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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/10/2024, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 434 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Daniela Marrabello) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Olga Durante, Controparte_1
Vincenzo Cantafio e Marica Inzillo) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Rivendicazioni salariali e applicazione di un diverso CCNL.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito, con ricorso del 14.4.2020, il tribunale di Vibo Parte_1
Valentia per denunciare l'illegittima regolamentazione in base al CCNL “cooperative sociali” del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa sociale CP_1
”, per la quale dal 18.2.2019 svolge, part time, le mansioni di operaio addetto
[...]
all'appalto di raccolta dei rifiuti urbani che è stato conferito alla cooperativa dal comune
Pag. 1 di 10 di Filogaso. Ha rivendicato l'applicazione del diverso CCNL “FISE igiene ambientale” ritenendolo maggiormente pertinente alla tipologia delle prestazioni lavorative espletate e all'inquadramento professionale del personale impegnato nell'appalto, nonché capace di garantire più adeguati dispositivi di protezione individuale e un trattamento economico meno pregiudizievole. Per l'effetto, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del
CCNL più favorevole.
2. Nella resistenza della convenuta, il tribunale ha rigettato il ricorso perché, richiamandosi all'insegnamento di Cons. Stato n. 4352/2021, ha ritenuto che la cooperativa appaltatrice del servizio di smaltimento rifiuti ben può applicare “il contratto collettivo categoriale (e non necessariamente quello individuabile in base all'attività espletata)”, senza essere obbligata ad adottare lo “stesso contratto collettivo fatto proprio dall'impresa già affidataria dell'appalto”, in quanto l'applicazione di quello stesso contratto collettivo categoriale non “cagiona un inquadramento giuridico- economico del prestatore distonico rispetto alle mansioni da questi svolte”.
3. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta che la causa sia stata decisa sulla base del richiamo ad un precedente giurisprudenziale inconferente. Addebita al tribunale di aver trascurato l'inadeguatezza del contratto collettivo applicato in azienda anche ai fini del trattamento economico erogatogli, che risulta irrispettoso “dei requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”. Documenta che la medesima cooperativa applica, ai dipendenti addetti al medesimo servizio di raccolta dei rifiuti in un altro cantiere, ricadente nel comune di
Briatico, il contratto collettivo che invece rifiuta di applicare a lui.
4. La società appellata ha eccepito la genericità dei motivi di impugnazione e ne ha comunque chiesto il rigetto assumendoli infondati.
5. Il Collegio ha dapprima invitato le parti ad interloquire sull'applicabilità dei principi desumibili dall'orientamento ermeneutico della Cassazione in tema di salario costituzionale e a fornire informazioni sulla composizione del nucleo familiare dell'appellante ai fini dell'individuazione della soglia di povertà fissata dall'ISTAT nel periodo per cui è causa, nonché a depositare copia del diverso CCNL “Igiene ambientale aziende private” a cui fa riferimento il consulente tecnico di parte appellante nella relazione versata in atti. Ha poi disposto consulenza tecnica al fine di acquisire
Pag. 2 di 10 quel contratto collettivo che l'appellante non ha prodotto e le buste paga del medesimo appellante relative al periodo in contesa. Ha altresì affidato al consulente il compito di quantificare l'ammontare del differenziale retributivo eventualmente derivante dall'applicazione, a parità di inquadramento professionale, del CCNL così acquisito.
All'esito, autorizzato il deposito di note e sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. Preliminarmente si rileva che l'impugnazione è ammissibile perché, contrariamente a quanto eccepisce l'appellata, si incentra su questioni immediatamente riconoscibili in merito agli errori che l'appellante imputa al tribunale di aver commesso nel giustificare, per un verso, l'applicazione di un contratto collettivo di lavoro non pertinente al settore in cui ricadono le attività di raccolta dei rifiuti urbani appaltate alla cooperativa appellata e, per altro verso, nel trascurare le ricadute che l'applicazione del diverso contratto collettivo postulata in ricorso produce in termini di inquadramento professionale dei lavoratori, di sicurezza sul lavoro, di trattamento retributivo. Risulta pertanto rispettosa del paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c. che per l'appunto esige, a pena di inammissibilità dell'appello, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze mediante l'esposizione di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 13535/2018).
7. Nel merito, l'appello è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
8. Il tribunale, nel limitare la sua valutazione alle ragioni che legittimano la cooperativa aggiudicataria di un pubblico appalto ad applicare un CCNL confacente alla categoria di appartenenza benché non pertinente alla tipologia dell'attività concretamente espletata nell'appalto, ha trascurato la rivendicazione economica che, per effetto dell'applicazione di un diverso CCNL, il ricorrente aveva avanzato. A fondamento di tale rivendicazione egli ha fin da subito lamentato il “pregiudizio economico” che aveva subito nel passare, nell'ambito del medesimo servizio di raccolta dei rifiuti, alle dipendenze della appaltatrice subentrante, la quale aveva applicato il
CCNL della cui incongruenza, rispetto alla tipologia di attività svolta, il ricorrente si duole.
Pag. 3 di 10 9. Oltre a ciò, il tribunale, nel giustificare l'applicazione di un CCNL pertinente alla natura della controparte datoriale (di società cooperativa) ancorché non all'attività che le è stata appaltata (di raccolta e smaltimento rifiuti), ha trascurato che: a) ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, la cooperativa deve corrispondere ai soci lavoratori un trattamento retributivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal CCNL del settore;
b) nel caso di più CCNL della medesima categoria si deve applicare quello maggiormente rappresentativo del settore o della categoria affine, ex art. 7, c. 4, del DL n. 248 del 2007; c) il settore o la categoria a cui rifarsi sono quelli propri dell'attività economica svolta in concreto dalla cooperativa e alla quale il lavoratore è addetto nell'ambito dello specifico servizio che alla cooperativa è stato appaltato1.
10. Tanto nel caso di specie comporta che – essendo pacifica l'adibizione del ricorrente a mansioni di operaio addetto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'appalto che il comune di Filogaso ha conferito alla cooperativa datrice di lavoro – il suo trattamento retributivo non può essere quello previsto dal CCNL delle cooperative sociali che svolgono attività volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come quello applicato dalla appellata2), bensì il trattamento 1 Cfr. in mot. Cass. 4951/2019, secondo cui il CCNL da utilizzare “quale parametro ai fini del trattamento economico minimo” non può essere “relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto”. Vds. anche in mot. Trib. Genova n. 431/2022, est. Basilico: “Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria”.
Pag. 4 di 10 previsto da un CCNL applicato dalle aziende che svolgono servizi ambientali, com'è il servizio che all'appellata è stato appaltato.
11. Da ciò non discende l'applicazione integrale del CCNL che il ricorrente assume più vantaggioso, perché, a fronte della libertà del datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza o anche di applicare un contratto di un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare3, il lavoratore (in base alle norme di legge anzidette4 e al ribadito insegnamento della
Cassazione5) può contestare l'applicazione di quel contratto al solo scopo di conseguire un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale.
12. Sicché la pretesa attorea merita accoglimento solo nella parte in cui ha ad oggetto la rivendicazione di una retribuzione complessiva non inferiore a quella che è prevista dal CCNL applicabile in ragione del tipo di attività a cui il ricorrente è concretamente adibito.
13. Non potrebbe obiettarsi che tale regola vale solo per i soci lavoratori, perché le indicazioni normative esplicitate dall'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, “per la loro congruità nella prospettiva dell'individuazione della giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost., possono essere impiegate dal giudice non solo quando essa riguardi un 3 Cfr. Cass. SU n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. 4 Che hanno lo scopo “di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico - cosiddetto minimale retributivo - agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori” - Corte cost. n. 59/2013.
Pag. 5 di 10 socio lavoratore di cooperativa, ma anche quando la retribuzione da adeguare riguardi un mero lavoratore subordinato (non socio) che operi all'interno della cooperativa”6.
14. Né potrebbe obiettarsi che il ricorrente non ha denunciato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., essendosi limitato a lamentare che il salario erogatogli dal nuovo appaltatore è inferiore a quello che percepiva dall'appaltatore precedente. Ciò in quanto la domanda di applicazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. è implicita nella domanda di adeguamento della retribuzione che il ricorrente ha formulato7.
15. Si deve però convenire che il CCNL di cui il ricorrente invoca l'applicazione non è in grado di assicurargli il più favorevole trattamento retributivo che rivendica.
Egli, infatti, lo fa discendere dall'inquadramento delle sue mansioni nell'ambito del primo livello professionale previsto da quel CCNL. Sennonché, in base alla relativa declaratoria contrattuale (cfr. pag. 51), quel livello compete agli addetti alla raccolta manuale che conducono automezzi. Ma il ricorrente non allega di essere addetto alla conduzione di automezzi e controparte lo nega espressamente, sostenendo – senza incontrare alcuna contestazione – che il ricorrente si limita a prelevare i rifiuti e caricarli su autoveicoli che non guida lui, perché è sprovvisto della necessaria patente. Pertanto, il livello a cui ricondurre tali mansioni è quello inferiore al primo, ossia il livello J. Ed è però incontestato quanto l'appellata deduce in merito al fatto che il trattamento economico complessivo spettante agli operai inquadrati nel livello J del CCNL “FISE
Igiene ambientale” (quello che il ricorrente invoca) sia inferiore a quello degli operai inquadrati nel livello A del CCNL “Cooperative sociali” (quello che la società gli applica).
16. Vero è che, in appello, il ricorrente ha documentato che ai dipendenti addetti al servizio di raccolta dei fiuti in un altro comune la medesima cooperativa applica il
CCNL che a lui invece rifiuta di applicare e ha altresì documentato che quei dipendenti percepiscono una retribuzione superiore alla sua. Ma ciò si spiega col fatto che quei 6 Ibidem, par. 53.
Pag. 6 di 10 dipendenti, di cui egli ha prodotto il contratto di assunzione, svolgono mansioni proprie di livelli professionali superiori al livello J che è pertinente alle sue mansioni. Si tratta, infatti, di un autista di terzo livello e di due operatori ecologici di secondo livello (che, alla stregua della declaratoria contrattuale in atti, ben possono essere addetti alla manutenzione di giardini e allo spurgo di pozzi neri, ossia a prestazioni estranee a quelle affidate al ricorrente).
17. Se tanto induce ad escludere l'applicazione del CCNL indicato dal ricorrente come fonte di un trattamento salariale di maggior favore, non basta però a disattendere la domanda di adeguamento retributivo che è sottesa alla denuncia del pregiudizio economico che egli ascrive alla regolamentazione del suo rapporto di lavoro in base al
CCNL “Cooperative sociali”.
18. La denuncia va condivisa perché l'ammontare della retribuzione che quel
CCNL gli garantisce non rispetta i criteri del c.d. salario minimo costituzionale.
19. L'importo lordo della paga oraria contrattuale risultante dalle sue buste paga
è infatti pari a 7,18 euro e da dicembre 2019 raggiunge i 7.36 euro. Considerando il normale orario di 38 ore settimanali (stabilito dall'art. 51 del CCNL applicato in azienda), è tale da permettere ad un operaio a tempo pieno di percepire una retribuzione settimanale lorda di 272,84 euro e, quindi, una retribuzione mensile lorda non superiore a 1.091,36 euro e, da dicembre 2019, pari a 1.118,72 euro.
20. L'importo mensile netto8, ovviamente più basso in ragioni di trattenute
IRPEF ed INPS che nelle buste paga del ricorrente ammontano a circa 80 euro, risulta inferiore al “tasso soglia di povertà assoluta” individuato dall'Istat (documentato dalle parti su invito della Corte) e che, rapportato alla composizione della famiglia anagrafica del ricorrente (coniugato e con una figlia, siccome emerge dalla certificazione che lui stesso ha consegnato al datore al momento dell'assunzione), è pari, nel caso di specie, a
1.065 euro mensili9. 8 Ibidem, par. 14: “Va da sé poi che nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità; non potendo perciò assumere a riferimento un salario lordo (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).
Pag. 7 di 10 21. L'inadeguatezza del salario che il CCNL applicato dall'appellata garantisce al ricorrente si appalesa evidente ove solo si consideri che non è proporzionata alle mansioni svolte, anche quelle più semplici, una retribuzione che, al massimo, consenta al lavoratore di superare di poco la soglia di povertà assoluta e, dunque, di sopravvivere appena10.
22. Da ciò scaturisce l'esigenza di rifarsi alle tabelle salariali di un diverso
CCNL, applicato dalle aziende impegnate nello stesso settore di attività relativamente alle mansioni svolte dal lavoratore ricorrente11, che gli assicurino un trattamento retributivo maggiore e più adeguato. Un trattamento che corrisponda, cioè, ai criteri di sufficienza (allo scopo di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa) e di proporzionalità (allo scopo di commisurare il compenso del lavoratore alla quantità e qualità dell'attività prestata) che “costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva”12.
23. Non potendosi applicare a tal fine, per la ragioni già esposte, il CCNL “FISE igiene ambientale” da lui rivendicato, il Collegio ha affidato a un proprio consulente tecnico il compito di verificare se l'applicazione del diverso CCNL “Igiene ambientale aziende private”, di cui fa menzione la consulenza tecnica di parte attrice in atti, sia idonea a garantire al ricorrente un trattamento retributivo più elevato e, come tale, valga a scongiurare il pregiudizio economico che egli pone a fondamento delle sue pretese salariali13. 10 Ibidem, par. 15: “Il livello Istat di povertà … non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che …deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”. Cfr. anche par. 13 e par. 23.2:
“La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall'Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della Naspi o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione …”. 11 Ibidem, par. 51: “il giudice di merito nei casi critici di determinazione del giusto salario ai sensi dell'art. 36 Cost. (a fronte di una pluralità di contratti collettivi ma anche di un unico contratto collettivo) è chiamato ad adoperare una griglia di criteri comparativi, avendo come punto di partenza la contrattazione collettiva, e potendo fare riferimento anche a contratti di settore e categorie affini relativamente alle analoghe mansioni in concreto svolte”. 12 Ibidem, par. 43.
Pag. 8 di 10 24. L'esito della verifica conduce, in effetti, al riconoscimento di un differenziale retributivo che – seppur depurato dal refuso contabile che correttamente denuncia l'appellata in relazione all'importo del salario che ha erogato ad aprile 2020:
584,77 e non già 247,40 euro – ammonta a complessivi 1.256,01 euro, in ragione dell'impegno lavorativo part time del ricorrente nel periodo oggetto di causa.
25. L'esiguità del differenziale così emerso è tale da non consentire di dar seguito alla richiesta, formulata dall'appellata in sede peritale e ribadita nelle note conclusionali, di applicare, a fini di calcolo, il diverso CCNL “Servizi ambientali” che, per come ammette la stessa appellata, darebbe luogo ad una maggiorazione di appena
36,04 euro rispetto al trattamento retributivo che il ricorrente ha percepito in base al
CCNL applicatogli. Tanto rende evidente la sostanziale coincidenza delle tabelle salariali dei due CCNL e l'incapacità delle stesse di assicurare al ricorrente una retribuzione rispettosa del salario minimo costituzionale.
26. Poco è a dirsi, infine, sull'irretroattività, eccepita dall'appellata, dell'insegnamento della Cassazione a cui il Collegio ha ritenuto di adeguarsi e in merito al quale ha sollecitato il contraddittorio delle parti. Quell'insegnamento invero si colloca, come è stato rilevato14, nel solco di una interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità che viene attualizzata anche con il richiamo alla più recente direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sui salari minimi adeguati nell'Unione (non ponendosi, in tale prospettiva, alcuna questione di irretroattività dell'efficacia della stessa), risolvendo inoltre alcune questioni operative (oneri di allegazione e prova, poteri officiosi del giudice, individuazione degli indici di insufficienza della retribuzione, parametri utilizzabili per l'individuazione della giusta retribuzione), ma senza innovare principi e orientamenti stabilizzatisi già da tempo sui temi controversi.
domanda) desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale
… fatte salve contrarie disposizioni normative (per es. ai fini del c.d. minimale contributivo), il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti (Cass. n. 19284/2017, Cass. 2758/2006, Cass. 18761/2005, Cass. n.
14129/2004)”. 14 Cfr. in mot. Corte di Appello di Venezia n. 518/2024. Del resto, la stessa Cass. 27711/2023 rimarca, al par. 27, come “la soluzione delle questioni sollevate … non richiede di allontanarsi dal collaudato e massiccio orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di equità salariale dalla Corte
Costituzionale e da questa Corte di legittimità”.
Pag. 9 di 10 27. Ne consegue, in parziale accoglimento delle rivendicazioni attoree, la condanna dell'appellata al pagamento dell'anzidetto differenziale retributivo che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali, sulle singole frazioni del credito, dal dovuto al soddisfo.
28. Le spese processuali seguono la soccombenza e, distratte a favore della richiedente procuratrice dell'appellante, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del decisum e dei criteri di cui al DM Giustizia 55/2014, applicando i compensi minimi del corrispondente scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 18.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 276/22, pubblicata in data 16.3.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di euro
1.256,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in euro 1.314 per il primo grado e in euro
1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 17/10/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. art. 1: “Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che: a. svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b. svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d. svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità
l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi”. 5 Cass. Cass. 27711/2023: “si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto” 7 Ibidem, par. 19: “In ogni domanda in cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione in concreto percepita ed abbia richiesto il pagamento di quanto a lui spettante sulla base di un contratto collettivo è implicita quindi la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., senza che possa configurarsi una domanda nuova inammissibile (Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 6885/2003, Cass.
n. 2439/1974)”. 9 Ibidem, par. 15: “il livello Istat di povertà pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare … una soglia minima invalicabile”. 13 Ibidem, part. 23.1: “il giudice … può individuare d'ufficio (Cass. n. 7528 del 29.3.2010 e n. 1393 del
18.2.1985) un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata (in difformità dalla
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 434 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Daniela Marrabello) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Olga Durante, Controparte_1
Vincenzo Cantafio e Marica Inzillo) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Rivendicazioni salariali e applicazione di un diverso CCNL.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito, con ricorso del 14.4.2020, il tribunale di Vibo Parte_1
Valentia per denunciare l'illegittima regolamentazione in base al CCNL “cooperative sociali” del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa sociale CP_1
”, per la quale dal 18.2.2019 svolge, part time, le mansioni di operaio addetto
[...]
all'appalto di raccolta dei rifiuti urbani che è stato conferito alla cooperativa dal comune
Pag. 1 di 10 di Filogaso. Ha rivendicato l'applicazione del diverso CCNL “FISE igiene ambientale” ritenendolo maggiormente pertinente alla tipologia delle prestazioni lavorative espletate e all'inquadramento professionale del personale impegnato nell'appalto, nonché capace di garantire più adeguati dispositivi di protezione individuale e un trattamento economico meno pregiudizievole. Per l'effetto, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del
CCNL più favorevole.
2. Nella resistenza della convenuta, il tribunale ha rigettato il ricorso perché, richiamandosi all'insegnamento di Cons. Stato n. 4352/2021, ha ritenuto che la cooperativa appaltatrice del servizio di smaltimento rifiuti ben può applicare “il contratto collettivo categoriale (e non necessariamente quello individuabile in base all'attività espletata)”, senza essere obbligata ad adottare lo “stesso contratto collettivo fatto proprio dall'impresa già affidataria dell'appalto”, in quanto l'applicazione di quello stesso contratto collettivo categoriale non “cagiona un inquadramento giuridico- economico del prestatore distonico rispetto alle mansioni da questi svolte”.
3. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta che la causa sia stata decisa sulla base del richiamo ad un precedente giurisprudenziale inconferente. Addebita al tribunale di aver trascurato l'inadeguatezza del contratto collettivo applicato in azienda anche ai fini del trattamento economico erogatogli, che risulta irrispettoso “dei requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”. Documenta che la medesima cooperativa applica, ai dipendenti addetti al medesimo servizio di raccolta dei rifiuti in un altro cantiere, ricadente nel comune di
Briatico, il contratto collettivo che invece rifiuta di applicare a lui.
4. La società appellata ha eccepito la genericità dei motivi di impugnazione e ne ha comunque chiesto il rigetto assumendoli infondati.
5. Il Collegio ha dapprima invitato le parti ad interloquire sull'applicabilità dei principi desumibili dall'orientamento ermeneutico della Cassazione in tema di salario costituzionale e a fornire informazioni sulla composizione del nucleo familiare dell'appellante ai fini dell'individuazione della soglia di povertà fissata dall'ISTAT nel periodo per cui è causa, nonché a depositare copia del diverso CCNL “Igiene ambientale aziende private” a cui fa riferimento il consulente tecnico di parte appellante nella relazione versata in atti. Ha poi disposto consulenza tecnica al fine di acquisire
Pag. 2 di 10 quel contratto collettivo che l'appellante non ha prodotto e le buste paga del medesimo appellante relative al periodo in contesa. Ha altresì affidato al consulente il compito di quantificare l'ammontare del differenziale retributivo eventualmente derivante dall'applicazione, a parità di inquadramento professionale, del CCNL così acquisito.
All'esito, autorizzato il deposito di note e sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. Preliminarmente si rileva che l'impugnazione è ammissibile perché, contrariamente a quanto eccepisce l'appellata, si incentra su questioni immediatamente riconoscibili in merito agli errori che l'appellante imputa al tribunale di aver commesso nel giustificare, per un verso, l'applicazione di un contratto collettivo di lavoro non pertinente al settore in cui ricadono le attività di raccolta dei rifiuti urbani appaltate alla cooperativa appellata e, per altro verso, nel trascurare le ricadute che l'applicazione del diverso contratto collettivo postulata in ricorso produce in termini di inquadramento professionale dei lavoratori, di sicurezza sul lavoro, di trattamento retributivo. Risulta pertanto rispettosa del paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c. che per l'appunto esige, a pena di inammissibilità dell'appello, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze mediante l'esposizione di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 13535/2018).
7. Nel merito, l'appello è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
8. Il tribunale, nel limitare la sua valutazione alle ragioni che legittimano la cooperativa aggiudicataria di un pubblico appalto ad applicare un CCNL confacente alla categoria di appartenenza benché non pertinente alla tipologia dell'attività concretamente espletata nell'appalto, ha trascurato la rivendicazione economica che, per effetto dell'applicazione di un diverso CCNL, il ricorrente aveva avanzato. A fondamento di tale rivendicazione egli ha fin da subito lamentato il “pregiudizio economico” che aveva subito nel passare, nell'ambito del medesimo servizio di raccolta dei rifiuti, alle dipendenze della appaltatrice subentrante, la quale aveva applicato il
CCNL della cui incongruenza, rispetto alla tipologia di attività svolta, il ricorrente si duole.
Pag. 3 di 10 9. Oltre a ciò, il tribunale, nel giustificare l'applicazione di un CCNL pertinente alla natura della controparte datoriale (di società cooperativa) ancorché non all'attività che le è stata appaltata (di raccolta e smaltimento rifiuti), ha trascurato che: a) ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, la cooperativa deve corrispondere ai soci lavoratori un trattamento retributivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal CCNL del settore;
b) nel caso di più CCNL della medesima categoria si deve applicare quello maggiormente rappresentativo del settore o della categoria affine, ex art. 7, c. 4, del DL n. 248 del 2007; c) il settore o la categoria a cui rifarsi sono quelli propri dell'attività economica svolta in concreto dalla cooperativa e alla quale il lavoratore è addetto nell'ambito dello specifico servizio che alla cooperativa è stato appaltato1.
10. Tanto nel caso di specie comporta che – essendo pacifica l'adibizione del ricorrente a mansioni di operaio addetto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'appalto che il comune di Filogaso ha conferito alla cooperativa datrice di lavoro – il suo trattamento retributivo non può essere quello previsto dal CCNL delle cooperative sociali che svolgono attività volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come quello applicato dalla appellata2), bensì il trattamento 1 Cfr. in mot. Cass. 4951/2019, secondo cui il CCNL da utilizzare “quale parametro ai fini del trattamento economico minimo” non può essere “relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto”. Vds. anche in mot. Trib. Genova n. 431/2022, est. Basilico: “Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria”.
Pag. 4 di 10 previsto da un CCNL applicato dalle aziende che svolgono servizi ambientali, com'è il servizio che all'appellata è stato appaltato.
11. Da ciò non discende l'applicazione integrale del CCNL che il ricorrente assume più vantaggioso, perché, a fronte della libertà del datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza o anche di applicare un contratto di un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare3, il lavoratore (in base alle norme di legge anzidette4 e al ribadito insegnamento della
Cassazione5) può contestare l'applicazione di quel contratto al solo scopo di conseguire un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale.
12. Sicché la pretesa attorea merita accoglimento solo nella parte in cui ha ad oggetto la rivendicazione di una retribuzione complessiva non inferiore a quella che è prevista dal CCNL applicabile in ragione del tipo di attività a cui il ricorrente è concretamente adibito.
13. Non potrebbe obiettarsi che tale regola vale solo per i soci lavoratori, perché le indicazioni normative esplicitate dall'art. 3, c. 1, della L. n. 142 del 2001, “per la loro congruità nella prospettiva dell'individuazione della giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost., possono essere impiegate dal giudice non solo quando essa riguardi un 3 Cfr. Cass. SU n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. 4 Che hanno lo scopo “di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico - cosiddetto minimale retributivo - agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori” - Corte cost. n. 59/2013.
Pag. 5 di 10 socio lavoratore di cooperativa, ma anche quando la retribuzione da adeguare riguardi un mero lavoratore subordinato (non socio) che operi all'interno della cooperativa”6.
14. Né potrebbe obiettarsi che il ricorrente non ha denunciato, nell'atto introduttivo del giudizio, l'insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., essendosi limitato a lamentare che il salario erogatogli dal nuovo appaltatore è inferiore a quello che percepiva dall'appaltatore precedente. Ciò in quanto la domanda di applicazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. è implicita nella domanda di adeguamento della retribuzione che il ricorrente ha formulato7.
15. Si deve però convenire che il CCNL di cui il ricorrente invoca l'applicazione non è in grado di assicurargli il più favorevole trattamento retributivo che rivendica.
Egli, infatti, lo fa discendere dall'inquadramento delle sue mansioni nell'ambito del primo livello professionale previsto da quel CCNL. Sennonché, in base alla relativa declaratoria contrattuale (cfr. pag. 51), quel livello compete agli addetti alla raccolta manuale che conducono automezzi. Ma il ricorrente non allega di essere addetto alla conduzione di automezzi e controparte lo nega espressamente, sostenendo – senza incontrare alcuna contestazione – che il ricorrente si limita a prelevare i rifiuti e caricarli su autoveicoli che non guida lui, perché è sprovvisto della necessaria patente. Pertanto, il livello a cui ricondurre tali mansioni è quello inferiore al primo, ossia il livello J. Ed è però incontestato quanto l'appellata deduce in merito al fatto che il trattamento economico complessivo spettante agli operai inquadrati nel livello J del CCNL “FISE
Igiene ambientale” (quello che il ricorrente invoca) sia inferiore a quello degli operai inquadrati nel livello A del CCNL “Cooperative sociali” (quello che la società gli applica).
16. Vero è che, in appello, il ricorrente ha documentato che ai dipendenti addetti al servizio di raccolta dei fiuti in un altro comune la medesima cooperativa applica il
CCNL che a lui invece rifiuta di applicare e ha altresì documentato che quei dipendenti percepiscono una retribuzione superiore alla sua. Ma ciò si spiega col fatto che quei 6 Ibidem, par. 53.
Pag. 6 di 10 dipendenti, di cui egli ha prodotto il contratto di assunzione, svolgono mansioni proprie di livelli professionali superiori al livello J che è pertinente alle sue mansioni. Si tratta, infatti, di un autista di terzo livello e di due operatori ecologici di secondo livello (che, alla stregua della declaratoria contrattuale in atti, ben possono essere addetti alla manutenzione di giardini e allo spurgo di pozzi neri, ossia a prestazioni estranee a quelle affidate al ricorrente).
17. Se tanto induce ad escludere l'applicazione del CCNL indicato dal ricorrente come fonte di un trattamento salariale di maggior favore, non basta però a disattendere la domanda di adeguamento retributivo che è sottesa alla denuncia del pregiudizio economico che egli ascrive alla regolamentazione del suo rapporto di lavoro in base al
CCNL “Cooperative sociali”.
18. La denuncia va condivisa perché l'ammontare della retribuzione che quel
CCNL gli garantisce non rispetta i criteri del c.d. salario minimo costituzionale.
19. L'importo lordo della paga oraria contrattuale risultante dalle sue buste paga
è infatti pari a 7,18 euro e da dicembre 2019 raggiunge i 7.36 euro. Considerando il normale orario di 38 ore settimanali (stabilito dall'art. 51 del CCNL applicato in azienda), è tale da permettere ad un operaio a tempo pieno di percepire una retribuzione settimanale lorda di 272,84 euro e, quindi, una retribuzione mensile lorda non superiore a 1.091,36 euro e, da dicembre 2019, pari a 1.118,72 euro.
20. L'importo mensile netto8, ovviamente più basso in ragioni di trattenute
IRPEF ed INPS che nelle buste paga del ricorrente ammontano a circa 80 euro, risulta inferiore al “tasso soglia di povertà assoluta” individuato dall'Istat (documentato dalle parti su invito della Corte) e che, rapportato alla composizione della famiglia anagrafica del ricorrente (coniugato e con una figlia, siccome emerge dalla certificazione che lui stesso ha consegnato al datore al momento dell'assunzione), è pari, nel caso di specie, a
1.065 euro mensili9. 8 Ibidem, par. 14: “Va da sé poi che nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità; non potendo perciò assumere a riferimento un salario lordo (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).
Pag. 7 di 10 21. L'inadeguatezza del salario che il CCNL applicato dall'appellata garantisce al ricorrente si appalesa evidente ove solo si consideri che non è proporzionata alle mansioni svolte, anche quelle più semplici, una retribuzione che, al massimo, consenta al lavoratore di superare di poco la soglia di povertà assoluta e, dunque, di sopravvivere appena10.
22. Da ciò scaturisce l'esigenza di rifarsi alle tabelle salariali di un diverso
CCNL, applicato dalle aziende impegnate nello stesso settore di attività relativamente alle mansioni svolte dal lavoratore ricorrente11, che gli assicurino un trattamento retributivo maggiore e più adeguato. Un trattamento che corrisponda, cioè, ai criteri di sufficienza (allo scopo di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa) e di proporzionalità (allo scopo di commisurare il compenso del lavoratore alla quantità e qualità dell'attività prestata) che “costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva”12.
23. Non potendosi applicare a tal fine, per la ragioni già esposte, il CCNL “FISE igiene ambientale” da lui rivendicato, il Collegio ha affidato a un proprio consulente tecnico il compito di verificare se l'applicazione del diverso CCNL “Igiene ambientale aziende private”, di cui fa menzione la consulenza tecnica di parte attrice in atti, sia idonea a garantire al ricorrente un trattamento retributivo più elevato e, come tale, valga a scongiurare il pregiudizio economico che egli pone a fondamento delle sue pretese salariali13. 10 Ibidem, par. 15: “Il livello Istat di povertà … non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che …deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”. Cfr. anche par. 13 e par. 23.2:
“La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall'Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della Naspi o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione …”. 11 Ibidem, par. 51: “il giudice di merito nei casi critici di determinazione del giusto salario ai sensi dell'art. 36 Cost. (a fronte di una pluralità di contratti collettivi ma anche di un unico contratto collettivo) è chiamato ad adoperare una griglia di criteri comparativi, avendo come punto di partenza la contrattazione collettiva, e potendo fare riferimento anche a contratti di settore e categorie affini relativamente alle analoghe mansioni in concreto svolte”. 12 Ibidem, par. 43.
Pag. 8 di 10 24. L'esito della verifica conduce, in effetti, al riconoscimento di un differenziale retributivo che – seppur depurato dal refuso contabile che correttamente denuncia l'appellata in relazione all'importo del salario che ha erogato ad aprile 2020:
584,77 e non già 247,40 euro – ammonta a complessivi 1.256,01 euro, in ragione dell'impegno lavorativo part time del ricorrente nel periodo oggetto di causa.
25. L'esiguità del differenziale così emerso è tale da non consentire di dar seguito alla richiesta, formulata dall'appellata in sede peritale e ribadita nelle note conclusionali, di applicare, a fini di calcolo, il diverso CCNL “Servizi ambientali” che, per come ammette la stessa appellata, darebbe luogo ad una maggiorazione di appena
36,04 euro rispetto al trattamento retributivo che il ricorrente ha percepito in base al
CCNL applicatogli. Tanto rende evidente la sostanziale coincidenza delle tabelle salariali dei due CCNL e l'incapacità delle stesse di assicurare al ricorrente una retribuzione rispettosa del salario minimo costituzionale.
26. Poco è a dirsi, infine, sull'irretroattività, eccepita dall'appellata, dell'insegnamento della Cassazione a cui il Collegio ha ritenuto di adeguarsi e in merito al quale ha sollecitato il contraddittorio delle parti. Quell'insegnamento invero si colloca, come è stato rilevato14, nel solco di una interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità che viene attualizzata anche con il richiamo alla più recente direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sui salari minimi adeguati nell'Unione (non ponendosi, in tale prospettiva, alcuna questione di irretroattività dell'efficacia della stessa), risolvendo inoltre alcune questioni operative (oneri di allegazione e prova, poteri officiosi del giudice, individuazione degli indici di insufficienza della retribuzione, parametri utilizzabili per l'individuazione della giusta retribuzione), ma senza innovare principi e orientamenti stabilizzatisi già da tempo sui temi controversi.
domanda) desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale
… fatte salve contrarie disposizioni normative (per es. ai fini del c.d. minimale contributivo), il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti (Cass. n. 19284/2017, Cass. 2758/2006, Cass. 18761/2005, Cass. n.
14129/2004)”. 14 Cfr. in mot. Corte di Appello di Venezia n. 518/2024. Del resto, la stessa Cass. 27711/2023 rimarca, al par. 27, come “la soluzione delle questioni sollevate … non richiede di allontanarsi dal collaudato e massiccio orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di equità salariale dalla Corte
Costituzionale e da questa Corte di legittimità”.
Pag. 9 di 10 27. Ne consegue, in parziale accoglimento delle rivendicazioni attoree, la condanna dell'appellata al pagamento dell'anzidetto differenziale retributivo che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali, sulle singole frazioni del credito, dal dovuto al soddisfo.
28. Le spese processuali seguono la soccombenza e, distratte a favore della richiedente procuratrice dell'appellante, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del decisum e dei criteri di cui al DM Giustizia 55/2014, applicando i compensi minimi del corrispondente scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 18.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 276/22, pubblicata in data 16.3.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di euro
1.256,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in euro 1.314 per il primo grado e in euro
1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 17/10/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. art. 1: “Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che: a. svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b. svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d. svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità
l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi”. 5 Cass. Cass. 27711/2023: “si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto” 7 Ibidem, par. 19: “In ogni domanda in cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione in concreto percepita ed abbia richiesto il pagamento di quanto a lui spettante sulla base di un contratto collettivo è implicita quindi la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., senza che possa configurarsi una domanda nuova inammissibile (Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 6885/2003, Cass.
n. 2439/1974)”. 9 Ibidem, par. 15: “il livello Istat di povertà pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare … una soglia minima invalicabile”. 13 Ibidem, part. 23.1: “il giudice … può individuare d'ufficio (Cass. n. 7528 del 29.3.2010 e n. 1393 del
18.2.1985) un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata (in difformità dalla