Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2229/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIA 45 SIANO, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._1
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. VIVIANO FRANCESCA ( ) V.PAGANO N°189 C.F._3
ROCCAPIEMONTE, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._4
ROMA, 13 SIANO, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._1
INTERVENTORE
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.).
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto alla domanda attorea di rimborso delle spese per il mantenimento di CP_2
, si osserva quanto segue.
[...]
Sulla distinzione fra spese ordinarie e spese straordinarie, la giurisprudenza ha ormai delineato un quadro chiaro: sono ordinarie solo quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco, il vitto, il parrucchiere, le visite di controllo routinarie, la ricarica del cellulare, il trasporto urbano, l'abbigliamento); sono da considerarsi, invece, straordinarie tutte quelle tese a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Fino a qualche anno fa, la Cassazione riteneva che in materia di separazione personale dei coniugi, il provvedimento in base al quale il giudice stabilisce, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie relative ai figli, richiede, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, ex art. 474 c.p.c., un ulteriore intervento del giudice. Si riteneva, infatti, necessario accertare l'avveramento dell'evento cui era subordinata l'efficacia del predetto obbligo e la relativa entità e ciò in quanto si riteneva che tali elementi non fossero desumibili sulla sola base degli elementi di fatto contenuti nel primo provvedimento (cfr. Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758).
La Cassazione si è gradualmente allontanata dall'orientamento più rigoroso affermando che la decisione con la quale si dispone l'obbligo di contribuire pro-quota al pagamento delle spese mediche e scolastiche costituisce direttamente titolo esecutivo (cfr. Cass. Cass. 23 maggio 2011, n. 11316). Le spese mediche e scolastiche rappresentano, infatti, evenienze frequenti e prevedibili, tanto da rivelarsi certe nell'an e indeterminate solo nel quantum e nell'esatta collocazione temporale.
Recentemente la Corte regolatrice, nel solco giurisprudenziale tracciato, è giunta ad affermare che "in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di
Pagina 2 di 8 mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".
Sempre tale pronuncia ha precisato che "in tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna".
Il credito per spese mediche e scolastiche rivela, nella ricostruzione dei giudici di legittimità, una natura intimamente "routinaria", tanto da mostrarsi azionabile in sede forzata col supporto dell'originario titolo di condanna che ne disciplinava la ripartizione fra i coniugi.
La necessità di continui esborsi per l'istruzione e per prestazioni mediche, generiche o specialistiche non rientra, infatti, nella nozione di straordinarietà in senso stretto, in quanto la variabilità investe soltanto la misura e l'entità.
Nel nuovo corso inaugurato dalla Corte di Cassazione, quindi, solo le spese del tutto imprevedibili sono suscettibili di troncare ogni legame con l'assegno di mantenimento, tanto da richiedere per la loro riscossione coattiva l'esperimento utile di un'autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo tanto l'adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio, quanto la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economico- patrimoniali del genitore obbligato.
Nel caso di specie, pertanto, parte attrice già dispone di titolo giudiziario spendibile in sede esecutiva (provvedimento di omologa della separazione) per poter recuperare le spese mediche e quelle scolastiche di cui alle allegate fatture.
Pagina 3 di 8 Pertanto, la domanda di rimborso va dichiarata inammissibile in relazione a tali voci.
Le uniche spese che non possono essere ritenute comprese ed integrate nell'assegno di mantenimento sono quelle sostenute per la comunione della figlia.
In relazione a tali spese la domanda attorea è ammissibile in quanto è necessario esperire "un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".
Deve essere dato atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui si “esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli (Cass. n. 4182 del 02.03.2016, conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022,
Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del 30.07.2015).
Il Tribunale, alla luce delle condizioni economiche del per lungo tempo CP_2
versante in stato di disoccupazione (status, peraltro, non specificatamente contestato dall'attrice), ritiene che, nel caso di specie, si ravvisino profili di insostenibilità delle spese in questione (spese della comunione), impiegate nell'interesse della figlia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, si osserva quanto segue.
In punto di diritto va precisato che la fattispecie in questione (illecito endofamiliare), per giurisprudenza pacifica, comprende tutte le ipotesi in cui, nell'ambito di relazioni familiari, si realizzino lesioni ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Pagina 4 di 8 Ed invero, dal momento che i diritti inviolabili della persona rimangono tali anche in tale ambito, la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità aquiliana (Cass. civ., sez. I, 15.9.2011, n.18853; Cass. sez. I,
10.4.2012 n. 5652; Cass. Sez. 1, 22/11/2013 n. 26205; Cass. Sez. I, 22/07/2014, n. 16657;
Cass. sez. VI, 16/02/2015, n.3079; Cass. civ. sez. III, 27/05/2019, n.14382).
In particolare, il disinteresse del genitore nei confronti del figlio costituisce, in primo luogo, una grave violazione degli obblighi genitoriali, così come sanciti dalle norme codicistiche, tra le quali quelle contenute nell'art. 315 bis c.c.: “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni…ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”; nell'art. 316 bis c.c. secondo il quale “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, norme entrambe richiamate dagli artt. 147 e 148 c.c.
La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).
Il “diritto ad essere educato e mantenuto" deve essere inteso nel più ampio significato, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione;
tali profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
Le suindicate garanzie, desumibili dalla fonte costituzionale, appaiono oltremodo rafforzate, oltre che dalla Convenzione di New York del 20.11.89, sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d.
Carta di Nizza), che, all'art. 24, comma 3, afferma il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori;
altresì, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalle decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che - prevedendo agli artt. 8 e 14 il diritto inviolabile al rispetto della vita privata e familiare (ascrivendo alla nozione di «vita familiare» anche la relazione tra il figlio e ciascun genitore naturale, anche in assenza di convivenza tra i genitori, c. Irlanda, ric. n. 16969/90, 26 maggio 1994) e il Per_1
Pagina 5 di 8 divieto di discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio ( c. Per_2
Germania, ric. n. 29762/10, 9 febbraio 2017) - consente di individuare il diritto del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione. In conclusione, il disinteresse del genitore, oltre a costituire una grave violazione degli obblighi genitoriali come sopra descritti, incidendo su beni fondamentali, integra anche un illecito civile e consente un'autonoma azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 del 2008.
Di conseguenza, può rilevare ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale anche il pregiudizio alla sfera dell'affettività pur se non si è tradotto in una malattia fisica o psichica diagnosticabile. L'assenza ed il disinteresse del genitore privano il minore, oltre che di apporti patrimoniali anche di beni immateriali essenziali, senza possibilità di rimedio, poiché si tratta di prestazioni infungibili e che devono essere assicurate con continuità negli anni della crescita;
di conseguenza, la condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c. del codice civile, di un'azione autonoma finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla prole (Cass. n.28551/2023).
Nel dare rilievo ai danni causati al figlio dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re ipsa, ma va accertato, anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza.
La natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta l'obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili indicati (Cass. 23469/2018, Cass.
901/2018).
Pagina 6 di 8 Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria sia fondata e vada accolta nei limiti di cui di seguito.
Vanno poste in rilievo, innanzitutto, le presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza riguardanti l'impatto sulla vita di un minore della perdita del rapporto parentale, rapporto che ogni figlio ha diritto di sviluppare con il proprio genitore in una fase cruciale della crescita.
In secondo luogo, rilevano le risultanze della ctu, dall'esame della quale è emersa l'esistenza di una relazione estremamente conflittuale della figlia nei confronti del padre, connotata da intensi sentimenti di rabbia della prima, a causa della protratta assenza del padre nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il ctu ha affermato, dopo aver esaminato tutte le parti in causa, che dopo una prima fase successiva alla separazione in cui il convenuto si recava, seppur raramente, a trovare la figlia, la loro relazione è andata incontro ad un rapido deterioramento, con assenza di contatti sia in presenza che telefonici;
che lo stesso convenuto, in sede di accertamento peritale, ha ammesso di non aver cercato contatti neanche telefonici dall'anno 2011 a causa della sofferenza che la lontananza dalla figlia gli arrecava;
che il sig. ha messo in atto un progressivo ed CP_1
inesorabile distanziamento dalla figlia, non riuscendo a instaurare con lei una relazione significativa.
È, pertanto, ragionevole presumere che il progressivo allontanamento del padre dalla vita della figlia abbia provocato in quest'ultima una indubbia sofferenza psichica (danno morale), che non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato equitativamente.
Il Tribunale, tenuto conto dell'età della figlia nel momento in cui si è verificato l'allontanamento del padre dalla sua vita (circa 8 anni), della modestia delle condizioni economiche del padre, della circostanza della distanza “geografica” tra i luoghi di rispettiva residenza (che, indubbiamente ha contribuito a rendere la situazione ancora più complessa), ritiene congruo liquidare in favore di la somma complessiva di euro Controparte_2
20.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quella della ctu, seguono la soccombenza prevalente del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta, per le causali di cui in narrativa, la domanda attorea di rimborso;
Pagina 7 di 8 2) Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) Condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
difensore di dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano Controparte_2
in euro 27,00 per spese vive ed euro 2.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate Controparte_1
con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 26/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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