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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/11/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
908 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 908 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 21/06/1987 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. TADDEO ANDREA e dall' avv.
MANCINI SABRINA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 22/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 31/01 – 04/02/2008;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
21/06/1987 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N° 128 Parte
2^ Serie A anno 1987; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
22/04/2024, che integralmente si riportano:
1) nessun provvedimento deve essere emesso in merito al mantenimento del loro figlio unico , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma a Persona_1
suo favore i genitori e saranno tenuti a trasferire CP_1 Parte_1
mediante atto notarile la nuda proprietà proquota della casa coniugale con riserva dell'usufrutto a favore di . Tali diritti riguardano le unità CP_1
immobiliari qui meglio identificate: appartamento posto al terzo piano del fabbricato condominiale sito in Forlì Via Baldraccani n. 46, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 224 Particella 499 sub20, piano T-3, cat. A/3, cl. 4, vani
6,5, R.C. € 553,90 e annesso ripostiglio al piano terra nonchè vano garage distinto
2 al Foglio 224 Particella 499 sub10, piano T, cat. C/6, cl. 6, mq. 18, R.C. € 92,96 e relative proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale, compresa area coperta e scoperta di mq. 1604 individuata al CT del
Comune di Forlì Foglio 224 Particella 499 e con tutti gli oneri e servitù derivanti da originaria convenzione di edilizia residenziale agevolata debitamente trascritta, tutti diritti immobiliari come a loro pervenuti con Atto pubblico Notaio Persona_2
di Forlì Rep. n.155318 – Racc. n.3767 del 29/06/1995 trascritto a Forlì il 14/07/1995 al Reg. Gen. n.8965 e Part. n.6477; pertanto una volta conseguita la sentenza il definitivo trasferimento della nuda proprietà a favore del figlio e la Persona_1
costituzione del diritto di usufrutto a favore di verranno perfezionati CP_1
con tutte le dichiarazioni, documentazioni e formalità di legge, davanti al Notaio dalle parti prescelto, dando atto che le stesse parti intendono avvalersi dei benefici di cui all'art.19 L. 74/1987 con esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
2) nessun personale mantenimento è previsto reciprocamente a favore e carico di entrambe le parti, a fronte delle attribuzioni di natura immobiliare di cui sopra da intendersi a titolo di liquidazione di qualsiasi, eventuale, reciproca pretesa di dare e avere fra gli ex-coniugi; dette attribuzioni escluderanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8°comma L. 898/1970 la sopravvivenza, in capo ad entrambe le parti di qualsiasi ulteriore pretesa o diritto di carattere economico o patrimoniale e senza che tra loro stessi vi sia stata movimentazione di denaro, avvenendo la costituzione dei predetti diritti reali per causa solutoria nell'ambito della definitiva composizione fra gli ex coniugi delle questioni anche di natura patrimoniale conseguenti alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
3) le parti danno atto che detti accordi patrimoniali relativamente alla cessione di quota immobiliare con contestuale costituzione di usufrutto sono essenziali per la soluzione della crisi coniugale;
3 4) ai fini della tassazione per il successivo atto di trasferimento immobiliare, nonché eventualmente per il presente e, comunque, per ogni formalità collegata e conseguente al trasferimento immobiliare di cui sopra che sarà realizzato in quanto conseguente e correlato al presente atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando il successivo atto di trasferimento espressa esecuzione degli accordi intervenuti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti chiedono, sin da ora, la fruizione dei benefici previsti dalle leggi vigenti in materia, quanto all'imposta di bollo, di registro e di qualsivoglia altro genere, ai sensi della normativa vigente, dell'art. 19 della Legge 06/03/1987, n. 74 (Corte Cost.
n. 154/1999) e successiva circolare ministeriale n. 40/E del 16/03/2000;
5) le parti dichiarano altresì di aver risolto e definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale esistente tra loro in materia di comproprietà immobiliare e/o mobiliare e, salvo quanto previsto ai precedenti punti, confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, qui dedotto e non dedotto;
6) le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti come pure le successive spese notarili ed accessorie, nessuna esclusa, per trasfondere in atto pubblico e trascrivere la costituzione dei diritti di cui sopra.”
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 21/11/2024 Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 908 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 21/06/1987 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. TADDEO ANDREA e dall' avv.
MANCINI SABRINA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 22/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 31/01 – 04/02/2008;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
21/06/1987 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N° 128 Parte
2^ Serie A anno 1987; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
22/04/2024, che integralmente si riportano:
1) nessun provvedimento deve essere emesso in merito al mantenimento del loro figlio unico , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma a Persona_1
suo favore i genitori e saranno tenuti a trasferire CP_1 Parte_1
mediante atto notarile la nuda proprietà proquota della casa coniugale con riserva dell'usufrutto a favore di . Tali diritti riguardano le unità CP_1
immobiliari qui meglio identificate: appartamento posto al terzo piano del fabbricato condominiale sito in Forlì Via Baldraccani n. 46, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 224 Particella 499 sub20, piano T-3, cat. A/3, cl. 4, vani
6,5, R.C. € 553,90 e annesso ripostiglio al piano terra nonchè vano garage distinto
2 al Foglio 224 Particella 499 sub10, piano T, cat. C/6, cl. 6, mq. 18, R.C. € 92,96 e relative proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato condominiale, compresa area coperta e scoperta di mq. 1604 individuata al CT del
Comune di Forlì Foglio 224 Particella 499 e con tutti gli oneri e servitù derivanti da originaria convenzione di edilizia residenziale agevolata debitamente trascritta, tutti diritti immobiliari come a loro pervenuti con Atto pubblico Notaio Persona_2
di Forlì Rep. n.155318 – Racc. n.3767 del 29/06/1995 trascritto a Forlì il 14/07/1995 al Reg. Gen. n.8965 e Part. n.6477; pertanto una volta conseguita la sentenza il definitivo trasferimento della nuda proprietà a favore del figlio e la Persona_1
costituzione del diritto di usufrutto a favore di verranno perfezionati CP_1
con tutte le dichiarazioni, documentazioni e formalità di legge, davanti al Notaio dalle parti prescelto, dando atto che le stesse parti intendono avvalersi dei benefici di cui all'art.19 L. 74/1987 con esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
2) nessun personale mantenimento è previsto reciprocamente a favore e carico di entrambe le parti, a fronte delle attribuzioni di natura immobiliare di cui sopra da intendersi a titolo di liquidazione di qualsiasi, eventuale, reciproca pretesa di dare e avere fra gli ex-coniugi; dette attribuzioni escluderanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8°comma L. 898/1970 la sopravvivenza, in capo ad entrambe le parti di qualsiasi ulteriore pretesa o diritto di carattere economico o patrimoniale e senza che tra loro stessi vi sia stata movimentazione di denaro, avvenendo la costituzione dei predetti diritti reali per causa solutoria nell'ambito della definitiva composizione fra gli ex coniugi delle questioni anche di natura patrimoniale conseguenti alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
3) le parti danno atto che detti accordi patrimoniali relativamente alla cessione di quota immobiliare con contestuale costituzione di usufrutto sono essenziali per la soluzione della crisi coniugale;
3 4) ai fini della tassazione per il successivo atto di trasferimento immobiliare, nonché eventualmente per il presente e, comunque, per ogni formalità collegata e conseguente al trasferimento immobiliare di cui sopra che sarà realizzato in quanto conseguente e correlato al presente atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando il successivo atto di trasferimento espressa esecuzione degli accordi intervenuti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti chiedono, sin da ora, la fruizione dei benefici previsti dalle leggi vigenti in materia, quanto all'imposta di bollo, di registro e di qualsivoglia altro genere, ai sensi della normativa vigente, dell'art. 19 della Legge 06/03/1987, n. 74 (Corte Cost.
n. 154/1999) e successiva circolare ministeriale n. 40/E del 16/03/2000;
5) le parti dichiarano altresì di aver risolto e definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale esistente tra loro in materia di comproprietà immobiliare e/o mobiliare e, salvo quanto previsto ai precedenti punti, confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, qui dedotto e non dedotto;
6) le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti come pure le successive spese notarili ed accessorie, nessuna esclusa, per trasfondere in atto pubblico e trascrivere la costituzione dei diritti di cui sopra.”
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 21/11/2024 Il Presidente Massimo Di Patria
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