Art. 11.
Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonche' le piu' favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.
Se la domanda e' presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1 gennaio 1973. Se la domanda e' presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.
L'aumento di integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera a) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1 gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge.
Se la relativa istanza e' presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1 gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente gia' corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, saranno recuperate.
Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonche' le piu' favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.
Se la domanda e' presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1 gennaio 1973. Se la domanda e' presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.
L'aumento di integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera a) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1 gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge.
Se la relativa istanza e' presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1 gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente gia' corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, saranno recuperate.