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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 676/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano, PT appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Ragusa Roberta, Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., contumace, CP_2
appellati
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza dell'11.06.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l' ha interposto appello avverso la sentenza n. 38/2018, PT resa dal Giudice di Pace di Putignano all'esito del giudizio rubricato al n. r.g. 2/2017, di condanna Parte della stessa e del al risarcimento dei danni riportati dalla Mercedes Classe B CP_2 tg. DJ003LP, di proprietà di e condotta nell'occasione da , a Controparte_1 Controparte_3 seguito dell'impatto con un cane randagio, che invadeva la via Gioia del Colle, all'altezza del civico n. 13, lungo la quale il mezzo viaggiava con direzione di marcia verso il centro di CP_2
A sostegno del gravame, la ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere PT il Giudice di pace ritenuto provato l'incidente, fondamentalmente, sulla scorta della testimonianza resa dal terzo trasportato a bordo della Mercedes, , il quale, pure, dichiarava di non Testimone_1 avere un ricordo nitido dell'evento in quanto sotto shock al momento dei fatti. Il primo Giudice avrebbe disatteso le rimanenti risultanze probatorie (dichiarazioni rese dal teste Tes_2
, assenza di foto, mancato intervento delle Autorità, conclusioni della C.T.U. a firma
[...] dell'Ing. , le quali non consentivano di ritenere causa efficiente dell'evento Persona_1 dannoso l'attraversamento improvviso del cane randagio. Parimenti, sarebbe mancata la prova della colpa dell' poiché né lo né il avrebbero fornito dimostrazione Controparte_4 CP_1 CP_2
della esistenza di segnalazioni aventi ad oggetto la presenza di cani randagi nel territorio interessato dal sinistro da cui potesse ricavarsi la ricorrenza di una responsabilità omissiva in capo alla appellante.
In via subordinata, l' ha dedotto l'erronea applicazione della L. 281/1992 e della L.R. PT
12/1995, dal cui combinato disposto risulterebbe la responsabilità, meramente esecutiva, di accalappiamento dei cani ad opera dei servizi sanitari, avente come presupposto la previa segnalazione della presenza di questi. Al contempo, la sentenza di prime cure avrebbe violato, omettendone l'esame, la normativa di cui al D.P.R. 320/1954 ed alla D.G.R. 1223/2013, che altresì Parte escluderebbe la responsabilità delle
Infine, l'appellante ha insistito, in via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione di responsabilità esclusiva o comunque concorrente del conducente dell'autovettura nella verificazione dell'evento dannoso.
Per l'effetto, l' ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza PT
impugnata, in via principale, il rigetto della domanda attorea perché infondata;
in subordine,
l'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva ovvero di titolarità in capo all' ; in ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del PT
conducente, con azzeramento o riduzione del risarcimento dovuto ovvero condanna del solo CP_2
appellato, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 08.04.2019 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'improcedibilità e, comunque, l'inammissibilità del gravame per il mancato deposito della copia autentica della sentenza appellata;
ha, altresì, eccepito l'inammissibilità delle domande nuove avanzate dall' in sede di gravame. Nel merito lo ha chiesto rigettarsi PT CP_1
l'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza n. 38/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Putignano con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'esito della prima udienza di trattazione, celebrata il 02.05.2019, è stata dichiarata la contumacia del CP_2 Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata l'11.06.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
In via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello non sono meritevoli di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 1 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
La ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c. non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod.
n l. 7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012) - ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro). Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono, piuttosto, un vaglio specifico alla luce delle allegazioni dell'appellante non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
Ancora, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di “improcedibilità/inammissibilità” dell'appello per il mancato deposito, in atti, di copia autentica della sentenza gravata. La pronuncia della Cassazione richiamata dallo stesso appellato, ossia la n. 26520/2017 prevede “In tema di ricorso per cassazione, fino all'attivazione del processo civile telematico, il difensore del ricorrente assolve all'onere, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., di depositare copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, ove non abbia disponibilità della stessa con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, estraendo una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico ed attestando la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma
9-bis, del d.l. n. 179 del 2012”.
Nel caso di specie la pronuncia è stata resa in formato analogico e la copia depositata in atti al momento della introduzione del giudizio di gravame reca, in calce, l'attestazione di conformità resa dalla Cancelleria.
Preme aggiungere che, in materia di giudizi di appello, l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, nel caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché anche l'assenza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (cfr. C. n. 23713/2016; conf. C. 12751/2021). Parte Infine, infondata è l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove avanzate dalla ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto il gravame riproduce il contenuto delle difese spiegate nell'atto di costituzione innanzi al Giudice di pace.
Scendendo al merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ricostruzione dell'evento, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, ha trovato compiuta conferma nel corso del primo grado di giudizio.
Della presenza di un cane bianco, di taglia medio-grande, emaciato e privo di collare è stata fornita dimostrazione nel corso dell'interrogatorio formale dell'attore e della prova testimoniale di e (cfr. verbali di udienza del 04.07.2017 e del 15.09.2017). Testimone_1 Testimone_2
La assenza di documentazione fotografica attestante la presenza del cane ed il mancato intervento delle Autorità – elementi pur riscontrati dal C.T.U., Ing. - non sono dirimenti Persona_1 nella misura in cui l'ausiliario ha avuto modo di confermare la riconducibilità dei danni alla dinamica del sinistro così come risultante dal libello introduttivo (cfr. p. 11 della perizia nonché risposta al quesito n. 1). L'evento si verificava in un tratto di strada dotato di pubblica illuminazione, ad andamento rettilineo ed in piano, ma l'oscurità notturna (l'evento aveva luogo alle ore 00,05) rendeva
“plausibile la difficoltà del conducente della vettura […] di poter prevedere la presenza di un ostacolo lungo il suo percorso e di poterlo agevolmente evitare […]” (p. 20). Inoltre “nel rispetto della velocità massima consentita nel tratto di strada di cui trattasi, ovvero 50 km/h tra l'altro compatibile con la tipologia di danneggiamento subito dall'autovettura, la somma dello spazio percorso nel tempo di reazione di un secondo, pari a mt 14, e dello spazio di frenatura di mt 30 certamente fa ritenere che, per poter evitare l'ostacolo costituito dal cane randagio in attraversamento della carreggiata,
l'autovettura avrebbe dovuto trovarsi ad una distanza tale ( mt 44) da non consentirgli nell'oscurità di percepire immediatamente la presenza dell'animale (…) già nei limiti di velocità imposti la percezione del pericolo sarebbe stata difficoltosa”.
Non sono ravvisabili elementi, invero meramente ricavati dalla “gravosità del danno”, idonei a palesare un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento.
Passando agli ulteriori motivi di doglianza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 3737/2023), la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'Ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.
Di contro, i Comuni, in forma singola o associata, sono tenuti a costruire o a risanare i canili sanitari esistenti in attuazione del D.P.R. 320/1954, in cui dovranno trovare accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti, da censirsi nell'anagrafe canina e da sottoporsi agli interventi di cui alla
L. 281/1991 in attesa di riscatto da parte dei proprietari (ove esistenti), ovvero di affidamento o cessione. Ne consegue che la gestione di tali strutture è di pertinenza dei Comuni, mentre l'assistenza Parte sanitaria agli animali ivi ricoverati è a cura dei servizi veterinari della
La disposizione generale della ridetta legge quadro deve essere coordinata con la L.R. 12/1995, la quale ha previsto che l'attività di recupero dei cani randagi, implicante la cattura e il ricovero, è di Parte spettanza dei servizi veterinari delle la vigilanza volta a prevenire gli eventi dannosi, quale quello di specie, è in capo, dunque, alle Controparte_5
Tanto premesso, la statuizione avente ad oggetto la legittimazione passiva dell' deve PT
trovare conferma in questa sede essendo la prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è
Parte espressione l'evento dannoso per cui è causa, compito dei servizi veterinari delle (cfr. C. n.
33470/2022). Le doglianze della odierna appellante non sono meritevoli di accoglimento neanche per quanto concerne la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per essere mancata la prova della colpa della appellante.
In termini generali, il soggetto che lamenti l'attuazione di una condotta illecita a suo danno è gravato, ex art. 2697 c.c., dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, oggettivi e soggettivi. Nella specifica materia oggetto di esame, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9621/2022) ha avuto modo di affermare “[…] una volta individuato, alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile, l'Ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero de[i cani randagi], il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'Ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.”
Ne consegue che l'onere del danneggiato di provare, anche presuntivamente, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi si collochi 'a valle' rispetto all'onere incombente sull' , tenuta alla predisposizione del servizio di Controparte_4 recupero degli animali, di provare di essersi attivata nel rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostole dalla normativa regionale.
Pertanto, allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione del servizio di recupero e cattura Parte dei cani randagi spetti alla e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto costituente concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, gravi sull'Ente allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Nel caso in esame il non ha interposto appello, restando contumace nel presente CP_2
grado di giudizio;
preme evidenziare che entrambi i convenuti in primo grado hanno espressamente chiesto di essere reciprocamente manlevati da quanto eventualmente tenuti a corrispondere in favore dell'attore. Il Giudice di pace, dunque, a fronte della responsabilità solidale ed in assenza di elementi atti ad evidenziare una diversa ripartizione, ha ritenuto che quanto verificatosi fosse attribuibile ad entrambi in egual misura.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, scaglione n. 2), applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 per le sole fasi di trattazione e decisionale, stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, con vincolo di distrazione in favore del difensore dell'appellato costituito, avv. Ragusa Roberta.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, nei confronti di PT
, ma con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Ragusa Roberta, delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in euro 1.701,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico della , di un ulteriore PT
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 676/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano, PT appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Ragusa Roberta, Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., contumace, CP_2
appellati
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza dell'11.06.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l' ha interposto appello avverso la sentenza n. 38/2018, PT resa dal Giudice di Pace di Putignano all'esito del giudizio rubricato al n. r.g. 2/2017, di condanna Parte della stessa e del al risarcimento dei danni riportati dalla Mercedes Classe B CP_2 tg. DJ003LP, di proprietà di e condotta nell'occasione da , a Controparte_1 Controparte_3 seguito dell'impatto con un cane randagio, che invadeva la via Gioia del Colle, all'altezza del civico n. 13, lungo la quale il mezzo viaggiava con direzione di marcia verso il centro di CP_2
A sostegno del gravame, la ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere PT il Giudice di pace ritenuto provato l'incidente, fondamentalmente, sulla scorta della testimonianza resa dal terzo trasportato a bordo della Mercedes, , il quale, pure, dichiarava di non Testimone_1 avere un ricordo nitido dell'evento in quanto sotto shock al momento dei fatti. Il primo Giudice avrebbe disatteso le rimanenti risultanze probatorie (dichiarazioni rese dal teste Tes_2
, assenza di foto, mancato intervento delle Autorità, conclusioni della C.T.U. a firma
[...] dell'Ing. , le quali non consentivano di ritenere causa efficiente dell'evento Persona_1 dannoso l'attraversamento improvviso del cane randagio. Parimenti, sarebbe mancata la prova della colpa dell' poiché né lo né il avrebbero fornito dimostrazione Controparte_4 CP_1 CP_2
della esistenza di segnalazioni aventi ad oggetto la presenza di cani randagi nel territorio interessato dal sinistro da cui potesse ricavarsi la ricorrenza di una responsabilità omissiva in capo alla appellante.
In via subordinata, l' ha dedotto l'erronea applicazione della L. 281/1992 e della L.R. PT
12/1995, dal cui combinato disposto risulterebbe la responsabilità, meramente esecutiva, di accalappiamento dei cani ad opera dei servizi sanitari, avente come presupposto la previa segnalazione della presenza di questi. Al contempo, la sentenza di prime cure avrebbe violato, omettendone l'esame, la normativa di cui al D.P.R. 320/1954 ed alla D.G.R. 1223/2013, che altresì Parte escluderebbe la responsabilità delle
Infine, l'appellante ha insistito, in via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione di responsabilità esclusiva o comunque concorrente del conducente dell'autovettura nella verificazione dell'evento dannoso.
Per l'effetto, l' ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza PT
impugnata, in via principale, il rigetto della domanda attorea perché infondata;
in subordine,
l'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva ovvero di titolarità in capo all' ; in ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del PT
conducente, con azzeramento o riduzione del risarcimento dovuto ovvero condanna del solo CP_2
appellato, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 08.04.2019 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'improcedibilità e, comunque, l'inammissibilità del gravame per il mancato deposito della copia autentica della sentenza appellata;
ha, altresì, eccepito l'inammissibilità delle domande nuove avanzate dall' in sede di gravame. Nel merito lo ha chiesto rigettarsi PT CP_1
l'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza n. 38/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Putignano con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'esito della prima udienza di trattazione, celebrata il 02.05.2019, è stata dichiarata la contumacia del CP_2 Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata l'11.06.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
In via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello non sono meritevoli di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 1 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
La ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c. non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod.
n l. 7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012) - ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro). Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono, piuttosto, un vaglio specifico alla luce delle allegazioni dell'appellante non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
Ancora, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di “improcedibilità/inammissibilità” dell'appello per il mancato deposito, in atti, di copia autentica della sentenza gravata. La pronuncia della Cassazione richiamata dallo stesso appellato, ossia la n. 26520/2017 prevede “In tema di ricorso per cassazione, fino all'attivazione del processo civile telematico, il difensore del ricorrente assolve all'onere, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., di depositare copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, ove non abbia disponibilità della stessa con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, estraendo una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico ed attestando la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma
9-bis, del d.l. n. 179 del 2012”.
Nel caso di specie la pronuncia è stata resa in formato analogico e la copia depositata in atti al momento della introduzione del giudizio di gravame reca, in calce, l'attestazione di conformità resa dalla Cancelleria.
Preme aggiungere che, in materia di giudizi di appello, l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, nel caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché anche l'assenza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (cfr. C. n. 23713/2016; conf. C. 12751/2021). Parte Infine, infondata è l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove avanzate dalla ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto il gravame riproduce il contenuto delle difese spiegate nell'atto di costituzione innanzi al Giudice di pace.
Scendendo al merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ricostruzione dell'evento, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, ha trovato compiuta conferma nel corso del primo grado di giudizio.
Della presenza di un cane bianco, di taglia medio-grande, emaciato e privo di collare è stata fornita dimostrazione nel corso dell'interrogatorio formale dell'attore e della prova testimoniale di e (cfr. verbali di udienza del 04.07.2017 e del 15.09.2017). Testimone_1 Testimone_2
La assenza di documentazione fotografica attestante la presenza del cane ed il mancato intervento delle Autorità – elementi pur riscontrati dal C.T.U., Ing. - non sono dirimenti Persona_1 nella misura in cui l'ausiliario ha avuto modo di confermare la riconducibilità dei danni alla dinamica del sinistro così come risultante dal libello introduttivo (cfr. p. 11 della perizia nonché risposta al quesito n. 1). L'evento si verificava in un tratto di strada dotato di pubblica illuminazione, ad andamento rettilineo ed in piano, ma l'oscurità notturna (l'evento aveva luogo alle ore 00,05) rendeva
“plausibile la difficoltà del conducente della vettura […] di poter prevedere la presenza di un ostacolo lungo il suo percorso e di poterlo agevolmente evitare […]” (p. 20). Inoltre “nel rispetto della velocità massima consentita nel tratto di strada di cui trattasi, ovvero 50 km/h tra l'altro compatibile con la tipologia di danneggiamento subito dall'autovettura, la somma dello spazio percorso nel tempo di reazione di un secondo, pari a mt 14, e dello spazio di frenatura di mt 30 certamente fa ritenere che, per poter evitare l'ostacolo costituito dal cane randagio in attraversamento della carreggiata,
l'autovettura avrebbe dovuto trovarsi ad una distanza tale ( mt 44) da non consentirgli nell'oscurità di percepire immediatamente la presenza dell'animale (…) già nei limiti di velocità imposti la percezione del pericolo sarebbe stata difficoltosa”.
Non sono ravvisabili elementi, invero meramente ricavati dalla “gravosità del danno”, idonei a palesare un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento.
Passando agli ulteriori motivi di doglianza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 3737/2023), la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'Ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.
Di contro, i Comuni, in forma singola o associata, sono tenuti a costruire o a risanare i canili sanitari esistenti in attuazione del D.P.R. 320/1954, in cui dovranno trovare accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti, da censirsi nell'anagrafe canina e da sottoporsi agli interventi di cui alla
L. 281/1991 in attesa di riscatto da parte dei proprietari (ove esistenti), ovvero di affidamento o cessione. Ne consegue che la gestione di tali strutture è di pertinenza dei Comuni, mentre l'assistenza Parte sanitaria agli animali ivi ricoverati è a cura dei servizi veterinari della
La disposizione generale della ridetta legge quadro deve essere coordinata con la L.R. 12/1995, la quale ha previsto che l'attività di recupero dei cani randagi, implicante la cattura e il ricovero, è di Parte spettanza dei servizi veterinari delle la vigilanza volta a prevenire gli eventi dannosi, quale quello di specie, è in capo, dunque, alle Controparte_5
Tanto premesso, la statuizione avente ad oggetto la legittimazione passiva dell' deve PT
trovare conferma in questa sede essendo la prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è
Parte espressione l'evento dannoso per cui è causa, compito dei servizi veterinari delle (cfr. C. n.
33470/2022). Le doglianze della odierna appellante non sono meritevoli di accoglimento neanche per quanto concerne la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per essere mancata la prova della colpa della appellante.
In termini generali, il soggetto che lamenti l'attuazione di una condotta illecita a suo danno è gravato, ex art. 2697 c.c., dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, oggettivi e soggettivi. Nella specifica materia oggetto di esame, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9621/2022) ha avuto modo di affermare “[…] una volta individuato, alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile, l'Ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero de[i cani randagi], il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'Ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.”
Ne consegue che l'onere del danneggiato di provare, anche presuntivamente, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi si collochi 'a valle' rispetto all'onere incombente sull' , tenuta alla predisposizione del servizio di Controparte_4 recupero degli animali, di provare di essersi attivata nel rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostole dalla normativa regionale.
Pertanto, allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione del servizio di recupero e cattura Parte dei cani randagi spetti alla e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto costituente concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, gravi sull'Ente allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Nel caso in esame il non ha interposto appello, restando contumace nel presente CP_2
grado di giudizio;
preme evidenziare che entrambi i convenuti in primo grado hanno espressamente chiesto di essere reciprocamente manlevati da quanto eventualmente tenuti a corrispondere in favore dell'attore. Il Giudice di pace, dunque, a fronte della responsabilità solidale ed in assenza di elementi atti ad evidenziare una diversa ripartizione, ha ritenuto che quanto verificatosi fosse attribuibile ad entrambi in egual misura.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, scaglione n. 2), applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 per le sole fasi di trattazione e decisionale, stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, con vincolo di distrazione in favore del difensore dell'appellato costituito, avv. Ragusa Roberta.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, nei confronti di PT
, ma con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Ragusa Roberta, delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in euro 1.701,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico della , di un ulteriore PT
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco