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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2024, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. nr. 756/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 756/2024 promosso da:
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Danella Parte_1 C.F._1
(c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, (c.f. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Cesare Gallinelli CP_1 C.F._3
(c.f. – PEC , C.F._4 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta come da note in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 2.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da almeno il luglio del 2023.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta, pertanto, alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie, alla percezione dell'assegno unico e alla gestione dell'indennità di frequenza da parte della madre, si palesa conforme agli interessi della minore. Vi è accordo economico e anche con riferimento alla casa coniugale.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , (c.f. Parte_1
nato ad [...], il [...] e , (c.f. C.F._1 CP_1
) nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._3
in Anzio il 12.10.2013, come da registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno
2013, n. 102, parte 2, S. A;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Presidente Est. e Rel.
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 756/2024 promosso da:
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Danella Parte_1 C.F._1
(c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, (c.f. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Cesare Gallinelli CP_1 C.F._3
(c.f. – PEC , C.F._4 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta come da note in sostituzione dell'udienza del 25.9.2024.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 2.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da almeno il luglio del 2023.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta, pertanto, alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie, alla percezione dell'assegno unico e alla gestione dell'indennità di frequenza da parte della madre, si palesa conforme agli interessi della minore. Vi è accordo economico e anche con riferimento alla casa coniugale.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , (c.f. Parte_1
nato ad [...], il [...] e , (c.f. C.F._1 CP_1
) nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._3
in Anzio il 12.10.2013, come da registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno
2013, n. 102, parte 2, S. A;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Presidente Est. e Rel.
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2