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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1353/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1353/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 629/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Trebisacce il 10.10.2016, depositata il 31.10.2016 e non notificata”, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Pizzi Parte_1
e Angela Modafferi, domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante (in data 12.12.2024) in sostituzione dell'udienza del giorno 14.01.2025.
In particolare, parte appellante ha depositato note del seguente tenore “Con espresso richiamo alle difese spiegate negli scritti di parte, e con particolare riguardo alle note depositate in data
25/01/2023 per la trattazione scritta dell'udienza tenutasi il giorno 8 febbraio 2023, da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ove gli scriventi avvocati hanno provveduto a precisare e rassegnare le conclusioni, in questa sede nell'interesse del sig. avv. si insiste Parte_1 affinché l'On.le Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice di Appello, accolga il presente gravame e per l'effetto riformi la sentenza n. 629/2016 resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, disponendo l'annullamento dell'ordinanza/ingiunzione prot. 00015217 Parte_2
21/06/2016 Area III, con la quale la respingeva il ricorso amministrativo Controparte_1 avente ad oggetto la contestazione del verbale d'infrazione al Codice della Strada n. 23210X/2015, ingiungendo il pagamento della sanzione pari ad € 338,00 oltre spese di notifica e bollo per la violazione dell'art. 142/8 C.d.S. Con condanna della al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado, da attribuire in favore degli avv.ti Angela Modafferi e Pizzi Giuseppe, quali avvocati distrattari, come da nota
1 spese depositata unitamente alle note di trattazione scritta dell'udienza tenutasi il giorno
08/02/2023. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta per la decisione.”.
La causa è stata riservata in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 24 Marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 22.01.2025).
Parte appellata ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale nel rispetto dei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
629/2016 del Giudice di Pace di Trebisacce emessa il 10.10.2016 e depositata il 31.10.2016, con la quale in assenza della costituzione della convenuta, nonché nella completa assenza di CP_1 qualsivoglia documentazione atta a censurare quanto rilevato dalla parte opponente, il giudice di prime cure ha rigettato l'originario ricorso e ha confermato l'ordinanza/ingiunzione emessa dalla in ordine al verbale d'infrazione al Codice della Strada oggetto di Controparte_1 contestazione, elevato dalla polizia municipale di Rocca Imperiale, a seguito della riscontrata violazione di cui all'art. 142, co.8 c.d.s. avvenuta in data 06.09.2015 lungo la SS.106 km412-338
Dir. Sud (cfr. verbale n.23210X/2015).
Il Giudice di Pace di Trebisacce, in particolare, ha confermato il provvedimento opposto ritenendo che l'Autorità amministrativa resistente avesse “delibato il ricorso, proposto ex art. 203 C.d.S., sulla base della documentazione trasmessa dall'organo accertatore”. A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha articolato tre motivi di impugnazione (“Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 40/2006”; “Contrarietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.”; Mancata ed errata valutazione dei mezzi di prova. Inesistenza della fase istruttoria”).
L'appellante ha dedotto: che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa e in ossequio alla regola contenuta nell'art. 2697 c.c., è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa, “sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione”; che, nel caso di specie, la oltre a rinunciare alla CP_1 costituzione in giudizio, non aveva provveduto alla trasmissione del rapporto redatto dalla polizia municipale di Rocca Imperiale;
che, nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante su parte resistente, il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, postulando avvenuto, nella sua esaustività e correttezza, l'esame dei documenti condotto dalla , senza necessità CP_1 di vagliare, limitatamente ai motivi di opposizione, la fondatezza della pretesa creditoria, ritenuta giudizialmente accertata senza “alcun tipo di istruttoria”; che l'ingiustizia della decisione, basata su
2 una motivazione “contraria a qualsiasi ragionamento giuridicamente logico ed insufficiente a giustificare il rigetto della domanda di parte opponente”, traspare ancor più considerando che, in un
“secondo giudizio” rispetto a quello esitato con la sentenza gravata (avente ad oggetto la medesima fattispecie giuridica) lo stesso Giudice di Pace di Trebisacce ha reso una pronuncia favorevole per la parte ricorrente, annullando l'ordinanza ingiunzione della , la quale, non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non aveva dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria vantata con l'atto impugnato. Tanto dedotto, il ha così concluso: “Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza Pt_1
n. 629/2016 del 10/10/2016 resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, accogliere la domanda ed annullare l'ordinanza/ingiunzione di pagamento emessa dalla;
Per l'effetto, Controparte_1 condannare la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 diritti, onorari nonché rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. Celebratasi la prima udienza in data 15.03.2018, disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado, il procedimento è pervenuto alla scrivente in data 05.04.2019.
All'udienza del 12.09.2019, il Giudice, avendo rilevato che nella relata di notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello non erano indicati i pubblici registri da cui erano stati estratti gli indirizzi di posta elettronica certificata della convenuta, ha dichiarato la nullità della notifica, nei confronti di quest'ultima, disponendo la rinnovazione entro il termine perentorio del 19.12.2019.
A seguito di alcuni rinvii, disposti anche per esigenze d'ufficio, si è pervenuti all'udienza del
14.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dove l'appellante ha precisato e concluso come in atti.
Va innanzitutto rilevata la tempestività del gravame, con le precisazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie non risulta avvenuta la notifica della sentenza, sicché trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. secondo cui “Indipendentemente dalla notificazione l'appello
… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”
Come si evince dalla lettura della decisione di primo grado, la sentenza è stata depositata il
31.10.2016, sicché il termine entro cui proporre impugnazione era coincidente con il 02.05.2017.
Parte appellante ha introdotto il presente giudizio di appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.04.2017, con successivo deposito dell'atto di citazione in data 02.05.2017. Tanto precisato, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione derivante dalla violazione di norme del codice della strada.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n. 13736/2018), ha precisato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011, l'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è regolato dal rito del lavoro e, pertanto, l'impugnazione va proposta con ricorso. La logica conseguenza è che “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. S.U. n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5,
3 del citato d. lgs .n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (cfr. Cass. n. 19288/2017 e, nello stesso senso, Cass. n. 25061/2015). Orbene, l'applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte nel caso di specie comporta che l'appello proposto è tempestivo, in quanto proposto entro il termine c.d.
“lungo” di 6 mesi di cui all'art. 327 c.p.c., coincidente con il 02.05.2017 (cfr. timbro di deposito in cancelleria).
Ciononostante, l'appello va dichiarato inammissibile per le ragioni dappresso indicate.
Va preliminarmente premesso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice intende dare continuità, “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n.
1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018).
Ciò posto, rileva il Tribunale che a seguito della dichiarata nullità della prima notifica dell'atto di citazione (cfr. verb. ud. del 12.09.2019), l'odierno appellante in data 19.12.2019 ha rinnovato la notifica dell'atto di appello, destinandolo alla “ , in persona del P.p.t., Piazza Controparte_1
XI Settembre Cosenza” e non, come avrebbe dovuto fare, presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro.
Rebus sic stantibus, alla luce delle superiori premesse, occorre ritenere nulla la rinnovazione effettuata da parte appellante che, in violazione del dato normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, non ha provveduto alla notifica dell'atto giudiziario presso l'Avvocatura di Stato.
Tenuto conto che è stata disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione, atteso che quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, tenuto conto che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Per tutte queste ragioni, la rinnovazione così effettuata è da ritenersi irrimediabilmente nulla, in difetto della sola sanatoria configurabile in caso di costituzione del convenuto contumace.
Conseguentemente, l'appello, in adesione a quanto statuito dalla Cassazione in relazione a fattispecie simili (cfr. Cass. Civ. n. 13637 del 2017; conf. Cass. Civ. n. 23587 del 2006), va dichiarato inammissibile, rilevando nel caso di specie che la parte appellante non ha provveduto a instaurare correttamente il contraddittorio, venuto a mancare radicalmente.
Ad abundantiam, osserva il Giudice che la declaratoria di inammissibilità del gravame deriva anche dalla violazione del procedimento di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, in combinazione con la perentorietà del termine assegnato dal Giudice ex art. 291 c.p.c. e con l'impossibilità di assegnazione di un ulteriore termine per provvedere all'incardinazione del contraddittorio.
E, infatti, in base a un condivisibile insegnamento della corte di legittimità, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova
4 udienza, trattandosi di atto che manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non è ancora formalmente assistita da un difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (cfr.
Cass. 32191/2022; Cass. n. 28810 del 2019). Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, l'appellante ha rinnovato la notifica della citazione in appello, proprio attraverso la combinazione del primo atto introduttivo con il verbale dell'udienza del 12.09.2019, dove il
Giudice aveva dichiarato la nullità della notifica e ordinato la rinnovazione della stessa.
Pertanto, dando seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, l'appello, anche sotto tale profilo, va dichiarato inammissibile, atteso che la parte onerata non ha ottemperato validamente all'ordine impartito dal giudice, ledendo, ulteriormente, il principio costituzionale del contraddittorio, già violato per le considerazioni sopra svolte. Invero, l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente - laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione.
In ordine alle spese di lite, in ragione della pronuncia adottata, nulla su di esse va stabilito.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. NULLA sulle spese di lite.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
4. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Castrovillari in data 16.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1353/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 629/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Trebisacce il 10.10.2016, depositata il 31.10.2016 e non notificata”, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Pizzi Parte_1
e Angela Modafferi, domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante (in data 12.12.2024) in sostituzione dell'udienza del giorno 14.01.2025.
In particolare, parte appellante ha depositato note del seguente tenore “Con espresso richiamo alle difese spiegate negli scritti di parte, e con particolare riguardo alle note depositate in data
25/01/2023 per la trattazione scritta dell'udienza tenutasi il giorno 8 febbraio 2023, da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, ove gli scriventi avvocati hanno provveduto a precisare e rassegnare le conclusioni, in questa sede nell'interesse del sig. avv. si insiste Parte_1 affinché l'On.le Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice di Appello, accolga il presente gravame e per l'effetto riformi la sentenza n. 629/2016 resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, disponendo l'annullamento dell'ordinanza/ingiunzione prot. 00015217 Parte_2
21/06/2016 Area III, con la quale la respingeva il ricorso amministrativo Controparte_1 avente ad oggetto la contestazione del verbale d'infrazione al Codice della Strada n. 23210X/2015, ingiungendo il pagamento della sanzione pari ad € 338,00 oltre spese di notifica e bollo per la violazione dell'art. 142/8 C.d.S. Con condanna della al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado, da attribuire in favore degli avv.ti Angela Modafferi e Pizzi Giuseppe, quali avvocati distrattari, come da nota
1 spese depositata unitamente alle note di trattazione scritta dell'udienza tenutasi il giorno
08/02/2023. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta per la decisione.”.
La causa è stata riservata in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 24 Marzo 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 22.01.2025).
Parte appellata ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale nel rispetto dei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
629/2016 del Giudice di Pace di Trebisacce emessa il 10.10.2016 e depositata il 31.10.2016, con la quale in assenza della costituzione della convenuta, nonché nella completa assenza di CP_1 qualsivoglia documentazione atta a censurare quanto rilevato dalla parte opponente, il giudice di prime cure ha rigettato l'originario ricorso e ha confermato l'ordinanza/ingiunzione emessa dalla in ordine al verbale d'infrazione al Codice della Strada oggetto di Controparte_1 contestazione, elevato dalla polizia municipale di Rocca Imperiale, a seguito della riscontrata violazione di cui all'art. 142, co.8 c.d.s. avvenuta in data 06.09.2015 lungo la SS.106 km412-338
Dir. Sud (cfr. verbale n.23210X/2015).
Il Giudice di Pace di Trebisacce, in particolare, ha confermato il provvedimento opposto ritenendo che l'Autorità amministrativa resistente avesse “delibato il ricorso, proposto ex art. 203 C.d.S., sulla base della documentazione trasmessa dall'organo accertatore”. A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha articolato tre motivi di impugnazione (“Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 40/2006”; “Contrarietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339
c.p.c.”; Mancata ed errata valutazione dei mezzi di prova. Inesistenza della fase istruttoria”).
L'appellante ha dedotto: che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa e in ossequio alla regola contenuta nell'art. 2697 c.c., è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa, “sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione”; che, nel caso di specie, la oltre a rinunciare alla CP_1 costituzione in giudizio, non aveva provveduto alla trasmissione del rapporto redatto dalla polizia municipale di Rocca Imperiale;
che, nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante su parte resistente, il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, postulando avvenuto, nella sua esaustività e correttezza, l'esame dei documenti condotto dalla , senza necessità CP_1 di vagliare, limitatamente ai motivi di opposizione, la fondatezza della pretesa creditoria, ritenuta giudizialmente accertata senza “alcun tipo di istruttoria”; che l'ingiustizia della decisione, basata su
2 una motivazione “contraria a qualsiasi ragionamento giuridicamente logico ed insufficiente a giustificare il rigetto della domanda di parte opponente”, traspare ancor più considerando che, in un
“secondo giudizio” rispetto a quello esitato con la sentenza gravata (avente ad oggetto la medesima fattispecie giuridica) lo stesso Giudice di Pace di Trebisacce ha reso una pronuncia favorevole per la parte ricorrente, annullando l'ordinanza ingiunzione della , la quale, non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non aveva dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria vantata con l'atto impugnato. Tanto dedotto, il ha così concluso: “Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza Pt_1
n. 629/2016 del 10/10/2016 resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, accogliere la domanda ed annullare l'ordinanza/ingiunzione di pagamento emessa dalla;
Per l'effetto, Controparte_1 condannare la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 diritti, onorari nonché rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. Celebratasi la prima udienza in data 15.03.2018, disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado, il procedimento è pervenuto alla scrivente in data 05.04.2019.
All'udienza del 12.09.2019, il Giudice, avendo rilevato che nella relata di notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in appello non erano indicati i pubblici registri da cui erano stati estratti gli indirizzi di posta elettronica certificata della convenuta, ha dichiarato la nullità della notifica, nei confronti di quest'ultima, disponendo la rinnovazione entro il termine perentorio del 19.12.2019.
A seguito di alcuni rinvii, disposti anche per esigenze d'ufficio, si è pervenuti all'udienza del
14.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dove l'appellante ha precisato e concluso come in atti.
Va innanzitutto rilevata la tempestività del gravame, con le precisazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie non risulta avvenuta la notifica della sentenza, sicché trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. secondo cui “Indipendentemente dalla notificazione l'appello
… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”
Come si evince dalla lettura della decisione di primo grado, la sentenza è stata depositata il
31.10.2016, sicché il termine entro cui proporre impugnazione era coincidente con il 02.05.2017.
Parte appellante ha introdotto il presente giudizio di appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.04.2017, con successivo deposito dell'atto di citazione in data 02.05.2017. Tanto precisato, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione derivante dalla violazione di norme del codice della strada.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n. 13736/2018), ha precisato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011, l'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è regolato dal rito del lavoro e, pertanto, l'impugnazione va proposta con ricorso. La logica conseguenza è che “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. S.U. n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5,
3 del citato d. lgs .n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado” (cfr. Cass. n. 19288/2017 e, nello stesso senso, Cass. n. 25061/2015). Orbene, l'applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte nel caso di specie comporta che l'appello proposto è tempestivo, in quanto proposto entro il termine c.d.
“lungo” di 6 mesi di cui all'art. 327 c.p.c., coincidente con il 02.05.2017 (cfr. timbro di deposito in cancelleria).
Ciononostante, l'appello va dichiarato inammissibile per le ragioni dappresso indicate.
Va preliminarmente premesso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice intende dare continuità, “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n.
1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018).
Ciò posto, rileva il Tribunale che a seguito della dichiarata nullità della prima notifica dell'atto di citazione (cfr. verb. ud. del 12.09.2019), l'odierno appellante in data 19.12.2019 ha rinnovato la notifica dell'atto di appello, destinandolo alla “ , in persona del P.p.t., Piazza Controparte_1
XI Settembre Cosenza” e non, come avrebbe dovuto fare, presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro.
Rebus sic stantibus, alla luce delle superiori premesse, occorre ritenere nulla la rinnovazione effettuata da parte appellante che, in violazione del dato normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, non ha provveduto alla notifica dell'atto giudiziario presso l'Avvocatura di Stato.
Tenuto conto che è stata disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione, atteso che quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, tenuto conto che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Per tutte queste ragioni, la rinnovazione così effettuata è da ritenersi irrimediabilmente nulla, in difetto della sola sanatoria configurabile in caso di costituzione del convenuto contumace.
Conseguentemente, l'appello, in adesione a quanto statuito dalla Cassazione in relazione a fattispecie simili (cfr. Cass. Civ. n. 13637 del 2017; conf. Cass. Civ. n. 23587 del 2006), va dichiarato inammissibile, rilevando nel caso di specie che la parte appellante non ha provveduto a instaurare correttamente il contraddittorio, venuto a mancare radicalmente.
Ad abundantiam, osserva il Giudice che la declaratoria di inammissibilità del gravame deriva anche dalla violazione del procedimento di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, in combinazione con la perentorietà del termine assegnato dal Giudice ex art. 291 c.p.c. e con l'impossibilità di assegnazione di un ulteriore termine per provvedere all'incardinazione del contraddittorio.
E, infatti, in base a un condivisibile insegnamento della corte di legittimità, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova
4 udienza, trattandosi di atto che manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non è ancora formalmente assistita da un difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto (cfr.
Cass. 32191/2022; Cass. n. 28810 del 2019). Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, l'appellante ha rinnovato la notifica della citazione in appello, proprio attraverso la combinazione del primo atto introduttivo con il verbale dell'udienza del 12.09.2019, dove il
Giudice aveva dichiarato la nullità della notifica e ordinato la rinnovazione della stessa.
Pertanto, dando seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, l'appello, anche sotto tale profilo, va dichiarato inammissibile, atteso che la parte onerata non ha ottemperato validamente all'ordine impartito dal giudice, ledendo, ulteriormente, il principio costituzionale del contraddittorio, già violato per le considerazioni sopra svolte. Invero, l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente - laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione.
In ordine alle spese di lite, in ragione della pronuncia adottata, nulla su di esse va stabilito.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. NULLA sulle spese di lite.
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
4. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Castrovillari in data 16.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.
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