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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2024, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Paola Tanara Presidente rel.
Alessandra Arceri Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura allegata – dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e
Valentina Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace in via
Cappuccini n. 19, a Milano
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1976 e residente in Istanbul (Turchia), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dagli avv.ti Maria Luisa Giacobino e Alessandra Tittarelli, presso il cui studio sito in Milano, via Domenichino 11 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 14 Oggetto: appello ex art.473bis.30 avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di
Milano, emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024, a definizione del procedimento
RG. 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“…chiede la revisione parziale del provvedimento collegiale di primo grado impugnato
(formalmente un decreto, ma nella sostanza una sentenza impugnabile con il ricorso in appello qui proposto) e, per l'effetto, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
A) esonerare l'appellante dalle trasferte mensili in Turchia;
B) disporre che trascorra con R_ il padre il 100% delle vacanze previste dal calendario scolastico con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
C) ridurre l'assegno perequativo a importo non superiore a €177 mensili ed estendere alla signora l'obbligo di CP_1 concorrere pariteticamente al costo delle spese previste dal Protocollo riguardanti
e cioè c.1) sia delle trasferte in aereo di per recarsi in Italia c.2) sia R_ R_ della terapeuta di identificata nella dottoressa;
R_ Per_2
D) con vittoria di spese legali.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“…che la Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ex art
473 bis.30 c.p.c. proposto dal sig. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- respingere l'impugnazione avanzata dal sig. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, e conseguentemente;
- confermare integralmente il provvedimento n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, pubblicato il 13.05.2024, emesso nel procedimento R.G.: 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla sig.ra CP_1
- in ogni caso con vittoria di competenze legali e spese del presente grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
pagina 2 di 14 “Ritenuto che il provvedimento impugnato è correttamente motivato ed immune dalle censure mosse da parte appellante che risultano pertanto infondate. In particolare, rispetto alla situazione di fatto posta a fondamento delle motivazioni del provvedimento impugnato non emergono fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento di primo grado. Valutata la situazione complessiva risultante dagli atti e l'età di R_ si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado che - all'esito di ampia e articolata istruttoria- ha autorizzato il trasferimento all'estero della minore con la madre, regolamentando il diritto di vista con il padre, nonché ha regolato le questioni economiche relative all'entità del contributo per il mantenimento delle spese sanitarie.
Ritenuto, pertanto, che la decisione assunta dal Tribunale ordinario di Milano con il provvedimento impugnato risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore, chiede la conferma del decreto impugnato con rigetto dell'appello”.
FATTO E DIRITTO
1. di e contraevano matrimonio in data 18.09.2005 e dalla Pt_1 Pt_1 CP_1 loro unione nasceva il 15.02.2008 la figlia R_
2. Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2016, pubblicata il 22.02.2016, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 09.05.2023 la sig.ra adiva il Tribunale di Milano, CP_1 chiedendo la modifica della sentenza di divorzio, già modificata con decreto del
23.12.2020, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della stessa e, in particolare, chiedeva: l'affidamento esclusivo di o R_
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé; l'autorizzazione al trasferimento di con la madre a Istanbul;
la modulazione delle modalità di R_ visita e dei tempi di permanenza della minore presso il padre;
il riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e fino alla sua completa autonomia economica il maggior importo ritenuto congruo dal Tribunale;
disporre che il sig. con Parte_1
l'autorizzazione del trasferimento di in Turchia, sostenesse nella misura del R_
100% il costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia e R_ confermare nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
4. Con memoria depositata il 20.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il Parte_1 quale chiedeva di respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, negare alla sig.ra l'autorizzazione a trasferire la residenza di in Turchia;
chiedeva, CP_1 R_ altresì, l'affidamento esclusivo di , con possibilità per la madre di incontrare R_
pagina 3 di 14 la figlia una settimana al mese presso la casa di Milano via Boccaccio n. 22 di proprietà del sig. , accollandosi le utenze e le spese condominiali ordinarie, Parte_1 dando atto della disponibilità del padre a rinunciare alle vacanze con la figlia sia nei mesi di luglio e agosto sia a Natale e Pasqua, periodi di competenza materna;
chiedeva, inoltre, di provvedere al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé a Milano e, per l'effetto, essere esonerato dall'assegno perequativo di €.800,00, ferma la condivisione delle spese straordinarie.
5. Con note scritte depositate il 29.04.2024 la sig.ra chiedeva in definitiva: CP_1
l'affidamento condiviso di con collocamento presso di sé ad Istanbul e R_
l'autorizzazione al trasferimento di ad Istanbul e all'iscrizione di al R_ R_ liceo scientifico I.M.I. di Istanbul;
la modulazione del calendario di frequentazione padre-figlia come da piano genitoriale allegato;
la prosecuzione del percorso psicoterapeutico di DE con la dott.ssa porre a carico del sig. a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €.1.300,00 (o il diverso importo ritenuto equo), a decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (09.05.23), nonché il 100% del costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia in Turchia, il costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Istanbul/Milano di ed il costo delle sedute di DE con la R_ dott.ssa . Per_2
6. Con note depositate nella medesima data il sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1 assumere i provvedimenti ex artt. 333 e 337 ter c.c. meglio rispondenti all'interesse di contemplando, eventualmente, una limitazione della responsabilità dei
R_ genitori in punto di istruzione e scelte scolastiche e, per l'effetto, prescrivere di iscrivere ad un college di Como, Lugano o Losanna;
chiedeva altresì di dare
R_ atto della sua disponibilità a raggiungere a fine settimana alternati nella città
R_ dove si trova il college e, eventualmente, sostituire la madre qualora questa preferisse trattenersi ad Istanbul, nonché a rimodulare il periodo di vacanza scolastica, tenendo conto delle frequentazioni effettive fra e i genitori nel corso dell'anno
R_ scolastico;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno perequativo e la previsione di mantenimento diretto di CP_1 da parte di ciascun genitore nei tempi di relativa spettanza. In via
R_ subordinata, il sig. chiedeva l'affido super esclusivo della figlia, con una Parte_1 regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia tale per cui potesse
R_ trascorrere a Istanbul tutte le vacanze estive, invernali ed i ponti, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, pagina 4 di 14 disponendo il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore. In R_ estremo subordine, chiedeva di disporre che vivesse nella casa coniugale, R_ coabitando con governante madrelingua inglese, e il padre potesse convivere con lei nei tempi di assenza della madre – qualora questa decidesse di venire in Italia – e comunque almeno due settimane al mese, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, disponendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. In ogni caso, il sig. chiedeva di dare Parte_1 atto della sua disponibilità ad avviare la terapia di supporto nel recupero del rapporto con la figlia indicata dal CTU e di confermare le restanti prescrizioni dell'ordinanza del 20.07.2023 e del decreto del 23.12.2020.
7. Con il provvedimento definitivo in questa sede impugnato, prendendo atto delle risultanze della CTU effettuata, il Tribunale di Milano così statuiva: confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
disponeva il collocamento R_ prevalente di presso la madre ad Istanbul (Turchia), autorizzando il R_ trasferimento della minore ad Istanbul e l'iscrizione per gli anni accademici
2024/2025 e 2025/2026 al liceo scientifico statale “I.M.I.” (scuola internazionale italiana sita ad Istanbul); disponeva la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa di Milano, a distanza ed in presenza durante i rientri in R_ Per_2
Italia della minore;
disponeva che i genitori individuassero un professionista della salute privato o un centro privato sito in Italia in cui operino educatori domiciliari e psicologi per supportare padre e figlia nella ripresa della relazione;
invitava entrambi i genitori ad avviare percorsi individuali di sostegno psicologici e psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità; prevedeva che il trasferimento di venisse
R_ attuato a decorrere dall'1.08.2024 e comunque solo dopo l'individuazione del centro/professionista suddetto;
disponeva la regolamentazione degli incontri padre- figlia per i mesi di maggio, giugno e luglio, prevedendo che dal mese di settembre il padre potrà recarsi in Turchia da un fine settimana lungo al mese e
R_ R_ dovrà trascorrere in Italia dal padre o dai nonni paterni i 2/3 delle vacanze scolastiche previste dalla scuola turca, che i genitori concorderanno unitamente al centro/professionista che coordina il lavoro di ripristino della relazione padre/figlia; poneva interamente a carico del padre i costi dei voli aerei, dei soggiorni e delle vacanze italiane di nonché i costi della terapia con la dott.ssa e del
R_ Per_2 centro/professionista privato, disponendo, inoltre, che il padre dovrà versare alla madre, a decorrere dal mese di giugno 2024, la somma di €.800,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di ed il 50% delle spese straordinarie;
revocava
R_
pagina 5 di 14 l'assegnazione alla madre della casa familiare;
compensava fra le parti le spese di lite e poneva a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto di autorizzare il trasferimento di in Turchia alla luce degli esiti della CTU R_ psicologica sul nucleo familiare (disposta con decreto del 20.7.2023 e depositata il
18.3.2024) e valutando le dichiarazioni rese da in sede di ascolto all'udienza R_ del 18.7.2023, pur nella consapevolezza che la volontà espressa da appariva R_ lontana da una logica di discernimento libera e consapevole. La stessa aveva, R_ infatti, riferito il proprio malessere nei periodi di convivenza con il padre e la volontà di trasferirsi ad Istanbul con la madre, definendola una città molto bella in cui vivere, dove ha amici e diversi parenti a cui è legata (“perché quando sono lì mi diverto, ho gli amici, la mia famiglia, con la quale mi sento a casa;
a differenza di qui, perché ad esempio con mia nonna paterna non ho lo stesso rapporto nonostante la veda più spesso… se andassi in Turchia, per vedere mio AP potrei fare un weekend lungo ogni tanto in Italia e ogni tanto potrebbe venire lui … Riassumendo vorrei andare in Turchia
per questi motivi
: innanzitutto perché sto molto bene lì e mi piace molto
Istanbul, è una città molto bella in cui vivere;
poi per la famiglia, ho dei cugini con cui mi trovo molto bene, uno di 10 anni, che è figlio della sorella di mia mamma e altri più grandi di me di qualche anno, che sono però cugini alla lontana;
ho una zia, una nonna, un cuginetto di 10 anni e ho amici con cui mi trovo molto bene;
mi piace molto il liceo italiano che c'è lì, mi incuriosisce molto e mi piacerebbe frequentarlo” cfr. verbale d'udienza del 18.7.2023). Dalla disposta CTU era emerso che le personalità di entrambi i genitori presentavano criticità e che nell'espletamento delle operazioni peritali aveva mantenuto R_ ferma la sua posizione rispetto al trasferimento in Turchia. Il CTU aveva rilevato che sia il trasferimento di ad Istanbul che la permanenza della stessa a Milano R_ avrebbero potuto far emergere alcuni risvolti pregiudizievoli e giungeva alla conclusione che, nonostante nessuna delle due soluzioni rappresentasse il reale interesse della minore, la permanenza di presso la madre fosse la condizione R_ con “un margine più residuale di rischio […] con il grosso interrogativo che -in futuro- l'idealizzazione e la fuga in una meta ideale possano svanire, lasciando nuovamente esposta ai suoi vissuti di delusione. E' pur vero che tra due anni R_ la ragazza raggiungerà la maggiore età e potrà progettare ancora ulteriori ed eventuali rivisitazioni del proprio progetto di vita e che, ad oggi, la sua condizione
pagina 6 di 14 anagrafica e la consapevolezza del valore del suo consenso devono per forza essere tenuti in debita considerazione per le decisioni in merito alla sua vita.”.
Con riferimento al contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia determinato in €. 800,00 il Tribunale ha tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, alla circostanza che il padre avrebbe provveduto al mantenimento diretto di durante la permanenza della stessa in Italia e R_ avrebbe sostenuto i costi di trasferimento suoi e della figlia da e per la Turchia;
ha al contempo, considerato che la casa familiare di via Boccaccio a Milano – fino al provvedimento impugnato nella disponibilità della - sarebbe tornata nella CP_1 piena disponibilità dello stesso, rilevando inoltre, che il trasferimento della in CP_1
Turchia, tanto da lei auspicato anche per ragioni economiche, le avrebbe consentito di incrementare i propri introiti e che il costo della vita ad Istanbul è significativamente minore rispetto a Milano.
8. Avverso tale provvedimento ha proposto appello in data 26.06.2024 Parte_1
censurandone le parti in cui: a) introduce la possibilità (“potrà”) per il padre
[...] di affrontare trasferte sistematiche per fare visita alla figlia in Turchia;
b) circoscrive ai 2/3 delle vacanze scolastiche di il tempo del rientro della minore in Italia;
R_
c) lo obbliga a concorrere al mantenimento della minore con un contributo mensile di
€. 800,00, in aggiunta all'intero costo sia delle trasferte in aereo della figlia, sia della terapeuta di , la dott.ssa , sia, infine, del Centro privato. R_ Per_2
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante chiede di essere esplicitamente esonerato dalle trasferte mensili in Turchia, in primo luogo perché le sue condizioni di salute non gli consentono di affrontare sistematicamente un impegno così gravoso
(cfr. certificato attestante l'invalidità parziale del - doc. B) e, inoltre, Parte_1 perché la Turchia è un Paese illiberale ove, qualora egli fosse nuovamente denunciato dalla ex moglie o dalla figlia, non godrebbe delle garanzie previste per gli imputati in
Italia. Nel mese di dicembre 2022, infatti, in seguito ad una lite intercorsa tra padre e figlia, quest'ultima chiamava la Polizia accusando il padre di aver tentato di strangolarla, per cui il veniva indagato e veniva avviato un procedimento Parte_1 penale a suo carico (n. 177/2023), conclusosi, a suo dire, con un'archiviazione.
Quanto al secondo motivo di appello, il chiede che venga disposto che la Parte_1 figlia trascorra con lui il 100% delle vacanze scolastiche invernali ed estive, con decorrenza dalle festività natalizie del corrente anno (la totalità delle vacanze invernali nel 2024, la totalità delle vacanze estive e invernali nel 2025, la totalità delle vacanze scolastiche previste dal calendario fino alla data del 15.02.2026, pagina 7 di 14 quando compirà diciotto anni). L'appellante evidenzia, infatti, che R_ R_ raggiungerà la maggiore età tra un anno e mezzo e sarà libera di “cancellarlo, se vorrà, dalla propria vita”; per questo, fino ad allora, dovrebbe riservare il R_ proprio tempo libero a coltivare il rapporto con il padre in Italia, dove ha amici, ricordi e luoghi cari e potrebbe presenziare agli incontri terapeutici finalizzati al recupero del rapporto padre-figlia.
Quanto al terzo motivo di appello, l'appellante rileva che l'importo di €.800,00 in
Turchia non corrisponde al controvalore in lire turche dell'ammontare in euro;
l'importo di €. 800,00 avrebbe, in Turchia un potere d'acquisto pari ad €. 3.600,00 in Italia. Sostiene, quindi, l'appellante che per garantire un potere di acquisto in Turchia equivalente a quello dato in Italia dalla somma mensile di €.800,00 sarebbe sufficiente un suo contributo di €.177,00 al mese. Aggiunge che la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli deve tener conto delle concrete esigenze di vita del beneficiario, anche per evitare di riconoscere importi spropositati, diseducativi per i figli e potenziali fonti di indebite locupletazioni per il genitore collocatario. Da ultimo, evidenzia di non avere un'occupazione lavorativa, mentre la sig.ra imprenditrice, avrà occasione di incrementare i suoi introiti in Turchia. CP_1
9. Con memoria depositata il 13.09.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1 la quale, contestando la ricostruzione avversaria, ha eccepito in primo luogo
l'inammissibilità dell'appello e la possibilità di procedere nei termini di cui all'art.350 bis c.p.c., poiché i motivi di appello sarebbero manifestamente infondati;
l'appellante non avrebbe sollevato censure alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e avrebbe dedotto passaggi argomentativi irrilevanti, contraddittori e contrastanti con altri capi non impugnati del provvedimento (ad esempio, relativamente alla frequentazione).
Parte appellata ha poi dedotto l'inammissibilità delle domande dell'appellante per la violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello ex art.473bis.35 c.p.c., in quanto controparte avrebbe formulato nel presente giudizio, domande mai avanzate nel corso del giudizio di primo grado e comunque diverse da quelle precisate nelle note del 29.04.2024; ha inoltre, eccepito l'inammissibilità di nuovi documenti in sede di appello (ad esempio: doc. B, certificato di invalidità, fascicolo . Parte_1
Entrando nel merito dei singoli motivi articolati da controparte, l'appellata deduce l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe introdotto un obbligo, ma solo una possibilità per il padre di frequentare pagina 8 di 14 la figlia in Turchia;
nonché l'infondatezza nel merito della richiesta, non avendo il padre dedotto alcuna valida motivazione a suo fondamento né chiarito quali siano le invocate condizioni di salute che gli impedirebbero di viaggiare.
Quanto al secondo motivo di appello, la difesa dell'appellata evidenzia che la domanda di modifica del calendario di frequentazione padre-figlia durante le vacanze scolastiche si porrebbe in contrasto con la parte del dispositivo del provvedimento impugnato che stabilisce che le vacanze scolastiche verranno concordate dai genitori unitamente al centro/professionista di supporto al ripristino della relazione padre/figlia, statuizione a cui l'appellante ha prestato acquiescenza, non avendola specificamente impugnata. In ogni caso, l'appellata rileva che la domanda di controparte rende evidente come lo stesso non si preoccupi dei desiderata della figlia, né della necessità che trascorra una parte delle vacanze scolastiche anche con R_ la madre, oltre che con i suoi amici e compagni di classe.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, relativo alle statuizioni economiche,
l'appellata sottolinea nuovamente che si tratta di una domanda mai avanzata in primo grado, ove il ha chiesto solo la revoca dell'assegno perequativo con Parte_1 mantenimento diretto. In ogni caso a parere dell'appellata la domanda sarebbe totalmente infondata in fatto ed in diritto, in quanto le argomentazioni su cui si fonda non sono pertinenti (ad esempio, il doc. C si riferisce alle tariffe di alloggi per le vacanze e per la Turchia prende a riferimento l'Anatolia, sebbene sia risaputo che
Istanbul ha costi differenti e maggiori) e in quanto, comunque, il giudice di primo grado ha già considerato il minor costo della vita a Istanbul rispetto a Milano. A supporto di tali argomentazioni l'appellata ha prodotto il prospetto dei costi di vita a Istanbul e alcune spese effettivamente sostenute per , che sarebbero R_ equiparabili ai costi di Milano. In particolare, ha dedotto di sostenere per le R_ seguenti spese mensili: vitto €.350,00; spese condominiali ordinarie e straordinarie
€.110,00; Internet €.36,00; utenze e riscaldamento €.35,00; abbonamenti TV €.12,00; tassa dei rifiuti, bollo auto, RC auto €.25,00; carburante e manutenzione auto €.90,00; abbigliamento €.300,00; oltre alla “mancia” per la vita sociale di . Contesta, R_ poi, la richiesta formulata dall'appellante di riduzione dei costi dei trasferimenti di e delle sedute della minore con la dott.ssa in quanto sfornita di R_ Per_2 giustificazione. Il peraltro, avrebbe un patrimonio sufficiente per far Parte_1 fronte agevolmente al versamento del contributo stabilito per il mantenimento della figlia, considerando anche che potrà dare in locazione l'immobile che era stato adibito a casa familiare che è tornato nella sua disponibilità dal mese di luglio 2024. pagina 9 di 14 Ciò, diversamente dalla sig.ra che ha una disponibilità di reddito limitata e CP_1 che dal mese di gennaio 2023, oltre a sacrificare la propria attività lavorativa, ha dovuto sostenere anche maggiori costi per la figlia, poiché il padre non ha partecipato in alcun modo al mantenimento diretto, in assenza della stabilita frequenza alternata.
10. La Corte, lette le note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate dalle parti e le conclusioni del P.G. ha trattenuto la causa in decisione.
****
Preliminarmente si osserva che nelle note ex 127 ter c.p.c. la difesa dell'appellante eccepisce la nullità della costituzione dell'appellata, per nullità della procura alle liti ai difensori, assumendo che è possibile che la al momento del conferimento (a dire CP_1 dell'appellante rilasciata il 12.9.2024) si trovasse all'estero. A riprova di tale assunto, peraltro formulato in via dubitativa tanto che viene chiesto che venga ordinato a controparte la produzione in giudizio del biglietto aereo comprovante la presenza della stessa in Italia il 12.9.2024, viene richiamata corrispondenza tra il e la ex Parte_1 moglie sull' acquisto di libri scolastici solo in parte reperibili in Italia. La deduzione è decisamente confusa e in ogni caso non è compito di questa Corte svolgere attività istruttoria di carattere esplorativo. Si aggiunga che, l'unica proccura versata in atti dall'appellata, procura che si riferisce univocamente al presente procedimento (in quanto reca la menzione specifica dell'appellante e del numero di ruolo del procedimento), non reca la data del 12.9.2024, bensì nessuna data. Orbene, nessuna norma prevede che la procura sia rilasciata nell'immediatezza del deposito dell'atto di costituzione, di tal che ben può essere che la procura sia stata rilasciata prima del 12 settembre in una data successiva alla notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale. Né può considerarsi nulla la procura per il solo fatto che manchi la data. In questo senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. II n. 7998 del
09.1.2024). Ciò che rileva è che il contenuto della procura consenta di “conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi” (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. III, 14.3.2024 n. 6907, con la quale si afferma addirittura il principio secondo il quale “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atti di produrre i suoi effetti). In ogni caso, qualora la difesa dell'appellante, con l'eccezione proposta in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. avesse voluto eccepire la falsità della firma apposta alla procura in calce all'atto di costituzione, avrebbe dovuto proporre querela di falso ai sensi degli artt. pagina 10 di 14 221 c.p.c. e seguenti (cfr. Cass. civ. sez. II, 19.7.2024 n. 19965 che precisa che la necessità della contestazione circa l'autenticità della firma esclusivamente tramite querela di falso deriva dal fatto che l'art. 83 terzo comma c.p.c. conferisce al difensore responsabilità sostanzialmente pubbliche).
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dall'appellata d'inammissibilità dell' appello in quanto carente di censure specifiche e in presenza di domande nuove. L'atto d'impugnazione contiene censure specifiche e si duole di decisioni del Tribunali difformi dalle richieste formulate in primo grado;
è di tutta evidenza che l'unica richiesta formulata in primo grado di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, contiene in sé la domanda di riduzione del contributo formulata in questa sede.
Ciò posto, passando al merito dell'appello, non può che evidenziarsi che, per quanto riguarda le visite paterne alla figlia in Turchia in un fine settimana al mese, il
Tribunale ha previsto una mera facoltà e non certo un obbligo. L'appellante, quindi, può decidere di non avvalersi di tale facoltà ovvero di avvalersene saltuariamente, scelta del tutto legittima, ma che certamente non faciliterà la ripresa della relazione padre-figlia, anche perché impedirà un'adeguata conoscenza della quotidianità di in Turchia. R_
La motivazione addotta circa l'impostazione illiberale della Turchia in caso di denuncia da parte della ex moglie o della figlia per agìti violenti appare francamente fantasiosa;
è comunque auspicabile che non ci saranno più occasioni di litigi tra i genitori e tra il padre e la figlia tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. E' comunque necessario per il benessere psicofisico di che episodi simili a quello accaduto il Per_3
26 dicembre 2022 (la minore ha riferito alla madre di essere stata picchiata dal padre) a cui è seguito il rifiuto di di incontrare il padre, non si ripetano e che il padre si R_ impegni nella rivisitazione del proprio approccio alla relazione con con l'aiuto R_ del centro/professionista incaricato di avviare un progetto di ripresa della relazione padre-figlia. Da qui l'infondatezza dei timori dell'appellante. Parimenti, non pare sufficiente la dedotta precarietà dello stato di salute dell'appellante atteso che, lo stesso produce messaggi wathsupp in cui prospetta alla figlia alcuni giorni di Parte_1 vacanza al di fuori della località estiva ove ha un'abitazione e nella memoria di primo grado del 29.4.2024 chiedeva l'iscrizione di in un college in Svizzera con R_ frequenti sue visite in loco. Il certificato d'invalidità lavorativa prodotto in questa sede, quand'anche si trattasse di produzione ammissibile (nonostante la formazione risalente nel tempo), non è probante di una sua impossibilità a recarsi in Turchia a far visita alla figlia.
pagina 11 di 14 Va parimenti rigettato il secondo motivo d'appello con il quale il chiede Parte_1 che trascorra con lui, in Italia, tutte le vacanze scolastiche natalizie ed R_ estive fino al raggiungimento della maggiore età. Pur prescindendo dalla compatibilità di tale domanda con la statuizione (non impugnata) che prevede che il ripristino della relazione padre-figlia sia affidato all'accordo tra genitori unitamente al centro professionista indicato al punto 9 del dispositivo del provvedimento impugnato, trattasi, all'evidenza di una richiesta, il cui accoglimento pregiudicherebbe l'inserimento della minore nel suo nuovo contesto di vita con i pari e le impedirebbe di trascorrere momenti di svago con la madre, con pregiudizio della relazione con quest'ultima. La statuizione del Tribunale secondo cui trascorrerà in Italia dal padre e dai nonni R_ paterni 2/3 delle vacanze previste dal calendario scolastico turco pare equilibrata e funzionale da un lato a preservare la relazione della minore con il padre, con la famiglia d'origine paterna e con i pari che hanno rappresentato il suo contesto di vita sino al trasferimento in Turchia, e dall'altro a tutelare l'interesse della minore ad inserirsi nel suo nuovo contesto di vita rappresentato anche (e soprattutto attesa l'età adolescenziale)
e al contempo a condividere anche con la madre anche momenti di svago e di vacanza.
Reputa questa Corte che vadano confermate anche le statuizioni economiche contenute nel provvedimento impugnato. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che, con il trasferimento della diade madre/figlia, l'appellante è tornato in possesso della ex abitazione familiare (rispetto alle quale - durante l'assegnazione alla ex moglie e alla figlia - faceva fronte anche alle spese ordinarie) ubicato in una zona tra le più prestigiose di Milano. Detta abitazione potrà essere messa a reddito: anche prendendo in considerazione lo stralcio della relazione sullo stato dell'immobile prodotto dall'appellante, è evidente l'antieconomicità di non provvedere ad alcun lavoro di sistemazione, posto che il reddito derivante dalla locazione, sarebbe certamente molto elevato e in breve tempo coprirebbe ampiamente i costi di una sistemazione (non necessariamente ristrutturazione vera e propria) dell'immobile, sistemazione a cui potrebbe certamente far fronte con la liquidazione percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente. Non si può poi trascurare che il
[...] vive in altra abitazione di sua proprietà, ubicata nelle vicinanze. E' poi Pt_1 proprietario di una casa per le vacanze. Dalla Certificazione Unica del 2024 – la sola documentazione fiscale prodotta nel presente grado di giudizio (che com'è noto non fornisce un quadro completo dei redditi, così come del resto non può dirsi esaustiva la produzione dei soli saldi dei contri correnti, non emergendo dagli stessi le movimentazioni) -, risulta che il può contare di un reddito mensile netto di €. Parte_1
pagina 12 di 14 5.715,19, laddove l'appellata ad oggi ha un reddito molto basso anche se il trasferimento in Turchia è stato motivato proprio dalla possibilità di incrementare i propri introiti ed è notorio che il costo della vita ad Istanbul è inferiore, anche se non nei termini indicati dall'appellante. Davvero stupisce che nelle note ex 127 ter c.p.c., che a norma di legge dovrebbero contenere “solo le istanze e le conclusioni”, la difesa dell'appellante si dilunghi in dissertazioni macroeconomiche (così come nelle prime pagine esponga nelle note le ragioni sui suoi dubbi sull'autenticità della procura alle liti ai difensori richiamando svariate interlocuzioni tra le parti arricchite da ragionamenti inferenti), per fondare la sua richiesta di contributo per il mantenimento della figlia “a importo non superiore a €. 177,00 mensili (importo di certo insufficiente per una ragazza di sedici anni anche ammettendo che il costo della vita a Istanbul sia inferiore a quello in Italia) ed estendere alla sig.ra l'obbligo di concorrere pariteticamente al costo delle CP_1 spese previste dal Protocollo riguardante e cioè sia delle trasferte in aereo di R_ per recarsi in Italia, sia della terapeuta di identificata nella dott.ssa R_ R_
(cfr. conclusioni dell'atto d'appello). Per_2
A fronte di un reddito da lavoro di quasi €. 6.000,00 mensili, a cui devono aggiungersi gli introiti derivanti dalla locazione della ex casa familiare, nonché quanto di certo riscosso a seguito della recente risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro come dirigente di ED (importo sicuramente elevato), la richiesta dell'appellante formulata in questa sede di riduzione del contributo per il mantenimento ordinario di e di ripartizione al 50% con la ex moglie delle spese di trasferta di per R_ R_ recarsi in Italia e della psicoterapia per la minore, risulta infondata atteso che il contributo paterno determinato in primo grado è certamente compatibile con i redditi dell'onerato. Del resto, l'appellante neppure deduce di non poter far fronte a tale onere, limitandosi ad affermare che la somma di €. 800,00 in Turchia ha un potere d'acquisto di gran lunga superiore a quello in Italia di tal che si tratterebbe di un importo
“spropositato e diseducativo” e potenziale fonte di indebite locupletazioni per il genitore collocatario. L'assunto è infondato. Correttamente l'appellata fa presente che il costo della vita ad Istanbul è di gran lunga superiore a quello di altre zone della Turchia. Si aggiunga che in costanza di matrimonio dei genitori, ma anche dopo la loro R_ separazione e divorzio ha certamente goduto di una vita agiata;
in sede di divorzio le parti si sono accordate per un assegno paterno mensile di €. 1.100,00 e anche allorché a seguito delle modifiche del 2020 è stato disposto il collocamento paritario di R_ presso ciascun genitore, (due settimane consecutive presso ciascun genitore) il padre è
pagina 13 di 14 stato onerato di una contribuzione mensile di €. 800,00, statuizione questa che non è stata impugnata.
A fronte di una sicura capacità patrimoniale ampiamente idonea a far fronte al contributo stabilito dal giudice di primo grado, spiace che l'appellante si dilunghi sulla richiesta di modifica delle statuizioni economiche del provvedimento impugnato e non invece sui movimenti che intende effettuare per recuperare la relazione con , che R_ tra meno di due anni diventerà maggiorenne e potrà decidere autonomamente se e in che termini frequentare il padre, chiedendo anzi di essere esonerato a recarsi in Turchia
a trovare la figlia.
In forza delle argomentazioni svolte l'appello proposto deve essere rigettato con conseguente conferma del decreto impugnato.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, CP_1 emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024 a definizione del procedimento RG. 5823/2023, così provvede:
- rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di CP_1 rimborsi forfettario e accessori di legge.
- Milano 16.10.2024
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati
Paola Tanara Presidente rel.
Alessandra Arceri Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro – giusta procura allegata – dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e
Valentina Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace in via
Cappuccini n. 19, a Milano
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1976 e residente in Istanbul (Turchia), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dagli avv.ti Maria Luisa Giacobino e Alessandra Tittarelli, presso il cui studio sito in Milano, via Domenichino 11 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 14 Oggetto: appello ex art.473bis.30 avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di
Milano, emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024, a definizione del procedimento
RG. 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“…chiede la revisione parziale del provvedimento collegiale di primo grado impugnato
(formalmente un decreto, ma nella sostanza una sentenza impugnabile con il ricorso in appello qui proposto) e, per l'effetto, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
A) esonerare l'appellante dalle trasferte mensili in Turchia;
B) disporre che trascorra con R_ il padre il 100% delle vacanze previste dal calendario scolastico con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
C) ridurre l'assegno perequativo a importo non superiore a €177 mensili ed estendere alla signora l'obbligo di CP_1 concorrere pariteticamente al costo delle spese previste dal Protocollo riguardanti
e cioè c.1) sia delle trasferte in aereo di per recarsi in Italia c.2) sia R_ R_ della terapeuta di identificata nella dottoressa;
R_ Per_2
D) con vittoria di spese legali.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“…che la Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso in appello ex art
473 bis.30 c.p.c. proposto dal sig. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- respingere l'impugnazione avanzata dal sig. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, e conseguentemente;
- confermare integralmente il provvedimento n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, pubblicato il 13.05.2024, emesso nel procedimento R.G.: 5823/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla sig.ra CP_1
- in ogni caso con vittoria di competenze legali e spese del presente grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
pagina 2 di 14 “Ritenuto che il provvedimento impugnato è correttamente motivato ed immune dalle censure mosse da parte appellante che risultano pertanto infondate. In particolare, rispetto alla situazione di fatto posta a fondamento delle motivazioni del provvedimento impugnato non emergono fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento di primo grado. Valutata la situazione complessiva risultante dagli atti e l'età di R_ si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado che - all'esito di ampia e articolata istruttoria- ha autorizzato il trasferimento all'estero della minore con la madre, regolamentando il diritto di vista con il padre, nonché ha regolato le questioni economiche relative all'entità del contributo per il mantenimento delle spese sanitarie.
Ritenuto, pertanto, che la decisione assunta dal Tribunale ordinario di Milano con il provvedimento impugnato risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore, chiede la conferma del decreto impugnato con rigetto dell'appello”.
FATTO E DIRITTO
1. di e contraevano matrimonio in data 18.09.2005 e dalla Pt_1 Pt_1 CP_1 loro unione nasceva il 15.02.2008 la figlia R_
2. Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2016, pubblicata il 22.02.2016, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 09.05.2023 la sig.ra adiva il Tribunale di Milano, CP_1 chiedendo la modifica della sentenza di divorzio, già modificata con decreto del
23.12.2020, per il sopravvenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della stessa e, in particolare, chiedeva: l'affidamento esclusivo di o R_
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé; l'autorizzazione al trasferimento di con la madre a Istanbul;
la modulazione delle modalità di R_ visita e dei tempi di permanenza della minore presso il padre;
il riconoscimento in capo al sig. dell'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e fino alla sua completa autonomia economica il maggior importo ritenuto congruo dal Tribunale;
disporre che il sig. con Parte_1
l'autorizzazione del trasferimento di in Turchia, sostenesse nella misura del R_
100% il costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia e R_ confermare nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
4. Con memoria depositata il 20.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il Parte_1 quale chiedeva di respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, negare alla sig.ra l'autorizzazione a trasferire la residenza di in Turchia;
chiedeva, CP_1 R_ altresì, l'affidamento esclusivo di , con possibilità per la madre di incontrare R_
pagina 3 di 14 la figlia una settimana al mese presso la casa di Milano via Boccaccio n. 22 di proprietà del sig. , accollandosi le utenze e le spese condominiali ordinarie, Parte_1 dando atto della disponibilità del padre a rinunciare alle vacanze con la figlia sia nei mesi di luglio e agosto sia a Natale e Pasqua, periodi di competenza materna;
chiedeva, inoltre, di provvedere al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé a Milano e, per l'effetto, essere esonerato dall'assegno perequativo di €.800,00, ferma la condivisione delle spese straordinarie.
5. Con note scritte depositate il 29.04.2024 la sig.ra chiedeva in definitiva: CP_1
l'affidamento condiviso di con collocamento presso di sé ad Istanbul e R_
l'autorizzazione al trasferimento di ad Istanbul e all'iscrizione di al R_ R_ liceo scientifico I.M.I. di Istanbul;
la modulazione del calendario di frequentazione padre-figlia come da piano genitoriale allegato;
la prosecuzione del percorso psicoterapeutico di DE con la dott.ssa porre a carico del sig. a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €.1.300,00 (o il diverso importo ritenuto equo), a decorrere dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (09.05.23), nonché il 100% del costo di una polizza assicurativa sanitaria a favore della figlia in Turchia, il costo dei biglietti aerei di andata e ritorno Istanbul/Milano di ed il costo delle sedute di DE con la R_ dott.ssa . Per_2
6. Con note depositate nella medesima data il sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1 assumere i provvedimenti ex artt. 333 e 337 ter c.c. meglio rispondenti all'interesse di contemplando, eventualmente, una limitazione della responsabilità dei
R_ genitori in punto di istruzione e scelte scolastiche e, per l'effetto, prescrivere di iscrivere ad un college di Como, Lugano o Losanna;
chiedeva altresì di dare
R_ atto della sua disponibilità a raggiungere a fine settimana alternati nella città
R_ dove si trova il college e, eventualmente, sostituire la madre qualora questa preferisse trattenersi ad Istanbul, nonché a rimodulare il periodo di vacanza scolastica, tenendo conto delle frequentazioni effettive fra e i genitori nel corso dell'anno
R_ scolastico;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno perequativo e la previsione di mantenimento diretto di CP_1 da parte di ciascun genitore nei tempi di relativa spettanza. In via
R_ subordinata, il sig. chiedeva l'affido super esclusivo della figlia, con una Parte_1 regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia tale per cui potesse
R_ trascorrere a Istanbul tutte le vacanze estive, invernali ed i ponti, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, pagina 4 di 14 disponendo il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore. In R_ estremo subordine, chiedeva di disporre che vivesse nella casa coniugale, R_ coabitando con governante madrelingua inglese, e il padre potesse convivere con lei nei tempi di assenza della madre – qualora questa decidesse di venire in Italia – e comunque almeno due settimane al mese, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e dell'assegno perequativo, disponendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. In ogni caso, il sig. chiedeva di dare Parte_1 atto della sua disponibilità ad avviare la terapia di supporto nel recupero del rapporto con la figlia indicata dal CTU e di confermare le restanti prescrizioni dell'ordinanza del 20.07.2023 e del decreto del 23.12.2020.
7. Con il provvedimento definitivo in questa sede impugnato, prendendo atto delle risultanze della CTU effettuata, il Tribunale di Milano così statuiva: confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
disponeva il collocamento R_ prevalente di presso la madre ad Istanbul (Turchia), autorizzando il R_ trasferimento della minore ad Istanbul e l'iscrizione per gli anni accademici
2024/2025 e 2025/2026 al liceo scientifico statale “I.M.I.” (scuola internazionale italiana sita ad Istanbul); disponeva la prosecuzione del percorso psicologico di con la dott.ssa di Milano, a distanza ed in presenza durante i rientri in R_ Per_2
Italia della minore;
disponeva che i genitori individuassero un professionista della salute privato o un centro privato sito in Italia in cui operino educatori domiciliari e psicologi per supportare padre e figlia nella ripresa della relazione;
invitava entrambi i genitori ad avviare percorsi individuali di sostegno psicologici e psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità; prevedeva che il trasferimento di venisse
R_ attuato a decorrere dall'1.08.2024 e comunque solo dopo l'individuazione del centro/professionista suddetto;
disponeva la regolamentazione degli incontri padre- figlia per i mesi di maggio, giugno e luglio, prevedendo che dal mese di settembre il padre potrà recarsi in Turchia da un fine settimana lungo al mese e
R_ R_ dovrà trascorrere in Italia dal padre o dai nonni paterni i 2/3 delle vacanze scolastiche previste dalla scuola turca, che i genitori concorderanno unitamente al centro/professionista che coordina il lavoro di ripristino della relazione padre/figlia; poneva interamente a carico del padre i costi dei voli aerei, dei soggiorni e delle vacanze italiane di nonché i costi della terapia con la dott.ssa e del
R_ Per_2 centro/professionista privato, disponendo, inoltre, che il padre dovrà versare alla madre, a decorrere dal mese di giugno 2024, la somma di €.800,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di ed il 50% delle spese straordinarie;
revocava
R_
pagina 5 di 14 l'assegnazione alla madre della casa familiare;
compensava fra le parti le spese di lite e poneva a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto di autorizzare il trasferimento di in Turchia alla luce degli esiti della CTU R_ psicologica sul nucleo familiare (disposta con decreto del 20.7.2023 e depositata il
18.3.2024) e valutando le dichiarazioni rese da in sede di ascolto all'udienza R_ del 18.7.2023, pur nella consapevolezza che la volontà espressa da appariva R_ lontana da una logica di discernimento libera e consapevole. La stessa aveva, R_ infatti, riferito il proprio malessere nei periodi di convivenza con il padre e la volontà di trasferirsi ad Istanbul con la madre, definendola una città molto bella in cui vivere, dove ha amici e diversi parenti a cui è legata (“perché quando sono lì mi diverto, ho gli amici, la mia famiglia, con la quale mi sento a casa;
a differenza di qui, perché ad esempio con mia nonna paterna non ho lo stesso rapporto nonostante la veda più spesso… se andassi in Turchia, per vedere mio AP potrei fare un weekend lungo ogni tanto in Italia e ogni tanto potrebbe venire lui … Riassumendo vorrei andare in Turchia
per questi motivi
: innanzitutto perché sto molto bene lì e mi piace molto
Istanbul, è una città molto bella in cui vivere;
poi per la famiglia, ho dei cugini con cui mi trovo molto bene, uno di 10 anni, che è figlio della sorella di mia mamma e altri più grandi di me di qualche anno, che sono però cugini alla lontana;
ho una zia, una nonna, un cuginetto di 10 anni e ho amici con cui mi trovo molto bene;
mi piace molto il liceo italiano che c'è lì, mi incuriosisce molto e mi piacerebbe frequentarlo” cfr. verbale d'udienza del 18.7.2023). Dalla disposta CTU era emerso che le personalità di entrambi i genitori presentavano criticità e che nell'espletamento delle operazioni peritali aveva mantenuto R_ ferma la sua posizione rispetto al trasferimento in Turchia. Il CTU aveva rilevato che sia il trasferimento di ad Istanbul che la permanenza della stessa a Milano R_ avrebbero potuto far emergere alcuni risvolti pregiudizievoli e giungeva alla conclusione che, nonostante nessuna delle due soluzioni rappresentasse il reale interesse della minore, la permanenza di presso la madre fosse la condizione R_ con “un margine più residuale di rischio […] con il grosso interrogativo che -in futuro- l'idealizzazione e la fuga in una meta ideale possano svanire, lasciando nuovamente esposta ai suoi vissuti di delusione. E' pur vero che tra due anni R_ la ragazza raggiungerà la maggiore età e potrà progettare ancora ulteriori ed eventuali rivisitazioni del proprio progetto di vita e che, ad oggi, la sua condizione
pagina 6 di 14 anagrafica e la consapevolezza del valore del suo consenso devono per forza essere tenuti in debita considerazione per le decisioni in merito alla sua vita.”.
Con riferimento al contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia determinato in €. 800,00 il Tribunale ha tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, alla circostanza che il padre avrebbe provveduto al mantenimento diretto di durante la permanenza della stessa in Italia e R_ avrebbe sostenuto i costi di trasferimento suoi e della figlia da e per la Turchia;
ha al contempo, considerato che la casa familiare di via Boccaccio a Milano – fino al provvedimento impugnato nella disponibilità della - sarebbe tornata nella CP_1 piena disponibilità dello stesso, rilevando inoltre, che il trasferimento della in CP_1
Turchia, tanto da lei auspicato anche per ragioni economiche, le avrebbe consentito di incrementare i propri introiti e che il costo della vita ad Istanbul è significativamente minore rispetto a Milano.
8. Avverso tale provvedimento ha proposto appello in data 26.06.2024 Parte_1
censurandone le parti in cui: a) introduce la possibilità (“potrà”) per il padre
[...] di affrontare trasferte sistematiche per fare visita alla figlia in Turchia;
b) circoscrive ai 2/3 delle vacanze scolastiche di il tempo del rientro della minore in Italia;
R_
c) lo obbliga a concorrere al mantenimento della minore con un contributo mensile di
€. 800,00, in aggiunta all'intero costo sia delle trasferte in aereo della figlia, sia della terapeuta di , la dott.ssa , sia, infine, del Centro privato. R_ Per_2
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante chiede di essere esplicitamente esonerato dalle trasferte mensili in Turchia, in primo luogo perché le sue condizioni di salute non gli consentono di affrontare sistematicamente un impegno così gravoso
(cfr. certificato attestante l'invalidità parziale del - doc. B) e, inoltre, Parte_1 perché la Turchia è un Paese illiberale ove, qualora egli fosse nuovamente denunciato dalla ex moglie o dalla figlia, non godrebbe delle garanzie previste per gli imputati in
Italia. Nel mese di dicembre 2022, infatti, in seguito ad una lite intercorsa tra padre e figlia, quest'ultima chiamava la Polizia accusando il padre di aver tentato di strangolarla, per cui il veniva indagato e veniva avviato un procedimento Parte_1 penale a suo carico (n. 177/2023), conclusosi, a suo dire, con un'archiviazione.
Quanto al secondo motivo di appello, il chiede che venga disposto che la Parte_1 figlia trascorra con lui il 100% delle vacanze scolastiche invernali ed estive, con decorrenza dalle festività natalizie del corrente anno (la totalità delle vacanze invernali nel 2024, la totalità delle vacanze estive e invernali nel 2025, la totalità delle vacanze scolastiche previste dal calendario fino alla data del 15.02.2026, pagina 7 di 14 quando compirà diciotto anni). L'appellante evidenzia, infatti, che R_ R_ raggiungerà la maggiore età tra un anno e mezzo e sarà libera di “cancellarlo, se vorrà, dalla propria vita”; per questo, fino ad allora, dovrebbe riservare il R_ proprio tempo libero a coltivare il rapporto con il padre in Italia, dove ha amici, ricordi e luoghi cari e potrebbe presenziare agli incontri terapeutici finalizzati al recupero del rapporto padre-figlia.
Quanto al terzo motivo di appello, l'appellante rileva che l'importo di €.800,00 in
Turchia non corrisponde al controvalore in lire turche dell'ammontare in euro;
l'importo di €. 800,00 avrebbe, in Turchia un potere d'acquisto pari ad €. 3.600,00 in Italia. Sostiene, quindi, l'appellante che per garantire un potere di acquisto in Turchia equivalente a quello dato in Italia dalla somma mensile di €.800,00 sarebbe sufficiente un suo contributo di €.177,00 al mese. Aggiunge che la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli deve tener conto delle concrete esigenze di vita del beneficiario, anche per evitare di riconoscere importi spropositati, diseducativi per i figli e potenziali fonti di indebite locupletazioni per il genitore collocatario. Da ultimo, evidenzia di non avere un'occupazione lavorativa, mentre la sig.ra imprenditrice, avrà occasione di incrementare i suoi introiti in Turchia. CP_1
9. Con memoria depositata il 13.09.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1 la quale, contestando la ricostruzione avversaria, ha eccepito in primo luogo
l'inammissibilità dell'appello e la possibilità di procedere nei termini di cui all'art.350 bis c.p.c., poiché i motivi di appello sarebbero manifestamente infondati;
l'appellante non avrebbe sollevato censure alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado e avrebbe dedotto passaggi argomentativi irrilevanti, contraddittori e contrastanti con altri capi non impugnati del provvedimento (ad esempio, relativamente alla frequentazione).
Parte appellata ha poi dedotto l'inammissibilità delle domande dell'appellante per la violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello ex art.473bis.35 c.p.c., in quanto controparte avrebbe formulato nel presente giudizio, domande mai avanzate nel corso del giudizio di primo grado e comunque diverse da quelle precisate nelle note del 29.04.2024; ha inoltre, eccepito l'inammissibilità di nuovi documenti in sede di appello (ad esempio: doc. B, certificato di invalidità, fascicolo . Parte_1
Entrando nel merito dei singoli motivi articolati da controparte, l'appellata deduce l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe introdotto un obbligo, ma solo una possibilità per il padre di frequentare pagina 8 di 14 la figlia in Turchia;
nonché l'infondatezza nel merito della richiesta, non avendo il padre dedotto alcuna valida motivazione a suo fondamento né chiarito quali siano le invocate condizioni di salute che gli impedirebbero di viaggiare.
Quanto al secondo motivo di appello, la difesa dell'appellata evidenzia che la domanda di modifica del calendario di frequentazione padre-figlia durante le vacanze scolastiche si porrebbe in contrasto con la parte del dispositivo del provvedimento impugnato che stabilisce che le vacanze scolastiche verranno concordate dai genitori unitamente al centro/professionista di supporto al ripristino della relazione padre/figlia, statuizione a cui l'appellante ha prestato acquiescenza, non avendola specificamente impugnata. In ogni caso, l'appellata rileva che la domanda di controparte rende evidente come lo stesso non si preoccupi dei desiderata della figlia, né della necessità che trascorra una parte delle vacanze scolastiche anche con R_ la madre, oltre che con i suoi amici e compagni di classe.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, relativo alle statuizioni economiche,
l'appellata sottolinea nuovamente che si tratta di una domanda mai avanzata in primo grado, ove il ha chiesto solo la revoca dell'assegno perequativo con Parte_1 mantenimento diretto. In ogni caso a parere dell'appellata la domanda sarebbe totalmente infondata in fatto ed in diritto, in quanto le argomentazioni su cui si fonda non sono pertinenti (ad esempio, il doc. C si riferisce alle tariffe di alloggi per le vacanze e per la Turchia prende a riferimento l'Anatolia, sebbene sia risaputo che
Istanbul ha costi differenti e maggiori) e in quanto, comunque, il giudice di primo grado ha già considerato il minor costo della vita a Istanbul rispetto a Milano. A supporto di tali argomentazioni l'appellata ha prodotto il prospetto dei costi di vita a Istanbul e alcune spese effettivamente sostenute per , che sarebbero R_ equiparabili ai costi di Milano. In particolare, ha dedotto di sostenere per le R_ seguenti spese mensili: vitto €.350,00; spese condominiali ordinarie e straordinarie
€.110,00; Internet €.36,00; utenze e riscaldamento €.35,00; abbonamenti TV €.12,00; tassa dei rifiuti, bollo auto, RC auto €.25,00; carburante e manutenzione auto €.90,00; abbigliamento €.300,00; oltre alla “mancia” per la vita sociale di . Contesta, R_ poi, la richiesta formulata dall'appellante di riduzione dei costi dei trasferimenti di e delle sedute della minore con la dott.ssa in quanto sfornita di R_ Per_2 giustificazione. Il peraltro, avrebbe un patrimonio sufficiente per far Parte_1 fronte agevolmente al versamento del contributo stabilito per il mantenimento della figlia, considerando anche che potrà dare in locazione l'immobile che era stato adibito a casa familiare che è tornato nella sua disponibilità dal mese di luglio 2024. pagina 9 di 14 Ciò, diversamente dalla sig.ra che ha una disponibilità di reddito limitata e CP_1 che dal mese di gennaio 2023, oltre a sacrificare la propria attività lavorativa, ha dovuto sostenere anche maggiori costi per la figlia, poiché il padre non ha partecipato in alcun modo al mantenimento diretto, in assenza della stabilita frequenza alternata.
10. La Corte, lette le note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate dalle parti e le conclusioni del P.G. ha trattenuto la causa in decisione.
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Preliminarmente si osserva che nelle note ex 127 ter c.p.c. la difesa dell'appellante eccepisce la nullità della costituzione dell'appellata, per nullità della procura alle liti ai difensori, assumendo che è possibile che la al momento del conferimento (a dire CP_1 dell'appellante rilasciata il 12.9.2024) si trovasse all'estero. A riprova di tale assunto, peraltro formulato in via dubitativa tanto che viene chiesto che venga ordinato a controparte la produzione in giudizio del biglietto aereo comprovante la presenza della stessa in Italia il 12.9.2024, viene richiamata corrispondenza tra il e la ex Parte_1 moglie sull' acquisto di libri scolastici solo in parte reperibili in Italia. La deduzione è decisamente confusa e in ogni caso non è compito di questa Corte svolgere attività istruttoria di carattere esplorativo. Si aggiunga che, l'unica proccura versata in atti dall'appellata, procura che si riferisce univocamente al presente procedimento (in quanto reca la menzione specifica dell'appellante e del numero di ruolo del procedimento), non reca la data del 12.9.2024, bensì nessuna data. Orbene, nessuna norma prevede che la procura sia rilasciata nell'immediatezza del deposito dell'atto di costituzione, di tal che ben può essere che la procura sia stata rilasciata prima del 12 settembre in una data successiva alla notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale. Né può considerarsi nulla la procura per il solo fatto che manchi la data. In questo senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. II n. 7998 del
09.1.2024). Ciò che rileva è che il contenuto della procura consenta di “conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi” (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. III, 14.3.2024 n. 6907, con la quale si afferma addirittura il principio secondo il quale “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atti di produrre i suoi effetti). In ogni caso, qualora la difesa dell'appellante, con l'eccezione proposta in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. avesse voluto eccepire la falsità della firma apposta alla procura in calce all'atto di costituzione, avrebbe dovuto proporre querela di falso ai sensi degli artt. pagina 10 di 14 221 c.p.c. e seguenti (cfr. Cass. civ. sez. II, 19.7.2024 n. 19965 che precisa che la necessità della contestazione circa l'autenticità della firma esclusivamente tramite querela di falso deriva dal fatto che l'art. 83 terzo comma c.p.c. conferisce al difensore responsabilità sostanzialmente pubbliche).
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dall'appellata d'inammissibilità dell' appello in quanto carente di censure specifiche e in presenza di domande nuove. L'atto d'impugnazione contiene censure specifiche e si duole di decisioni del Tribunali difformi dalle richieste formulate in primo grado;
è di tutta evidenza che l'unica richiesta formulata in primo grado di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, contiene in sé la domanda di riduzione del contributo formulata in questa sede.
Ciò posto, passando al merito dell'appello, non può che evidenziarsi che, per quanto riguarda le visite paterne alla figlia in Turchia in un fine settimana al mese, il
Tribunale ha previsto una mera facoltà e non certo un obbligo. L'appellante, quindi, può decidere di non avvalersi di tale facoltà ovvero di avvalersene saltuariamente, scelta del tutto legittima, ma che certamente non faciliterà la ripresa della relazione padre-figlia, anche perché impedirà un'adeguata conoscenza della quotidianità di in Turchia. R_
La motivazione addotta circa l'impostazione illiberale della Turchia in caso di denuncia da parte della ex moglie o della figlia per agìti violenti appare francamente fantasiosa;
è comunque auspicabile che non ci saranno più occasioni di litigi tra i genitori e tra il padre e la figlia tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. E' comunque necessario per il benessere psicofisico di che episodi simili a quello accaduto il Per_3
26 dicembre 2022 (la minore ha riferito alla madre di essere stata picchiata dal padre) a cui è seguito il rifiuto di di incontrare il padre, non si ripetano e che il padre si R_ impegni nella rivisitazione del proprio approccio alla relazione con con l'aiuto R_ del centro/professionista incaricato di avviare un progetto di ripresa della relazione padre-figlia. Da qui l'infondatezza dei timori dell'appellante. Parimenti, non pare sufficiente la dedotta precarietà dello stato di salute dell'appellante atteso che, lo stesso produce messaggi wathsupp in cui prospetta alla figlia alcuni giorni di Parte_1 vacanza al di fuori della località estiva ove ha un'abitazione e nella memoria di primo grado del 29.4.2024 chiedeva l'iscrizione di in un college in Svizzera con R_ frequenti sue visite in loco. Il certificato d'invalidità lavorativa prodotto in questa sede, quand'anche si trattasse di produzione ammissibile (nonostante la formazione risalente nel tempo), non è probante di una sua impossibilità a recarsi in Turchia a far visita alla figlia.
pagina 11 di 14 Va parimenti rigettato il secondo motivo d'appello con il quale il chiede Parte_1 che trascorra con lui, in Italia, tutte le vacanze scolastiche natalizie ed R_ estive fino al raggiungimento della maggiore età. Pur prescindendo dalla compatibilità di tale domanda con la statuizione (non impugnata) che prevede che il ripristino della relazione padre-figlia sia affidato all'accordo tra genitori unitamente al centro professionista indicato al punto 9 del dispositivo del provvedimento impugnato, trattasi, all'evidenza di una richiesta, il cui accoglimento pregiudicherebbe l'inserimento della minore nel suo nuovo contesto di vita con i pari e le impedirebbe di trascorrere momenti di svago con la madre, con pregiudizio della relazione con quest'ultima. La statuizione del Tribunale secondo cui trascorrerà in Italia dal padre e dai nonni R_ paterni 2/3 delle vacanze previste dal calendario scolastico turco pare equilibrata e funzionale da un lato a preservare la relazione della minore con il padre, con la famiglia d'origine paterna e con i pari che hanno rappresentato il suo contesto di vita sino al trasferimento in Turchia, e dall'altro a tutelare l'interesse della minore ad inserirsi nel suo nuovo contesto di vita rappresentato anche (e soprattutto attesa l'età adolescenziale)
e al contempo a condividere anche con la madre anche momenti di svago e di vacanza.
Reputa questa Corte che vadano confermate anche le statuizioni economiche contenute nel provvedimento impugnato. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che, con il trasferimento della diade madre/figlia, l'appellante è tornato in possesso della ex abitazione familiare (rispetto alle quale - durante l'assegnazione alla ex moglie e alla figlia - faceva fronte anche alle spese ordinarie) ubicato in una zona tra le più prestigiose di Milano. Detta abitazione potrà essere messa a reddito: anche prendendo in considerazione lo stralcio della relazione sullo stato dell'immobile prodotto dall'appellante, è evidente l'antieconomicità di non provvedere ad alcun lavoro di sistemazione, posto che il reddito derivante dalla locazione, sarebbe certamente molto elevato e in breve tempo coprirebbe ampiamente i costi di una sistemazione (non necessariamente ristrutturazione vera e propria) dell'immobile, sistemazione a cui potrebbe certamente far fronte con la liquidazione percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente. Non si può poi trascurare che il
[...] vive in altra abitazione di sua proprietà, ubicata nelle vicinanze. E' poi Pt_1 proprietario di una casa per le vacanze. Dalla Certificazione Unica del 2024 – la sola documentazione fiscale prodotta nel presente grado di giudizio (che com'è noto non fornisce un quadro completo dei redditi, così come del resto non può dirsi esaustiva la produzione dei soli saldi dei contri correnti, non emergendo dagli stessi le movimentazioni) -, risulta che il può contare di un reddito mensile netto di €. Parte_1
pagina 12 di 14 5.715,19, laddove l'appellata ad oggi ha un reddito molto basso anche se il trasferimento in Turchia è stato motivato proprio dalla possibilità di incrementare i propri introiti ed è notorio che il costo della vita ad Istanbul è inferiore, anche se non nei termini indicati dall'appellante. Davvero stupisce che nelle note ex 127 ter c.p.c., che a norma di legge dovrebbero contenere “solo le istanze e le conclusioni”, la difesa dell'appellante si dilunghi in dissertazioni macroeconomiche (così come nelle prime pagine esponga nelle note le ragioni sui suoi dubbi sull'autenticità della procura alle liti ai difensori richiamando svariate interlocuzioni tra le parti arricchite da ragionamenti inferenti), per fondare la sua richiesta di contributo per il mantenimento della figlia “a importo non superiore a €. 177,00 mensili (importo di certo insufficiente per una ragazza di sedici anni anche ammettendo che il costo della vita a Istanbul sia inferiore a quello in Italia) ed estendere alla sig.ra l'obbligo di concorrere pariteticamente al costo delle CP_1 spese previste dal Protocollo riguardante e cioè sia delle trasferte in aereo di R_ per recarsi in Italia, sia della terapeuta di identificata nella dott.ssa R_ R_
(cfr. conclusioni dell'atto d'appello). Per_2
A fronte di un reddito da lavoro di quasi €. 6.000,00 mensili, a cui devono aggiungersi gli introiti derivanti dalla locazione della ex casa familiare, nonché quanto di certo riscosso a seguito della recente risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro come dirigente di ED (importo sicuramente elevato), la richiesta dell'appellante formulata in questa sede di riduzione del contributo per il mantenimento ordinario di e di ripartizione al 50% con la ex moglie delle spese di trasferta di per R_ R_ recarsi in Italia e della psicoterapia per la minore, risulta infondata atteso che il contributo paterno determinato in primo grado è certamente compatibile con i redditi dell'onerato. Del resto, l'appellante neppure deduce di non poter far fronte a tale onere, limitandosi ad affermare che la somma di €. 800,00 in Turchia ha un potere d'acquisto di gran lunga superiore a quello in Italia di tal che si tratterebbe di un importo
“spropositato e diseducativo” e potenziale fonte di indebite locupletazioni per il genitore collocatario. L'assunto è infondato. Correttamente l'appellata fa presente che il costo della vita ad Istanbul è di gran lunga superiore a quello di altre zone della Turchia. Si aggiunga che in costanza di matrimonio dei genitori, ma anche dopo la loro R_ separazione e divorzio ha certamente goduto di una vita agiata;
in sede di divorzio le parti si sono accordate per un assegno paterno mensile di €. 1.100,00 e anche allorché a seguito delle modifiche del 2020 è stato disposto il collocamento paritario di R_ presso ciascun genitore, (due settimane consecutive presso ciascun genitore) il padre è
pagina 13 di 14 stato onerato di una contribuzione mensile di €. 800,00, statuizione questa che non è stata impugnata.
A fronte di una sicura capacità patrimoniale ampiamente idonea a far fronte al contributo stabilito dal giudice di primo grado, spiace che l'appellante si dilunghi sulla richiesta di modifica delle statuizioni economiche del provvedimento impugnato e non invece sui movimenti che intende effettuare per recuperare la relazione con , che R_ tra meno di due anni diventerà maggiorenne e potrà decidere autonomamente se e in che termini frequentare il padre, chiedendo anzi di essere esonerato a recarsi in Turchia
a trovare la figlia.
In forza delle argomentazioni svolte l'appello proposto deve essere rigettato con conseguente conferma del decreto impugnato.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto n. 7734/2024 del Tribunale di Milano, CP_1 emesso l'8.5.2024 e pubblicato il 13.5.2024 a definizione del procedimento RG. 5823/2023, così provvede:
- rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di CP_1 rimborsi forfettario e accessori di legge.
- Milano 16.10.2024
Il Presidente est.
Paola Tanara
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