aver mai dolosamente occultato alcuno dei fatti riportati nella contestazione di addebito, ma anche di non avere alcuna responsabilità per l'asserita mancata segnalazione di una situazione indubbiamente già nota all'IN; l'altra - la - di non aver alcun CP_2 potere di intervento diretto nei rapporti commerciali con un cliente “direzionale” (che, cioè, si interfacciava sempre direttamente con l' e i membri del C.d.A.), e di Pt_3 essersi quindi scrupolosamente attenuta ai propri doveri contrattuali, premurandosi di assumere informazioni in merito alle mail ricevute dall'ufficio , inoltrate Parte_10 anche al responsabile amministrativo, , e ad un componente del Consiglio Persona_1 di Amministrazione, , nonché confrontandosi con il collega , Persona_2 CP_1 che si occupava in prima persona dei rapporti con il cliente, il quale l'aveva sempre rassicurata sull'affidabilità di quest'ultimo.
Riteneva, quindi, che le risultanze documentali e l'istruttoria testimoniale svolta avvalorassero la tesi dei lavoratori dell'insussistenza degli addebiti posti alla base dei contestati licenziamenti, mentre la tesi difensiva della società presentava incongruenze e contraddizioni.
In particolare, osservava che le stesse deduzioni di parte opponente recavano in sé la prova del fatto - addotto dal ricorrente quale circostanza atta a scriminare il CP_1 contegno contestatogli e, a maggior ragione, quello della - che CP_2
l'IN (e quindi la società) era a conoscenza, sin dall'inizio, e comunque ben prima della riunione del 24.7.2020, della vicenda del cliente;
ovvero, in ogni Pt_4 caso, che la società era nella condizione di averne piena contezza, per cui aveva la possibilità di approntare nell'immediatezza i necessari rimedi, non rinvenendosi nelle condotte contestate ai dipendenti alcun doloso occultamento degli insoluti posti a base del recesso.
6 Molteplici, secondo il Tribunale, erano gli indizi che deponevano in tal senso:
a) in primo luogo, la difesa della società non spiegava il motivo per cui l'IN
asseritamente all'oscuro della grave situazione debitoria del cliente , Pt_3 Pt_4 avesse richiesto ai ricorrenti, nel corso di una riunione ordinaria, di fornirgli informazioni proprio in merito alla posizione di quel cliente, pur avendo precisato che l'azienda aveva come clienti Normal Trade più di 1100 grossisti, sicché era impensabile che l'IN potesse gestire personalmente tale clientela, la cui conduzione era affidata all' ; CP_1
b) la dedotta ignoranza, da parte della società, della ingente debitoria del cliente Pt_4 non si conciliava con l'affermazione che, nel corso dei mesi precedenti, l'IN in persona aveva ripetutamente segnalato all' che quel cliente non godeva di CP_1 buona fama sul mercato, ricevendo da quest'ultimo rassicurazioni in proposito, né spiegava perché l'IN in persona non avesse ritenuto di compiere ulteriori verifiche contabili;
c) era poco plausibile che l' in qualità di IN nonché proprietario Pt_3 della decidesse, al fine di verificare le presunte voci negative correnti sul Parte_1 mercato in relazione al cliente e prendere le conseguenti decisioni Parte_4 sulla prosecuzione dei rapporti commerciali, di contattare lo zio di quest'ultimo, Pt_11
, anziché procedere tempestivamente a un controllo contabile dei pagamenti.
[...]
L'insussistenza degli addebiti, sempre secondo il primo Giudice, risulterebbe avvalorata anche dagli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta, che dimostrava l'insussistenza sia di un comportamento doloso a carico di entrambi, sia della contestata colpa grave.
Dalle deposizioni raccolte, il Tribunale desumeva che il “doloso occultamento” contestato ai lavoratori non sarebbe stato neppure astrattamente possibile, atteso che il riscontro contabile degli eventuali insoluti (effettuato quotidianamente dall'ufficio
Amministrazione, nella persona della ) era pubblicizzato attraverso comunicazioni Pt_12
a mezzo e-mail inviate, anche solo per conoscenza, ad un membro del Consiglio di
Amministrazione, e pertanto alla “Proprietà”; mentre il fatto che quest'ultimo - come da lui stesso dichiarato - non ne prendesse visione, non poteva valere a fondare un'accusa di
“occultamento”.
Inoltre, riteneva emersa dalla prova per testi l'esistenza di una prassi aziendale in virtù della quale l' aveva una certa autonomia nella gestione dei clienti cd. direzionali, CP_1 pur necessariamente affiancato dai vertici aziendali;
il che rendeva improbabile che l'IN non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del cliente , Pt_4
7 confermando altresì - sempre secondo il Tribunale - che il ricorrente fosse autorizzato a compiere una valutazione prognostica (la cui erroneità poteva essere verificata solo ex post e non ex ante) sulla solvibilità del cliente, e che, pertanto, egli avesse rassicurato in assoluta buona fede l'IN, al quale dette criticità risultavano già note pur se come semplici “voci” sul mercato.
Concludeva, quindi, osservando che “… se, nel caso di specie, il sistema non ha funzionato, non può farsi ricadere la responsabilità di una valutazione in seguito risultata erronea su di un singolo dipendente;
a maggior ragione se si tratta di un impiegato, benché di lunga e comprovata esperienza, non già di un dirigente”, anche perché, evidentemente, l'IN aveva dato all' “mandato> di compiere CP_1 siffatte valutazioni”.
Per le medesime considerazioni, riteneva giustificata la condotta della la quale, CP_2 ad avviso del primo Giudice, scontava l'unica colpa di avere fatto affidamento sull' : dalle assunte testimonianze risultava come fosse normale che, in caso di CP_1 notizia di insoluti, la riferisse al collega;
al contrario, non era stato CP_2 CP_1 chiarito, né dai testi, né dalle generiche allegazioni di parte convenuta, in che termini e in che modo la stessa fosse tenuta ad “avvisare la Proprietà”, essendo piuttosto dimostrato che era sempre ad interfacciarsi con in persona;
il tutto senza tralasciare CP_1 Pt_3 il fatto che il contenuto delle mail informative degli insoluti, secondo il Tribunale, era (o comunque era lecito pensare che lo fosse) già noto al C.d.A.
In questo contesto, nessun particolare rilievo assumeva, secondo il Tribunale, il contenuto del messaggio WhatsApp prodotto dalla , rinvenendosi nel corpo di esso “niente Pt_1 di più che l'esternazione dello stato di prostrazione psicologica in cui, comprensibilmente, versava la a seguito della riunione del 24 luglio, in cui le CP_2 erano state mosse le accuse che, di lì a poco, avrebbero determinato l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico”.
In conclusione, non vi era prova che l'IN della fosse realmente Pt_1 all'oscuro dei primi insoluti da parte del cliente;
in ogni caso, il dedotto nesso Pt_4 causale tra evento dannoso e condotta imputata era stato comunque interrotto dalla negligente condotta aziendale, apparendo ingiustificabile che la Proprietà, trovandosi nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e di approntare le dovute soluzioni, abbia rimesso la decisione finale alle valutazioni di un proprio dipendente, poi rivelatesi erronee, facendo ricadere la colpa della mala gestio della vicenda solo su di lui, nonché su altra dipendente che, come l'IN in persona, su di lui aveva fatto
8 affidamento.
3.- Nell'atto di gravame all'esame di questa Corte, la società osserva preliminarmente che la sentenza reclamata reitera pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale a conclusione della fase sommaria, venendo riproposti i contenuti e le argomentazioni già dedotte con il primo provvedimento. Unico elemento innovativo era il riferimento al messaggio WhatsApp della al , prodotto dalla Società sin dalla fase sommaria del giudizio, CP_2 Pt_9 qualificato dal Tribunale come una mera “esternazione dello stato di prostrazione psicologica” della e perciò ritenuto irrilevante. CP_2
Ricorda quindi la reclamante, in punto di fatto, che la posizione lavorativa dei due originari ricorrenti e le relative responsabilità, al di là degli accertamenti di comune rilevanza, presentavano profili specifici, richiedendo una distinta valutazione dei comportamenti posti in essere da ciascuno di essi.
Ribadisce, al riguardo, che il rag. rivestiva in azienda la qualifica di CP_1
Responsabile delle vendite, comportante la responsabilità degli andamenti dei grossisti, mentre la dott.ssa svolgeva il compito di Responsabile Back Office Controparte_2 dell'ufficio vendite, essendo preposta ai rapporti con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti;
in considerazione delle rispettive qualifiche e dei relativi compiti, era stato contestato ad entrambi, con l'avvio del procedimento disciplinare, di aver tenuto una condotta contraria gli interessi della società e volta a favorire indebitamente il cliente Parte_5
”. I citati dipendenti, nei rispettivi ruoli, avevano infatti consentito, nell'arco
[...] temporale compreso tra i mesi di aprile e luglio 2020, la consegna al cliente in questione di merce del valore complessivo di oltre € 250.000,00, risultata del tutto impagata, come comprovato da n.18 assegni emessi dalla e restituiti insoluti, Parte_5 nonché da un numero rilevante di fatture rilasciate da ed anch'esse rimaste Pt_1 impagate: in particolare, la aveva ammesso - nella riunione del 24.7.2020 - di CP_2 essere rimasta totalmente inerte a fronte delle plurime segnalazioni, da parte dell'Ufficio competente, della restituzione di assegni insoluti emessi dal in pagamento di Pt_4 ingenti quantitativi di merce, pur a fronte della rilevanza dell'importo impagato, in violazione dei suoi obblighi lavorativi;
ciò in quanto il rag. l'aveva convinta a CP_1 non procedere ad alcuna segnalazione o controllo, affermando, nella sua qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'ufficio Vendite, che il cliente avrebbe poi pagato, violando a sua volta gravemente gli obblighi lavorativi a suo carico.
9 Quindi, con un primo motivo di impugnazione, censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale afferma che il messaggio inviato dalla al alle ore 06:11 del CP_2 Pt_9 mattino del giorno 25.7.2020, sarebbe privo di “particolare rilievo”, giacché, a parere del
Giudicante, nelle parole della resistente si rinverrebbe unicamente “l'esternazione dello stato di prostrazione psicologica”.
Al contrario, dalla lettura combinata del messaggio e delle giustificazioni scritte rese dalla nel procedimento disciplinare apparirebbe pienamente dimostrata la sua CP_2 responsabilità e, di conseguenza, la legittimità del licenziamento. Emergeva, infatti, documentalmente come il controllo degli insoluti rientrasse espressamente nelle mansioni della odierna reclamata e come la stessa abbia volontariamente omesso qualsiasi intervento atto di impedire che il debito del cliente divenisse Parte_5 sempre più elevato, sino a raggiungere un importo di oltre €.250.000,00; ed emergeva altresì come la di tutta la vicenda abbia volontariamente omesso di riferire CP_2 all'IN, impedendo così che lo stesso potesse prendere direttamente i provvedimenti volti ad impedire l'ulteriore aggravarsi del danno.
Il suddetto comportamento, volontariamente omissivo, tenuto dalla si CP_2 colorerebbe poi di maggiore gravità considerando che nelle sue mansioni, come pacifico e confermato dall'istruttoria, rientrava l'attivazione e la gestione dei c.d. crediti assicurati, ovvero la denuncia alla di eventuali insoluti. Pt_6
Con un secondo motivo di gravame, la società impugna le affermazioni del primo Giudice circa la presunzione di conoscenza, da parte dei vertici aziendali, degli insoluti accumulati dal cliente costituenti il fondamento delle condotte contestate ai Parte_5 dipendenti e e tanto sin dal principio, o comunque prima della CP_1 CP_2 riunione del 24.7.2020.
Secondo il Tribunale, era improbabile che l'IN della società non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del cliente;
per contro, le valutazioni di solvibilità operate dall' avevano mero carattere prognostico ed erano state comunque fornite CP_1 in buona fede, non potendo farsi ricadere la responsabilità di una valutazione in seguito risultata erronea su di un singolo dipendente. Né era plausibile, sempre ad avviso del
Tribunale, che l'IN, in luogo di effettuare una verifica contabile sui pagamenti del , avesse atteso mesi prima di contattare un parente del cliente Pt_4
onde avere conferma sulle voci negative provenienti dal mercato. Pt_4
Censura altresì il ragionamento di cui alla sentenza in forza del quale la conoscenza presunta dei fatti da parte della proprietà e l'inesistenza del doloso occultamento da parte
10 dei resistenti si ricaverebbero da una e-mail di segnalazione degli insoluti inviata “per conoscenza” ad un membro del CdA, oltre che dal fatto che gli accordi commerciali venissero sottoscritti direttamente dalla Proprietà, che decideva anche le modalità di pagamento da parte dei clienti.
Ad avviso della reclamante, il percorso argomentativo del Tribunale, piuttosto che considerare le vicende nel loro pacifico e complessivo svolgimento, nonché i dati documentali acquisiti al processo, si fondava solo su congetture, che avevano condotto a fondare il giudizio in termini di mera probabilità o plausibilità e quindi su di un piano strettamente presuntivo.
Ad opposte conclusioni doveva, invece, giungersi sulla base delle stesse ammissioni dei due originari ricorrenti, confermate dalle risultanze istruttorie. Entrambi, infatti, avevano pacificamente confermato di aver tenuto all'oscuro l'IN degli insoluti ed omesso le segnalazioni a loro carico, confidando nel ripianamento del debito e tentando anzi - l' - di far ottenere al un finanziamento attraverso consulenti di CP_1 Pt_4 propria fiducia, volto, appunto, a saldare le ingenti forniture di merce impagata;
il tutto contravvenendo a precisi obblighi contrattuali ed accrescendo il danno alla società.
Alla luce di tali argomentazioni, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le impugnative dei licenziamenti e condannarsi gli originari ricorrenti alla restituzione delle somme loro erogate in esecuzione della stessa, pari ad €.105.121,22 netti per il ricorrente , di cui € 54.472,08, a titolo di indennità risarcitoria ex art. CP_1
18 comma 4 l. n. 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed
€ 50.649,14 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, ed € 73.368,96 netti per la ricorrente di cui € 36.597,09, a titolo di CP_2 indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n. 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed € 36.771,87 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n. 300/1970.
Gli appellati si sono difesi chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, condividendone pienamente le argomentazioni, nonché contestando ogni singolo motivo di gravame sulla base di articolate considerazioni, richiamando quanto già esposto nelle precedenti fasi del giudizio e condiviso dal primo Giudice.
4.- Il reclamo è fondato.
Come ampiamente esposto, il Tribunale, sia in fase sommaria che nel giudizio di opposizione, ha ritenuto i licenziamenti illegittimi per insussistenza di giusta causa, non avendo l'azienda, a suo avviso, adeguatamente provato che i lavoratori in oggetto abbiano
11 posto in essere una condotta negligente, con danno per l'azienda, connotata da dolo o colpa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e della vigente disciplina contrattuale (si richiama, in particolare, l'art. 70 del CCNL).
Più precisamente, il primo Giudice ha ritenuto del tutto insussistente l'elemento psicologico, giacché - pur a fronte dell'ingente danno economico derivato all'azienda dal mancato pagamento di merce per oltre € 250.000,00 - la vicenda complessiva presentava aspetti peculiari dai quali era possibile, a suo avviso, affermare, sulla base di numerosi elementi indiziari, che i vertici della società, in particolare l'IN, fossero già
a conoscenza degli inadempimenti del cliente in oggetto, o che comunque tali inadempimenti fossero conoscibili, anche a fronte della trasmissione dei riscontri contabili degli insoluti - da parte di una dipendente dell'Ufficio Amministrazione - ad un membro del CdA, destinatario della e-mail di trasmissione, sia pure solo “per conoscenza”.
Ha ritenuto altresì dimostrata l'esistenza di una “prassi” secondo cui l' gestiva i CP_1 clienti cd. direzionali – come quello di cui si discute – con una certa autonomia, ma sempre in affiancamento con l'Amministrazione, ricavandone il corollario che l'odierno reclamato fosse certamente legittimato a formulare una valutazione prognostica
(eventualmente errata) sulla capacità del cliente di ripianare il debito, e che, per converso, era inverosimile pensare che l'IN non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del , anche a fronte delle rassicurazioni dell' sulla credibilità Pt_4 CP_1 di quest'ultimo sul mercato: ciò scriminava, a suo dire, anche la condotta della CP_2 la quale aveva l'unica colpa di aver fatto affidamento anch'essa sulle rassicurazioni dell'esperto e stimato collega.
In ogni caso, ha affermato che, anche a voler ritenere che l'IN - e quindi la
Proprietà – fosse(ro) all'oscuro degli insoluti, “il dedotto nesso causale tra evento dannoso e condotta imputata, dato come presupposto dalla parte convenuta/opponente, sarebbe stato comunque interrotto dalla negligente condotta aziendale, apparendo senza dubbio ingiustificabile che la Proprietà – che, è dimostrato, era nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e di approntare le dovute soluzioni – abbia rimesso la decisione finale alle valutazioni di un proprio dipendente, poi rivelatesi erronee, facendo ricadere la colpa della “mala gestio” della vicenda solo su di lui, nonché su altra dipendente che, proprio come l'IN in persona, su di lui aveva fatto affidamento”.
Dunque, richiamato l'orientamento del Giudice di legittimità sulla corretta
12 interpretazione del termine “fatto” utilizzato dal legislatore nel novellato art. 18 l. n.
300/1970, secondo cui la mancanza di illiceità del fatto - pur sussistente nella sua materialità - per completa irrilevanza giuridica dello stesso (nel caso di specie, per mancanza dell'elemento psicologico) equivale a insussistenza materiale del fatto stesso, ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 cit.
Ebbene, il Collegio non condivide il ragionamento seguito dal Tribunale, poiché fondato su presupposti e considerazioni non del tutto coerenti con la rigorosa valutazione del contestato inadempimento, richiesta al giudice, apparendo invece incentrato su aspetti diversi da quelli che appaiono decisivi in punto di diritto.
In particolare, appariva - ed appare – del tutto preliminare l'accertamento del grave inadempimento degli obblighi incombenti sui lavoratori, dal quale è derivato, secondo la contestazione, l'ingente danno economico per gli assegni rimasti impagati;
mentre solo successivamente poteva - e può - venire in rilievo il profilo dell'elemento psicologico o della sussistenza di eventuali circostanze scriminanti.
L'inversione delle fasi del giudizio ha comportato, invero, la incompleta valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, che si poneva, invece, come prius rispetto agli ulteriori elementi appena enunciati.
Ulteriore errore di metodo del Tribunale è quello di aver incentrato il proprio convincimento su una serie di argomentazioni ipotetiche, basate prevalentemente su elementi indiziari, avendole reputate assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione fondata sulle fonti di prova raccolte nel giudizio.
Ciò premesso, ai fini di un corretto iter motivazionale, occorre valutare, in primo luogo, la sussistenza e la portata dell'inadempimento posto a base dei licenziamenti intimati.
5.- La contestazione disciplinare, consegnata a mani il 29.7.2020 all'odierno reclamato , è del seguente tenore: CP_1
“… in data 24 luglio 2020, alle ore 19:30 circa, nel corso di una riunione con il nostro
Presidente del C.d.A., alla presenza anche della dott.ssa richiesto Controparte_2 di fornire informazioni in ordine alla posizione del cliente (La Nuova Parte_4
Generazione di ), confermava come gli andamenti economici e Parte_4 finanziari con lo stesso fossero del tutto normali e non dessero adito ad alcun allarme commerciale.
Tanto, come già avvenuto nel corso dei mesi precedenti, allorquando il nostro
IN Le aveva ripetutamente segnalato che il cliente in parola sembrava di non godere di buona stima sul mercato.
13 Attesa la sua piena conferma circa la regolarità degli andamenti commerciali con il sig.
, il dott. Le chiedeva di contattare il sig. , zio dello Pt_4 Pt_3 Parte_11 stesso cliente e che a suo tempo l'aveva presentato all'azienda, onde informarlo delle voci negative correnti sul mercato, e che se le stesse avessero avuto conferma, avrebbero dato luogo ad una revisione, ovvero immediata sospensione dei rapporti commerciali.
Solo a questo punto LA ammetteva che in favore del sig. – come poi Parte_4 successivamente si è potuto ricostruire – era stata consegnata e non pagata merce per
€.264.002,19, venendo altresì emessi n°17 assegni per €.208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile 2020 al medesimo 24 luglio 2020.
Gli assegni in questione e le forniture di merci non pagate, sono quelli più in appresso analiticamente indicati.
A fronte della Sua incredibile affermazione, del tutto contrastante con le ripetute assicurazioni da LA sempre fornite al nostro IN, alla richiesta di ulteriori spiegazioni di come tale situazione potesse essersi concretizzata, ad onta dei rigorosi controlli sempre posti in essere dall'azienda, LA ammetteva quanto segue.
Abbiamo così appreso che un primo assegno emesso in data 10/04/2020 (n°8369153300-
01) per €.27.558,29, era ritornato impagato, come da segnalazione bancaria del
21/04/2020, a fronte della comunicazione fornitale in tal senso dalla dott.ssa CP_2 convinceva la stessa a non dar luogo ad alcuna azione di controllo, affermando, nella
Sua qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'Ufficio Vendite, “che il cliente avrebbe poi pagato”.
Ancora in data 06/05/2020 venivano segnalati come impagati altri due assegni, sempre del cliente , emessi rispettivamente il 17/04/2020 (n°8369153307) per Parte_4
€.22.614,56 ed il 24/04/2020 (n°8369153829) per €.27.524,14.
Nonostante fosse già risultato impagato il già citato assegno del 10/04/2020 per
€.27.558,29, a fronte della comunicazione che anche gli altri due assegni sopra indicati risultavano impagati, per un importo complessivo di €.50.138,70, LA persisteva nel suo atteggiamento e ribadiva alla dott.ssa il suo convincimento in ordine al CP_2 successivo puntuale pagamento da parte del cliente ed anche in tale occasione convinceva la dott.ssa a non dar luogo ad alcuna azione di controllo, ovvero CP_2 di comunicazione al nostro IN.
Tale suo incredibile comportamento, violativo di qualsiasi elemento di diligenza lavorativa oltre che di comune prudenza appare ancora più grave, tenuto conto che dopo soli due giorni e cioè in data 08/05/2020 Le veniva segnalato dalla dott.ssa CP_2
14 come impagato un ulteriore assegno (n°8369153932) per €.22.297,51 emesso in data
30/04/2020. CP_ Anche in tale occasione, persisteva nel suo atteggiamento e nelle sue rassicurazioni circa il pagamento da parte del cliente.
E così analogamente si comportava ancora in data 21/05/2020 allorquando Le veniva segnalato come impagato l'ennesimo assegno del cliente per €.27.909,98 Pt_4
(n°8369153942) emesso in data 08/05/2020.
In altri termini, nell'arco temporale compreso tra il 21 aprile 2020 ed il 21 maggio 2020
LA ha avuto conoscenza di n°5 assegni impagati per un totale di €.127.904,48 e pur a fronte di tali rilevantissimi importi, LA ha continuato ad assicurare alla dott.ssa
senza alcun fondamento, che sarebbe avvenuto il pagamento da parte del CP_2 cliente, convincendola a non dar luogo alle previste azioni di controllo aziendale e di segnalazione di quanto già avvenuto, e per di più, comportandosi in maniera totalmente rassicurante nei confronti del nostro IN circa la regolarità dei rapporti con il cliente , consentendo così che lo stesso continuasse a ricevere forniture di Pt_4 merce.
Il comportamento da un lato volontariamente omissivo e dall'altro coscientemente volto
a rappresentare un inesistente fondamento circa la possibilità di pagamento della merce, nonché l'azione di convincimento nei confronti della dott.ssa affinchè non si CP_2 desse luogo ai controlli ed alle segnalazioni previste, appare evidentemente doloso - e comunque di colpevole, gravissima negligenza - anche in considerazione delle sue attribuzioni lavorative e della sua lunga esperienza - e salvo che vengano a concretarsi fattispecie più gravi e di altra natura - viene ulteriormente aggravato dalla reiterazione di tale condotta così come mantenuta nei mesi a seguire fino a tutto il 24 luglio 2020, nonché dalle false rassicurazioni fornite al nostro IN.
Ed infatti, solo in tale giornata, allorquando ha compreso che dal colloquio tra il nostro
IN ed il sig. sarebbe emersa la verità, LA è stato Parte_11 costretto ad ammettere quanto commesso, essendo peraltro risultati nelle more impagati altri n°13 assegni per complessivi €.80.450,28.
A tanto, vanno poi aggiunti €.55.647,43 di merce consegnata al sig. e dallo Pt_4 stesso non pagata…
Il comportamento da Lei posto in essere – oltre che eventuale ipotesi di reato – costituisce gravissima violazione della disciplina aziendale nonché degli obblighi lavorativi fondamentali, ivi compresi quelli di fedeltà, su di Lei gravanti per legge e per contratto,
15 e pertanto La invitiamo a fornire Sue eventuali giustificazioni in merito a tutto quanto sopra a Lei contestato entro cinque giorni dalla presente, riservandoci all'esito ogni provvedimento.
Ci riserviamo altresì di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere, per il risarcimento dei danni subiti
e/o subendi”.
In data 30.7.2020, veniva consegnata alla analoga contestazione, del seguente CP_2 contenuto:
“… in data 24 luglio 2020, alle ore 19:30 circa, nel corso di una riunione con il nostro
Presidente del C.d.A., alla presenza anche del rag. , richiesta di fornire Controparte_1 informazioni in ordine alla posizione del cliente
[...]
confermava come gli andamenti economici e Parte_5 finanziari con lo stesso fossero del tutto normali e non dessero adito ad alcun allarme commerciale.
Tanto, come già avvenuto nel corso dei mesi precedenti, allorquando il nostro
IN Le aveva ripetutamente segnalato che il cliente in parola sembrava di non godere di buona stima sul mercato.
Attesa la sua piena conferma circa la regolarità degli andamenti commerciali con il sig.
, il dott. chiedeva al rag. di contattare il sig. Pt_4 Pt_3 CP_1 Pt_11
, zio dello stesso cliente e che a suo tempo l'aveva presentato all'azienda, onde
[...] informarlo delle voci negative correnti sul mercato, e che se le stesse avessero avuto conferma, avrebbero dato luogo ad una revisione, ovvero immediata sospensione dei rapporti commerciali.
Solo a questo punto LA ammetteva che in favore del sig. – come poi Parte_4 successivamente si è potuto ricostruire – era stata consegnata e non pagata merce per
€.264.002,19, venendo altresì emessi n°17 assegni per €.208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile 2020 al medesimo 24 luglio 2020.
Gli assegni in questione e le forniture di merci non pagate, sono quelli più in appresso analiticamente indicati.
A fronte della Sua incredibile affermazione, del tutto contrastante con le ripetute assicurazioni da LA sempre fornite al nostro IN, alla richiesta di ulteriori spiegazioni di come tale situazione potesse essersi concretizzata, ad onta dei rigorosi controlli sempre posti in essere dall'azienda, LA ammetteva quanto segue.
Abbiamo così appreso che un primo assegno emesso in data 10/04/2020 (n°8369153300-
16 01) per €.27.558,29, era ritornato impagato, come da segnalazione bancaria del
21/04/2020, senza che LA adottasse alcuna immediata misura, rimanendo totalmente inerte, pur a fronte della rilevanza dell'importo impagato e dei suoi obblighi lavorativi.
Ancora in data 06/05/2020 venivano segnalati come impagati altri due assegni, sempre del cliente , emessi rispettivamente il 17/04/2020 (n°8369153307) per Parte_4
€.22.614,56 ed il 24/04/2020 (n°8369153829) per €.27.524,14.
Nonostante fosse già risultato impagato il già citato assegno del 10/04/2020 per
€.27.558,29, a fronte della comunicazione che anche gli altri due assegni sopra indicati risultavano impagati, per un importo complessivo di €.50.138,70, LA persisteva nel suo atteggiamento di assoluta inerzia ed alal richiesta di spiegazioni del nostro
IN circa tale comportamento, LA affermava di aver rappresentato tale stato di cose al suo collega, rag. , ricevendo dallo stesso – senza alcuna Controparte_1 specificazione – l'assicurazione che “il cliente avrebbe poi pagato”.
Tale suo incredibile comportamento, violativo di qualsiasi elemento di diligenza lavorativa oltre che di comune prudenza – oltre ancora che dei controlli previsti per il pagamento in assegno con continua e preventiva richiesta di “benefondi” degli stessi - appare ancora più grave, tenuto conto che dopo soli due giorni e cioè in data 08/05/2020 veniva segnalato come impagato un ulteriore assegno (n°8369153932) per €.22.297,51 emesso in data 30/04/2020.
Ed ancora in data 21/05/2020 veniva segnalato come impagato l'ennesimo assegno del cliente per €.27.909,98 (n°8369153942) emesso in data 08/05/2020. Pt_4
In altri termini, nell'arco temporale compreso tra il 21 aprile 2020 ed il 21 maggio 2020
LA ha avuto conoscenza di n°5 assegni impagati per un totale di €.127.904,48 e pur a fronte di tali rilevantissimi importi, LA ha mantenuto un comportamento totalmente inerte e per di più, comportandosi in maniera totalmente rassicurante nei confronti del nostro IN circa la regolarità dei rapporti con il cliente , Pt_4 consentendo così che lo stesso continuasse a ricevere forniture di merce.
Il comportamento volontariamente omissivo e quindi doloso e comunque di colpevole, gravissima negligenza, anche in considerazione delle sue attribuzioni lavorative e della sua lunga esperienza - e salvo che vengano a concretarsi fattispecie più gravi e di altra natura - viene ulteriormente aggravato dalla reiterazione di tale condotta così come mantenuta nei mesi a seguire fino a tutto il 24 luglio 2020, nonché dalle false rassicurazioni fornite al nostro IN.
Ed infatti, solo in tale giornata, allorquando ha compreso che dal colloquio tra il nostro
17 IN ed il sig. sarebbe emersa la verità, LA è stata Parte_11 costretta ad ammettere quanto commesso, essendo peraltro risultati nelle more impagati altri n°13 assegni per complessivi €.80.450,28.
A tanto, vanno poi aggiunti €.55.647,43 di merce consegnata al sig. e dallo Pt_4 stesso non pagata.
…
Il comportamento da Lei posto in essere – oltre che eventuale ipotesi di reato – costituisce gravissima violazione della disciplina aziendale nonché degli obblighi lavorativi fondamentali, ivi compresi quelli di fedeltà, su di Lei gravanti per legge e per contratto,
e pertanto La invitiamo a fornire Sue eventuali giustificazioni in merito a tutto quanto sopra a Lei contestato entro cinque giorni dalla presente, riservandoci all'esito ogni provvedimento.
Ci riserviamo altresì di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere, per il risarcimento dei danni subiti
e/o subendi”.
All'esito delle giustificazioni scritte rese da entrambi, l' ha proceduto ad irrogare Pt_13
i licenziamenti oggetto di impugnativa, con la seguente motivazione: “… Le significhiamo di aver preso atto che LA, ha di fatto, riconosciuto l'addebito e non ha sostanzialmente reso alcuna concreta giustificazione ed in ogni caso di ritenere quelle assolutamente generiche da Lei fornite, del tutto irrilevanti, infondate e non corrispondenti al vero…
Pertanto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., e della vigente disciplina contrattuale, Le intimiamo con la presente licenziamento per giusta causa con effetto immediato.
I motivi del presente licenziamento, costituenti legittima causa di risoluzione del rapporto, sia singolarmente che complessivamente considerati, sono i medesimi di cui alla citata nostra contestazione … che qui di seguito ad ogni buon fine integralmente Le trascriviamo…
Nel rinnovare la riserva di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi, precisiamo che il citato importo di €. 264.002,19 si è poi ridotto a complessivi
€. 250.087,7 … essendo pervenuti, successivamente al 24/07/2020, i pagamenti delle fatture n. 125846 per €.2.687,61, n. 125931 per €.3.116,60, n. 12330 per €.2.182.84, n.
125582 per €.2.712,45 e n. 125666 per €.3.215,42, per un totale di €.13.914,92”.
Rileva, altresì, precisare che il dipendente dichiarava, nelle giustificazioni CP_1 scritte, di aver agito sempre nell'esclusivo interesse aziendale, essendo stato sempre
18 rassicurato, nel corso di “innumerevoli colloqui”, dal cliente - fino ad Parte_4 allora qualificato come cliente “primario” e mai insolvente o inadempiente – che lo stesso
“stava provvedendo a cercare le modalità per saldare gli insoluti, derivanti dal particolare momento, sia con il proprio lavoro che con richieste di aperture di credito presso istituto finanziari”, e che questa era la ragione per cui egli aveva dichiarato “in qualche occasione” di avere fiducia nel suddetto cliente;
inoltre, affermava di essersi recato più volte, personalmente, nel mese di luglio 2020, dopo l'orario di lavoro, presso la sede dell' “per verificare che la stessa fosse in attività e per sollecitare Parte_14 il pagamento degli insoluti e dello scaduto”, ricevendone rassicurazioni sul versamento di un acconto di circa € 10.000,00, nonché di essersi recato insieme al , in data Pt_4
28 luglio 2020, presso un istituto bancario, constatando l'effettiva richiesta di accesso ad un finanziamento ex l. 40/2020 avanzata dal . Pt_4
La invece, dichiarava a giustificazione della propria condotta di avere CP_2 immediatamente riferito al collega della comunicazione dell'ufficio CP_1 Parte_10 circa il primo assegno del ritornato insoluto, ricevendone rassicurazioni sul fatto Pt_4 che il cliente avrebbe certamente pagato e che si trattava di un episodio isolato, e che lo stesso aveva fatto quando, nel mese successivo, l'ufficio le aveva comunicato Parte_10 ulteriori insoluti del medesimo cliente, sino al raggiungimento di una somma consistente, rappresentandogli altresì la necessità di comunicare la vicenda alla proprietà; a quel punto, l' le aveva riferito che attraverso consulenti di sua fiducia aveva esaminato CP_1 la posizione del cliente, ricevendone rassicurazioni sulla possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere un finanziamento per estinguere il debito, e che pertanto sarebbe stato opportuno attendere ancora. La mancata tempestiva comunicazione derivava, quindi, dall'affidamento ingenerato dal collega , avendo ella comunque CP_1 esercitato pressioni affinché la vicenda si risolvesse nell'interesse della società.
6.- Dall'insieme di tali rilevi emerge, in primo luogo, che le condotte poste a base del licenziamento non sono state contestate dai lavoratori.
È incontestato, infatti, che la non abbia mai comunicato all'IN, CP_2 prima del 24.7.2020, che i numerosi assegni analiticamente individuati in atti, consegnati dal in pagamento della merce acquistata nel periodo per cui è causa, erano Pt_4 tornati insoluti: in particolare, è incontestato che la dopo aver ricevuto la prima CP_2 segnalazione di un assegno non onorato nell'aprile 2020 e dopo essersi subito confrontata con il collega , il quale l'aveva rassicurata sul fatto che il pagamento sarebbe CP_1 certamente avvenuto, trattandosi di un cliente importante e affidabile, continuò a non
19 segnalare la circostanza degli ulteriori assegni impagati che le vennero via via segnalati, nell'arco di un breve periodo temporale (da maggio a luglio 2020), in numero rilevante e per importi ingenti, che, sommati, accrescevano sempre più il debito verso la società; ciò sempre per via delle rassicurazioni dell' , che l'avevano convinta a non riferire o CP_1 segnalare nulla ai vertici aziendali, nonostante le continue segnalazioni di assegni non onorati, così consentendo che le forniture di merce continuassero ad essere regolarmente effettuate, pur a fronte del totale e reiterato inadempimento delle relative fatture da parte del cliente.
Parimenti, è incontestato che l' , cui la confidando nella sua CP_1 CP_2 lunghissima esperienza in azienda nei rapporti con i clienti “direzionali”, riferì del primo assegno tornato impagato, invitò la collega a non porre in essere alcuna attività di controllo o di segnalazione, ritenendo che il cliente avrebbe pagato, e che lo stesso fece in tutte le occasioni successive in cui la gli riferì degli altri assegni che via via CP_2 tornavano impagati, prodigandosi, anzi, personalmente per sollecitare il cliente (sempre senza informare di tale iniziativa l'IN, con il quale, per sua stessa ammissione, esisteva un rapporto diretto basato sull'ampia fiducia conseguita negli anni)
e addirittura accompagnandolo ad un colloquio volto all'ottenimento di un finanziamento per estinguere il debito con la società.
Le condotte descritte integrano, certamente, grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà incombenti sul prestatore di lavoro.
Prendendo le mosse dalla condotta contestata all' , è evidente come egli abbia CP_1 agito piuttosto nell'interesse del cliente , anziché del datore di lavoro. Pt_4
Se infatti è comprensibile che un impiegato della sua esperienza, operante sempre a stretto contatto con i clienti cd. direzionali quali il - ovvero i clienti che si rivolgevano Pt_4 per gli ordini direttamente in azienda, senza avere come riferimento gli agenti di zona -, abbia tenuto un atteggiamento prudente a fronte del primo (e a quel momento unico) assegno non onorato, potendo verosimilmente ritenere che si trattasse di una temporanea difficoltà o mancanza di liquidità da parte di un cliente fino ad allora affidabile, è del tutto privo di giustificazioni il comportamento successivo, ossia l'omissione di qualsiasi segnalazione o iniziativa volta ad informare i vertici della società del rapido aggravarsi dell'esposizione debitoria del cliente, destinata ad incrementarsi ulteriormente a fronte delle ulteriori, ingenti, forniture di merce, erogate sul presupposto del regolare pagamento delle precedenti.
Costituisce inoltre grave inadempimento degli obblighi di fedeltà l'aver tentato di favorire
20 esclusivamente il cliente, in danno del datore di lavoro – a fronte di un ingente danno economico cagionato a quest'ultimo a causa dei reiterati insoluti –, attivandosi addirittura personalmente per favorire l'ottenimento, da parte del , di un finanziamento Pt_4 asseritamente volto ad estinguere il debito, senza comunicare nulla di tali iniziative alla società, i cui vertici, laddove informati, ben avrebbero potuto valutare secondo convenienza le opportune iniziative a propria tutela, nei confronti del cliente in oggetto, ed in tal modo evitare gli ulteriori, prevedibili, danni economici e di immagine.
Infine, costituisce senz'altro grave inadempimento degli obblighi di fedeltà e diligenza l'aver indotto una collega ad omettere, a sua volta, precisi comportamenti integranti specifici obblighi lavorativi, comprendenti l'obbligo di verificare e segnalare gli insoluti man mano che si verificavano, affinché non venissero presi i provvedimenti conseguenti.
La di contro, ha gravemente violato gli obblighi di diligenza e fedeltà tacendo CP_2 di informare l'IN, come invece sarebbe stato suo specifico dovere, degli assegni emessi dal in pagamento della merce, che continuamente ritornavano Pt_4 impagati: anche qui, dopo un iniziale momento in cui, verosimilmente, il parere espresso dall'esperto collega può avere ingenerato in lei un legittimo affidamento, è CP_1 ingiustificabile la condotta successiva, quando il numero di assegni non onorati aumentava rapidamente, indicando una situazione di inadempienza del cliente non transitoria e occasionale, ma continua e ingravescente, tale da dover essere affrontata con le procedure all'uopo previste dalla società, che avrebbero verosimilmente comportato la sospensione di ulteriori forniture e la valutazione di misure di rientro dell'ingente debito accumulatosi.
Al contrario, la condotta omissiva della ha comportato l'aggravarsi del danno CP_2 per la società, favorendo invece il cliente insolvente.
È dunque accertato il grave inadempimento contestato ai lavoratori, che appare senz'altro idoneo, per la sua rilevanza, a scuotere irreparabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, rendendo impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto, vieppiù in considerazione dell'anzianità dei dipendenti stessi e dell'affidamento da parte del datore sulla loro correttezza e fedeltà, ampiamente remunerato - come dedotto in atti - con il riconoscimento di un trattamento economico di maggior favore per entrambi.
Sulla base di tali conclusioni risulta, per incidens, del tutto irrilevante anche indagare sulla valenza confessoria o meno del messaggio whatsapp attribuito alla di cui CP_2 discutono le parti e su cui si sofferma anche il primo Giudice nella sentenza impugnata, giacché il contenuto di quel messaggio nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti come accertati
21 già sulla base delle allegazioni e degli atti del procedimento disciplinare.
Sulla base di queste risultanze processuali, non adeguatamente valorizzate nella sentenza impugnata, occorre procedere alla disamina delle ulteriori argomentazioni e difese prospettate dalle parti.
7.- Ha ritenuto il Tribunale, in accordo con la ricostruzione degli originari ricorrenti, che la società, ad onta di quanto dedotto in giudizio, fosse già a conoscenza degli inadempimenti del , o comunque avrebbe potuto venirne a conoscenza Pt_4 impiegando l'ordinaria diligenza e adottare i conseguenti provvedimenti, e che ciò basterebbe a scriminare le rispettive condotte.
L'assunto, ad avviso della Corte, non è condivisibile.
Deve premettersi che appare del tutto irrilevante – a fronte di quanto si legge nella pronuncia reclamata – il dubbio che la riunione del 24.7.2020 sia stata indetta come riunione “ordinaria”, e che quindi la vicenda del sia emersa casualmente, o se i Pt_4 due dipendenti, come da essi sostenuto, siano stati appositamente convocati dall'IN: ciò non dimostra affatto, nemmeno in termini di mero indizio, che la società sapesse fin dall'inizio (o, comunque, fosse venuta a conoscenza già nei mesi precedenti) degli insoluti dell'azienda , potendo l'eventuale “consapevole” Pt_4 convocazione essere letta anche in senso diametralmente opposto, ovvero come prova indiziaria del fatto che la società, appena scoperto l'accaduto, abbia convocato i dipendenti proprio per indurli a confermare o smentire i fatti.
Il dato fattuale, quindi, non è concludente, né di univoca interpretazione.
Piuttosto, l'errore di metodo del Tribunale, che la difesa della società correttamente stigmatizza, risiede nell'aver dato prevalenza al dato della mera conoscibilità dei mancati pagamenti da parte dell'IN delegato, equiparandola alla piena consapevolezza e quindi alla tolleranza degli insoluti, che, effettivamente, avrebbe potuto assumere valenza scriminante dell'inerzia, da parte dei dipendenti a tanto addetti, nelle segnalazioni e nelle successive iniziative di controllo degli affari del cliente inadempiente.
In giudizio, infatti, non è mai stata raggiunta la piena prova della conoscenza o consapevolezza da parte della società e del suo IN (negli atti si legge che la figura dell'IN di coincide anche con la proprietà) della Parte_1 situazione debitoria del cliente , non essendovi alcun riscontro Parte_4 documentale di comunicazioni in tal senso a lui dirette, proveniente dagli odierni reclamati o da altri dipendenti, né risultando la circostanza in alcun modo confermata dai
22 testi escussi.
La tesi difensiva dei lavoratori, anche qui condivisa dal primo Giudice, si incentrava su due elementi.
Il primo, è l'ammissione da parte della difesa della società di aver raccolto voci di mercato, nel corso dei mesi precedenti al luglio 2020, secondo cui il non godeva Pt_4 di buona stima;
il secondo, è il fatto che la dipendente , dell'ufficio Pt_12
Amministrazione - la quale, in tale veste, si collegava quotidianamente con le banche per verificare se vi fossero erano insoluti, inviando in tal caso la schermata all'ufficio
Vendite, nella persona della che, a sua volta, doveva avvisare l'IN CP_2
– inviava le mail relative agli insoluti (riguardanti qualsiasi cliente, non solo il ), Pt_4 per conoscenza, anche ad un componente del CdA, nella persona di , Persona_2 oltre che al responsabile dell'ufficio Amministrazione . Persona_1
Tuttavia, riguardo alla prima circostanza emerge dalla stessa motivazione della sentenza una evidente contraddizione.
Da un lato, infatti, si legge che l'IN era a conoscenza di voci di mercato negative in merito al;
dall'altro, si evidenzia come fu proprio , al quale Pt_4 CP_1 egli espresse più volte tali preoccupazioni, a rassicurarlo, come si legge nella contestazione disciplinare e come lo stesso dipendente ha ammesso sin dalle giustificazioni in ambito disciplinare, senza però mai riferire degli assegni insoluti.
Il rilievo, dunque, conferma e rafforza la portata e la gravità del comportamento disciplinarmente rilevante dell' , il quale – come da lui stesso ammesso – ha CP_1 smentito i dubbi sull'affidabilità del cliente che l'IN stava iniziando a formulare sulla scorta delle voci di mercato, esprimendo la propria personale fiducia nel e così inducendo l'IN, in virtù della fiducia che a sua volta egli Pt_4 riponeva nel proprio dipendente, legato all'azienda da un rapporto pluridecennale, a non dare ascolto alle opinioni negative, pur consapevole che nella realtà, invece, il cliente era non solo inaffidabile, ma era già gravemente inadempiente e continuava a non pagare la merce, che la società continuava a fornirgli secondo le modalità previste per i clienti pagatori.
A ciò va aggiunto il dato delle rilevantissime dimensioni dell'impresa, che - pacificamente - gestisce un numero di grossisti nell'ordine delle migliaia, oltre alla rete della grande distribuzione, occupando - si legge negli atti - oltre 100 dipendenti, in ragione del quale erano, appunto, previste apposite procedure di segnalazione delle ciriticità relative a singoli clienti, capillarmente ripartite tra i vari uffici secondo
23 competenze specifiche, affinché l'IN e gli organi sociali potessero venirne a conoscenza e adottare i conseguenti provvedimenti.
Impensabile ritenere che l'IN, dati i volumi di affari e a fronte di una struttura appositamente preposta, fosse a conoscenza della situazione di ogni singolo cliente o si dedicasse ad approfondire ogni singola posizione, mentre è del tutto coerente argomentare che la politica societaria, come emerge dalla vicenda processuale, fosse quella di affidarsi alla professionalità e diligenza dei propri dipendenti, con alcuni dei quali, come i ricorrenti, vigevano anche rapporti di fiducia fondati sulla conoscenza pluridecennale.
Non è possibile, quindi, sostenere che le risultanze processuali dimostrino che l'IN fosse consapevole della situazione del , o che vi siano elementi Pt_4 per affermare che egli avrebbe dovuto procedere di propria iniziativa ad ulteriori controlli in merito ad un cliente “direzionale” che, fino a quel momento, non aveva dato segni di inaffidabilità.
È appena il caso, da ultimo, di rilevare come non vi sia alcun fondamento all'affermazione del Tribunale secondo cui la società avrebbe “delegato” il dipendente ad CP_1 effettuare valutazioni prognostiche in merito all'affidabilità dei clienti e, a decidere autonomamente, sulla base di queste valutazioni soggettive, se adottare o meno provvedimenti o segnalare le criticità agli organi amministrativi. Il rilievo, invero, appare il frutto di una mera congettura del giudicante, peraltro intrinsecamente contraddittoria con la ricostruzione dei fatti proposta nello stesso punto motivazionale.
Vero è, piuttosto, che dall'insieme di tutti gli elementi dedotti e provati dalle parti emerge la prova evidente del comportamento negligente e contrario agli obblighi di fedeltà da parte di entrambi i lavoratori ricorrenti, i quali hanno consapevolmente omesso di comunicare circostanze gravi, di cui sono venuti a conoscenza in quanto rientranti negli specifici compiti a ciascuno affidati, la cui rilevanza era tale da escludere qualsiasi margine di valutazione sull'opportunità della comunicazione stessa;
ciò in violazione di precisi obblighi contrattuali, per motivazioni che non dimostrano, certamente, il conseguimento di un profitto o di altro vantaggio da parte degli stessi, ma che appaiono fondate su valutazioni totalmente contrastanti con gli interessi dell'azienda.
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che la e-mail contenente la segnalazione degli insoluti venisse indirizzata anche, “per conoscenza”, al componente segretario del CdA,
. Persona_2
In primo luogo, non è provato, né dedotto, che egli fosse destinatario di tali comunicazioni
24 in quanto preposto al compito di esaminarle o di adottare provvedimenti, né che fosse suo compito trasmetterle, a sua volta, all'IN o all'attenzione del Consiglio: il
, infatti, si occupava – com'è ammesso da entrambe le parti – esclusivamente Per_2 della gestione del personale, non rientrando i rapporti con i clienti nella sua sfera di competenza.
Lo stesso , escusso come teste, ha dichiarato: “Io non ho proprio l'abitudine di Per_2 controllare la mail con oggetto “assegni impagati” perché si tratta di questioni che non seguo io ...”, così confermando l'inesistenza anche di una mera prassi sul controllo, da parte di , sulle comunicazioni in oggetto. Per_2
In ogni caso – e il rilievo è assorbente -, l'eventuale inerzia o negligenza di non Per_2 potrebbe in alcun modo scriminare l'inadempimento dei ricorrenti, cui incombeva, per specifico dovere di ufficio, proprio il controllo e la segnalazione degli assegni impagati.
L'unica circostanza realmente idonea a scriminare le condotte degli odierni reclamati, si ribadisce, sarebbe stata, laddove provata, l'effettiva conoscenza e consapevolezza, da parte della proprietà e per essa dell'IN, del rilevantissimo numero di assegni insoluti consegnati dal cliente, nel breve arco temporale di cui si è detto, in corrispettivo di ingenti quantitativi di merce, totalmente impagata, con il conseguente formarsi e incrementarsi di un notevolissimo debito, dell'ordine di centinaia di migliaia di euro, senza alcuna evidente garanzia di rientro.
Di tanto, come ripetutamente affermato, non è stata fornita alcuna prova, nemmeno presuntiva, essendo gli indizi valorizzati dal Tribunale risultati non gravi né precisi, né, tanto meno, concordanti.
8.- Negli scritti difensivi, la difesa dei lavoratori vorrebbe sostenere che non è provato che tra i compiti della rientrasse la segnalazione all'IN CP_2 degli assegni insoluti di cui veniva notiziata, e che in ogni caso non sarebbe chiara la procedura che ella avrebbe dovuto seguire.
La difesa, ancora una volta, è in contrasto con le ammissioni della rese sia in CP_2 sede disciplinare che giudiziale, laddove ella non ha mai negato che tra i suoi compiti vi fosse quello di informare gli organi direttivi della società, una volta ricevuta la notizia degli assegni insoluti dall'ufficio Amministrazione;
del resto, la società reclamante ha dedotto, senza alcuna specifica contestazione della controparte, che i compiti della in qualità di responsabile back office dell'ufficio Vendite e addetta ai rapporti CP_2 con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti, sia per il canale GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia per quello
25 c.d. Normale Trade ( , erano di “responsabile del controllo degli estratti conto, Parte_7 evidenziando tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti;
del controllo di tutti i rapporti dei crediti assicurati con attivazione dell'assicurazione ( ); Pt_6 dell'autorizzazione alla vendita, previa verifica della situazione contabile/fido del cliente, dell'analisi dello scadenziario;
dei contatti telefonici con la clientela;
del calcolo degli oneri finanziari, registrazioni contabili, sia provvisorie che definitive dei bonifici dei clienti;
giroconto fatture promozionali, attivazione nuovi clienti, con verifica di affidabilità del cliente;
ricerca di informazioni bancarie, preparazione scheda clienti, anagrafica cliente, gestione SIAC (Assicurazione del credito), riunioni commerciali con documentazione contabile e bancaria, sia per il canale Normal Trade che per quello
GDO”.
Evidente che la specifica responsabilità dei controlli sulla regolarità dei pagamenti, con obbligo di “evidenzia(re) tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti…”, rende insostenibile la tesi difensiva.
Quando all' , è stato prodotto in giudizio il mansionario con la sua firma per CP_1 accettazione, ed è perciò documentalmente provato che tra i suoi compiti rientrava specificamente quello di curare i “rapporti con i clienti ” (il era Pt_4 tra questi) nonché della “gestione completa dei rapporto con i clienti del normal trade”, ovvero i clienti grossisti (quale il ). Pt_4
È altresì pacifico che, nello svolgimento dei suoi compiti, l' operasse a contatto CP_1 diretto e personale con l'IN, dato il rapporto di pluriennale fiducia.
Infine, del tutto irrilevante è il fatto che le condizioni di pagamento con i clienti cd. direzionali, come il , venissero concordate direttamente con la proprietà Pt_4 aziendale (come si legge nella memoria difensiva dei reclamati), poiché altro è dedurre che il potesse godere di particolari e più vantaggiose modalità di pagamento, Pt_4 comportanti, ad esempio, la possibilità di dilazioni;
altro, evidentemente, è valutare il mancato, reiterato, pagamento di merce acquistata o la consegna di molteplici assegni rimasti poi insoluti, che non possono certo equivalere ad una “modalità di pagamento”, sia pure di favore.
In definitiva, all'esito delle complessive valutazioni esposte, il Collegio ritiene che il fatto contestato sia pienamente sussistente, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi – non essendo nemmeno in discussione la consapevolezza della condotta da parte di entrambi e delle relative conseguenze – e che la gravità sia tale da sorreggere il licenziamento per giusta causa, in quanto le condotte sono senz'altro idonee a ledere irrimediabilmente il
26 rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
9.- Nella presente fase di reclamo, la difesa dei resistenti, anche nel corso della discussione orale, ha posto in dubbio la circostanza del danno procurato alla società, sostenendo che risulta loro “… ad oggi il rientro integrale dell'esposizione debitoria”.
A fronte della generica affermazione, però, nulla è stato dedotto o provato.
In merito al riparto dell'onere probatorio sul punto, osserva la Corte che la reclamante ha assolto senz'altro il proprio, invocando il rilevantissimo danno economico cagionato dall'inadempimento del cliente.
Non è in discussione che, verosimilmente, la società avrà tentato di attivare nei confronti del cliente procedure giudiziarie volte al recupero, quanto meno parziale, delle somme dovute, di cui, però, non vi è notizia in questa sede.
Ciò non elimina, però, ad avviso del Collegio, il danno cagionato dalla condotta dei lavoratori reclamati, giacché risulterebbe senz'altro rilevante anche il mero danno conseguente al doversi attivare per recuperare somme tanto ingenti, nei confronti di un soggetto in evidente difficoltà economica, tramite procedure esecutive o concorsuali, con conseguente dilatazione dei tempi, nonché esborsi ulteriori e incertezza del risultato;
ciò sia in termini di danno patrimoniale, sia di danno all'immagine conseguente alla vicenda.
Dunque, non incombeva sulla società alcun onere di dimostrare un danno ulteriore rispetto a quello già dimostrato, direttamente prodotto dalle condotte contestate;
mentre nulla è stato provato in contrario dai reclamati.
10.- Per l'insieme delle ragioni che precedono, il reclamo va accolto e i ricorsi di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado, vanno integralmente rigettati.
Dall'annullamento della sentenza impugnata consegue la condanna degli odierni appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della stessa, come richiesto dalla società reclamante.
Nulla osta alla condanna restitutoria: in particolare, non è in alcun modo condivisibile, in quanto priva di qualsiasi fondamento giuridico, la tesi della difesa dei reclamati secondo cui l'indennità sostitutiva della reintegrazione costituirebbe un diritto quesito dei lavoratori, immune dall'eventuale riforma della sentenza di condanna alla reintegra.
La riforma della sentenza di condanna alla reintegra ex art. 18 l. 300/1970, invero, opera ex tunc ed implica l'accertamento della legittimità del licenziamento impugnato, con conseguente venir meno del diritto stesso alla reintegra ed all'eventuale indennità sostitutiva nelle more percepita.
Più specificamente, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che
27 abbia dichiarato illegittimo il licenziamento od ordinato la reintegrazione del lavoratore costituiscono non più retribuzione, ma risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto;
onde, con la riforma in appello della sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità di detto licenziamento, viene a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo di risarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratore perdono dunque il loro titolo legittimante e debbono essere restituite, unitamente all'indennità sostitutiva della reintegrazione per la quale il lavoratore abbia eventualmente optato, fin dal momento della pronuncia della sentenza di appello, non essendo più necessario, ai sensi del novellato art. 336, secondo comma,
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. n. 26340/2006; n. 7453/2006;
n. 15366/2002).
Da ultimo, va richiamato il principio espresso dalla S.C. secondo cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non
è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens.
Per ottenere la restituzione di quanto pagato, è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 6621/2023).
11.- L'esito contrapposto dei gradi di giudizio e la rilevanza costituzionale degli interessi dedotti giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande originarie proposte dai ricorrenti e CP_1 CP_2
2) condanna il reclamato alla restituzione della somma di €.105.121,22 CP_1 netti, di cui € 54.472,08, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n.
300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed €
50.649,14 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal giorno del pagamento;
3) condanna la reclamata alla restituzione della somma di € 73.368,96 CP_2 netti, di cui € 36.597,09, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n.
28 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed €
36.771,87 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal giorno del pagamento;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551/2025 R.G.
TRA
già in persona del
Parte_1 Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa Parte_3 dagli avvocati Bruno Piacci e Giovanni Servino
APPELLANTE
E
, , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 21.3.2025, l'istante società ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 365/2025 del 18.2.2025 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art.1, comma 47, l. 92/2012 del 22.11.2023, con cui il Giudice designato accoglieva l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato ai lavoratori appellati il 7.8.2020, disponendo la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e condannando la datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel ricostruire le vicende di causa, la società ricorda che con separati ricorsi,
1 successivamente riuniti, la e l' impugnavano il recesso intimato loro CP_2 CP_1 per insussistenza dei fatti che avevano determinato l'addebito disciplinare, chiedendo dichiararsene la nullità o l'illegittimità, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall'art. 18 l. 300/1970.
In particolare, la esponeva di aver lavorato per oltre 18 anni presso la CP_2 convenuta, con mansioni di impiegata di II livello nell'ambito dell'Ufficio Vendite;
di aver ricevuto una contestazione di addebito in data 30.7.2020, nella quale l'azienda esponeva di averla convocata il 24.7.2020 per ricevere notizie sul cliente “la Nuova
Generazione di ”, e che in tale incontro, per la prima volta, avendo Parte_4 compreso che dal colloquio tra l'IN e lo zio del sarebbe emersa la Pt_4 verità, la ricorrente ammetteva che in favore del era stata consegnata Parte_4
e non pagata merce per € 264.002,19, essendo stati altresì emessi dal cliente n. 18 assegni per complessivi € 208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile
2020 al 24 luglio 2020; che pertanto le veniva addebitato di non aver mai adottato alcuna misura, pur dopo aver ricevuto le prime segnalazioni bancarie di n. 5 assegni impagati, per un totale di € 127.904,48, già nell'arco temporale compreso tra il 21.4.2020 ed il
21.5.2020, rimanendo totalmente inerte ad ogni segnalazione bancaria ed omettendo qualsiasi comunicazione dell'accaduto all'IN, pur a fronte della rilevanza degli importi e in violazione dei suoi obblighi lavorativi;
che il comportamento negligente e omissivo proseguiva anche nel periodo successivo e fino al 24.7.2020, essendo risultati nelle more impagati ulteriori n. 13 assegni per complessivi € 80.45028, cui andavano aggiunti ulteriori € 55.647,43 di merce consegnata al e non pagata;
di aver reso Pt_4 le proprie giustificazioni con nota del 5.8.2020, sostenendo di essersi rivolta, già dalla segnalazione del primo assegno impagato, al collega rag. , che gestiva il Controparte_1 cliente, e che questi l'aveva rassicurata trattarsi di cliente pagatore, evidenziando altresì che ella, a suo dire, non aveva potere di intervento, dovendo unicamente assicurarsi che la notizia degli insoluti fosse circostanza nota e conosciuta dall'Amministrazione; che alcuni clienti, tra cui ”, avrebbero goduto Parte_5 di condizioni di pagamento particolari, stabilite dall'IN della società, e gestite dall'Ufficio fatturazione “franco fonte”, in base alle quali “… caricavano la merce, e a cadenza settimanale o mensile rilasciavano un assegno di importo pari alla merce ritirata e fatturata “franco fonte”; che pertanto la sua condotta omissiva, consistente nella mancata tempestiva comunicazione della vicenda, era stata determinata non da negligenza, bensì dall'affidamento ingenerato dal rag. circa la sicura CP_1
2 estinzione dell'esposizione debitoria da parte del cliente, anche in virtù di un apposito finanziamento in favore del , per l'ottenimento del quale lo stesso aveva Pt_4 CP_1 ricevuto rassicurazioni;
che inoltre, considerata l'emergenza sanitaria, il mancato incasso non era una circostanza tale da destare segni di seria preoccupazione.
Il ricorrente , a sua volta, ha dedotto di aver lavorato per oltre 33 anni presso la CP_1 convenuta con mansioni di impiegato di II livello;
di aver ricevuto contestazione di addebito in data 29.7.2020, nella quale l'azienda esponeva di averlo convocato il
24.7.2020, in presenza della collega per ricevere notizie sul cliente CP_2 [...]
” e che in tale incontro il ricorrente ammetteva che era Parte_5 stata consegnata e non pagata merce per oltre € 260.000,00, per assegni tutti impagati;
che l'azienda aveva così appreso che il ricorrente aveva convinto la collega a CP_2 non dar luogo ad alcuna azione di controllo, affermando, nella qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'ufficio Vendite, che il cliente avrebbe pagato, convincendo la a non dar luogo ad ulteriori azioni di controllo da aprile a luglio CP_2 del 2020, rassicurando nel contempo l'IN circa la regolarità dei rapporti;
di aver reso le proprie giustificazioni con nota del 3.8.2020, sostenendo trattarsi di cliente c.d. primario a cui si applicavano condizioni particolari di vendita e che lo stesso fatturava merce per oltre 1 milione di euro annui, ricevendo quindi anche dei premi a fine anno;
di essersi effettivamente interessato, oltre i suoi doveri, della posizione del cliente, accompagnandolo in banca per l'ottenimento di una richiesta di finanziamento agevolato ed aggiungendo che, a suo dire, egli non aveva potere di intervento sul cliente direzionale e che, anzi, si era in tal modo fatto carico del problema degli insoluti;
che più volte, effettivamente, la collega si era rivolta a lui riferendogli degli assegni non CP_2 pagati, chiedendogli “per scrupolo” se le competesse di dover fare qualcosa, e che esso ricorrente l'aveva rassicurata di non doversi preoccupare trattandosi di un cliente primario, destinatario di condizioni particolari da parte dello stesso IN.
La si costituiva in entrambi i giudizi sostenendo che la condotta Parte_1 dell' , con la complicità omissiva della volta a favorire il cliente CP_1 CP_2 [...]
”, aveva arrecato un gravissimo pregiudizio Parte_5 economico alla società.
Risultava infatti documentato che il rag. aveva consentito, nell'arco temporale CP_1 compreso tra i mesi di aprile e luglio 2020, la consegna al cliente in parola di merce del valore complessivo di oltre € 250.000,00, del tutto impagata, come comprovato da n.18 assegni emessi dalla ” e restituiti insoluti, Parte_5
3 nonché da un numero parimenti rilevante di fatture rilasciate da ed anch'esse Pt_1 risultate inevase.
Precisava, al riguardo, che l' era un collaboratore molto esperto, con particolare CP_1 riferimento al settore c.d. “N.T. - Normal Trade” (e cioè i grossisti) e che, proprio in virtù della forza del marchio e del suo lunghissimo inserimento in azienda, aveva intessuto con gli stessi rapporti diretti, in ragione della lunga consuetudine lavorativa e commerciale, e che in tale veste riferiva all'IN: si occupava, infatti, dei grossisti, anche acquisendo direttamente gli ordini dagli stessi;
indicava alla società i clienti a cui eventualmente destinare gli omaggi aziendali (frigovetrine), nonché quelli destinatari di merce “omaggio” (c.d. Tesoretto); compilava i contratti dei grossisti, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dall'IN ed elaborava a fine esercizio i conteggi dei premi di fine anno maturati dai medesimi clienti, in ragione dei volumi di affari sviluppati con la Società.
Con riferimento alla rilevava che la stessa era stata convinta dall' a CP_2 CP_1 non dar luogo ad alcuna azione di controllo e, nel contempo, a non avvisare l'IN di quanto stava accadendo ed a non attivare sin dal primo assegno ritornato impagato la comunicazione alla , ovvero all'assicurazione che avrebbe Pt_6 garantito il pagamento degli assegni insoluti;
richiamava, quindi, le specifiche mansioni della in qualità di Responsabile Back Office dell'Ufficio Vendite ed addetta CP_2 ai rapporti con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti, sia per il canale GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia per quello c.d. Normale Trade ( , che la rendevano comunque responsabile di quanto Parte_7 accaduto: in particolare, la ricorrente aveva il compito di responsabile del controllo degli estratti conto, evidenziando tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti;
del controllo di tutti i rapporti dei crediti assicurati con attivazione dell'assicurazione
( ); dell'autorizzazione alla vendita, previa verifica della situazione contabile/fido Pt_6 del cliente;
dell'analisi dello scadenziario;
dei contatti telefonici con la clientela;
del calcolo degli oneri finanziari, registrazioni contabili, sia provvisorie che definitive dei bonifici dei clienti;
giroconto fatture promozionali, attivazione nuovi clienti, con verifica di affidabilità del cliente;
ricerca di informazioni bancarie, preparazione scheda clienti, anagrafica cliente, gestione SIAC (Assicurazione del credito), riunioni commerciali con documentazione contabile e bancaria, sia per il canale Normal Trade che per quello GDO.
Entrambi poi, a dire della società, erano responsabili del mancato blocco degli ordini del cliente , prevedendo la procedura aziendale che la segnalazione Parte_5
4 da parte dell'ufficio Vendite, di cui entrambi erano componenti, in merito ad omessi pagamenti da parte di un cliente, causava il blocco immediato dell'evasione dell'ordine, che non veniva quindi inoltrato all'ufficio Parte_8
Aggiungeva la società che, a fronte della contestazione d'addebito, l' non aveva CP_1 fornito alcuna giustificazione, senza peraltro negare i fatti a lui addebitati, laddove la aveva ammesso la propria responsabilità, affermando di non aver comunicato CP_2 nulla all'IN, come era suo dovere lavorativo, ma giustificandosi sul rilievo di essersi rivolta - via via che arrivavano gli assegni impagati - all' , e che lo stesso CP_1
l'aveva convinta a non fornire alcuna comunicazione alla società, sostenendo che il cliente avrebbe poi pagato e ripianato il debito.
Il Tribunale, all'esito dell'assunzione degli informatori, decideva la fase sommaria del procedimento con ordinanza di accoglimento integrale dei ricorsi, condannando la
Società alla reintegra dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed alle spese di giudizio.
2.- La proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza ex art. 1 Pt_1 commi 51 e ss l. n. 92/2012, sostenendo che il Tribunale avesse privilegiato una interpretazione dei fatti di causa secondo una percezione di carattere soggettivo, obliterando, per converso, i dati documentali oggettivi forniti dalla resistente e confermati dalla prova testimoniale.
In particolare, il giudicante, ad avviso dell'opponente, aveva omesso ogni riferimento alle affermazioni confessorie rese dai resistenti nell'imminenza dei fatti, più precisamente nelle giustificazioni rese dagli stessi, nonché nel messaggio WhatsApp inviato dalla al , Direttore Commerciale della Società, il giorno 25 luglio 2020, ore CP_2 Pt_9
06:11 del mattino, quindi immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza da parte della
Società (avvenuta il giorno precedente) dell'ammanco di €. 250.000,00, e prima che i medesimi comportamenti fossero oggetto di contestazione d'addebito; osservava altresì che le risultanze processuali comprovavano non solo la responsabilità dei resistenti sul piano del rapporto di lavoro, tenuto conto delle mansioni dell'uno e dell'altra, ma costituivano prova di condotte gravi e scientemente occultate, poste in essere lasciando totalmente all'oscuro l'IN e tanto benché fosse obbligo di entrambi i dipendenti di riferirne immediatamente allo stesso, o comunque di dare luogo alla procedura di blocco degli ordini per evitare che il debito, così come poi avvenuto, assumesse dimensioni via via sempre più rilevanti, in esclusivo danno della società.
5 Il Tribunale, tentata invano la conciliazione, decideva la causa con la sentenza impugnata di rigetto del ricorso e di conferma integrale dell'opposta ordinanza.
Osservava, a fondamento della decisione, che gli originari ricorrenti, sin dal prodromico procedimento disciplinare, avevano rilevato a loro discolpa, il primo - - di aver CP_1 commesso solo un errore di valutazione nel ritenere che i pregressi e duraturi rapporti commerciali intrattenuti con il cliente in questione, dal fatturato annuo di oltre un milione di euro (secondo le incontestate allegazioni attoree) e pertanto titolare di particolari condizioni contrattuali, giustificassero una prognosi favorevole sulla sua solvibilità, rimarcando al contempo di aver sempre espresso all'IN delegato, a sua richiesta, il proprio personale giudizio, e ritenendo pertanto non solo di non aver mai dolosamente occultato alcuno dei fatti riportati nella contestazione di addebito, ma anche di non avere alcuna responsabilità per l'asserita mancata segnalazione di una situazione indubbiamente già nota all'IN; l'altra - la - di non aver alcun CP_2 potere di intervento diretto nei rapporti commerciali con un cliente “direzionale” (che, cioè, si interfacciava sempre direttamente con l' e i membri del C.d.A.), e di Pt_3 essersi quindi scrupolosamente attenuta ai propri doveri contrattuali, premurandosi di assumere informazioni in merito alle mail ricevute dall'ufficio , inoltrate Parte_10 anche al responsabile amministrativo, , e ad un componente del Consiglio Persona_1 di Amministrazione, , nonché confrontandosi con il collega , Persona_2 CP_1 che si occupava in prima persona dei rapporti con il cliente, il quale l'aveva sempre rassicurata sull'affidabilità di quest'ultimo.
Riteneva, quindi, che le risultanze documentali e l'istruttoria testimoniale svolta avvalorassero la tesi dei lavoratori dell'insussistenza degli addebiti posti alla base dei contestati licenziamenti, mentre la tesi difensiva della società presentava incongruenze e contraddizioni.
In particolare, osservava che le stesse deduzioni di parte opponente recavano in sé la prova del fatto - addotto dal ricorrente quale circostanza atta a scriminare il CP_1 contegno contestatogli e, a maggior ragione, quello della - che CP_2
l'IN (e quindi la società) era a conoscenza, sin dall'inizio, e comunque ben prima della riunione del 24.7.2020, della vicenda del cliente;
ovvero, in ogni Pt_4 caso, che la società era nella condizione di averne piena contezza, per cui aveva la possibilità di approntare nell'immediatezza i necessari rimedi, non rinvenendosi nelle condotte contestate ai dipendenti alcun doloso occultamento degli insoluti posti a base del recesso.
6 Molteplici, secondo il Tribunale, erano gli indizi che deponevano in tal senso:
a) in primo luogo, la difesa della società non spiegava il motivo per cui l'IN
asseritamente all'oscuro della grave situazione debitoria del cliente , Pt_3 Pt_4 avesse richiesto ai ricorrenti, nel corso di una riunione ordinaria, di fornirgli informazioni proprio in merito alla posizione di quel cliente, pur avendo precisato che l'azienda aveva come clienti Normal Trade più di 1100 grossisti, sicché era impensabile che l'IN potesse gestire personalmente tale clientela, la cui conduzione era affidata all' ; CP_1
b) la dedotta ignoranza, da parte della società, della ingente debitoria del cliente Pt_4 non si conciliava con l'affermazione che, nel corso dei mesi precedenti, l'IN in persona aveva ripetutamente segnalato all' che quel cliente non godeva di CP_1 buona fama sul mercato, ricevendo da quest'ultimo rassicurazioni in proposito, né spiegava perché l'IN in persona non avesse ritenuto di compiere ulteriori verifiche contabili;
c) era poco plausibile che l' in qualità di IN nonché proprietario Pt_3 della decidesse, al fine di verificare le presunte voci negative correnti sul Parte_1 mercato in relazione al cliente e prendere le conseguenti decisioni Parte_4 sulla prosecuzione dei rapporti commerciali, di contattare lo zio di quest'ultimo, Pt_11
, anziché procedere tempestivamente a un controllo contabile dei pagamenti.
[...]
L'insussistenza degli addebiti, sempre secondo il primo Giudice, risulterebbe avvalorata anche dagli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta, che dimostrava l'insussistenza sia di un comportamento doloso a carico di entrambi, sia della contestata colpa grave.
Dalle deposizioni raccolte, il Tribunale desumeva che il “doloso occultamento” contestato ai lavoratori non sarebbe stato neppure astrattamente possibile, atteso che il riscontro contabile degli eventuali insoluti (effettuato quotidianamente dall'ufficio
Amministrazione, nella persona della ) era pubblicizzato attraverso comunicazioni Pt_12
a mezzo e-mail inviate, anche solo per conoscenza, ad un membro del Consiglio di
Amministrazione, e pertanto alla “Proprietà”; mentre il fatto che quest'ultimo - come da lui stesso dichiarato - non ne prendesse visione, non poteva valere a fondare un'accusa di
“occultamento”.
Inoltre, riteneva emersa dalla prova per testi l'esistenza di una prassi aziendale in virtù della quale l' aveva una certa autonomia nella gestione dei clienti cd. direzionali, CP_1 pur necessariamente affiancato dai vertici aziendali;
il che rendeva improbabile che l'IN non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del cliente , Pt_4
7 confermando altresì - sempre secondo il Tribunale - che il ricorrente fosse autorizzato a compiere una valutazione prognostica (la cui erroneità poteva essere verificata solo ex post e non ex ante) sulla solvibilità del cliente, e che, pertanto, egli avesse rassicurato in assoluta buona fede l'IN, al quale dette criticità risultavano già note pur se come semplici “voci” sul mercato.
Concludeva, quindi, osservando che “… se, nel caso di specie, il sistema non ha funzionato, non può farsi ricadere la responsabilità di una valutazione in seguito risultata erronea su di un singolo dipendente;
a maggior ragione se si tratta di un impiegato, benché di lunga e comprovata esperienza, non già di un dirigente”, anche perché, evidentemente, l'IN aveva dato all' “mandato> di compiere CP_1 siffatte valutazioni”.
Per le medesime considerazioni, riteneva giustificata la condotta della la quale, CP_2 ad avviso del primo Giudice, scontava l'unica colpa di avere fatto affidamento sull' : dalle assunte testimonianze risultava come fosse normale che, in caso di CP_1 notizia di insoluti, la riferisse al collega;
al contrario, non era stato CP_2 CP_1 chiarito, né dai testi, né dalle generiche allegazioni di parte convenuta, in che termini e in che modo la stessa fosse tenuta ad “avvisare la Proprietà”, essendo piuttosto dimostrato che era sempre ad interfacciarsi con in persona;
il tutto senza tralasciare CP_1 Pt_3 il fatto che il contenuto delle mail informative degli insoluti, secondo il Tribunale, era (o comunque era lecito pensare che lo fosse) già noto al C.d.A.
In questo contesto, nessun particolare rilievo assumeva, secondo il Tribunale, il contenuto del messaggio WhatsApp prodotto dalla , rinvenendosi nel corpo di esso “niente Pt_1 di più che l'esternazione dello stato di prostrazione psicologica in cui, comprensibilmente, versava la a seguito della riunione del 24 luglio, in cui le CP_2 erano state mosse le accuse che, di lì a poco, avrebbero determinato l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico”.
In conclusione, non vi era prova che l'IN della fosse realmente Pt_1 all'oscuro dei primi insoluti da parte del cliente;
in ogni caso, il dedotto nesso Pt_4 causale tra evento dannoso e condotta imputata era stato comunque interrotto dalla negligente condotta aziendale, apparendo ingiustificabile che la Proprietà, trovandosi nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e di approntare le dovute soluzioni, abbia rimesso la decisione finale alle valutazioni di un proprio dipendente, poi rivelatesi erronee, facendo ricadere la colpa della mala gestio della vicenda solo su di lui, nonché su altra dipendente che, come l'IN in persona, su di lui aveva fatto
8 affidamento.
3.- Nell'atto di gravame all'esame di questa Corte, la società osserva preliminarmente che la sentenza reclamata reitera pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale a conclusione della fase sommaria, venendo riproposti i contenuti e le argomentazioni già dedotte con il primo provvedimento. Unico elemento innovativo era il riferimento al messaggio WhatsApp della al , prodotto dalla Società sin dalla fase sommaria del giudizio, CP_2 Pt_9 qualificato dal Tribunale come una mera “esternazione dello stato di prostrazione psicologica” della e perciò ritenuto irrilevante. CP_2
Ricorda quindi la reclamante, in punto di fatto, che la posizione lavorativa dei due originari ricorrenti e le relative responsabilità, al di là degli accertamenti di comune rilevanza, presentavano profili specifici, richiedendo una distinta valutazione dei comportamenti posti in essere da ciascuno di essi.
Ribadisce, al riguardo, che il rag. rivestiva in azienda la qualifica di CP_1
Responsabile delle vendite, comportante la responsabilità degli andamenti dei grossisti, mentre la dott.ssa svolgeva il compito di Responsabile Back Office Controparte_2 dell'ufficio vendite, essendo preposta ai rapporti con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti;
in considerazione delle rispettive qualifiche e dei relativi compiti, era stato contestato ad entrambi, con l'avvio del procedimento disciplinare, di aver tenuto una condotta contraria gli interessi della società e volta a favorire indebitamente il cliente Parte_5
”. I citati dipendenti, nei rispettivi ruoli, avevano infatti consentito, nell'arco
[...] temporale compreso tra i mesi di aprile e luglio 2020, la consegna al cliente in questione di merce del valore complessivo di oltre € 250.000,00, risultata del tutto impagata, come comprovato da n.18 assegni emessi dalla e restituiti insoluti, Parte_5 nonché da un numero rilevante di fatture rilasciate da ed anch'esse rimaste Pt_1 impagate: in particolare, la aveva ammesso - nella riunione del 24.7.2020 - di CP_2 essere rimasta totalmente inerte a fronte delle plurime segnalazioni, da parte dell'Ufficio competente, della restituzione di assegni insoluti emessi dal in pagamento di Pt_4 ingenti quantitativi di merce, pur a fronte della rilevanza dell'importo impagato, in violazione dei suoi obblighi lavorativi;
ciò in quanto il rag. l'aveva convinta a CP_1 non procedere ad alcuna segnalazione o controllo, affermando, nella sua qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'ufficio Vendite, che il cliente avrebbe poi pagato, violando a sua volta gravemente gli obblighi lavorativi a suo carico.
9 Quindi, con un primo motivo di impugnazione, censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale afferma che il messaggio inviato dalla al alle ore 06:11 del CP_2 Pt_9 mattino del giorno 25.7.2020, sarebbe privo di “particolare rilievo”, giacché, a parere del
Giudicante, nelle parole della resistente si rinverrebbe unicamente “l'esternazione dello stato di prostrazione psicologica”.
Al contrario, dalla lettura combinata del messaggio e delle giustificazioni scritte rese dalla nel procedimento disciplinare apparirebbe pienamente dimostrata la sua CP_2 responsabilità e, di conseguenza, la legittimità del licenziamento. Emergeva, infatti, documentalmente come il controllo degli insoluti rientrasse espressamente nelle mansioni della odierna reclamata e come la stessa abbia volontariamente omesso qualsiasi intervento atto di impedire che il debito del cliente divenisse Parte_5 sempre più elevato, sino a raggiungere un importo di oltre €.250.000,00; ed emergeva altresì come la di tutta la vicenda abbia volontariamente omesso di riferire CP_2 all'IN, impedendo così che lo stesso potesse prendere direttamente i provvedimenti volti ad impedire l'ulteriore aggravarsi del danno.
Il suddetto comportamento, volontariamente omissivo, tenuto dalla si CP_2 colorerebbe poi di maggiore gravità considerando che nelle sue mansioni, come pacifico e confermato dall'istruttoria, rientrava l'attivazione e la gestione dei c.d. crediti assicurati, ovvero la denuncia alla di eventuali insoluti. Pt_6
Con un secondo motivo di gravame, la società impugna le affermazioni del primo Giudice circa la presunzione di conoscenza, da parte dei vertici aziendali, degli insoluti accumulati dal cliente costituenti il fondamento delle condotte contestate ai Parte_5 dipendenti e e tanto sin dal principio, o comunque prima della CP_1 CP_2 riunione del 24.7.2020.
Secondo il Tribunale, era improbabile che l'IN della società non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del cliente;
per contro, le valutazioni di solvibilità operate dall' avevano mero carattere prognostico ed erano state comunque fornite CP_1 in buona fede, non potendo farsi ricadere la responsabilità di una valutazione in seguito risultata erronea su di un singolo dipendente. Né era plausibile, sempre ad avviso del
Tribunale, che l'IN, in luogo di effettuare una verifica contabile sui pagamenti del , avesse atteso mesi prima di contattare un parente del cliente Pt_4
onde avere conferma sulle voci negative provenienti dal mercato. Pt_4
Censura altresì il ragionamento di cui alla sentenza in forza del quale la conoscenza presunta dei fatti da parte della proprietà e l'inesistenza del doloso occultamento da parte
10 dei resistenti si ricaverebbero da una e-mail di segnalazione degli insoluti inviata “per conoscenza” ad un membro del CdA, oltre che dal fatto che gli accordi commerciali venissero sottoscritti direttamente dalla Proprietà, che decideva anche le modalità di pagamento da parte dei clienti.
Ad avviso della reclamante, il percorso argomentativo del Tribunale, piuttosto che considerare le vicende nel loro pacifico e complessivo svolgimento, nonché i dati documentali acquisiti al processo, si fondava solo su congetture, che avevano condotto a fondare il giudizio in termini di mera probabilità o plausibilità e quindi su di un piano strettamente presuntivo.
Ad opposte conclusioni doveva, invece, giungersi sulla base delle stesse ammissioni dei due originari ricorrenti, confermate dalle risultanze istruttorie. Entrambi, infatti, avevano pacificamente confermato di aver tenuto all'oscuro l'IN degli insoluti ed omesso le segnalazioni a loro carico, confidando nel ripianamento del debito e tentando anzi - l' - di far ottenere al un finanziamento attraverso consulenti di CP_1 Pt_4 propria fiducia, volto, appunto, a saldare le ingenti forniture di merce impagata;
il tutto contravvenendo a precisi obblighi contrattuali ed accrescendo il danno alla società.
Alla luce di tali argomentazioni, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le impugnative dei licenziamenti e condannarsi gli originari ricorrenti alla restituzione delle somme loro erogate in esecuzione della stessa, pari ad €.105.121,22 netti per il ricorrente , di cui € 54.472,08, a titolo di indennità risarcitoria ex art. CP_1
18 comma 4 l. n. 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed
€ 50.649,14 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, ed € 73.368,96 netti per la ricorrente di cui € 36.597,09, a titolo di CP_2 indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n. 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed € 36.771,87 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n. 300/1970.
Gli appellati si sono difesi chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, condividendone pienamente le argomentazioni, nonché contestando ogni singolo motivo di gravame sulla base di articolate considerazioni, richiamando quanto già esposto nelle precedenti fasi del giudizio e condiviso dal primo Giudice.
4.- Il reclamo è fondato.
Come ampiamente esposto, il Tribunale, sia in fase sommaria che nel giudizio di opposizione, ha ritenuto i licenziamenti illegittimi per insussistenza di giusta causa, non avendo l'azienda, a suo avviso, adeguatamente provato che i lavoratori in oggetto abbiano
11 posto in essere una condotta negligente, con danno per l'azienda, connotata da dolo o colpa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e della vigente disciplina contrattuale (si richiama, in particolare, l'art. 70 del CCNL).
Più precisamente, il primo Giudice ha ritenuto del tutto insussistente l'elemento psicologico, giacché - pur a fronte dell'ingente danno economico derivato all'azienda dal mancato pagamento di merce per oltre € 250.000,00 - la vicenda complessiva presentava aspetti peculiari dai quali era possibile, a suo avviso, affermare, sulla base di numerosi elementi indiziari, che i vertici della società, in particolare l'IN, fossero già
a conoscenza degli inadempimenti del cliente in oggetto, o che comunque tali inadempimenti fossero conoscibili, anche a fronte della trasmissione dei riscontri contabili degli insoluti - da parte di una dipendente dell'Ufficio Amministrazione - ad un membro del CdA, destinatario della e-mail di trasmissione, sia pure solo “per conoscenza”.
Ha ritenuto altresì dimostrata l'esistenza di una “prassi” secondo cui l' gestiva i CP_1 clienti cd. direzionali – come quello di cui si discute – con una certa autonomia, ma sempre in affiancamento con l'Amministrazione, ricavandone il corollario che l'odierno reclamato fosse certamente legittimato a formulare una valutazione prognostica
(eventualmente errata) sulla capacità del cliente di ripianare il debito, e che, per converso, era inverosimile pensare che l'IN non fosse a conoscenza della situazione finanziaria del , anche a fronte delle rassicurazioni dell' sulla credibilità Pt_4 CP_1 di quest'ultimo sul mercato: ciò scriminava, a suo dire, anche la condotta della CP_2 la quale aveva l'unica colpa di aver fatto affidamento anch'essa sulle rassicurazioni dell'esperto e stimato collega.
In ogni caso, ha affermato che, anche a voler ritenere che l'IN - e quindi la
Proprietà – fosse(ro) all'oscuro degli insoluti, “il dedotto nesso causale tra evento dannoso e condotta imputata, dato come presupposto dalla parte convenuta/opponente, sarebbe stato comunque interrotto dalla negligente condotta aziendale, apparendo senza dubbio ingiustificabile che la Proprietà – che, è dimostrato, era nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e di approntare le dovute soluzioni – abbia rimesso la decisione finale alle valutazioni di un proprio dipendente, poi rivelatesi erronee, facendo ricadere la colpa della “mala gestio” della vicenda solo su di lui, nonché su altra dipendente che, proprio come l'IN in persona, su di lui aveva fatto affidamento”.
Dunque, richiamato l'orientamento del Giudice di legittimità sulla corretta
12 interpretazione del termine “fatto” utilizzato dal legislatore nel novellato art. 18 l. n.
300/1970, secondo cui la mancanza di illiceità del fatto - pur sussistente nella sua materialità - per completa irrilevanza giuridica dello stesso (nel caso di specie, per mancanza dell'elemento psicologico) equivale a insussistenza materiale del fatto stesso, ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 cit.
Ebbene, il Collegio non condivide il ragionamento seguito dal Tribunale, poiché fondato su presupposti e considerazioni non del tutto coerenti con la rigorosa valutazione del contestato inadempimento, richiesta al giudice, apparendo invece incentrato su aspetti diversi da quelli che appaiono decisivi in punto di diritto.
In particolare, appariva - ed appare – del tutto preliminare l'accertamento del grave inadempimento degli obblighi incombenti sui lavoratori, dal quale è derivato, secondo la contestazione, l'ingente danno economico per gli assegni rimasti impagati;
mentre solo successivamente poteva - e può - venire in rilievo il profilo dell'elemento psicologico o della sussistenza di eventuali circostanze scriminanti.
L'inversione delle fasi del giudizio ha comportato, invero, la incompleta valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, che si poneva, invece, come prius rispetto agli ulteriori elementi appena enunciati.
Ulteriore errore di metodo del Tribunale è quello di aver incentrato il proprio convincimento su una serie di argomentazioni ipotetiche, basate prevalentemente su elementi indiziari, avendole reputate assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione fondata sulle fonti di prova raccolte nel giudizio.
Ciò premesso, ai fini di un corretto iter motivazionale, occorre valutare, in primo luogo, la sussistenza e la portata dell'inadempimento posto a base dei licenziamenti intimati.
5.- La contestazione disciplinare, consegnata a mani il 29.7.2020 all'odierno reclamato , è del seguente tenore: CP_1
“… in data 24 luglio 2020, alle ore 19:30 circa, nel corso di una riunione con il nostro
Presidente del C.d.A., alla presenza anche della dott.ssa richiesto Controparte_2 di fornire informazioni in ordine alla posizione del cliente (La Nuova Parte_4
Generazione di ), confermava come gli andamenti economici e Parte_4 finanziari con lo stesso fossero del tutto normali e non dessero adito ad alcun allarme commerciale.
Tanto, come già avvenuto nel corso dei mesi precedenti, allorquando il nostro
IN Le aveva ripetutamente segnalato che il cliente in parola sembrava di non godere di buona stima sul mercato.
13 Attesa la sua piena conferma circa la regolarità degli andamenti commerciali con il sig.
, il dott. Le chiedeva di contattare il sig. , zio dello Pt_4 Pt_3 Parte_11 stesso cliente e che a suo tempo l'aveva presentato all'azienda, onde informarlo delle voci negative correnti sul mercato, e che se le stesse avessero avuto conferma, avrebbero dato luogo ad una revisione, ovvero immediata sospensione dei rapporti commerciali.
Solo a questo punto LA ammetteva che in favore del sig. – come poi Parte_4 successivamente si è potuto ricostruire – era stata consegnata e non pagata merce per
€.264.002,19, venendo altresì emessi n°17 assegni per €.208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile 2020 al medesimo 24 luglio 2020.
Gli assegni in questione e le forniture di merci non pagate, sono quelli più in appresso analiticamente indicati.
A fronte della Sua incredibile affermazione, del tutto contrastante con le ripetute assicurazioni da LA sempre fornite al nostro IN, alla richiesta di ulteriori spiegazioni di come tale situazione potesse essersi concretizzata, ad onta dei rigorosi controlli sempre posti in essere dall'azienda, LA ammetteva quanto segue.
Abbiamo così appreso che un primo assegno emesso in data 10/04/2020 (n°8369153300-
01) per €.27.558,29, era ritornato impagato, come da segnalazione bancaria del
21/04/2020, a fronte della comunicazione fornitale in tal senso dalla dott.ssa CP_2 convinceva la stessa a non dar luogo ad alcuna azione di controllo, affermando, nella
Sua qualità di addetto al rapporto con i clienti nell'ambito dell'Ufficio Vendite, “che il cliente avrebbe poi pagato”.
Ancora in data 06/05/2020 venivano segnalati come impagati altri due assegni, sempre del cliente , emessi rispettivamente il 17/04/2020 (n°8369153307) per Parte_4
€.22.614,56 ed il 24/04/2020 (n°8369153829) per €.27.524,14.
Nonostante fosse già risultato impagato il già citato assegno del 10/04/2020 per
€.27.558,29, a fronte della comunicazione che anche gli altri due assegni sopra indicati risultavano impagati, per un importo complessivo di €.50.138,70, LA persisteva nel suo atteggiamento e ribadiva alla dott.ssa il suo convincimento in ordine al CP_2 successivo puntuale pagamento da parte del cliente ed anche in tale occasione convinceva la dott.ssa a non dar luogo ad alcuna azione di controllo, ovvero CP_2 di comunicazione al nostro IN.
Tale suo incredibile comportamento, violativo di qualsiasi elemento di diligenza lavorativa oltre che di comune prudenza appare ancora più grave, tenuto conto che dopo soli due giorni e cioè in data 08/05/2020 Le veniva segnalato dalla dott.ssa CP_2
14 come impagato un ulteriore assegno (n°8369153932) per €.22.297,51 emesso in data
30/04/2020. CP_ Anche in tale occasione, persisteva nel suo atteggiamento e nelle sue rassicurazioni circa il pagamento da parte del cliente.
E così analogamente si comportava ancora in data 21/05/2020 allorquando Le veniva segnalato come impagato l'ennesimo assegno del cliente per €.27.909,98 Pt_4
(n°8369153942) emesso in data 08/05/2020.
In altri termini, nell'arco temporale compreso tra il 21 aprile 2020 ed il 21 maggio 2020
LA ha avuto conoscenza di n°5 assegni impagati per un totale di €.127.904,48 e pur a fronte di tali rilevantissimi importi, LA ha continuato ad assicurare alla dott.ssa
senza alcun fondamento, che sarebbe avvenuto il pagamento da parte del CP_2 cliente, convincendola a non dar luogo alle previste azioni di controllo aziendale e di segnalazione di quanto già avvenuto, e per di più, comportandosi in maniera totalmente rassicurante nei confronti del nostro IN circa la regolarità dei rapporti con il cliente , consentendo così che lo stesso continuasse a ricevere forniture di Pt_4 merce.
Il comportamento da un lato volontariamente omissivo e dall'altro coscientemente volto
a rappresentare un inesistente fondamento circa la possibilità di pagamento della merce, nonché l'azione di convincimento nei confronti della dott.ssa affinchè non si CP_2 desse luogo ai controlli ed alle segnalazioni previste, appare evidentemente doloso - e comunque di colpevole, gravissima negligenza - anche in considerazione delle sue attribuzioni lavorative e della sua lunga esperienza - e salvo che vengano a concretarsi fattispecie più gravi e di altra natura - viene ulteriormente aggravato dalla reiterazione di tale condotta così come mantenuta nei mesi a seguire fino a tutto il 24 luglio 2020, nonché dalle false rassicurazioni fornite al nostro IN.
Ed infatti, solo in tale giornata, allorquando ha compreso che dal colloquio tra il nostro
IN ed il sig. sarebbe emersa la verità, LA è stato Parte_11 costretto ad ammettere quanto commesso, essendo peraltro risultati nelle more impagati altri n°13 assegni per complessivi €.80.450,28.
A tanto, vanno poi aggiunti €.55.647,43 di merce consegnata al sig. e dallo Pt_4 stesso non pagata…
Il comportamento da Lei posto in essere – oltre che eventuale ipotesi di reato – costituisce gravissima violazione della disciplina aziendale nonché degli obblighi lavorativi fondamentali, ivi compresi quelli di fedeltà, su di Lei gravanti per legge e per contratto,
15 e pertanto La invitiamo a fornire Sue eventuali giustificazioni in merito a tutto quanto sopra a Lei contestato entro cinque giorni dalla presente, riservandoci all'esito ogni provvedimento.
Ci riserviamo altresì di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere, per il risarcimento dei danni subiti
e/o subendi”.
In data 30.7.2020, veniva consegnata alla analoga contestazione, del seguente CP_2 contenuto:
“… in data 24 luglio 2020, alle ore 19:30 circa, nel corso di una riunione con il nostro
Presidente del C.d.A., alla presenza anche del rag. , richiesta di fornire Controparte_1 informazioni in ordine alla posizione del cliente
[...]
confermava come gli andamenti economici e Parte_5 finanziari con lo stesso fossero del tutto normali e non dessero adito ad alcun allarme commerciale.
Tanto, come già avvenuto nel corso dei mesi precedenti, allorquando il nostro
IN Le aveva ripetutamente segnalato che il cliente in parola sembrava di non godere di buona stima sul mercato.
Attesa la sua piena conferma circa la regolarità degli andamenti commerciali con il sig.
, il dott. chiedeva al rag. di contattare il sig. Pt_4 Pt_3 CP_1 Pt_11
, zio dello stesso cliente e che a suo tempo l'aveva presentato all'azienda, onde
[...] informarlo delle voci negative correnti sul mercato, e che se le stesse avessero avuto conferma, avrebbero dato luogo ad una revisione, ovvero immediata sospensione dei rapporti commerciali.
Solo a questo punto LA ammetteva che in favore del sig. – come poi Parte_4 successivamente si è potuto ricostruire – era stata consegnata e non pagata merce per
€.264.002,19, venendo altresì emessi n°17 assegni per €.208.354,76, tutti risultati impagati, in un arco temporale dal 10 aprile 2020 al medesimo 24 luglio 2020.
Gli assegni in questione e le forniture di merci non pagate, sono quelli più in appresso analiticamente indicati.
A fronte della Sua incredibile affermazione, del tutto contrastante con le ripetute assicurazioni da LA sempre fornite al nostro IN, alla richiesta di ulteriori spiegazioni di come tale situazione potesse essersi concretizzata, ad onta dei rigorosi controlli sempre posti in essere dall'azienda, LA ammetteva quanto segue.
Abbiamo così appreso che un primo assegno emesso in data 10/04/2020 (n°8369153300-
16 01) per €.27.558,29, era ritornato impagato, come da segnalazione bancaria del
21/04/2020, senza che LA adottasse alcuna immediata misura, rimanendo totalmente inerte, pur a fronte della rilevanza dell'importo impagato e dei suoi obblighi lavorativi.
Ancora in data 06/05/2020 venivano segnalati come impagati altri due assegni, sempre del cliente , emessi rispettivamente il 17/04/2020 (n°8369153307) per Parte_4
€.22.614,56 ed il 24/04/2020 (n°8369153829) per €.27.524,14.
Nonostante fosse già risultato impagato il già citato assegno del 10/04/2020 per
€.27.558,29, a fronte della comunicazione che anche gli altri due assegni sopra indicati risultavano impagati, per un importo complessivo di €.50.138,70, LA persisteva nel suo atteggiamento di assoluta inerzia ed alal richiesta di spiegazioni del nostro
IN circa tale comportamento, LA affermava di aver rappresentato tale stato di cose al suo collega, rag. , ricevendo dallo stesso – senza alcuna Controparte_1 specificazione – l'assicurazione che “il cliente avrebbe poi pagato”.
Tale suo incredibile comportamento, violativo di qualsiasi elemento di diligenza lavorativa oltre che di comune prudenza – oltre ancora che dei controlli previsti per il pagamento in assegno con continua e preventiva richiesta di “benefondi” degli stessi - appare ancora più grave, tenuto conto che dopo soli due giorni e cioè in data 08/05/2020 veniva segnalato come impagato un ulteriore assegno (n°8369153932) per €.22.297,51 emesso in data 30/04/2020.
Ed ancora in data 21/05/2020 veniva segnalato come impagato l'ennesimo assegno del cliente per €.27.909,98 (n°8369153942) emesso in data 08/05/2020. Pt_4
In altri termini, nell'arco temporale compreso tra il 21 aprile 2020 ed il 21 maggio 2020
LA ha avuto conoscenza di n°5 assegni impagati per un totale di €.127.904,48 e pur a fronte di tali rilevantissimi importi, LA ha mantenuto un comportamento totalmente inerte e per di più, comportandosi in maniera totalmente rassicurante nei confronti del nostro IN circa la regolarità dei rapporti con il cliente , Pt_4 consentendo così che lo stesso continuasse a ricevere forniture di merce.
Il comportamento volontariamente omissivo e quindi doloso e comunque di colpevole, gravissima negligenza, anche in considerazione delle sue attribuzioni lavorative e della sua lunga esperienza - e salvo che vengano a concretarsi fattispecie più gravi e di altra natura - viene ulteriormente aggravato dalla reiterazione di tale condotta così come mantenuta nei mesi a seguire fino a tutto il 24 luglio 2020, nonché dalle false rassicurazioni fornite al nostro IN.
Ed infatti, solo in tale giornata, allorquando ha compreso che dal colloquio tra il nostro
17 IN ed il sig. sarebbe emersa la verità, LA è stata Parte_11 costretta ad ammettere quanto commesso, essendo peraltro risultati nelle more impagati altri n°13 assegni per complessivi €.80.450,28.
A tanto, vanno poi aggiunti €.55.647,43 di merce consegnata al sig. e dallo Pt_4 stesso non pagata.
…
Il comportamento da Lei posto in essere – oltre che eventuale ipotesi di reato – costituisce gravissima violazione della disciplina aziendale nonché degli obblighi lavorativi fondamentali, ivi compresi quelli di fedeltà, su di Lei gravanti per legge e per contratto,
e pertanto La invitiamo a fornire Sue eventuali giustificazioni in merito a tutto quanto sopra a Lei contestato entro cinque giorni dalla presente, riservandoci all'esito ogni provvedimento.
Ci riserviamo altresì di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere, per il risarcimento dei danni subiti
e/o subendi”.
All'esito delle giustificazioni scritte rese da entrambi, l' ha proceduto ad irrogare Pt_13
i licenziamenti oggetto di impugnativa, con la seguente motivazione: “… Le significhiamo di aver preso atto che LA, ha di fatto, riconosciuto l'addebito e non ha sostanzialmente reso alcuna concreta giustificazione ed in ogni caso di ritenere quelle assolutamente generiche da Lei fornite, del tutto irrilevanti, infondate e non corrispondenti al vero…
Pertanto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., e della vigente disciplina contrattuale, Le intimiamo con la presente licenziamento per giusta causa con effetto immediato.
I motivi del presente licenziamento, costituenti legittima causa di risoluzione del rapporto, sia singolarmente che complessivamente considerati, sono i medesimi di cui alla citata nostra contestazione … che qui di seguito ad ogni buon fine integralmente Le trascriviamo…
Nel rinnovare la riserva di agire a nostra tutela in ogni competente sede di legge, in relazione al comportamento da Lei posto in essere per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi, precisiamo che il citato importo di €. 264.002,19 si è poi ridotto a complessivi
€. 250.087,7 … essendo pervenuti, successivamente al 24/07/2020, i pagamenti delle fatture n. 125846 per €.2.687,61, n. 125931 per €.3.116,60, n. 12330 per €.2.182.84, n.
125582 per €.2.712,45 e n. 125666 per €.3.215,42, per un totale di €.13.914,92”.
Rileva, altresì, precisare che il dipendente dichiarava, nelle giustificazioni CP_1 scritte, di aver agito sempre nell'esclusivo interesse aziendale, essendo stato sempre
18 rassicurato, nel corso di “innumerevoli colloqui”, dal cliente - fino ad Parte_4 allora qualificato come cliente “primario” e mai insolvente o inadempiente – che lo stesso
“stava provvedendo a cercare le modalità per saldare gli insoluti, derivanti dal particolare momento, sia con il proprio lavoro che con richieste di aperture di credito presso istituto finanziari”, e che questa era la ragione per cui egli aveva dichiarato “in qualche occasione” di avere fiducia nel suddetto cliente;
inoltre, affermava di essersi recato più volte, personalmente, nel mese di luglio 2020, dopo l'orario di lavoro, presso la sede dell' “per verificare che la stessa fosse in attività e per sollecitare Parte_14 il pagamento degli insoluti e dello scaduto”, ricevendone rassicurazioni sul versamento di un acconto di circa € 10.000,00, nonché di essersi recato insieme al , in data Pt_4
28 luglio 2020, presso un istituto bancario, constatando l'effettiva richiesta di accesso ad un finanziamento ex l. 40/2020 avanzata dal . Pt_4
La invece, dichiarava a giustificazione della propria condotta di avere CP_2 immediatamente riferito al collega della comunicazione dell'ufficio CP_1 Parte_10 circa il primo assegno del ritornato insoluto, ricevendone rassicurazioni sul fatto Pt_4 che il cliente avrebbe certamente pagato e che si trattava di un episodio isolato, e che lo stesso aveva fatto quando, nel mese successivo, l'ufficio le aveva comunicato Parte_10 ulteriori insoluti del medesimo cliente, sino al raggiungimento di una somma consistente, rappresentandogli altresì la necessità di comunicare la vicenda alla proprietà; a quel punto, l' le aveva riferito che attraverso consulenti di sua fiducia aveva esaminato CP_1 la posizione del cliente, ricevendone rassicurazioni sulla possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere un finanziamento per estinguere il debito, e che pertanto sarebbe stato opportuno attendere ancora. La mancata tempestiva comunicazione derivava, quindi, dall'affidamento ingenerato dal collega , avendo ella comunque CP_1 esercitato pressioni affinché la vicenda si risolvesse nell'interesse della società.
6.- Dall'insieme di tali rilevi emerge, in primo luogo, che le condotte poste a base del licenziamento non sono state contestate dai lavoratori.
È incontestato, infatti, che la non abbia mai comunicato all'IN, CP_2 prima del 24.7.2020, che i numerosi assegni analiticamente individuati in atti, consegnati dal in pagamento della merce acquistata nel periodo per cui è causa, erano Pt_4 tornati insoluti: in particolare, è incontestato che la dopo aver ricevuto la prima CP_2 segnalazione di un assegno non onorato nell'aprile 2020 e dopo essersi subito confrontata con il collega , il quale l'aveva rassicurata sul fatto che il pagamento sarebbe CP_1 certamente avvenuto, trattandosi di un cliente importante e affidabile, continuò a non
19 segnalare la circostanza degli ulteriori assegni impagati che le vennero via via segnalati, nell'arco di un breve periodo temporale (da maggio a luglio 2020), in numero rilevante e per importi ingenti, che, sommati, accrescevano sempre più il debito verso la società; ciò sempre per via delle rassicurazioni dell' , che l'avevano convinta a non riferire o CP_1 segnalare nulla ai vertici aziendali, nonostante le continue segnalazioni di assegni non onorati, così consentendo che le forniture di merce continuassero ad essere regolarmente effettuate, pur a fronte del totale e reiterato inadempimento delle relative fatture da parte del cliente.
Parimenti, è incontestato che l' , cui la confidando nella sua CP_1 CP_2 lunghissima esperienza in azienda nei rapporti con i clienti “direzionali”, riferì del primo assegno tornato impagato, invitò la collega a non porre in essere alcuna attività di controllo o di segnalazione, ritenendo che il cliente avrebbe pagato, e che lo stesso fece in tutte le occasioni successive in cui la gli riferì degli altri assegni che via via CP_2 tornavano impagati, prodigandosi, anzi, personalmente per sollecitare il cliente (sempre senza informare di tale iniziativa l'IN, con il quale, per sua stessa ammissione, esisteva un rapporto diretto basato sull'ampia fiducia conseguita negli anni)
e addirittura accompagnandolo ad un colloquio volto all'ottenimento di un finanziamento per estinguere il debito con la società.
Le condotte descritte integrano, certamente, grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà incombenti sul prestatore di lavoro.
Prendendo le mosse dalla condotta contestata all' , è evidente come egli abbia CP_1 agito piuttosto nell'interesse del cliente , anziché del datore di lavoro. Pt_4
Se infatti è comprensibile che un impiegato della sua esperienza, operante sempre a stretto contatto con i clienti cd. direzionali quali il - ovvero i clienti che si rivolgevano Pt_4 per gli ordini direttamente in azienda, senza avere come riferimento gli agenti di zona -, abbia tenuto un atteggiamento prudente a fronte del primo (e a quel momento unico) assegno non onorato, potendo verosimilmente ritenere che si trattasse di una temporanea difficoltà o mancanza di liquidità da parte di un cliente fino ad allora affidabile, è del tutto privo di giustificazioni il comportamento successivo, ossia l'omissione di qualsiasi segnalazione o iniziativa volta ad informare i vertici della società del rapido aggravarsi dell'esposizione debitoria del cliente, destinata ad incrementarsi ulteriormente a fronte delle ulteriori, ingenti, forniture di merce, erogate sul presupposto del regolare pagamento delle precedenti.
Costituisce inoltre grave inadempimento degli obblighi di fedeltà l'aver tentato di favorire
20 esclusivamente il cliente, in danno del datore di lavoro – a fronte di un ingente danno economico cagionato a quest'ultimo a causa dei reiterati insoluti –, attivandosi addirittura personalmente per favorire l'ottenimento, da parte del , di un finanziamento Pt_4 asseritamente volto ad estinguere il debito, senza comunicare nulla di tali iniziative alla società, i cui vertici, laddove informati, ben avrebbero potuto valutare secondo convenienza le opportune iniziative a propria tutela, nei confronti del cliente in oggetto, ed in tal modo evitare gli ulteriori, prevedibili, danni economici e di immagine.
Infine, costituisce senz'altro grave inadempimento degli obblighi di fedeltà e diligenza l'aver indotto una collega ad omettere, a sua volta, precisi comportamenti integranti specifici obblighi lavorativi, comprendenti l'obbligo di verificare e segnalare gli insoluti man mano che si verificavano, affinché non venissero presi i provvedimenti conseguenti.
La di contro, ha gravemente violato gli obblighi di diligenza e fedeltà tacendo CP_2 di informare l'IN, come invece sarebbe stato suo specifico dovere, degli assegni emessi dal in pagamento della merce, che continuamente ritornavano Pt_4 impagati: anche qui, dopo un iniziale momento in cui, verosimilmente, il parere espresso dall'esperto collega può avere ingenerato in lei un legittimo affidamento, è CP_1 ingiustificabile la condotta successiva, quando il numero di assegni non onorati aumentava rapidamente, indicando una situazione di inadempienza del cliente non transitoria e occasionale, ma continua e ingravescente, tale da dover essere affrontata con le procedure all'uopo previste dalla società, che avrebbero verosimilmente comportato la sospensione di ulteriori forniture e la valutazione di misure di rientro dell'ingente debito accumulatosi.
Al contrario, la condotta omissiva della ha comportato l'aggravarsi del danno CP_2 per la società, favorendo invece il cliente insolvente.
È dunque accertato il grave inadempimento contestato ai lavoratori, che appare senz'altro idoneo, per la sua rilevanza, a scuotere irreparabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, rendendo impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto, vieppiù in considerazione dell'anzianità dei dipendenti stessi e dell'affidamento da parte del datore sulla loro correttezza e fedeltà, ampiamente remunerato - come dedotto in atti - con il riconoscimento di un trattamento economico di maggior favore per entrambi.
Sulla base di tali conclusioni risulta, per incidens, del tutto irrilevante anche indagare sulla valenza confessoria o meno del messaggio whatsapp attribuito alla di cui CP_2 discutono le parti e su cui si sofferma anche il primo Giudice nella sentenza impugnata, giacché il contenuto di quel messaggio nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti come accertati
21 già sulla base delle allegazioni e degli atti del procedimento disciplinare.
Sulla base di queste risultanze processuali, non adeguatamente valorizzate nella sentenza impugnata, occorre procedere alla disamina delle ulteriori argomentazioni e difese prospettate dalle parti.
7.- Ha ritenuto il Tribunale, in accordo con la ricostruzione degli originari ricorrenti, che la società, ad onta di quanto dedotto in giudizio, fosse già a conoscenza degli inadempimenti del , o comunque avrebbe potuto venirne a conoscenza Pt_4 impiegando l'ordinaria diligenza e adottare i conseguenti provvedimenti, e che ciò basterebbe a scriminare le rispettive condotte.
L'assunto, ad avviso della Corte, non è condivisibile.
Deve premettersi che appare del tutto irrilevante – a fronte di quanto si legge nella pronuncia reclamata – il dubbio che la riunione del 24.7.2020 sia stata indetta come riunione “ordinaria”, e che quindi la vicenda del sia emersa casualmente, o se i Pt_4 due dipendenti, come da essi sostenuto, siano stati appositamente convocati dall'IN: ciò non dimostra affatto, nemmeno in termini di mero indizio, che la società sapesse fin dall'inizio (o, comunque, fosse venuta a conoscenza già nei mesi precedenti) degli insoluti dell'azienda , potendo l'eventuale “consapevole” Pt_4 convocazione essere letta anche in senso diametralmente opposto, ovvero come prova indiziaria del fatto che la società, appena scoperto l'accaduto, abbia convocato i dipendenti proprio per indurli a confermare o smentire i fatti.
Il dato fattuale, quindi, non è concludente, né di univoca interpretazione.
Piuttosto, l'errore di metodo del Tribunale, che la difesa della società correttamente stigmatizza, risiede nell'aver dato prevalenza al dato della mera conoscibilità dei mancati pagamenti da parte dell'IN delegato, equiparandola alla piena consapevolezza e quindi alla tolleranza degli insoluti, che, effettivamente, avrebbe potuto assumere valenza scriminante dell'inerzia, da parte dei dipendenti a tanto addetti, nelle segnalazioni e nelle successive iniziative di controllo degli affari del cliente inadempiente.
In giudizio, infatti, non è mai stata raggiunta la piena prova della conoscenza o consapevolezza da parte della società e del suo IN (negli atti si legge che la figura dell'IN di coincide anche con la proprietà) della Parte_1 situazione debitoria del cliente , non essendovi alcun riscontro Parte_4 documentale di comunicazioni in tal senso a lui dirette, proveniente dagli odierni reclamati o da altri dipendenti, né risultando la circostanza in alcun modo confermata dai
22 testi escussi.
La tesi difensiva dei lavoratori, anche qui condivisa dal primo Giudice, si incentrava su due elementi.
Il primo, è l'ammissione da parte della difesa della società di aver raccolto voci di mercato, nel corso dei mesi precedenti al luglio 2020, secondo cui il non godeva Pt_4 di buona stima;
il secondo, è il fatto che la dipendente , dell'ufficio Pt_12
Amministrazione - la quale, in tale veste, si collegava quotidianamente con le banche per verificare se vi fossero erano insoluti, inviando in tal caso la schermata all'ufficio
Vendite, nella persona della che, a sua volta, doveva avvisare l'IN CP_2
– inviava le mail relative agli insoluti (riguardanti qualsiasi cliente, non solo il ), Pt_4 per conoscenza, anche ad un componente del CdA, nella persona di , Persona_2 oltre che al responsabile dell'ufficio Amministrazione . Persona_1
Tuttavia, riguardo alla prima circostanza emerge dalla stessa motivazione della sentenza una evidente contraddizione.
Da un lato, infatti, si legge che l'IN era a conoscenza di voci di mercato negative in merito al;
dall'altro, si evidenzia come fu proprio , al quale Pt_4 CP_1 egli espresse più volte tali preoccupazioni, a rassicurarlo, come si legge nella contestazione disciplinare e come lo stesso dipendente ha ammesso sin dalle giustificazioni in ambito disciplinare, senza però mai riferire degli assegni insoluti.
Il rilievo, dunque, conferma e rafforza la portata e la gravità del comportamento disciplinarmente rilevante dell' , il quale – come da lui stesso ammesso – ha CP_1 smentito i dubbi sull'affidabilità del cliente che l'IN stava iniziando a formulare sulla scorta delle voci di mercato, esprimendo la propria personale fiducia nel e così inducendo l'IN, in virtù della fiducia che a sua volta egli Pt_4 riponeva nel proprio dipendente, legato all'azienda da un rapporto pluridecennale, a non dare ascolto alle opinioni negative, pur consapevole che nella realtà, invece, il cliente era non solo inaffidabile, ma era già gravemente inadempiente e continuava a non pagare la merce, che la società continuava a fornirgli secondo le modalità previste per i clienti pagatori.
A ciò va aggiunto il dato delle rilevantissime dimensioni dell'impresa, che - pacificamente - gestisce un numero di grossisti nell'ordine delle migliaia, oltre alla rete della grande distribuzione, occupando - si legge negli atti - oltre 100 dipendenti, in ragione del quale erano, appunto, previste apposite procedure di segnalazione delle ciriticità relative a singoli clienti, capillarmente ripartite tra i vari uffici secondo
23 competenze specifiche, affinché l'IN e gli organi sociali potessero venirne a conoscenza e adottare i conseguenti provvedimenti.
Impensabile ritenere che l'IN, dati i volumi di affari e a fronte di una struttura appositamente preposta, fosse a conoscenza della situazione di ogni singolo cliente o si dedicasse ad approfondire ogni singola posizione, mentre è del tutto coerente argomentare che la politica societaria, come emerge dalla vicenda processuale, fosse quella di affidarsi alla professionalità e diligenza dei propri dipendenti, con alcuni dei quali, come i ricorrenti, vigevano anche rapporti di fiducia fondati sulla conoscenza pluridecennale.
Non è possibile, quindi, sostenere che le risultanze processuali dimostrino che l'IN fosse consapevole della situazione del , o che vi siano elementi Pt_4 per affermare che egli avrebbe dovuto procedere di propria iniziativa ad ulteriori controlli in merito ad un cliente “direzionale” che, fino a quel momento, non aveva dato segni di inaffidabilità.
È appena il caso, da ultimo, di rilevare come non vi sia alcun fondamento all'affermazione del Tribunale secondo cui la società avrebbe “delegato” il dipendente ad CP_1 effettuare valutazioni prognostiche in merito all'affidabilità dei clienti e, a decidere autonomamente, sulla base di queste valutazioni soggettive, se adottare o meno provvedimenti o segnalare le criticità agli organi amministrativi. Il rilievo, invero, appare il frutto di una mera congettura del giudicante, peraltro intrinsecamente contraddittoria con la ricostruzione dei fatti proposta nello stesso punto motivazionale.
Vero è, piuttosto, che dall'insieme di tutti gli elementi dedotti e provati dalle parti emerge la prova evidente del comportamento negligente e contrario agli obblighi di fedeltà da parte di entrambi i lavoratori ricorrenti, i quali hanno consapevolmente omesso di comunicare circostanze gravi, di cui sono venuti a conoscenza in quanto rientranti negli specifici compiti a ciascuno affidati, la cui rilevanza era tale da escludere qualsiasi margine di valutazione sull'opportunità della comunicazione stessa;
ciò in violazione di precisi obblighi contrattuali, per motivazioni che non dimostrano, certamente, il conseguimento di un profitto o di altro vantaggio da parte degli stessi, ma che appaiono fondate su valutazioni totalmente contrastanti con gli interessi dell'azienda.
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che la e-mail contenente la segnalazione degli insoluti venisse indirizzata anche, “per conoscenza”, al componente segretario del CdA,
. Persona_2
In primo luogo, non è provato, né dedotto, che egli fosse destinatario di tali comunicazioni
24 in quanto preposto al compito di esaminarle o di adottare provvedimenti, né che fosse suo compito trasmetterle, a sua volta, all'IN o all'attenzione del Consiglio: il
, infatti, si occupava – com'è ammesso da entrambe le parti – esclusivamente Per_2 della gestione del personale, non rientrando i rapporti con i clienti nella sua sfera di competenza.
Lo stesso , escusso come teste, ha dichiarato: “Io non ho proprio l'abitudine di Per_2 controllare la mail con oggetto “assegni impagati” perché si tratta di questioni che non seguo io ...”, così confermando l'inesistenza anche di una mera prassi sul controllo, da parte di , sulle comunicazioni in oggetto. Per_2
In ogni caso – e il rilievo è assorbente -, l'eventuale inerzia o negligenza di non Per_2 potrebbe in alcun modo scriminare l'inadempimento dei ricorrenti, cui incombeva, per specifico dovere di ufficio, proprio il controllo e la segnalazione degli assegni impagati.
L'unica circostanza realmente idonea a scriminare le condotte degli odierni reclamati, si ribadisce, sarebbe stata, laddove provata, l'effettiva conoscenza e consapevolezza, da parte della proprietà e per essa dell'IN, del rilevantissimo numero di assegni insoluti consegnati dal cliente, nel breve arco temporale di cui si è detto, in corrispettivo di ingenti quantitativi di merce, totalmente impagata, con il conseguente formarsi e incrementarsi di un notevolissimo debito, dell'ordine di centinaia di migliaia di euro, senza alcuna evidente garanzia di rientro.
Di tanto, come ripetutamente affermato, non è stata fornita alcuna prova, nemmeno presuntiva, essendo gli indizi valorizzati dal Tribunale risultati non gravi né precisi, né, tanto meno, concordanti.
8.- Negli scritti difensivi, la difesa dei lavoratori vorrebbe sostenere che non è provato che tra i compiti della rientrasse la segnalazione all'IN CP_2 degli assegni insoluti di cui veniva notiziata, e che in ogni caso non sarebbe chiara la procedura che ella avrebbe dovuto seguire.
La difesa, ancora una volta, è in contrasto con le ammissioni della rese sia in CP_2 sede disciplinare che giudiziale, laddove ella non ha mai negato che tra i suoi compiti vi fosse quello di informare gli organi direttivi della società, una volta ricevuta la notizia degli assegni insoluti dall'ufficio Amministrazione;
del resto, la società reclamante ha dedotto, senza alcuna specifica contestazione della controparte, che i compiti della in qualità di responsabile back office dell'ufficio Vendite e addetta ai rapporti CP_2 con la clientela per tutte le problematiche connesse alle forniture, agli incassi ed al recupero crediti, sia per il canale GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia per quello
25 c.d. Normale Trade ( , erano di “responsabile del controllo degli estratti conto, Parte_7 evidenziando tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti;
del controllo di tutti i rapporti dei crediti assicurati con attivazione dell'assicurazione ( ); Pt_6 dell'autorizzazione alla vendita, previa verifica della situazione contabile/fido del cliente, dell'analisi dello scadenziario;
dei contatti telefonici con la clientela;
del calcolo degli oneri finanziari, registrazioni contabili, sia provvisorie che definitive dei bonifici dei clienti;
giroconto fatture promozionali, attivazione nuovi clienti, con verifica di affidabilità del cliente;
ricerca di informazioni bancarie, preparazione scheda clienti, anagrafica cliente, gestione SIAC (Assicurazione del credito), riunioni commerciali con documentazione contabile e bancaria, sia per il canale Normal Trade che per quello
GDO”.
Evidente che la specifica responsabilità dei controlli sulla regolarità dei pagamenti, con obbligo di “evidenzia(re) tutti gli assegni impagati o eventuali ritardi nei pagamenti…”, rende insostenibile la tesi difensiva.
Quando all' , è stato prodotto in giudizio il mansionario con la sua firma per CP_1 accettazione, ed è perciò documentalmente provato che tra i suoi compiti rientrava specificamente quello di curare i “rapporti con i clienti ” (il era Pt_4 tra questi) nonché della “gestione completa dei rapporto con i clienti del normal trade”, ovvero i clienti grossisti (quale il ). Pt_4
È altresì pacifico che, nello svolgimento dei suoi compiti, l' operasse a contatto CP_1 diretto e personale con l'IN, dato il rapporto di pluriennale fiducia.
Infine, del tutto irrilevante è il fatto che le condizioni di pagamento con i clienti cd. direzionali, come il , venissero concordate direttamente con la proprietà Pt_4 aziendale (come si legge nella memoria difensiva dei reclamati), poiché altro è dedurre che il potesse godere di particolari e più vantaggiose modalità di pagamento, Pt_4 comportanti, ad esempio, la possibilità di dilazioni;
altro, evidentemente, è valutare il mancato, reiterato, pagamento di merce acquistata o la consegna di molteplici assegni rimasti poi insoluti, che non possono certo equivalere ad una “modalità di pagamento”, sia pure di favore.
In definitiva, all'esito delle complessive valutazioni esposte, il Collegio ritiene che il fatto contestato sia pienamente sussistente, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi – non essendo nemmeno in discussione la consapevolezza della condotta da parte di entrambi e delle relative conseguenze – e che la gravità sia tale da sorreggere il licenziamento per giusta causa, in quanto le condotte sono senz'altro idonee a ledere irrimediabilmente il
26 rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
9.- Nella presente fase di reclamo, la difesa dei resistenti, anche nel corso della discussione orale, ha posto in dubbio la circostanza del danno procurato alla società, sostenendo che risulta loro “… ad oggi il rientro integrale dell'esposizione debitoria”.
A fronte della generica affermazione, però, nulla è stato dedotto o provato.
In merito al riparto dell'onere probatorio sul punto, osserva la Corte che la reclamante ha assolto senz'altro il proprio, invocando il rilevantissimo danno economico cagionato dall'inadempimento del cliente.
Non è in discussione che, verosimilmente, la società avrà tentato di attivare nei confronti del cliente procedure giudiziarie volte al recupero, quanto meno parziale, delle somme dovute, di cui, però, non vi è notizia in questa sede.
Ciò non elimina, però, ad avviso del Collegio, il danno cagionato dalla condotta dei lavoratori reclamati, giacché risulterebbe senz'altro rilevante anche il mero danno conseguente al doversi attivare per recuperare somme tanto ingenti, nei confronti di un soggetto in evidente difficoltà economica, tramite procedure esecutive o concorsuali, con conseguente dilatazione dei tempi, nonché esborsi ulteriori e incertezza del risultato;
ciò sia in termini di danno patrimoniale, sia di danno all'immagine conseguente alla vicenda.
Dunque, non incombeva sulla società alcun onere di dimostrare un danno ulteriore rispetto a quello già dimostrato, direttamente prodotto dalle condotte contestate;
mentre nulla è stato provato in contrario dai reclamati.
10.- Per l'insieme delle ragioni che precedono, il reclamo va accolto e i ricorsi di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado, vanno integralmente rigettati.
Dall'annullamento della sentenza impugnata consegue la condanna degli odierni appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della stessa, come richiesto dalla società reclamante.
Nulla osta alla condanna restitutoria: in particolare, non è in alcun modo condivisibile, in quanto priva di qualsiasi fondamento giuridico, la tesi della difesa dei reclamati secondo cui l'indennità sostitutiva della reintegrazione costituirebbe un diritto quesito dei lavoratori, immune dall'eventuale riforma della sentenza di condanna alla reintegra.
La riforma della sentenza di condanna alla reintegra ex art. 18 l. 300/1970, invero, opera ex tunc ed implica l'accertamento della legittimità del licenziamento impugnato, con conseguente venir meno del diritto stesso alla reintegra ed all'eventuale indennità sostitutiva nelle more percepita.
Più specificamente, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che
27 abbia dichiarato illegittimo il licenziamento od ordinato la reintegrazione del lavoratore costituiscono non più retribuzione, ma risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto;
onde, con la riforma in appello della sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità di detto licenziamento, viene a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo di risarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratore perdono dunque il loro titolo legittimante e debbono essere restituite, unitamente all'indennità sostitutiva della reintegrazione per la quale il lavoratore abbia eventualmente optato, fin dal momento della pronuncia della sentenza di appello, non essendo più necessario, ai sensi del novellato art. 336, secondo comma,
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. n. 26340/2006; n. 7453/2006;
n. 15366/2002).
Da ultimo, va richiamato il principio espresso dalla S.C. secondo cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non
è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens.
Per ottenere la restituzione di quanto pagato, è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 6621/2023).
11.- L'esito contrapposto dei gradi di giudizio e la rilevanza costituzionale degli interessi dedotti giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande originarie proposte dai ricorrenti e CP_1 CP_2
2) condanna il reclamato alla restituzione della somma di €.105.121,22 CP_1 netti, di cui € 54.472,08, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n.
300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed €
50.649,14 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal giorno del pagamento;
3) condanna la reclamata alla restituzione della somma di € 73.368,96 CP_2 netti, di cui € 36.597,09, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l. n.
28 300/1970, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed €
36.771,87 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 3 l. n.
300/1970, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal giorno del pagamento;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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