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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 652/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr. all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 652/2023 promosso da:
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale “Az. Parte_1 [...]
” elettivamente domiciliato in Asti, via Incisa n. 10 presso lo studio Parte_2
e la persona dell'Avv. Alberto Perroncito che lo rappresenta e lo difende in forza di procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, all'atto introduttivo;
Parte appellante contro in persona del Controparte_1
generale del CP_2 Controparte_3
[...]
Parte appellata
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di Asti n. 792/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante
“Contrariis rejectis, premesse le prove e declaratorie del caso e di legge e previa eventuale, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO: in totale riforma della sentenza appellata N. 792/2022 emessa dal Tribunale di Asti accogliere il presente ricorso per i motivi di cui in premessa e conseguentemente annullare l'ordinanza ingiunzione 556/2021 mandando assolto il conchiudente da qualsivoglia avversa domanda ed in subordine mantenere al minimo la condanna al minimo edittale. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i capi di prova per testi i seguenti capi di prova - senza inversione alcuna dell'onere probatorio e premessa la dizione “vero che” – già dedotti con il ricorso in opposizione e che qui di seguito si ritrascrivono (omissis)”
pagina 1 di 5 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 556/2021 del 13.09.2021, il Controparte_4 in persona del Direttore Generale del
[...] Controparte_3 dei prodotti agroalimentari ha ingiunto al sig. in proprio e in
[...] Parte_1 qualità di titolare dell'azienda agricola , sita in Asti, frazione San Parte_2
Marzanotto n. 154, il pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016, per la violazione degli specifici disciplinari di produzione dei vini a . Parte_3 Parte_4
In particolare, a seguito di un'attività ispettiva condotta in data 26.05.2017 presso l'azienda agricola suddetta da parte degli ispettori del Dipartimento dell'Ispettorato Controparte_3 della Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-Ovest, Ufficio d'Area di Asti), come CP_3 emerge dal verbale di constatazione n. 2017/521 del 26.05.2017, gli ispettori procedevano alla rilevazione delle giacenze fisiche dei prodotti vitivinicoli detenuti dall'azienda, sia allo stato sfuso che imbottigliati, confrontandole con le risultanze della documentazione di cantina. Dal raffronto tra le giacenze fisiche e quelle contabili emergevano significative discrepanze;
in particolare veniva accertato un supero di cantina per i seguenti vini: atti a divenire Parte_5
2016 DOCG nella misura di 140,15 ettolitri, atti a divenire 2016 DOC nella
[...] Parte_4 misura di 36,04 ettolitri, atti a divenire nella misura di 1,45 ettolitri. Tali eccedenze, Parte_6 secondo quanto riportato nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 2017/1595 del 19.07.2017, costituivano violazione rispettivamente del disciplinare di produzione del vino a
[...] di cui al D.M. 08/07/2008 e successive modifiche, del disciplinare di produzione del vino Parte_3
a approvato con DPR 29/05/1973 e successive modifiche, nonché del Parte_7 Parte_ disciplinare di produzione del vino a approvato con D.M. 22/11/1994 e Parte_6 successive modifiche.
1.1. Avverso tali provvedimenti proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Asti, Parte_1 deducendo plurimi motivi di doglianza. In primo luogo, contestava l'applicabilità dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 ai vini "atti a divenire" DOP/DOC, sostenendo che la norma sanzionatoria si riferisse esclusivamente ai vini che avessero già ottenuto la relativa certificazione. A supporto di tale tesi, richiamava la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019, che aveva confermato l'inapplicabilità della sanzione ai vini non ancora certificati. In secondo luogo, l'opponente forniva una dettagliata spiegazione delle apparenti discrepanze riscontrate dagli ispettori, riconducendole a meri errori materiali nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti e al mancato tempestivo aggiornamento dei registri di cantina alla luce di diverse operazioni di travaso e taglio dei vini svoltesi nei giorni immediatamente precedenti l'ispezione (24 e 25 maggio 2017). L'opponente produceva inoltre l'estratto del registro telematico di cantina e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale, indicando quale teste la sig.ra che aveva materialmente partecipato alle operazioni di travaso e all'apposizione dei Testimone_1 cartelli identificativi. Evidenziava peraltro come la mancata tempestiva annotazione delle operazioni nei registri fosse giustificata dal termine di alcuni giorni previsto dalla normativa di settore per l'aggiornamento della documentazione di cantina. Il ricorrente, oltre a sottolineare la natura familiare e le modeste dimensioni dell'azienda agricola, contestava altresì la sproporzione delle sanzioni irrogate, evidenziando come si trattasse di mere irregolarità formali, prive di effettivo disvalore e potenzialità lesiva, non essendo mai stato immesso in commercio alcun vino con denominazione non spettante.
1.2. Il ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_4 giudizio, rimanendo contumace. pagina 2 di 5 1.3. Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 792/2022 pubblicata il 17 novembre 2022, ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. . In particolare, il giudice di primo grado: a) riteneva Parte_1 applicabile la norma sanzionatoria ai vini "atti a divenire" DOP/DOC in quanto "nel momento in cui il vino viene qualificato dallo stesso produttore come 'atto a divenire DOP' deve ritenersi che in ogni fase della sua produzione debbano essere osservate le previsioni contenute nel corrispondente disciplinare, trattandosi appunto di un vino destinato a essere poi commercializzato (sia pure a condizione che ne sussistano tutti i requisiti) con la specifica denominazione indicata sul cartello presente in cantina"; b) non riteneva plausibili o dirimenti le giustificazioni addotte dall'opponente circa le discrepanze riscontrate evidenziando come tali circostanze non fossero state in alcun modo rilevate in sede di accertamento ispettivo, né dedotte con le osservazioni al verbale di contestazione contenute nella lettera del 14 agosto 2017, nella quale l'opponente si era limitato a sostenere di avere regolarmente adempiuto alle disposizioni relative alla tenuta dei registri. Rilevava inoltre come il fatto che tali circostanze venissero dedotte solo a distanza di circa cinque anni dalla contestazione dell'illecito rendesse poco attendibile tale tardiva rappresentazione dei fatti, oltre a impedire la verifica dell'esistenza di riscontri oggettivi.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso in appello depositato il 18.05.2023, il sig. ha Parte_1 proposto appello, articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante censura l'interpretazione dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 fornita dal Tribunale, sostenendo che la norma sia applicabile esclusivamente ai vini che abbiano già ottenuto la certificazione DOP/DOC e non a quelli meramente "atti a divenire" tali. A sostegno di tale tesi, richiama la giurisprudenza amministrativa e in particolare la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019, che in un caso analogo ha confermato l'inapplicabilità della sanzione ai vini non ancora certificati, dando atto che lo stesso Direttore Generale del Ministero aveva riconosciuto che "la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l'art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione".
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la mancata ammissione in primo grado delle prove testimoniali volte a dimostrare che le discrepanze riscontrate erano dovute a meri errori nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti e al mancato aggiornamento dei registri, essendo state effettuate operazioni di travaso nei giorni immediatamente precedenti l'ispezione. In particolare, censura il ragionamento del Tribunale circa la non plausibilità di tali giustificazioni, evidenziando come il sig.
non avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni in sede di ispezione non conoscendo Pt_1 preventivamente i rilievi degli ispettori, e come la richiesta di audizione contenuta nella lettera del 14 agosto 2017 fosse finalizzata proprio a fornire tutti i dettagli e le spiegazioni del caso.
3. Il ritualmente citato anche in grado di appello, Controparte_4 non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.
4. All'udienza del 11.02.2025, svolta la relazione e udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e letto il dispositivo, di seguito riportato.
5. Il primo motivo di appello proposto dal sig. merita accoglimento, dovendosi ritenere Parte_1
l'inapplicabilità dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 ai vini "atti a divenire" DOP/DOC, sia per l'assenza di una effettiva lesività delle condotte contestate, che appaiono riconducibili a mere irregolarità formali nella tenuta della documentazione di cantina, semmai sanzionabili sotto diverso titolo.
5.1. Al riguardo, emerge dagli atti, tra cui il verbale di contestazione n. 2017/521 del 26.05.2017, come sia pacifica e non contestata la circostanza che i vini oggetto di contestazione fossero qualificati come "atti a pagina 3 di 5 divenire" DOP/DOC e non avessero ancora ottenuto la relativa certificazione e per questo non fossero stati ancora immessi in commercio. La distinzione tra vini certificati e vini "atti a divenire" non è meramente formale, ma risponde ad una precisa logica del sistema di tutela delle denominazioni di origine. Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 267/2024, ai fini dell'attribuzione di una denominazione protetta è necessario che il prodotto abbia completato l'intero processo di certificazione, non essendo sufficiente la mera destinazione potenziale a divenire un vino DOP/DOC. La questione controversa attiene dunque all'interpretazione dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 e alla sua applicabilità ai vini "atti a divenire" DOP/DOC. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma sanzionatoria suddetta si applicasse anche ai vini non ancora certificati sul presupposto che essa punisca non solo la vendita e la distribuzione, ma anche la produzione del vino in difformità dal relativo disciplinare. Tale interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile alla luce di un'analisi sistematica della normativa di settore e dei principi elaborati dalla giurisprudenza. Sul punto, assume particolare rilievo la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019 secondo la quale la norma sanzionatoria in questione presuppone che il vino abbia già ottenuto la certificazione DOP/DOC, non potendosi configurare una violazione del disciplinare di produzione rispetto a un prodotto che non ha ancora completato l'iter certificativo. Tale principio risulta confermato dalla stessa prassi amministrativa del Ministero delle Politiche Agricole, come emerge dal caso deciso dal TAR Toscana, in cui il Direttore Generale aveva riconosciuto che "la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l'art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione". La Corte ritiene inoltre dirimente nel caso di specie l'art. 1 della legge 689/1981 il cui secondo comma postula, mosso da una ratio di stretta tipicità, che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Nel caso di specie, dunque, l'art. 74 comma 2 della legge n. 238/2016, in totale disaccordo con l'interpretazione data nella sentenza impugnata, deve essere interpretato in modo rigoroso, non potendosi estendere analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate dallo stesso.
Per questi motivi
, il primo motivo d'appello risulta fondato.
5.2. La applicabilità della sanzione all'ipotesi di fatto in esame si risolverebbe al postutto, in applicazione della sanzione al tentativo, per così dire, della fattispecie incriminatrice.
5.3. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, col quale l'appellante ha inteso fornire, come già in primo grado, una spiegazione delle discrepanze quantitative rilevate dagli operanti (pari a 140,15 ettolitri per il vino atto a divenire 2016 DOCG, a 36,04 ettolitri per il vino atto a Parte_5 divenire e a 1,45 ettolitri per il vino atto a divenire Dolcetto), Parte_8 Parte_6 riconducendole ad operazioni di travaso effettuate nei giorni 24 e 25 maggio 2017, immediatamente precedenti l'ispezione, non ancora annotate nei registri, nonché a errori nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti 5.4. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese del primo grado e del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente. Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite per entrambi i gradi, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore da
€1.101 a €5.200 e all'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il minimo tariffario per le prime due fasi e per la fase decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito, nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra specifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, cpa ed IVA per legge. pagina 4 di 5
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_9 Controparte_4 con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data
[...]
18.5.2023, avverso la sent. n. 792/2022, pronunciata in data 17.11.2022 dal Tribunale di ASTI, in accoglimento dell'appello proposto e totale riforma della sentenza appellata, a) annulla l'ordinanza ingiunzione 556/2021; b) condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite che liquida come segue:
- per il primo grado in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge;
- per il secondo grado in € 962,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge;
Così deciso in Torino, il 11.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott.Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr. all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 652/2023 promosso da:
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale “Az. Parte_1 [...]
” elettivamente domiciliato in Asti, via Incisa n. 10 presso lo studio Parte_2
e la persona dell'Avv. Alberto Perroncito che lo rappresenta e lo difende in forza di procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, all'atto introduttivo;
Parte appellante contro in persona del Controparte_1
generale del CP_2 Controparte_3
[...]
Parte appellata
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di Asti n. 792/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante
“Contrariis rejectis, premesse le prove e declaratorie del caso e di legge e previa eventuale, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO: in totale riforma della sentenza appellata N. 792/2022 emessa dal Tribunale di Asti accogliere il presente ricorso per i motivi di cui in premessa e conseguentemente annullare l'ordinanza ingiunzione 556/2021 mandando assolto il conchiudente da qualsivoglia avversa domanda ed in subordine mantenere al minimo la condanna al minimo edittale. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i capi di prova per testi i seguenti capi di prova - senza inversione alcuna dell'onere probatorio e premessa la dizione “vero che” – già dedotti con il ricorso in opposizione e che qui di seguito si ritrascrivono (omissis)”
pagina 1 di 5 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 556/2021 del 13.09.2021, il Controparte_4 in persona del Direttore Generale del
[...] Controparte_3 dei prodotti agroalimentari ha ingiunto al sig. in proprio e in
[...] Parte_1 qualità di titolare dell'azienda agricola , sita in Asti, frazione San Parte_2
Marzanotto n. 154, il pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016, per la violazione degli specifici disciplinari di produzione dei vini a . Parte_3 Parte_4
In particolare, a seguito di un'attività ispettiva condotta in data 26.05.2017 presso l'azienda agricola suddetta da parte degli ispettori del Dipartimento dell'Ispettorato Controparte_3 della Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-Ovest, Ufficio d'Area di Asti), come CP_3 emerge dal verbale di constatazione n. 2017/521 del 26.05.2017, gli ispettori procedevano alla rilevazione delle giacenze fisiche dei prodotti vitivinicoli detenuti dall'azienda, sia allo stato sfuso che imbottigliati, confrontandole con le risultanze della documentazione di cantina. Dal raffronto tra le giacenze fisiche e quelle contabili emergevano significative discrepanze;
in particolare veniva accertato un supero di cantina per i seguenti vini: atti a divenire Parte_5
2016 DOCG nella misura di 140,15 ettolitri, atti a divenire 2016 DOC nella
[...] Parte_4 misura di 36,04 ettolitri, atti a divenire nella misura di 1,45 ettolitri. Tali eccedenze, Parte_6 secondo quanto riportato nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 2017/1595 del 19.07.2017, costituivano violazione rispettivamente del disciplinare di produzione del vino a
[...] di cui al D.M. 08/07/2008 e successive modifiche, del disciplinare di produzione del vino Parte_3
a approvato con DPR 29/05/1973 e successive modifiche, nonché del Parte_7 Parte_ disciplinare di produzione del vino a approvato con D.M. 22/11/1994 e Parte_6 successive modifiche.
1.1. Avverso tali provvedimenti proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Asti, Parte_1 deducendo plurimi motivi di doglianza. In primo luogo, contestava l'applicabilità dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 ai vini "atti a divenire" DOP/DOC, sostenendo che la norma sanzionatoria si riferisse esclusivamente ai vini che avessero già ottenuto la relativa certificazione. A supporto di tale tesi, richiamava la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019, che aveva confermato l'inapplicabilità della sanzione ai vini non ancora certificati. In secondo luogo, l'opponente forniva una dettagliata spiegazione delle apparenti discrepanze riscontrate dagli ispettori, riconducendole a meri errori materiali nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti e al mancato tempestivo aggiornamento dei registri di cantina alla luce di diverse operazioni di travaso e taglio dei vini svoltesi nei giorni immediatamente precedenti l'ispezione (24 e 25 maggio 2017). L'opponente produceva inoltre l'estratto del registro telematico di cantina e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale, indicando quale teste la sig.ra che aveva materialmente partecipato alle operazioni di travaso e all'apposizione dei Testimone_1 cartelli identificativi. Evidenziava peraltro come la mancata tempestiva annotazione delle operazioni nei registri fosse giustificata dal termine di alcuni giorni previsto dalla normativa di settore per l'aggiornamento della documentazione di cantina. Il ricorrente, oltre a sottolineare la natura familiare e le modeste dimensioni dell'azienda agricola, contestava altresì la sproporzione delle sanzioni irrogate, evidenziando come si trattasse di mere irregolarità formali, prive di effettivo disvalore e potenzialità lesiva, non essendo mai stato immesso in commercio alcun vino con denominazione non spettante.
1.2. Il ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_4 giudizio, rimanendo contumace. pagina 2 di 5 1.3. Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 792/2022 pubblicata il 17 novembre 2022, ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. . In particolare, il giudice di primo grado: a) riteneva Parte_1 applicabile la norma sanzionatoria ai vini "atti a divenire" DOP/DOC in quanto "nel momento in cui il vino viene qualificato dallo stesso produttore come 'atto a divenire DOP' deve ritenersi che in ogni fase della sua produzione debbano essere osservate le previsioni contenute nel corrispondente disciplinare, trattandosi appunto di un vino destinato a essere poi commercializzato (sia pure a condizione che ne sussistano tutti i requisiti) con la specifica denominazione indicata sul cartello presente in cantina"; b) non riteneva plausibili o dirimenti le giustificazioni addotte dall'opponente circa le discrepanze riscontrate evidenziando come tali circostanze non fossero state in alcun modo rilevate in sede di accertamento ispettivo, né dedotte con le osservazioni al verbale di contestazione contenute nella lettera del 14 agosto 2017, nella quale l'opponente si era limitato a sostenere di avere regolarmente adempiuto alle disposizioni relative alla tenuta dei registri. Rilevava inoltre come il fatto che tali circostanze venissero dedotte solo a distanza di circa cinque anni dalla contestazione dell'illecito rendesse poco attendibile tale tardiva rappresentazione dei fatti, oltre a impedire la verifica dell'esistenza di riscontri oggettivi.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso in appello depositato il 18.05.2023, il sig. ha Parte_1 proposto appello, articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante censura l'interpretazione dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 fornita dal Tribunale, sostenendo che la norma sia applicabile esclusivamente ai vini che abbiano già ottenuto la certificazione DOP/DOC e non a quelli meramente "atti a divenire" tali. A sostegno di tale tesi, richiama la giurisprudenza amministrativa e in particolare la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019, che in un caso analogo ha confermato l'inapplicabilità della sanzione ai vini non ancora certificati, dando atto che lo stesso Direttore Generale del Ministero aveva riconosciuto che "la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l'art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione".
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la mancata ammissione in primo grado delle prove testimoniali volte a dimostrare che le discrepanze riscontrate erano dovute a meri errori nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti e al mancato aggiornamento dei registri, essendo state effettuate operazioni di travaso nei giorni immediatamente precedenti l'ispezione. In particolare, censura il ragionamento del Tribunale circa la non plausibilità di tali giustificazioni, evidenziando come il sig.
non avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni in sede di ispezione non conoscendo Pt_1 preventivamente i rilievi degli ispettori, e come la richiesta di audizione contenuta nella lettera del 14 agosto 2017 fosse finalizzata proprio a fornire tutti i dettagli e le spiegazioni del caso.
3. Il ritualmente citato anche in grado di appello, Controparte_4 non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.
4. All'udienza del 11.02.2025, svolta la relazione e udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e letto il dispositivo, di seguito riportato.
5. Il primo motivo di appello proposto dal sig. merita accoglimento, dovendosi ritenere Parte_1
l'inapplicabilità dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 ai vini "atti a divenire" DOP/DOC, sia per l'assenza di una effettiva lesività delle condotte contestate, che appaiono riconducibili a mere irregolarità formali nella tenuta della documentazione di cantina, semmai sanzionabili sotto diverso titolo.
5.1. Al riguardo, emerge dagli atti, tra cui il verbale di contestazione n. 2017/521 del 26.05.2017, come sia pacifica e non contestata la circostanza che i vini oggetto di contestazione fossero qualificati come "atti a pagina 3 di 5 divenire" DOP/DOC e non avessero ancora ottenuto la relativa certificazione e per questo non fossero stati ancora immessi in commercio. La distinzione tra vini certificati e vini "atti a divenire" non è meramente formale, ma risponde ad una precisa logica del sistema di tutela delle denominazioni di origine. Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 267/2024, ai fini dell'attribuzione di una denominazione protetta è necessario che il prodotto abbia completato l'intero processo di certificazione, non essendo sufficiente la mera destinazione potenziale a divenire un vino DOP/DOC. La questione controversa attiene dunque all'interpretazione dell'art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016 e alla sua applicabilità ai vini "atti a divenire" DOP/DOC. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma sanzionatoria suddetta si applicasse anche ai vini non ancora certificati sul presupposto che essa punisca non solo la vendita e la distribuzione, ma anche la produzione del vino in difformità dal relativo disciplinare. Tale interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile alla luce di un'analisi sistematica della normativa di settore e dei principi elaborati dalla giurisprudenza. Sul punto, assume particolare rilievo la sentenza del TAR Toscana n. 1127/2019 secondo la quale la norma sanzionatoria in questione presuppone che il vino abbia già ottenuto la certificazione DOP/DOC, non potendosi configurare una violazione del disciplinare di produzione rispetto a un prodotto che non ha ancora completato l'iter certificativo. Tale principio risulta confermato dalla stessa prassi amministrativa del Ministero delle Politiche Agricole, come emerge dal caso deciso dal TAR Toscana, in cui il Direttore Generale aveva riconosciuto che "la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l'art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione". La Corte ritiene inoltre dirimente nel caso di specie l'art. 1 della legge 689/1981 il cui secondo comma postula, mosso da una ratio di stretta tipicità, che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Nel caso di specie, dunque, l'art. 74 comma 2 della legge n. 238/2016, in totale disaccordo con l'interpretazione data nella sentenza impugnata, deve essere interpretato in modo rigoroso, non potendosi estendere analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate dallo stesso.
Per questi motivi
, il primo motivo d'appello risulta fondato.
5.2. La applicabilità della sanzione all'ipotesi di fatto in esame si risolverebbe al postutto, in applicazione della sanzione al tentativo, per così dire, della fattispecie incriminatrice.
5.3. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, col quale l'appellante ha inteso fornire, come già in primo grado, una spiegazione delle discrepanze quantitative rilevate dagli operanti (pari a 140,15 ettolitri per il vino atto a divenire 2016 DOCG, a 36,04 ettolitri per il vino atto a Parte_5 divenire e a 1,45 ettolitri per il vino atto a divenire Dolcetto), Parte_8 Parte_6 riconducendole ad operazioni di travaso effettuate nei giorni 24 e 25 maggio 2017, immediatamente precedenti l'ispezione, non ancora annotate nei registri, nonché a errori nell'apposizione dei cartelli identificativi sulle botti 5.4. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese del primo grado e del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente. Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite per entrambi i gradi, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore da
€1.101 a €5.200 e all'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il minimo tariffario per le prime due fasi e per la fase decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito, nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra specifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, cpa ed IVA per legge. pagina 4 di 5
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_9 Controparte_4 con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data
[...]
18.5.2023, avverso la sent. n. 792/2022, pronunciata in data 17.11.2022 dal Tribunale di ASTI, in accoglimento dell'appello proposto e totale riforma della sentenza appellata, a) annulla l'ordinanza ingiunzione 556/2021; b) condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite che liquida come segue:
- per il primo grado in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge;
- per il secondo grado in € 962,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge;
Così deciso in Torino, il 11.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott.Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
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