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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 332/2024 RG promossa da
( elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. BARALLA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
( elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. SPANU IGNAZIA MARIA ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 20.2.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sorso via Cantone Nieddu n. 17 in favore della signora stante la non convivenza con il figlio Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- revocare l'assegno di mantenimento disposto nei confronti di , nonché dei figli Controparte_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti e . Persona_1 Persona_2
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria si chiede l'audizione dei figli e al Persona_1 Persona_2 fine di appurare le loro condizioni abitative e la loro indipendenza economica. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte 1) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare le decisioni del Giudice di primo grado;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 883/2024, Parte_1 emessa in data 15.7.2024, con cui il Tribunale di Sassari:
- dichiarava la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- assegnava la casa familiare alla , con cui viveva il figlio , CP_1 ER maggiorenne ma non economicamen ndente;
- poneva a carico del un contributo al mantenimento di entrambi i figli, ER
e , di euro 300,00 mensili, di cui euro 200,00 per ed euro ER Per_2 ER
100,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2 - riconosceva in favore della un assegno di mantenimento di euro CP_1
100,00 mensili;
- compensava le spese di lite. Il tribunale gravato assegnava la casa familiare alla sul presupposto CP_1 che il figlio minore, , seppur già maggiorenne, non era economicamente ER indipendente, dato che aveva appena lasciato la scuola superiore e stava affrontando la sua prima esperienza lavorativa stagionale e al termine della stessa sarebbe rientrato nella casa familiare. Quanto al figlio maggiore, , di 27 anni, pur avendo conseguito la laurea Per_2 in lettere, era alla ricerca occupazione lavorativa e non poteva, quindi, ritenersi economicamente autonomo. Pertanto, per il mantenimento dei due figli il giudice di prime cure riconosceva l'importo complessivo di euro 300,00, di cui 200,00 per e 100,00 per ER
. Per_2
Infine, il tribunale poneva a carico del un contributo al mantenimento ER della di euro 100,00 mensili, tenuto conto della sproporzione CP_1 reddituale e dell'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Il si è doluto della sentenza lamentando: i) l'errata e contraddittoria ER motivazione in ordine alla assegnazione della casa familiare alla , CP_1 posto che entrambi i figli maggiorenni svolgevano attività lavorativa e non vivevano più con la madre, essendo andati tutti e due a vivere presso la casa di proprietà della ereditata dalla madre e per tale motivo il CP_1 ER insisteva per la vendita della casa coniugale con assegnazione del 50% a ciascuna parte;
ii) l'errata e contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei due figli, ormai economicamente indipendenti, e, per quanto riguarda , in difetto del Per_2 presupposto della convivenza, posto che al momento della decisione era pacifico che viveva a casa della nonna materna;
iii) l'errata e Per_2 contraddittoria motivazione in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della , di cui non vi erano i presupposti. CP_1
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 richiesto il rigetto. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Del mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale. I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Si discute in questo giudizio della sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore della un contributo al mantenimento dei due figli ormai CP_1 maggiorenni, , nato il [...], e , nato il [...], nonché Per_2 ER
l'assegnazione della casa coniugale. Presupposto indispensabile a tale fine, e cioè per riconoscere la legittimazione del genitore ad agire sia in relazione al mantenimento sia in relazione all'assegnazione della casa familiare, è la convivenza con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente (vedi per la domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, Cass. n. 17380/20: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva” e per la domanda di assegnazione, Cass. n. 3015/2018: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori”). Secondo quanto costantemente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti,
“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr Cass. n. 25604/2018), in quanto “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr Cass. n. 3015/2018). Tanto premesso, la sentenza va riformata laddove riconosceva in favore della un contributo al mantenimento del figlio maggiore, , CP_1 Per_2 nonostante lo stesso non convivesse con la madre, essendo pacifico che si era trasferito presso la casa della nonna materna, come dichiarato dalla stessa all'udienza del 9.7.2024 (“Adesso vive nella casa che era di CP_1 Per_2 mia madre da un mese”: vedi dichiarazioni dell' ; “È difatti pacifico che CP_1
l'altro figlio della coppia si sia trasferito presso la casa di proprietà della Per_2 nonna materna”: vedi sentenza impugnata). È evidente che, venuto meno il necessario presupposto della convivenza per riconoscere in capo al genitore la legittimazione a domandare un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, non può sostenersi che un eventuale, e, peraltro, indimostrato, ritorno a casa ne faccia rivivere la legittimazione. In ogni caso, quanto ad , anche ammesso per ipotesi il suo rientro nella Per_2 casa coniugale, non si ravvisano comunque i presupposti per sostenere la sua mancanza di autonomia economica e, quindi, il diritto della madre di chiedere un contributo per il suo mantenimento. Come è noto, infatti, seppur è vero che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., in difetto di indipendenza economica degli stessi, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, come espressamente previsto dall'art. 337-septies c.c., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con l'orientamento inaugurato da Cass. n. 12952/2016 e confermato negli anni successivi, che “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” e “l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta”, con la ulteriore precisazione che “naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa questa Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” e tenuto conto che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”, con la conseguenza che “gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”. Più specificatamente la Suprema Corte (cfr Cass. n. 29264/22) ha da ultimo altresì affermato che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre;
egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonché, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22)”. Tanto premesso, nel caso di specie, è emerso dagli atti del giudizio che:
- deve compiere 29 anni il prossimo settembre, ha ormai Per_2 definitivamente concluso il proprio percorso di studi e formazione con la laurea triennale in Lettere e, come ammesso dalla madre, svolge attività lavorativa seppur “saltuaria”;
- ha appena compiuto 21 anni, ha lasciato la scuola superiore ER nell'anno scolastico 2023/2024 ed ha svolto attività lavorativa stagionale nell'estate 2024. La ha dedotto inoltre che vorrebbe riprendere gli studi. CP_1 ER
Orbene, alla luce di tali circostanze - esclusa l'ammissibilità del mezzo istruttorio non meglio precisato e dedotto dall'appellante per la generica
“audizione dei figli..al fine di appurare le loro condizioni abitative e la loro indipendenza economica”, dato che gli stessi sarebbero, peraltro, anche legittimati ad intervenire in giudizio quali parti – la Corte ritiene che sussista il presupposto della mancanza di autosufficienza economica solo in capo a e non in capo ad , posto che, riguardo a quest'ultimo, si è ormai ER Per_2 definitivamente concluso il percorso formativo e di studi intrapreso e, data anche l'età, la sua asserita “mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”, con la conseguenza che è venuto il meno il presupposto per il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento. A nulla rileva, pertanto, anche una eventuale convivenza con la madre. Quanto a , invece, data l'età ed il mancato conseguimento anche del ER diploma di scuola superiore, abbandonata da poco, deve ritenersi che la mancanza di autosufficienza economica non sia, allo stato, colpevolmente addebitabile, tenuto anche conto che, come dedotto dalla , è del tutto CP_1 verosimile che la situazione familiare degli ultimi anni abbia contribuito negativamente sul suo percorso scolastico e, quindi, sul suo percorso formativo. Né l'appellante ha dimostrato il venire meno della convivenza di con la ER madre nella casa familiare, specificatamente contestata solo in questo giudizio sulla base di allegazioni indimostrate e cioè che anche è andato a ER vivere nella casa della nonna materna. In primo grado, infatti, il non ER contestava affatto che il più piccolo dei due fratelli vivesse con la madre nella casa familiare, avendo solo allegato che momentaneamente lo stesso si trovava a Palau per l'attività estiva stagionale, come poi confermato dalla all'udienza del 9.7.2021 (“ ha 20 anni, ha lasciato la scuola per CP_1 ER andare a lavorare, sta facendo la stagione a Palau come aiuto cuoco, è il primo anno che lavora. Lavorerà fino a settembre e poi rientrerà a casa”). Allegazioni successivamente non contestate dal , tanto che il tribunale giustificava il ER requisito della coabitazione ritenendo che l'assenza dalla casa familiare per un periodo determinato ed al solo fine di svolgere un lavoro stagionale, non faceva venire meno il necessario stabile collegamento con l'abitazione del genitore e, quindi, il presupposto della convivenza. E su tali ultimi profili della decisione, non è stata avanzata alcuna specifica censura. Pertanto, in parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, la sentenza impugnata va riformata laddove riconosceva in favore della un CP_1 contributo al mantenimento anche del figlio più grande, , c rma Per_2 invece del contributo al mantenimento di , per la somma di euro 200,00 ER mensili, e dell'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente con un figlio maggiorenne ma non autosufficiente. A nulla rilevano poi in questa sede le questioni relative alla proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
B) Del mantenimento della CP_1
Come è noto, (vedi Cass. n. 4327/22) “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” e (vedi Cass. n. 24049/21) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”. Ciò posto, il tribunale gravato riconosceva in favore della un assegno CP_1 di mantenimento di euro 100,00 mensili, tenendo conto che:
- il svolgeva “attività lavorativa stabile presso la società Genesu, ER una ditta di smaltimento di rifiuti” ed “aveva un reddito come documentato in atti di gran lunga superiore a quello della , la CP_1 quale ha dichiarato di assistere una persona anziana guadagnando circa
€ 250,00 mensili”;
- “la , avendo 55 anni, essendo titolare della sola licenza media, CP_1 avendo lasciato da 16 anni il lavoro di pulizie che svolgeva occupandosi della cura della famiglia e dei figli, difficilmente potrà reperire nel mercato del lavoro un'occupazione lavorativa che le permetta di ricavare un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa”; - la casa era assegnata alla . CP_1
Il ha contestato la decisione per non avere “operato una adeguata ER valutazione circa le effettive possibilità lavorative della coniuge”, posto che la stessa appellata, pur avendo dichiarato di percepire solo euro 250,00 mensili, allo stesso tempo, deduceva che nell'ultimo anno si era di fatto occupata in via esclusiva della famiglia, dato il raro contributo economico del marito, “offrendo lei stessa la prova non solamente della sua piena capacità lavorativa, ma anche dello svolgimento di attività lavorative non regolari, che depongono a favore di una posizione reddituale certamente non corrispondente a € 250,00 mensili” (atto di appello). Inoltre, secondo l'appellante, il tribunale ometteva
“di considerare che la stessa , essendo proprietaria di altro immobile, CP_1 potrebbe facilmente increme propria situazione economico-reddituale concedendo in locazione il precitato immobile di Via Marina, non soltanto durante l'intero anno bensì limitatamente alla sola stagione estiva, essendo ormai la cittadina di Sorso una rinomata e ricercatissima località turistica”. La doglianza non ha pregio. È documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che il è ER dipendente a tempo indeterminato per una società che si occupa di smaltimento rifiuti e percepisce un reddito netto di circa 20.000,00 euro annui (vedi 730 in atti da cui risulta un reddito lordo di circa 26.000,00 ed imposte per circa euro 6.000,00). La , ammessa al gratuito patrocinio, non ha, invece, un lavoro stabile CP_1 ma svolge solo attività di assistenza agli anziani, come da lei dedotto (vedi ricorso introduttivo del giudizio: “Nell'ultimo anno raramente (il )ha ER contribuito alle spese familiari, e la ricorrente è la sola pertanto, con lavori saltuari di assistenza ad anziani, a mandare avanti la famiglia, nonché costretta ad utilizzare a tale scopo i risparmi derivanti da piccole somme ereditate da suo padre”) e come del resto riconosciuto dallo stesso (vedi ER comparsa di costituzione primo grado: “lavorando stabilmente come badante, seppur in nero,….”). Del resto, il fatto che al mantenimento del nucleo familiare aveva sempre provveduto in via principale il con il suo lavoro fisso, lo si ricava ER induttivamente dalle allegazioni dello stesso, laddove l'appellante precisava che aveva “dovuto affrontare enormi sacrifici per garantire quanto necessario al nucleo familiare” (vedi comparsa di costituzione di primo grado). Infine, emerge dalla documentazione depositata dalla appellata (vedi missiva dell'avv. Guido Rimini del 29.5.2024) che sulla casa di via Marina 15 (quella per intendersi prima abitata dalla madre della dove aveva CP_1 pacificamente vissuto anche il figlio ) vi è un contenzioso ereditario tra i Per_2 congiunti e risulta, pertanto, del tutto verosimile l'asserita impossibilità per la di disporne in via esclusiva. CP_1
Pertanto, tenuto anche conto che secondo Cass. n. 975/21 “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, è del tutto condivisibile la conclusione cui perveniva il tribunale sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sia in ordine alla sua entità.
Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 883/2024 emessa Sassari il 15.7.2024, rigetta la domanda della di contributo al mantenimento del CP_1 figlio . Per_2
Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 20/2/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
( elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. BARALLA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
( elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. SPANU IGNAZIA MARIA ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 20.2.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sorso via Cantone Nieddu n. 17 in favore della signora stante la non convivenza con il figlio Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- revocare l'assegno di mantenimento disposto nei confronti di , nonché dei figli Controparte_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti e . Persona_1 Persona_2
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria si chiede l'audizione dei figli e al Persona_1 Persona_2 fine di appurare le loro condizioni abitative e la loro indipendenza economica. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte 1) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare le decisioni del Giudice di primo grado;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 883/2024, Parte_1 emessa in data 15.7.2024, con cui il Tribunale di Sassari:
- dichiarava la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- assegnava la casa familiare alla , con cui viveva il figlio , CP_1 ER maggiorenne ma non economicamen ndente;
- poneva a carico del un contributo al mantenimento di entrambi i figli, ER
e , di euro 300,00 mensili, di cui euro 200,00 per ed euro ER Per_2 ER
100,00 per , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2 - riconosceva in favore della un assegno di mantenimento di euro CP_1
100,00 mensili;
- compensava le spese di lite. Il tribunale gravato assegnava la casa familiare alla sul presupposto CP_1 che il figlio minore, , seppur già maggiorenne, non era economicamente ER indipendente, dato che aveva appena lasciato la scuola superiore e stava affrontando la sua prima esperienza lavorativa stagionale e al termine della stessa sarebbe rientrato nella casa familiare. Quanto al figlio maggiore, , di 27 anni, pur avendo conseguito la laurea Per_2 in lettere, era alla ricerca occupazione lavorativa e non poteva, quindi, ritenersi economicamente autonomo. Pertanto, per il mantenimento dei due figli il giudice di prime cure riconosceva l'importo complessivo di euro 300,00, di cui 200,00 per e 100,00 per ER
. Per_2
Infine, il tribunale poneva a carico del un contributo al mantenimento ER della di euro 100,00 mensili, tenuto conto della sproporzione CP_1 reddituale e dell'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Il si è doluto della sentenza lamentando: i) l'errata e contraddittoria ER motivazione in ordine alla assegnazione della casa familiare alla , CP_1 posto che entrambi i figli maggiorenni svolgevano attività lavorativa e non vivevano più con la madre, essendo andati tutti e due a vivere presso la casa di proprietà della ereditata dalla madre e per tale motivo il CP_1 ER insisteva per la vendita della casa coniugale con assegnazione del 50% a ciascuna parte;
ii) l'errata e contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei due figli, ormai economicamente indipendenti, e, per quanto riguarda , in difetto del Per_2 presupposto della convivenza, posto che al momento della decisione era pacifico che viveva a casa della nonna materna;
iii) l'errata e Per_2 contraddittoria motivazione in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della , di cui non vi erano i presupposti. CP_1
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 richiesto il rigetto. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Del mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale. I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Si discute in questo giudizio della sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore della un contributo al mantenimento dei due figli ormai CP_1 maggiorenni, , nato il [...], e , nato il [...], nonché Per_2 ER
l'assegnazione della casa coniugale. Presupposto indispensabile a tale fine, e cioè per riconoscere la legittimazione del genitore ad agire sia in relazione al mantenimento sia in relazione all'assegnazione della casa familiare, è la convivenza con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente (vedi per la domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, Cass. n. 17380/20: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva” e per la domanda di assegnazione, Cass. n. 3015/2018: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori”). Secondo quanto costantemente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti,
“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr Cass. n. 25604/2018), in quanto “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr Cass. n. 3015/2018). Tanto premesso, la sentenza va riformata laddove riconosceva in favore della un contributo al mantenimento del figlio maggiore, , CP_1 Per_2 nonostante lo stesso non convivesse con la madre, essendo pacifico che si era trasferito presso la casa della nonna materna, come dichiarato dalla stessa all'udienza del 9.7.2024 (“Adesso vive nella casa che era di CP_1 Per_2 mia madre da un mese”: vedi dichiarazioni dell' ; “È difatti pacifico che CP_1
l'altro figlio della coppia si sia trasferito presso la casa di proprietà della Per_2 nonna materna”: vedi sentenza impugnata). È evidente che, venuto meno il necessario presupposto della convivenza per riconoscere in capo al genitore la legittimazione a domandare un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, non può sostenersi che un eventuale, e, peraltro, indimostrato, ritorno a casa ne faccia rivivere la legittimazione. In ogni caso, quanto ad , anche ammesso per ipotesi il suo rientro nella Per_2 casa coniugale, non si ravvisano comunque i presupposti per sostenere la sua mancanza di autonomia economica e, quindi, il diritto della madre di chiedere un contributo per il suo mantenimento. Come è noto, infatti, seppur è vero che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., in difetto di indipendenza economica degli stessi, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, come espressamente previsto dall'art. 337-septies c.c., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con l'orientamento inaugurato da Cass. n. 12952/2016 e confermato negli anni successivi, che “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” e “l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta”, con la ulteriore precisazione che “naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa questa Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” e tenuto conto che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”, con la conseguenza che “gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”. Più specificatamente la Suprema Corte (cfr Cass. n. 29264/22) ha da ultimo altresì affermato che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre;
egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonché, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22)”. Tanto premesso, nel caso di specie, è emerso dagli atti del giudizio che:
- deve compiere 29 anni il prossimo settembre, ha ormai Per_2 definitivamente concluso il proprio percorso di studi e formazione con la laurea triennale in Lettere e, come ammesso dalla madre, svolge attività lavorativa seppur “saltuaria”;
- ha appena compiuto 21 anni, ha lasciato la scuola superiore ER nell'anno scolastico 2023/2024 ed ha svolto attività lavorativa stagionale nell'estate 2024. La ha dedotto inoltre che vorrebbe riprendere gli studi. CP_1 ER
Orbene, alla luce di tali circostanze - esclusa l'ammissibilità del mezzo istruttorio non meglio precisato e dedotto dall'appellante per la generica
“audizione dei figli..al fine di appurare le loro condizioni abitative e la loro indipendenza economica”, dato che gli stessi sarebbero, peraltro, anche legittimati ad intervenire in giudizio quali parti – la Corte ritiene che sussista il presupposto della mancanza di autosufficienza economica solo in capo a e non in capo ad , posto che, riguardo a quest'ultimo, si è ormai ER Per_2 definitivamente concluso il percorso formativo e di studi intrapreso e, data anche l'età, la sua asserita “mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”, con la conseguenza che è venuto il meno il presupposto per il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento. A nulla rileva, pertanto, anche una eventuale convivenza con la madre. Quanto a , invece, data l'età ed il mancato conseguimento anche del ER diploma di scuola superiore, abbandonata da poco, deve ritenersi che la mancanza di autosufficienza economica non sia, allo stato, colpevolmente addebitabile, tenuto anche conto che, come dedotto dalla , è del tutto CP_1 verosimile che la situazione familiare degli ultimi anni abbia contribuito negativamente sul suo percorso scolastico e, quindi, sul suo percorso formativo. Né l'appellante ha dimostrato il venire meno della convivenza di con la ER madre nella casa familiare, specificatamente contestata solo in questo giudizio sulla base di allegazioni indimostrate e cioè che anche è andato a ER vivere nella casa della nonna materna. In primo grado, infatti, il non ER contestava affatto che il più piccolo dei due fratelli vivesse con la madre nella casa familiare, avendo solo allegato che momentaneamente lo stesso si trovava a Palau per l'attività estiva stagionale, come poi confermato dalla all'udienza del 9.7.2021 (“ ha 20 anni, ha lasciato la scuola per CP_1 ER andare a lavorare, sta facendo la stagione a Palau come aiuto cuoco, è il primo anno che lavora. Lavorerà fino a settembre e poi rientrerà a casa”). Allegazioni successivamente non contestate dal , tanto che il tribunale giustificava il ER requisito della coabitazione ritenendo che l'assenza dalla casa familiare per un periodo determinato ed al solo fine di svolgere un lavoro stagionale, non faceva venire meno il necessario stabile collegamento con l'abitazione del genitore e, quindi, il presupposto della convivenza. E su tali ultimi profili della decisione, non è stata avanzata alcuna specifica censura. Pertanto, in parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, la sentenza impugnata va riformata laddove riconosceva in favore della un CP_1 contributo al mantenimento anche del figlio più grande, , c rma Per_2 invece del contributo al mantenimento di , per la somma di euro 200,00 ER mensili, e dell'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente con un figlio maggiorenne ma non autosufficiente. A nulla rilevano poi in questa sede le questioni relative alla proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
B) Del mantenimento della CP_1
Come è noto, (vedi Cass. n. 4327/22) “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” e (vedi Cass. n. 24049/21) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”. Ciò posto, il tribunale gravato riconosceva in favore della un assegno CP_1 di mantenimento di euro 100,00 mensili, tenendo conto che:
- il svolgeva “attività lavorativa stabile presso la società Genesu, ER una ditta di smaltimento di rifiuti” ed “aveva un reddito come documentato in atti di gran lunga superiore a quello della , la CP_1 quale ha dichiarato di assistere una persona anziana guadagnando circa
€ 250,00 mensili”;
- “la , avendo 55 anni, essendo titolare della sola licenza media, CP_1 avendo lasciato da 16 anni il lavoro di pulizie che svolgeva occupandosi della cura della famiglia e dei figli, difficilmente potrà reperire nel mercato del lavoro un'occupazione lavorativa che le permetta di ricavare un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa”; - la casa era assegnata alla . CP_1
Il ha contestato la decisione per non avere “operato una adeguata ER valutazione circa le effettive possibilità lavorative della coniuge”, posto che la stessa appellata, pur avendo dichiarato di percepire solo euro 250,00 mensili, allo stesso tempo, deduceva che nell'ultimo anno si era di fatto occupata in via esclusiva della famiglia, dato il raro contributo economico del marito, “offrendo lei stessa la prova non solamente della sua piena capacità lavorativa, ma anche dello svolgimento di attività lavorative non regolari, che depongono a favore di una posizione reddituale certamente non corrispondente a € 250,00 mensili” (atto di appello). Inoltre, secondo l'appellante, il tribunale ometteva
“di considerare che la stessa , essendo proprietaria di altro immobile, CP_1 potrebbe facilmente increme propria situazione economico-reddituale concedendo in locazione il precitato immobile di Via Marina, non soltanto durante l'intero anno bensì limitatamente alla sola stagione estiva, essendo ormai la cittadina di Sorso una rinomata e ricercatissima località turistica”. La doglianza non ha pregio. È documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che il è ER dipendente a tempo indeterminato per una società che si occupa di smaltimento rifiuti e percepisce un reddito netto di circa 20.000,00 euro annui (vedi 730 in atti da cui risulta un reddito lordo di circa 26.000,00 ed imposte per circa euro 6.000,00). La , ammessa al gratuito patrocinio, non ha, invece, un lavoro stabile CP_1 ma svolge solo attività di assistenza agli anziani, come da lei dedotto (vedi ricorso introduttivo del giudizio: “Nell'ultimo anno raramente (il )ha ER contribuito alle spese familiari, e la ricorrente è la sola pertanto, con lavori saltuari di assistenza ad anziani, a mandare avanti la famiglia, nonché costretta ad utilizzare a tale scopo i risparmi derivanti da piccole somme ereditate da suo padre”) e come del resto riconosciuto dallo stesso (vedi ER comparsa di costituzione primo grado: “lavorando stabilmente come badante, seppur in nero,….”). Del resto, il fatto che al mantenimento del nucleo familiare aveva sempre provveduto in via principale il con il suo lavoro fisso, lo si ricava ER induttivamente dalle allegazioni dello stesso, laddove l'appellante precisava che aveva “dovuto affrontare enormi sacrifici per garantire quanto necessario al nucleo familiare” (vedi comparsa di costituzione di primo grado). Infine, emerge dalla documentazione depositata dalla appellata (vedi missiva dell'avv. Guido Rimini del 29.5.2024) che sulla casa di via Marina 15 (quella per intendersi prima abitata dalla madre della dove aveva CP_1 pacificamente vissuto anche il figlio ) vi è un contenzioso ereditario tra i Per_2 congiunti e risulta, pertanto, del tutto verosimile l'asserita impossibilità per la di disporne in via esclusiva. CP_1
Pertanto, tenuto anche conto che secondo Cass. n. 975/21 “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, è del tutto condivisibile la conclusione cui perveniva il tribunale sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sia in ordine alla sua entità.
Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 883/2024 emessa Sassari il 15.7.2024, rigetta la domanda della di contributo al mantenimento del CP_1 figlio . Per_2
Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 20/2/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni