Articolo 57 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 56Articolo 58
Versione
9 agosto 1967
Art. 57.
All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi e, ove occorra, della prima annualita' di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonche' per l'eventuale conguaglio di interessi, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967