Art. 57.
All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi e, ove occorra, della prima annualita' di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonche' per l'eventuale conguaglio di interessi, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi e, ove occorra, della prima annualita' di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonche' per l'eventuale conguaglio di interessi, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.