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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Strazzeri;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvestro Vitale e Alessandro Gullo;
Appellata
OGGETTO: appello – licenziamento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Catania impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro in data 10.02.2021, facente seguito a contestazione CP_1
del 23.12.2020, con cui la società, avendo appreso che il dipendente era stato sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale nonché indagato e rinviato a giudizio negli anni pregressi per gravi reati, aveva contestato allo stesso di avere reso false dichiarazioni in sede di compilazione della certificazione sostitutiva antimafia.
Con sentenza n. 3690 del 28.10.2022, il tribunale rigettava il ricorso.
In particolare, il decidente riteneva il licenziamento sorretto da giusta causa ex art. 2119 c.c., per avere la società resistente dimostrato la sussistenza del fatto materiale contestato, consistente nel coinvolgimento del lavoratore in fatti di rilevanza penale che avevano determinato l'applicazione di una misura di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011 e nelle false attestazioni dallo stesso rese in sede di compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia rilasciate alla datrice di lavoro in data 23.9.2020. Il tribunale evidenziava che tale dichiarazione contrastava con quanto risultante dal decreto del Tribunale di
Catania di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. con obbligo di soggiorno;
poiché in detto decreto si dava atto che in data
8.7.2020 si era proceduto all'esame del proposto, doveva ritenersi che quantomeno alla data dell'8.7.2020 il lavoratore avesse avuto conoscenza della pendenza di un procedimento volto all'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione ex art. 6 D. Lgs. 159/2011; né poteva trovare accoglimento la diversa ricostruzione del ricorrente – secondo cui nessuna dichiarazione mendace poteva essergli addebitata per non essere mai stato coinvolto in procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata di stampo mafioso - tenuto conto che la dichiarazione riguardava più in generale la pendenza di procedimenti che comportassero l'applicazione di una qualsiasi delle misure di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011; tali misure potevano essere applicate anche nei confronti di
“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose” a prescindere dalla effettiva partecipazione ad associazioni di stampo mafioso o dalla commissione di reati di tipo mafioso. Peraltro, il tribunale evidenziava che dal provvedimento di applicazione della misura di prevenzione si evinceva che il era stato coinvolto in fatti di usura commessi nel 2015 Pt_1
e in diverse indagini, tali da spingere il giudice penale ad esprimere un positivo giudizio di pericolosità del lavoratore;
tali fatti apparivano connotati da un così
elevato livello di gravità da giustificare il venir meno del rapporto fiduciario e la sanzione espulsiva, considerato che la società datrice svolgeva la propria attività
nei settore degli appalti pubblici, per la cui aggiudicazione era necessaria l'iscrizione nella white list di fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazioni mafiose. Il decidente concludeva nel senso che la falsa dichiarazione resa dal Pt_1
integrava una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché degli obblighi generali di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.; riteneva sussistente il necessario requisito della proporzionalità tra la condotta addebitata al ricorrente e la massima sanzione espulsiva comminata, anche alla luce del disposto dell'art. 72 comma 3 del CCNL
Fise; infine, in ordine alle censure di legittimità formale del licenziamento mosse dal lavoratore, osservava che, quando il fatto contestato si concretizza nella violazione di obblighi imposti dalla legge o in comportamenti contrari ai doveri fondamentali nascenti dal rapporto di lavoro, è irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare presso la sede di lavoro, atteso che il lavoratore può
rendersi conto del disvalore insito nella condotta indipendentemente dalla pubblicità del codice. Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, considerato che la nota di contestazione individuava i fatti e le circostanze spazio-temporali necessarie a consentire al lavoratore di esercitare le proprie difese. Reputava, infine, priva di pregio la dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione, in quanto il riferimento al rifiuto di consegnare il provvedimento integrale di applicazione della misura di prevenzione, contenuto nella lettera di licenziamento, non costituiva una nuova contestazione, ma era un ulteriore elemento emerso nel corso dell'istruttoria disciplinare preso in considerazione dalla società datrice, in relazione al medesimo nucleo fattuale. Con ricorso depositato il 14.02.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Si è costituita in giudizio la società resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento. Lamenta che il tribunale è
giunto ad una sostanziale modifica ex officio della contestazione disciplinare;
che nella lettera di contestazione del 22.12.2020 gli è stato addebitato di aver dichiarato il falso nella dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia rilasciata il 23.09.2020 in ordine alla pendenza di procedimenti penali per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso a suo carico;
che il tribunale tuttavia ha ampliato la portata della contestazione, considerando anche le voci della dichiarazione antimafia inerenti la sottoposizione del alla misura di Pt_1
prevenzione della sorveglianza speciale e alle asserite condanne precedenti passate in giudicato per reati di stampo mafioso;
che tuttavia tali voci della dichiarazione non erano state oggetto della contestazione disciplinare.
L'appellante deduce che il tribunale “ha finito, concretamente ed
inammissibilmente, con l'operare una sorta di correzione della contestazione
disciplinare, per poi decidere su tale addebito 'corretto”; aggiunge che appare incongruente che da un lato il primo giudice abbia utilizzato considerazioni interinali del provvedimento applicativo della misura di prevenzione n. 124/2020
senza però poi dare peso al fatto che il suddetto provvedimento aveva ritenuto compatibile la sottoposizione alla misura con l'esercizio dell'attività lavorativa;
rimarca che detto provvedimento penale non poteva essere posto alla base del licenziamento, in quanto i reati ivi citati non erano di tipo mafioso e le misure di prevenzione erano state disposte nei suoi confronti per “pericolosità sociale generica” e non per “pericolosità specifica da appartenenza ad associazioni mafiose”, per cui, in definitiva, la sua posizione non integrava quegli estremi idonei a generare un danno all'azienda tale da legittimare la sanzione espulsiva.
Ad ulteriore sostegno dei propri assunti, deduce che ciò che ha rilievo ai fini datoriale per la c.d. white list è che i dipendenti non abbiano riportato condanne o misure di prevenzioni per reati di mafia e precisa che esso appellante non ha mai ricevuto un avviso di garanzia per i fatti posti a fondamento della misura.
Aggiunge che non è veritiero che si sia rifiutato di consegnare il provvedimento applicativo della misura di prevenzione alla essendosi in sede di audizione CP_1
disciplinare riservato di valutare l'opportunità, con i propri difensori, di consegnare o meno il provvedimento.
2. Con il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il requisito della proporzionalità del licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore;
sostiene che il tribunale non ha tenuto conto che egli non aveva alcun precedente disciplinare, aveva sempre tenuto un comportamento lavorativo diligente ed era stato autorizzato a recarsi al lavoro dall'autorità
giudiziaria penale;
aggiunge che nessun danno è derivato alla società dalla sua condotta e che il licenziamento - avvenuto sulla base di notizie mediatiche e di un provvedimento di mera prevenzione di pericolosità generica, in assenza di avvisi di garanzia o rinvii a giudizio o condanne per reati mafiosi - costituisce una elusione o violazione del principio di cui all'art.27, comma 2, Cost. secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato le censure relative a vizi formali del procedimento disciplinare, circa la mancata affissione del codice disciplinare presso l'unità produttiva cui era addetto esso appellante,
circa la genericità della contestazione disciplinare e l'avvenuto mutamento da parte della società del fatto indicato nella lettera di licenziamento rispetto a quello indicato nell'originaria contestazione, in quanto il licenziamento è stato basato anche sul suo rifiuto di consegnare copia integrale del provvedimento di sottoposizione a misura di prevenzione, fatto che tuttavia non era mai stato contestato precedentemente nel procedimento. Infine, impugna il capo sulle spese processuali.
4. L'appello non può essere accolto.
È infondato il primo motivo, dovendosi escludere che la sentenza impugnata, nel valutare la legittimità del provvedimento espulsivo, abbia preso in esame fatti che non sono stati oggetto di addebito disciplinare. Nella lettera di contestazione del 22.12.2020 (alleg.3 fasc. di primo grado della
) si legge: “La scrivente Società ha avuto notizia da concordi e in numerosi CP_1
articoli di stampa, che la S.V., non solo nei giorni scorsi è stato sottoposto a
provvedimenti della Magistratura penale restrittivi della libertà personale e di
sequestro e confisca di beni patrimoniali ed aziendali di Sua competenza, ma
addirittura negli anni scorsi, certamente già nel 2017, è stato indagato e rinviato
a giudizio per reati gravissimi con la contestazione dell'aggravante di
“associazione per delinquere di tipo mafioso” coinvolto in processi di allarmante
rilevanza criminosa. Nonostante la gravità dei reati che la Magistratura penale
Le imputava, Ella ha periodicamente rilasciato alla scrivente Società la
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, affermando il falso in quanto
escludeva la pendenza di procedimenti penali per associazione di tipo mafioso a
Suo carico ed il Suo coinvolgimento in indagini socialmente inquietanti…”.
Il licenziamento è stato poi irrogato al dipendente in data 10.2.2021 con provvedimento del seguente tenore: “Facciamo seguito alla ns. comunicazione
datata 22.12.2020 di apertura del procedimento disciplinare con la quale Le
abbiamo contestato la sussistenza di gravi provvedimenti emessi a Suo carico dal
Tribunale Sezione Misure di Prevenzione a seguito della “pericolosità sociale”
imputata alla S.V. per coinvolgimento in ambienti notoriamente mafiosi, con
conseguente applicazione di misure restrittive della Sua libertà di movimento e
confisca di beni patrimoniali. Le abbiamo infine contestato il fatto che i suddetti
provvedimenti giudiziari a Suo carico determinano un gravissimo pregiudizio alla Società in ordine alle tassative prescrizioni che l'Ufficio Antimafia della
Prefettura di Catania impone alla al fine di mantenere sotto costante CP_1
controllo i fenomeni di inquinamento mafioso che potrebbero provenire dal
Personale dipendente a qualsiasi livello professionale. Ai fini della istruttoria del
procedimento disciplinare, abbiamo sollecitato la produzione di atti che
dimostrassero la Sua estraneità ai fatti criminosi sui quali si svolgono le indagini
a Suo carico. Con la nota del 28.12.2020 la S.V. ha esposto le Sue argomentazione
difensive ed ha richiesto l'audizione personale che è avvenuta (dopo il chiesto
rinvio per ragioni di salute) in data 29.01.2021, alla presenza dei Suoi Difensori,
Avv. Giovanni Lotà e Avv. Vincenzo Pelleriti. Rileviamo che con ns. nota del
05.01.2021 Le abbiamo contestato il Suo immotivato rifiuto di consegnarci copia
del provvedimento giudiziario con il quale sono state disposte le suddette misure
di prevenzione al fine di valutare l'entità dei fatti sui quali indaga la Magistratura
penale. Rileviamo ancora che in sede di audizione, nonostante la S.V. avesse
verbalmente preannunziato la consegna del detto provvedimento giudiziario, ha
esibito un insignificante estratto dell'atto stesso che abbiamo prontamente
contestato in quanto il testo era solo parzialmente riprodotto e quindi del tutto
incompleto ai fini delle ns. valutazioni. Rileviamo infine che, in quella sede, la
S.V., con il consenso dei Suoi Difensori, si è impegnata a inoltrarci tale atto
giudiziario entro il 03.02.2021, ma ha disatteso anche tale impegno, omettendo
la trasmissione integrale dell'atto per la parte che La riguarda. Nel corso del
procedimento disciplinare, Le abbiamo dato la possibilità di discolparsi ovvero attenuare la Sua posizione che lo vede coinvolto in gravissime indagini assimilate
ad ambienti certamente mafiosi, ma la S.V. si è inspiegabilmente trincerato in un
ostinato rifiuto a consegnare l'atto giudiziario che, non solo dispone le misure di
prevenzione a Suo carico, ma soprattutto esplicita i fatti e le ragioni che sono a
fondamento delle indagini in cui è coinvolto. In difetto di validi e comprovati
argomenti difensivi e giustificativi, confermiamo la contestazione di grave
pregiudizio che la prosecuzione del Suo rapporto di lavoro determina per la CP_1
in base alla vigente normativa antimafia. Pertanto Le comunichiamo il Suo
licenziamento disciplinare con effetto immediato dalla ricezione della presente
nota …”.
Osserva il collegio che tanto la contestazione quanto il licenziamento sono scaturiti e sono connessi alle false dichiarazioni rese dal nella Pt_1
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia in cui lo stesso,
contrariamente alla realtà, ha affermato di non avere pendenze penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione (si veda la nota del 23.9.2020 in cui il predetto sotto la propria responsabilità ha dichiarato “…che nei propri confronti
non è pendente procedimento che comporti l'applicazione di alcuna delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi
Antimafia); - di non avere carichi pendenti in relazione al delitto previsto e punito
dall'art. 416-bis del Codice penale (associazione di tipo mafioso) né per altri
reati di stampo mafioso;
- di non aver subito condanne con sentenza passata in
giudicato per i medesimi reati…”). La dichiarazione sostitutiva che il lavoratore era tenuto a rilasciare alla società
datrice – e nella quale era tenuto a rappresentare circostanze conformi alla realtà
- aveva un oggetto ampio, comprendendo la pendenza di procedimenti penali e di prevenzione nonché l'assenza di precedenti condanne e l'assenza di pendenze per reati di mafia e di criminalità organizzata.
Risulta dunque palesemente infondato l'assunto dell'appellante secondo cui il provvedimento penale n. 124/2020 non poteva essere posto alla base del licenziamento, in quanto i reati ivi citati non erano di tipo mafioso ed in quanto le misure di prevenzione sono state disposte nei suoi confronti per “pericolosità
sociale generica” e non per “pericolosità specifica da appartenenza ad associazioni mafiose”.
Al riguardo – dovendosi ribadire che la dichiarazione sostitutiva non riguardava solo le pendenze di procedimenti per reati di stampo mafioso ma anche di procedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi del citato art. 6 del
D.lgs n.159/2011 - rileva la circostanza, già valorizzata nella sentenza impugnata,
per cui, come si legge nel decreto n.124/2020 del 18.12.2020 del Tribunale penale,
le misure di prevenzione penale e patrimoniale sono state applicate al in Pt_1
quanto è stato accertato un collegamento dell'appellante con indagini connesse a reati di mafia;
come si legge a pag. 4 del decreto penale citato “ … lo stesso,
gravato da precedenti penali per delitti contro il patrimonio … … è stato coinvolto
in diverse indagini dalle quali è emerso il suo coinvolgimento in gravi delitti della
stessa natura e la sua contiguità con esponenti di organizzazione mafiose…”. Il citato decreto di prevenzione continua nel senso di evidenziare la pericolosità del
– soggetto descritto da un collaboratore di giustizia come “specializzato Pt_1
nelle rapine ai bancomat e contiguo al clan in favore del quale reperiva Per_1
armi e che aveva realizzato più investimenti immobiliari intestandoli a sua
moglie, di nome , tra i quali un immobile in via Madonna delle Catene a Per_2
Catania nel quale operava un centro scommesse”. A seguito di tali elementi il
Tribunale della Prevenzione ha espresso un giudizio positivo circa la pericolosità
sociale del in quanto rientrante “...tra i soggetti di cui agli artt. 4, co. Pt_1
1, lett. c) D.Lvo 159/2011, quale soggetto che vive, almeno in parte, dei proventi
delle attività delittuose cui è abitualmente dedito...”.
A fronte di tali circostanze, non vi è dubbio che il lavoratore aveva l'obbligo di fare menzione della pendenza del procedimento di prevenzione nella dichiarazione antimafia del 23.9.2020 rilasciata alla società datrice;
non appare credibile che al momento della dichiarazione non fosse al corrente della pendenza del procedimento, tenuto conto che nel decreto succitato si dà atto che in data
8.7.2020 il era stato sottoposto ad esame;
è dunque evidente che Pt_1
l'appellante già a tale data era a conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione.
Alla stregua di quanto sino detto, risulta irrilevante, ai fini della legittimità del licenziamento, la documentazione depositata dal nel corso del presente Pt_1
grado di giudizio, relativa al decreto emesso il 21.08.2023 dalla Corte di Appello
di Catania 2° Sezione Penale che ha annullato “per carenza di attualità la misura della prevenzione personale applicata a con Parte_1
decreto n.124/20 del Tribunale di Catania depositato il 18.12.2020”.
A parte il fatto, non di secondaria importanza, che il giudice penale ha confermato le misure di prevenzioni patrimoniali e la confisca dei beni riconducibili al ed alla di lui coniuge, si osserva che il successivo Pt_1
annullamento della misura di prevenzione personale, avvenuto per “carenza di
attualità”, non è idoneo ad escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare,
consistente, si ripete, nell'avere il lavoratore dichiarato falsamente che nei suoi confronti non sussistevano procedimenti di prevenzione nonché precedenti condanne.
Del pari irrilevante ai fini del decidere è la produzione effettuata dall'appellante con le ultime note cartolari, relative ad un dispositivo di sentenza penale di assoluzione, senza che tuttavia sia dato capire a quale reato o procedimento detto dispositivo si riferisca.
Osserva il collegio che sotto altro profilo i documenti prodotti sopra indicati costituiscono una ulteriore conferma che, all'epoca in cui ha reso la dichiarazione sostitutiva antimafia, il aveva a proprio carico pendenze penali che lo Pt_1
stesso non ha comunicato alla società datrice, come invece era tenuto a fare.
5. È poi infondato il secondo motivo dell'appello, essendo il licenziamento misura proporzionata alla gravità della condotta del dipendente, irrogato in conformità a quanto previsto dal CCNL FISE applicabile nella specie, che prevede che la misura disciplinare del licenziamento trova applicazione nell'ipotesi di “mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente
contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita
da vie di fatto;
furto; condanne per reati infamanti…” (art.72, comma terzo).
L'elenco di cui alla citata norma è meramente esemplificativo;
nella specie la condotta del dipendente – che dolosamente non ha dichiarato alla datrice di lavoro la sussistenza di procedimenti penali pendenti e di condanne pregresse in tal modo non consentendo alla società di valutare la posizione del dipendente e i suoi eventuali collegamenti con ambienti criminosi – integra gli estremi della suddetta norma, oltre che costituire una evidente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che il era tenuto a rispettare nello svolgimento della Pt_1
prestazione lavorativa.
La condotta sopra descritta è certamente idonea a determinare la cessazione del rapporto di lavoro;
ed infatti, nel concetto di giusta causa di cui all'art.2119 c.c.
rientrano tutte quelle condotte del lavoratore che incidono in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro, impedendo di formulare una prognosi di futura utile prosecuzione del rapporto, non apparendo né sufficienti né efficaci le sanzioni disciplinari conservative previste dal CCNL di riferimento.
Nella specie, l'interesse della società datrice ad essere informata sulle pendenze penali dei dipendenti discende dal fatto che la stessa (cfr. comparsa di costituzione dell'appellata) opera nell'ambito dei servizi di igiene ambientale nei territori urbani in favore di enti pubblici preposti all'affidamento degli appalti tramite gara pubblica. La società appellata necessita, per poter partecipare alle gare pubbliche relative a detti appalti, dell'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura dei
“Fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)”;
appare dunque evidente che sia di precipuo interesse per la società non avere alle proprie dipendenze lavoratori contigui o comunque collegati ad ambienti criminosi. Vanno pertanto rigettate le deduzioni dell'appellante, reiterate nel presente grado, relative all'assenza di un concreto danno derivante alla società
dalle false dichiarazioni rese dal Pt_1
6. Non merita infine accoglimento neppure il terzo motivo del gravame, con cui il reitera nel presente grado censure relative a pretesi vizi formali del Pt_1
procedimento disciplinare, già adeguatamente rigettati dal primo giudice con statuizione esente da censure.
Per ciò che riguarda l'affissione del codice disciplinare, la società appellata ha documentato che al momento dell'assunzione viene consegnato ad ogni dipendente copia del codice disciplinare estratta dal CCNL FISE unitamente al contratto di lavoro. Il codice disciplinare è stato consegnato al momento dell'assunzione anche al come si evince dall'allegato 8 del fascicolo di Pt_1
primo grado della;
va comunque confermato quanto si legge nella sentenza CP_1
impugnata circa il fatto che la gravità delle condotte contestate prescindono dalla specifica conoscenza della declaratoria di cui al codice disciplinare, posto che i dipendenti della sono periodicamente tenuti a rilasciare certificazioni CP_1
sostitutive alla società in ordine alla pendenza di procedimenti penali. E' dunque evidente, stante il continuo monitoraggio cui i dipendenti sono sottoposti, che la falsa dichiarazione integri una violazione immediatamente percepibile che prescinde dall' affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro.
Va rigettata anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancanza di specificità degli addebiti;
dalla lettera di contestazione inviata al lavoratore si evince chiaramente,
come sopra detto, quali sono i fatti per i quali è stato iniziato il procedimento disciplinare e irrogato il licenziamento.
Infine, è infondato l'assunto difensivo relativo ad un presunto mutamento, da parte della società datrice, dei fatti contestati, per avere la nel CP_1
provvedimento di licenziamento posto a fondamento della misura espulsiva il rifiuto opposto dal lavoratore di consegnare il testo integrale del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Appare appena il caso di evidenziare che il licenziamento non si fonda affatto sulla mancata consegna del provvedimento penale, ma sul fatto che il lavoratore,
pur sottoposto a procedimento di prevenzione e in passato coinvolto in fatti penali,
non ha dichiarato tali circostanze alla società datoriale in seno alle certificazioni sostitutive antimafia che la datrice periodicamente richiedeva al fine di poter operare nel settore degli appalti pubblici. Ancorchè nel provvedimento di licenziamento si faccia cenno alla mancata consegna da parte del lavoratore del provvedimento penale integrale è, tuttavia, evidente che la cessazione del rapporto di lavoro non è stata determinata da tale fatto ma, si ripete, dalle false dichiarazioni rese dal lavoratore.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in relazione al valore della causa.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1
quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Strazzeri;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvestro Vitale e Alessandro Gullo;
Appellata
OGGETTO: appello – licenziamento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Catania impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro in data 10.02.2021, facente seguito a contestazione CP_1
del 23.12.2020, con cui la società, avendo appreso che il dipendente era stato sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale nonché indagato e rinviato a giudizio negli anni pregressi per gravi reati, aveva contestato allo stesso di avere reso false dichiarazioni in sede di compilazione della certificazione sostitutiva antimafia.
Con sentenza n. 3690 del 28.10.2022, il tribunale rigettava il ricorso.
In particolare, il decidente riteneva il licenziamento sorretto da giusta causa ex art. 2119 c.c., per avere la società resistente dimostrato la sussistenza del fatto materiale contestato, consistente nel coinvolgimento del lavoratore in fatti di rilevanza penale che avevano determinato l'applicazione di una misura di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011 e nelle false attestazioni dallo stesso rese in sede di compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia rilasciate alla datrice di lavoro in data 23.9.2020. Il tribunale evidenziava che tale dichiarazione contrastava con quanto risultante dal decreto del Tribunale di
Catania di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. con obbligo di soggiorno;
poiché in detto decreto si dava atto che in data
8.7.2020 si era proceduto all'esame del proposto, doveva ritenersi che quantomeno alla data dell'8.7.2020 il lavoratore avesse avuto conoscenza della pendenza di un procedimento volto all'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione ex art. 6 D. Lgs. 159/2011; né poteva trovare accoglimento la diversa ricostruzione del ricorrente – secondo cui nessuna dichiarazione mendace poteva essergli addebitata per non essere mai stato coinvolto in procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata di stampo mafioso - tenuto conto che la dichiarazione riguardava più in generale la pendenza di procedimenti che comportassero l'applicazione di una qualsiasi delle misure di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011; tali misure potevano essere applicate anche nei confronti di
“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose” a prescindere dalla effettiva partecipazione ad associazioni di stampo mafioso o dalla commissione di reati di tipo mafioso. Peraltro, il tribunale evidenziava che dal provvedimento di applicazione della misura di prevenzione si evinceva che il era stato coinvolto in fatti di usura commessi nel 2015 Pt_1
e in diverse indagini, tali da spingere il giudice penale ad esprimere un positivo giudizio di pericolosità del lavoratore;
tali fatti apparivano connotati da un così
elevato livello di gravità da giustificare il venir meno del rapporto fiduciario e la sanzione espulsiva, considerato che la società datrice svolgeva la propria attività
nei settore degli appalti pubblici, per la cui aggiudicazione era necessaria l'iscrizione nella white list di fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazioni mafiose. Il decidente concludeva nel senso che la falsa dichiarazione resa dal Pt_1
integrava una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché degli obblighi generali di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.; riteneva sussistente il necessario requisito della proporzionalità tra la condotta addebitata al ricorrente e la massima sanzione espulsiva comminata, anche alla luce del disposto dell'art. 72 comma 3 del CCNL
Fise; infine, in ordine alle censure di legittimità formale del licenziamento mosse dal lavoratore, osservava che, quando il fatto contestato si concretizza nella violazione di obblighi imposti dalla legge o in comportamenti contrari ai doveri fondamentali nascenti dal rapporto di lavoro, è irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare presso la sede di lavoro, atteso che il lavoratore può
rendersi conto del disvalore insito nella condotta indipendentemente dalla pubblicità del codice. Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, considerato che la nota di contestazione individuava i fatti e le circostanze spazio-temporali necessarie a consentire al lavoratore di esercitare le proprie difese. Reputava, infine, priva di pregio la dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione, in quanto il riferimento al rifiuto di consegnare il provvedimento integrale di applicazione della misura di prevenzione, contenuto nella lettera di licenziamento, non costituiva una nuova contestazione, ma era un ulteriore elemento emerso nel corso dell'istruttoria disciplinare preso in considerazione dalla società datrice, in relazione al medesimo nucleo fattuale. Con ricorso depositato il 14.02.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Si è costituita in giudizio la società resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento. Lamenta che il tribunale è
giunto ad una sostanziale modifica ex officio della contestazione disciplinare;
che nella lettera di contestazione del 22.12.2020 gli è stato addebitato di aver dichiarato il falso nella dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia rilasciata il 23.09.2020 in ordine alla pendenza di procedimenti penali per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso a suo carico;
che il tribunale tuttavia ha ampliato la portata della contestazione, considerando anche le voci della dichiarazione antimafia inerenti la sottoposizione del alla misura di Pt_1
prevenzione della sorveglianza speciale e alle asserite condanne precedenti passate in giudicato per reati di stampo mafioso;
che tuttavia tali voci della dichiarazione non erano state oggetto della contestazione disciplinare.
L'appellante deduce che il tribunale “ha finito, concretamente ed
inammissibilmente, con l'operare una sorta di correzione della contestazione
disciplinare, per poi decidere su tale addebito 'corretto”; aggiunge che appare incongruente che da un lato il primo giudice abbia utilizzato considerazioni interinali del provvedimento applicativo della misura di prevenzione n. 124/2020
senza però poi dare peso al fatto che il suddetto provvedimento aveva ritenuto compatibile la sottoposizione alla misura con l'esercizio dell'attività lavorativa;
rimarca che detto provvedimento penale non poteva essere posto alla base del licenziamento, in quanto i reati ivi citati non erano di tipo mafioso e le misure di prevenzione erano state disposte nei suoi confronti per “pericolosità sociale generica” e non per “pericolosità specifica da appartenenza ad associazioni mafiose”, per cui, in definitiva, la sua posizione non integrava quegli estremi idonei a generare un danno all'azienda tale da legittimare la sanzione espulsiva.
Ad ulteriore sostegno dei propri assunti, deduce che ciò che ha rilievo ai fini datoriale per la c.d. white list è che i dipendenti non abbiano riportato condanne o misure di prevenzioni per reati di mafia e precisa che esso appellante non ha mai ricevuto un avviso di garanzia per i fatti posti a fondamento della misura.
Aggiunge che non è veritiero che si sia rifiutato di consegnare il provvedimento applicativo della misura di prevenzione alla essendosi in sede di audizione CP_1
disciplinare riservato di valutare l'opportunità, con i propri difensori, di consegnare o meno il provvedimento.
2. Con il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il requisito della proporzionalità del licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore;
sostiene che il tribunale non ha tenuto conto che egli non aveva alcun precedente disciplinare, aveva sempre tenuto un comportamento lavorativo diligente ed era stato autorizzato a recarsi al lavoro dall'autorità
giudiziaria penale;
aggiunge che nessun danno è derivato alla società dalla sua condotta e che il licenziamento - avvenuto sulla base di notizie mediatiche e di un provvedimento di mera prevenzione di pericolosità generica, in assenza di avvisi di garanzia o rinvii a giudizio o condanne per reati mafiosi - costituisce una elusione o violazione del principio di cui all'art.27, comma 2, Cost. secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato le censure relative a vizi formali del procedimento disciplinare, circa la mancata affissione del codice disciplinare presso l'unità produttiva cui era addetto esso appellante,
circa la genericità della contestazione disciplinare e l'avvenuto mutamento da parte della società del fatto indicato nella lettera di licenziamento rispetto a quello indicato nell'originaria contestazione, in quanto il licenziamento è stato basato anche sul suo rifiuto di consegnare copia integrale del provvedimento di sottoposizione a misura di prevenzione, fatto che tuttavia non era mai stato contestato precedentemente nel procedimento. Infine, impugna il capo sulle spese processuali.
4. L'appello non può essere accolto.
È infondato il primo motivo, dovendosi escludere che la sentenza impugnata, nel valutare la legittimità del provvedimento espulsivo, abbia preso in esame fatti che non sono stati oggetto di addebito disciplinare. Nella lettera di contestazione del 22.12.2020 (alleg.3 fasc. di primo grado della
) si legge: “La scrivente Società ha avuto notizia da concordi e in numerosi CP_1
articoli di stampa, che la S.V., non solo nei giorni scorsi è stato sottoposto a
provvedimenti della Magistratura penale restrittivi della libertà personale e di
sequestro e confisca di beni patrimoniali ed aziendali di Sua competenza, ma
addirittura negli anni scorsi, certamente già nel 2017, è stato indagato e rinviato
a giudizio per reati gravissimi con la contestazione dell'aggravante di
“associazione per delinquere di tipo mafioso” coinvolto in processi di allarmante
rilevanza criminosa. Nonostante la gravità dei reati che la Magistratura penale
Le imputava, Ella ha periodicamente rilasciato alla scrivente Società la
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, affermando il falso in quanto
escludeva la pendenza di procedimenti penali per associazione di tipo mafioso a
Suo carico ed il Suo coinvolgimento in indagini socialmente inquietanti…”.
Il licenziamento è stato poi irrogato al dipendente in data 10.2.2021 con provvedimento del seguente tenore: “Facciamo seguito alla ns. comunicazione
datata 22.12.2020 di apertura del procedimento disciplinare con la quale Le
abbiamo contestato la sussistenza di gravi provvedimenti emessi a Suo carico dal
Tribunale Sezione Misure di Prevenzione a seguito della “pericolosità sociale”
imputata alla S.V. per coinvolgimento in ambienti notoriamente mafiosi, con
conseguente applicazione di misure restrittive della Sua libertà di movimento e
confisca di beni patrimoniali. Le abbiamo infine contestato il fatto che i suddetti
provvedimenti giudiziari a Suo carico determinano un gravissimo pregiudizio alla Società in ordine alle tassative prescrizioni che l'Ufficio Antimafia della
Prefettura di Catania impone alla al fine di mantenere sotto costante CP_1
controllo i fenomeni di inquinamento mafioso che potrebbero provenire dal
Personale dipendente a qualsiasi livello professionale. Ai fini della istruttoria del
procedimento disciplinare, abbiamo sollecitato la produzione di atti che
dimostrassero la Sua estraneità ai fatti criminosi sui quali si svolgono le indagini
a Suo carico. Con la nota del 28.12.2020 la S.V. ha esposto le Sue argomentazione
difensive ed ha richiesto l'audizione personale che è avvenuta (dopo il chiesto
rinvio per ragioni di salute) in data 29.01.2021, alla presenza dei Suoi Difensori,
Avv. Giovanni Lotà e Avv. Vincenzo Pelleriti. Rileviamo che con ns. nota del
05.01.2021 Le abbiamo contestato il Suo immotivato rifiuto di consegnarci copia
del provvedimento giudiziario con il quale sono state disposte le suddette misure
di prevenzione al fine di valutare l'entità dei fatti sui quali indaga la Magistratura
penale. Rileviamo ancora che in sede di audizione, nonostante la S.V. avesse
verbalmente preannunziato la consegna del detto provvedimento giudiziario, ha
esibito un insignificante estratto dell'atto stesso che abbiamo prontamente
contestato in quanto il testo era solo parzialmente riprodotto e quindi del tutto
incompleto ai fini delle ns. valutazioni. Rileviamo infine che, in quella sede, la
S.V., con il consenso dei Suoi Difensori, si è impegnata a inoltrarci tale atto
giudiziario entro il 03.02.2021, ma ha disatteso anche tale impegno, omettendo
la trasmissione integrale dell'atto per la parte che La riguarda. Nel corso del
procedimento disciplinare, Le abbiamo dato la possibilità di discolparsi ovvero attenuare la Sua posizione che lo vede coinvolto in gravissime indagini assimilate
ad ambienti certamente mafiosi, ma la S.V. si è inspiegabilmente trincerato in un
ostinato rifiuto a consegnare l'atto giudiziario che, non solo dispone le misure di
prevenzione a Suo carico, ma soprattutto esplicita i fatti e le ragioni che sono a
fondamento delle indagini in cui è coinvolto. In difetto di validi e comprovati
argomenti difensivi e giustificativi, confermiamo la contestazione di grave
pregiudizio che la prosecuzione del Suo rapporto di lavoro determina per la CP_1
in base alla vigente normativa antimafia. Pertanto Le comunichiamo il Suo
licenziamento disciplinare con effetto immediato dalla ricezione della presente
nota …”.
Osserva il collegio che tanto la contestazione quanto il licenziamento sono scaturiti e sono connessi alle false dichiarazioni rese dal nella Pt_1
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia in cui lo stesso,
contrariamente alla realtà, ha affermato di non avere pendenze penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione (si veda la nota del 23.9.2020 in cui il predetto sotto la propria responsabilità ha dichiarato “…che nei propri confronti
non è pendente procedimento che comporti l'applicazione di alcuna delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi
Antimafia); - di non avere carichi pendenti in relazione al delitto previsto e punito
dall'art. 416-bis del Codice penale (associazione di tipo mafioso) né per altri
reati di stampo mafioso;
- di non aver subito condanne con sentenza passata in
giudicato per i medesimi reati…”). La dichiarazione sostitutiva che il lavoratore era tenuto a rilasciare alla società
datrice – e nella quale era tenuto a rappresentare circostanze conformi alla realtà
- aveva un oggetto ampio, comprendendo la pendenza di procedimenti penali e di prevenzione nonché l'assenza di precedenti condanne e l'assenza di pendenze per reati di mafia e di criminalità organizzata.
Risulta dunque palesemente infondato l'assunto dell'appellante secondo cui il provvedimento penale n. 124/2020 non poteva essere posto alla base del licenziamento, in quanto i reati ivi citati non erano di tipo mafioso ed in quanto le misure di prevenzione sono state disposte nei suoi confronti per “pericolosità
sociale generica” e non per “pericolosità specifica da appartenenza ad associazioni mafiose”.
Al riguardo – dovendosi ribadire che la dichiarazione sostitutiva non riguardava solo le pendenze di procedimenti per reati di stampo mafioso ma anche di procedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi del citato art. 6 del
D.lgs n.159/2011 - rileva la circostanza, già valorizzata nella sentenza impugnata,
per cui, come si legge nel decreto n.124/2020 del 18.12.2020 del Tribunale penale,
le misure di prevenzione penale e patrimoniale sono state applicate al in Pt_1
quanto è stato accertato un collegamento dell'appellante con indagini connesse a reati di mafia;
come si legge a pag. 4 del decreto penale citato “ … lo stesso,
gravato da precedenti penali per delitti contro il patrimonio … … è stato coinvolto
in diverse indagini dalle quali è emerso il suo coinvolgimento in gravi delitti della
stessa natura e la sua contiguità con esponenti di organizzazione mafiose…”. Il citato decreto di prevenzione continua nel senso di evidenziare la pericolosità del
– soggetto descritto da un collaboratore di giustizia come “specializzato Pt_1
nelle rapine ai bancomat e contiguo al clan in favore del quale reperiva Per_1
armi e che aveva realizzato più investimenti immobiliari intestandoli a sua
moglie, di nome , tra i quali un immobile in via Madonna delle Catene a Per_2
Catania nel quale operava un centro scommesse”. A seguito di tali elementi il
Tribunale della Prevenzione ha espresso un giudizio positivo circa la pericolosità
sociale del in quanto rientrante “...tra i soggetti di cui agli artt. 4, co. Pt_1
1, lett. c) D.Lvo 159/2011, quale soggetto che vive, almeno in parte, dei proventi
delle attività delittuose cui è abitualmente dedito...”.
A fronte di tali circostanze, non vi è dubbio che il lavoratore aveva l'obbligo di fare menzione della pendenza del procedimento di prevenzione nella dichiarazione antimafia del 23.9.2020 rilasciata alla società datrice;
non appare credibile che al momento della dichiarazione non fosse al corrente della pendenza del procedimento, tenuto conto che nel decreto succitato si dà atto che in data
8.7.2020 il era stato sottoposto ad esame;
è dunque evidente che Pt_1
l'appellante già a tale data era a conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione.
Alla stregua di quanto sino detto, risulta irrilevante, ai fini della legittimità del licenziamento, la documentazione depositata dal nel corso del presente Pt_1
grado di giudizio, relativa al decreto emesso il 21.08.2023 dalla Corte di Appello
di Catania 2° Sezione Penale che ha annullato “per carenza di attualità la misura della prevenzione personale applicata a con Parte_1
decreto n.124/20 del Tribunale di Catania depositato il 18.12.2020”.
A parte il fatto, non di secondaria importanza, che il giudice penale ha confermato le misure di prevenzioni patrimoniali e la confisca dei beni riconducibili al ed alla di lui coniuge, si osserva che il successivo Pt_1
annullamento della misura di prevenzione personale, avvenuto per “carenza di
attualità”, non è idoneo ad escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare,
consistente, si ripete, nell'avere il lavoratore dichiarato falsamente che nei suoi confronti non sussistevano procedimenti di prevenzione nonché precedenti condanne.
Del pari irrilevante ai fini del decidere è la produzione effettuata dall'appellante con le ultime note cartolari, relative ad un dispositivo di sentenza penale di assoluzione, senza che tuttavia sia dato capire a quale reato o procedimento detto dispositivo si riferisca.
Osserva il collegio che sotto altro profilo i documenti prodotti sopra indicati costituiscono una ulteriore conferma che, all'epoca in cui ha reso la dichiarazione sostitutiva antimafia, il aveva a proprio carico pendenze penali che lo Pt_1
stesso non ha comunicato alla società datrice, come invece era tenuto a fare.
5. È poi infondato il secondo motivo dell'appello, essendo il licenziamento misura proporzionata alla gravità della condotta del dipendente, irrogato in conformità a quanto previsto dal CCNL FISE applicabile nella specie, che prevede che la misura disciplinare del licenziamento trova applicazione nell'ipotesi di “mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente
contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita
da vie di fatto;
furto; condanne per reati infamanti…” (art.72, comma terzo).
L'elenco di cui alla citata norma è meramente esemplificativo;
nella specie la condotta del dipendente – che dolosamente non ha dichiarato alla datrice di lavoro la sussistenza di procedimenti penali pendenti e di condanne pregresse in tal modo non consentendo alla società di valutare la posizione del dipendente e i suoi eventuali collegamenti con ambienti criminosi – integra gli estremi della suddetta norma, oltre che costituire una evidente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che il era tenuto a rispettare nello svolgimento della Pt_1
prestazione lavorativa.
La condotta sopra descritta è certamente idonea a determinare la cessazione del rapporto di lavoro;
ed infatti, nel concetto di giusta causa di cui all'art.2119 c.c.
rientrano tutte quelle condotte del lavoratore che incidono in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro, impedendo di formulare una prognosi di futura utile prosecuzione del rapporto, non apparendo né sufficienti né efficaci le sanzioni disciplinari conservative previste dal CCNL di riferimento.
Nella specie, l'interesse della società datrice ad essere informata sulle pendenze penali dei dipendenti discende dal fatto che la stessa (cfr. comparsa di costituzione dell'appellata) opera nell'ambito dei servizi di igiene ambientale nei territori urbani in favore di enti pubblici preposti all'affidamento degli appalti tramite gara pubblica. La società appellata necessita, per poter partecipare alle gare pubbliche relative a detti appalti, dell'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura dei
“Fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)”;
appare dunque evidente che sia di precipuo interesse per la società non avere alle proprie dipendenze lavoratori contigui o comunque collegati ad ambienti criminosi. Vanno pertanto rigettate le deduzioni dell'appellante, reiterate nel presente grado, relative all'assenza di un concreto danno derivante alla società
dalle false dichiarazioni rese dal Pt_1
6. Non merita infine accoglimento neppure il terzo motivo del gravame, con cui il reitera nel presente grado censure relative a pretesi vizi formali del Pt_1
procedimento disciplinare, già adeguatamente rigettati dal primo giudice con statuizione esente da censure.
Per ciò che riguarda l'affissione del codice disciplinare, la società appellata ha documentato che al momento dell'assunzione viene consegnato ad ogni dipendente copia del codice disciplinare estratta dal CCNL FISE unitamente al contratto di lavoro. Il codice disciplinare è stato consegnato al momento dell'assunzione anche al come si evince dall'allegato 8 del fascicolo di Pt_1
primo grado della;
va comunque confermato quanto si legge nella sentenza CP_1
impugnata circa il fatto che la gravità delle condotte contestate prescindono dalla specifica conoscenza della declaratoria di cui al codice disciplinare, posto che i dipendenti della sono periodicamente tenuti a rilasciare certificazioni CP_1
sostitutive alla società in ordine alla pendenza di procedimenti penali. E' dunque evidente, stante il continuo monitoraggio cui i dipendenti sono sottoposti, che la falsa dichiarazione integri una violazione immediatamente percepibile che prescinde dall' affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro.
Va rigettata anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancanza di specificità degli addebiti;
dalla lettera di contestazione inviata al lavoratore si evince chiaramente,
come sopra detto, quali sono i fatti per i quali è stato iniziato il procedimento disciplinare e irrogato il licenziamento.
Infine, è infondato l'assunto difensivo relativo ad un presunto mutamento, da parte della società datrice, dei fatti contestati, per avere la nel CP_1
provvedimento di licenziamento posto a fondamento della misura espulsiva il rifiuto opposto dal lavoratore di consegnare il testo integrale del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Appare appena il caso di evidenziare che il licenziamento non si fonda affatto sulla mancata consegna del provvedimento penale, ma sul fatto che il lavoratore,
pur sottoposto a procedimento di prevenzione e in passato coinvolto in fatti penali,
non ha dichiarato tali circostanze alla società datoriale in seno alle certificazioni sostitutive antimafia che la datrice periodicamente richiedeva al fine di poter operare nel settore degli appalti pubblici. Ancorchè nel provvedimento di licenziamento si faccia cenno alla mancata consegna da parte del lavoratore del provvedimento penale integrale è, tuttavia, evidente che la cessazione del rapporto di lavoro non è stata determinata da tale fatto ma, si ripete, dalle false dichiarazioni rese dal lavoratore.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in relazione al valore della causa.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1
quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi