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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2020+1559/2020+1486/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella cause civile riunite di II Grado iscritte al n. r.g.
1553/2020+1559/2020+1486/2020 promosse da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1553/2020
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TRABALZINI GIANNI elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1559/2020 (c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1486/2020
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
) , C.F._4 Parte_5 C.F._5
), Parte_6 C.F._6 Parte_7
) ) C.F._7 Parte_8 C.F._8
), Parte_9 C.F._9 Parte_10
), ) , C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
), ) in Pt_12 C.F._12 Parte_13 C.F._13
qualità di erede di , rappresentati e difesi dall'avv. NUNZIATA Persona_1
CARBÈ, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
(già all'epoca rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
nella sua qualità di Procuratore della Controparte_4
medesima ) con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente CP_3
domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio n.rg. 1559/2020 PARTE APPELLATA nei giudizi n.rg. 1553/2020 e 1486/2020
(C.F. ), Controparte_5 C.F._14
(C.F. ), Controparte_6 C.F._15 CP_7
in qualità di titolare di NT coop. , CP_8 Pt_14
E in qualità di
[...] Parte_15 Parte_16
eredi di Persona_2
PARTI APPELLATE- contumaci
avverso la sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena, pubblicata il 17.12.2019; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025 sulle
CONCLUSIONI
Per parte appellante nel giudizio n.rg. 1553/2020 Parte_1
come da atto di citazione in appello e ricorso in riassunzione ” condannare gli appellati, attori in primo grado in solido tra di loro, per quanto dedotto in atti e per quant'altro di diritto, alle spese di lite per il primo grado di giudizio avanti al Tribunale di Siena ex Montepulciano
RG 265/2011, nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, emendando conseguentemente la relativa sentenza
n. 7/2019 emessa dalla stessa Autorità;
- accertare e dichiarare il diritto del geom. e per l'effetto condannare Parte_1 [...]
, per quanto dedotto in atti e per quant'altro di diritto, alla manleva in caso di CP_2
soccombenza in rado di appello, nonché condannare alle spese di Controparte_2
lite/resistenza/chiamata in causa, tanto per il primo grado di giudizio avanti al Tribunale di
Siena ex Montepulciano RG 265/2011 quanto per il presente grado di appello, nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% per il primo grado di giudizio, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, emendando conseguentemente la relativa sentenza n.
7/2019 emessa dalla stessa Autorità;
- Con condanna al pagamento delle spese, diritti, onorari ed incombenti di lite tutte anche per il grado di appello.
L'avv. Pellegrini si dichiara antistatario di ogni somma del giudizio di primo grado e di appello, e chiede la distrazione di onorari e spese a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per parte appellante nel giudizio n.rg.1559/2020: “Voglia Parte_2
la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: - accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in premessa, che l'appello incidentale interposto da risulta infondato in fatto e diritto, rigettare in toto lo stesso. Controparte_2
- accertati e dichiarati, per tutti i motivi esposti in premessa, i vizi e le omissioni della sentenza di primo grado, per l'effetto, condannare la in favore dell'Ing. al Controparte_2 Pt_2
pagamento delle spese “di chiamata in causa” e “di resistenza” del primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Siena.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale, che si dichiara antistatario.”
Per parte appellante nel giudizio n.rg. Controparte_1
1486/2020: come da atto di appello e ricorso in riassunzione “Voglia la Corte
d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannare gli appellati attori in primo in solido fra loro grado al pagamento delle spese di lite di primo grado nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva e Ca e rimborso forfettario 15% ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia , con condanna di controparte al pagamento delle spese anche del grado di appello con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “
Per gli appellati +altri : Nel Giudizio RG n. 1486/2020 Parte_3 promosso da Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita – Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa e contraria eccezione, domanda, difesa e istanza anche istruttoria
– così decidere: In via preliminare: Dichiarare estinta la presente causa d'appello per omessa corretta notifica del Ricorso in riassunzione, per mancata ottemperanza all'Ordinanza CA sezione quarta del 13.06.2024, come in premessa esposto. Nel merito:
- Dichiarare il difetto di interesse della società ad impugnare;
Controparte_1
- Respingere l'appello avversario siccome illegittimo e infondato per i motivi argomentati in atti di causa, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori come previsti per legge. Nel Giudizio RG n. 1553/2020 promosso da : Parte_1
In via preliminare:
- Dichiarare estinta la presente causa d'appello in virtù delle non corrette notifiche del Ricorso in riassunzione come in premessa esposto;
Nel Merito:
- Dichiarare il difetto di interesse di ad impugnare;
Parte_1
- Respingere l'appello avversario siccome illegittimo e infondato per i motivi argomentati in atti di causa, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori come previsti per legge.
Per appellante incidentale nel giudizio n.rg. Controparte_2
1559/2020 e appellata negli altri giudizi riuniti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
- quanto alla causa R.G.1486/2020, emettere il provvedimento di ragione considerato che all'oggetto della medesima la concludente è totalmente estranea;
Controparte_2
- quanto alla causa R.G. n. 1553/2020, emessa la pronuncia di ragione sull'appello del geom. in relazione al capo della Parte_1
sentenza impugnata che ebbe a negargli il favore delle spese ai danni degli attori, respingere e disattendere l'altra parte dell'appello stesso con cui il medesimo appellante ha richiesto la condanna di alla manleva dalle spese di soccombenza del presente grado nell'ipotesi di Controparte_2
reiezione del suo gravame nonché al pagamento delle spese di lite/resistenza/chiamata in causa per entrambi i gradi del giudizio in quanto infondate, indebite e comunque eccessive;
e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1 della comparsa di risposta, che relativamente alla confutazione della pretesa di pagamento di dette spese di lite/resistenza/chiamata in causa sono ripetitive e ripropositive di quelle svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla reiezione delle domande attoree contro il ridetto appellante convenuto.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio;
- quanto alla causa R.G. n. 1559/2020, accertato e dichiarato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , il difetto Controparte_2
di garanzia in ordine ai danni attribuiti alla condotta professionale dell'ing. in Parte_2
quanto esulano dalla copertura assicurativa fornita col contratto di assicurazione di cui alla polizza, all'epoca , n. 116 00189364, essendo essa, per i danni alle opere, limitata CP_3
a quelli verificatisi durante l'esecuzione dei lavori -(condizione nella specie inesistente)-, respingere e disattendere l'appello principale interposto dallo stesso ing. giacché è teso ad ottenere il Pt_2
rimborso sia delle spese di resistenza sia di chiamata in causa dell'Assicuratore, spese entrambe non dovute per difetto del loro presupposto e cioè della predetta copertura assicurativa B) di cui al frontespizio della citata polizza, esclusa dalla condizione particolare 2). Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte dinanzi al Tribunale di Siena.
I sigg.ri AG ON. , , Pt_3 Parte_4 Parte_17 [...]
, , Pt_6 Persona_2 Parte_7 Controparte_6
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_18 Persona_1 [...]
, con atto di citazione depositato il 23.03.2011, ritualmente notificato, Pt_12
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Montepulciano l
[...]
, in persona del titolare, nonché i sigg.ri P.I. Controparte_9 CP_10
, Geom. e Ing. , al fine di sentir accertare
[...] Parte_1 Controparte_11
e dichiarare la presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. nel fabbricato condominiale posto in Abbadia di Montepulciano, via Sandro Pertini (lotto 3°), nel quale erano comprese le porzioni immobiliari di loro proprietà (appartamenti, garage e pertinenze), nonché accertare la conseguente responsabilità solidale di tutti i convenuti per i danni subìti; con richiesta di condanna degli stessi, in solido tra loro, ovvero ciascuno proporzionalmente alla rispettiva responsabilità, a risarcire in loro favore tutti i danni causati all'intero edificio (sia nelle parti comuni che in quelle di proprietà esclusiva), quantificati nella somma di euro 320.000,00, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
Esponevano gli attori: di essere proprietari di rispettive unità immobiliari di civile abitazione, con garages di pertinenza, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Abbadia di Montepulciano, via Sandro Pertini, e di aver acquistato dette unità, fatta eccezione per il sig. (acquirente da NT Piccola Società Parte_10
Cooperativa a r.l.), dalla società intervenuta ai singoli rogiti Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. ; che l'intero fabbricato Controparte_12
condominiale era stato costruito giusta concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Montepulciano il 4.08.2003 n. 120/2003, con variante n. 131/2006, ed i lavori erano stati realizzati dalla;
che nella direzione Controparte_9
e progettazione dei lavori erano intervenuti il P.I. quale Controparte_10
direttore dei lavori medesimi per le opere strutturali e architettoniche, fino alla realizzazione delle opere grezze, il Geom. direttore dei lavori delle Parte_1
opere di rifinitura, l'Ing. quale collaudatore delle opere Controparte_11
strutturali, e l'Ing. in veste di progettista delle stesse opere strutturali;
Parte_2
che l'intero fabbricato era costituito da due corpi principali, uno disposto parallelamente alla strada (via Pertini), e uno, di lunghezza minore, disposto perpendicolarmente alla medesima strada principale, collegati sia dal punto di vista strutturale che architettonico, e formanti, in pianta, una “L”, realizzato con struttura portante in cemento armato gettato in opera, con fondazioni superficiali a plinti. Dopo la costruzione dell'edificio, erano comparse, nell'anno 2008, numerose e gravi lesioni all'interno degli appartamenti, dei garages e sulle facciate dell'edificio medesimo, tanto che alcuni proprietari fin dal 2009, avevano denunciato quanto verificatosi alla ditta venditrice, sia verbalmente al Geom.
(titolare della , sia mediante lettera del Controparte_12 Controparte_1
21.10.2009; che la ditta venditrice informava a sua volta l'Impresa edile
[...] , l'ing. in qualità di progettista, ed il P.I. in qualità di CP_9 Pt_2 CP_10
direttore dei lavori;
che essi attori incaricavano, dunque, l'Ing. di Persona_3
visionare i luoghi e verificare la presenza dei dissesti e dei cedimenti strutturali lamentati, nonché le cause degli stessi;
che il professionista incaricato descriveva quanto constatato nella relazione tecnica e fotografica del 8.03.2011, versata in atti;
che, in particolare, in esito agli accertamenti tecnici svolti, l'Ing. stimava un Per_3
costo complessivo, per la eliminazione delle problematiche riscontrate ed il ripristino dei luoghi, pari ad euro 320.000,00, secondo le dettagliate voci di intervento e di spesa indicate nella propria relazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, mediante deposito di rispettive comparse di costituzione e risposta e relativi fascicoli di parte.
In particolare la convenuta impresa individuale di CI IA assumeva di non aver eseguito lo scavo e sbancamento del terreno, opera cui aveva provveduto direttamente la committente-venditrice della quale chiedeva Controparte_1
autorizzarsi la chiamata in causa;
eccepiva, comunque, la prescrizione di ogni diritto attoreo, atteso il decorso del termine annuale dell'azione ex art. 1669 II° comma c.c., da considerarsi decorrente dal 21.10.2009, data della prima contestazione.
Il convenuto P.I. deduceva di aver verificato, nell'espletamento Controparte_10
del proprio incarico di direttore dei lavori parziale, dalla esecuzione degli scavi fino al completamento della struttura, la regolarità dello sbancamento, pertanto, quand'anche la causa del lamentato dissesto fosse stata individuata nella mancata necessaria resistenza del terreno su cui poggiava il fabbricato, ciò avrebbe dovuto essere imputato all'operato professionale del geologo incaricato dott. Persona_4
del quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa, unitamente alla propria
Compagnia assicuratrice , per essere rilevato indenne, nella Controparte_3
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Il convenuto geom. eccepiva la prescrizione del diritto per Parte_1
tardività dell'azione ex art. 1669 c.c., contestava la sussistenza di una propria responsabilità, istando per la reiezione delle avverse pretese;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa in manleva della Controparte_13
Il convenuto Ing. , allegava la propria estraneità in ordine a Controparte_11
quanto lamentato in atto di citazione, avendo egli svolto il ruolo di collaudatore delle opere strutturali, in relazione al quale non erano emerse responsabilità nella stessa relazione redatta dal CTP di parte attrice;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice al fine di poter rivolgere CP_14
nei confronti della stessa domanda di garanzia, e di essere, così, rilevato indenne in denegata ipotesi di soccombenza anche parziale.
Autorizzate le suddette chiamate in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale eccepiva la prescrizione per omesso rispetto dei termini Controparte_1
di cui all'art. 1669 c.c., chiedeva, in via principale, respingersi le doglianze mosse dalla chiamante e, in subordine, accertarsi comunque l'assenza di CP_9
ogni responsabilità a suo carico, nonché, in ulteriore subordine, accertarsi la responsabilità frazionata delle parti, con minore o marginale imputazione della stessa ad essa terza chiamata.
Il terzo chiamato geologo. ritualmente costituitosi , eccepiva la Persona_4
prescrizione del diritto degli attori, negava ogni propria responsabilità, concludendo per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei propri confronti.
Si costituivano le compagnie terze chiamate che, Controparte_15
precisati i limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata dall'ing. CP_11
contestava, nel merito, sia l'an che il quantum debeatur della richiesta attorea, nonché
sia in proprio che in qualità di rappresentante Controparte_4
della , eccependo, con riferimento alle domande di Controparte_13
manleva svolte dai propri assicurati, che l'assicurazione fosse prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera, progettata o diretta dall'assicurato, pertanto, trattandosi di evento verificatosi quando l'opera, ovvero la prestazione professionale del tecnico incaricato, era già da tempo terminata, doveva ritenersi come non vi fosse copertura assicurativa, inoltre il diritto si era prescritto, essendo inutilmente decorso il termine annuale di cui all'art. 2952 c.c..
Gli attori, rilevato poi, dagli atti di costituzione dei convenuti, che ai lavori di costruzione del fabbricato in oggetto aveva preso parte anche l'ing. , Parte_2
in qualità di progettista delle opere strutturali, citavano in giudizio anche detto professionista, dandosi, così, luogo alla ulteriore causa n. 1178/2011, iscritta il
30.12.2011 presso lo stesso Tribunale di Montepulciano, di cui veniva disposta la riunione a quella recante R.G. N. 265/2011.
L'ing. costituitosi nella causa n. 1178/2011, deduceva di aver Parte_2
svolto, su incarico conferitogli dalla la progettazione Controparte_1
strutturale del fabbricato in costruzione e di essersi attenuto nell'esecuzione della prestazione, ai documenti tecnici fornitigli, fra i quali la relazione geologica del dott.
che, dunque, non poteva ravvisarsi nel suo operato alcun profilo di Persona_4
responsabilità, peraltro esclusa anche nella relazione tecnica redatta dall'ing. Per_3
allegata all'atto di citazione;
eccepiva in ogni caso la prescrizione dell'azione attorea ai sensi dell'art. 1669 c.c. ; chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della
Compagnia al fine di essere da questa manlevato Controparte_13
da ogni condanna risarcitoria eventualmente posta a suo carico.
Costituitasi in qualità di rappresentante della Controparte_4
, nell'associarsi alle difese tutte svolte dal proprio Controparte_13
assicurato ing. circa l'opera professionale da questi svolta, osservava come, Pt_2
comunque, la copertura assicurativa valesse esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che fosse derivata allo stesso, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la stessa polizza;
che, inoltre, l'assicurazione, come specificato in polizza, era prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera, progettata o diretta dall'assicurato; che, dunque, trattandosi di evento verificatosi anteriormente alla sottoscrizione del contratto, quando l'opera, ovvero la prestazione professionale del tecnico incaricato, assicurato, era già da tempo terminata, doveva ritenersi l'insussistenza di copertura assicurativa;
che, in ogni caso, qualora fosse stata ritenuta operante la copertura assicurativa, l'importo eventualmente da porsi a carico di essa terza chiamata avrebbe dovuto decurtarsi della quota parte posta a carico dell'assicurato come determinata contrattualmente, e dunque entro i limiti del rapporto assicurativo.
Nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c. gli attori estendevano la domanda nei confronti della e degli altri professionisti, terzi chiamati in Controparte_1
causa. Dopo la riunione dei giudizi, il processo veniva dichiarato interrotto per fallimento dell'impresa individuale e riassunto dagli attori anche Controparte_9
nei confronti della curatela fallimentare, la quale restava contumace.
Le cause riunite, istruite attraverso l'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento riunito 1178/011, prove per testi e interrogatorio formale, disposta nuova ctu, erano definite con sentenza n. 7/2019 con cui il
Tribunale di Siena:
a) rigettava l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. promossa dagli attori, sollevata dai convenuti e dai terzi chiamati;
b) dichiarava l'improcedibilità sopravvenuta delle domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_16
c) sulla base delle risultanze degli accertamenti peritali espletati, riteneva provata la responsabilità del geologo nella percentuale del 40% , di CP_17
in qualità di direttore dei lavori strutturali nella Controparte_10
percentuale del 36%, dell' Ing. progettista strutturale nella Parte_2
percentuale del 12% e dell' Ing. collaudatore delle opere CP_11
strutturali nella percentuale del 1% e condannava i predetti professionisti a versare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro 235.826,73, IVA compresa, ciascuno nella percentuale di responsabilità ascrittagli e così: dott. per euro 94.330,70, ing. per euro Per_4 Pt_2
28.299,20, P.I. per euro 84.897,62, ing. per euro CP_10 Controparte_11
2.358,27; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannava i suddetti convenuti a rifondere, in solido fra loro, agli attori le spese del giudizio, che liquidava nella somma di euro 13.430,00 per compenso di avvocato e di euro 2.747,14 per spese, oltre rimborso forfetario al 15% ed oltre IVA e CAP come per legge oltre spese di CTU;
e) poneva a carico degli attori in solido le spese di ATP, comprese quelle di
CTU ;
f) respingeva le eccezioni di inoperatività delle polizze assicurative sollevate dalle compagnie terze chiamate, condannandole a tenere indenni i rispettivi assicurati da quanto essi dovuto agli attori per effetto della sentenza, tenuto conto delle eventuali franchigie a termini di contratto;
g) dichiarava nulla dovuto per spese di lite in favore della curatela del fallimento in quanto contumace, e della chiamata in causa CP_9 Controparte_1
dall'Impresa individuale CI G. dichiarata fallita;
h) dichiarava infine nulla dovuto per spese di lite in favore del convenuto
Geom. in quanto, pur non essendo a lui stata imputata Parte_1
alcuna percentuale di responsabilità nella causazione di quanto lamentato dagli attori, era stata tuttavia riscontrata, in sede di ATP, la presenza di talune lacune nel suo operato, come descritte nella stessa relazione (“considerazioni relative al progettista architettonico”, vedasi pag. 42 costituite dal fatto che
“nelle tavole di piano seminterrato non compaiono mai i volumi esterni al fabbricato.. non
è mai presente il muro di valle in c.a. di contenimento del terreno.. nelle piante non sono mai indicate le altezze dei locali e le quote altimetriche..”.).
2. Gli appelli avverso la sentenza n.7/2019 del Tribunale di Siena
2.1 Il primo giudizio di appello recante N.RG. 1486/2020 veniva proposto dalla con atto di citazione notificato il 4.9.2020, nei confronti Controparte_1
di tutti gli attori del giudizio di primo grado, solo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna degli appellati al pagamento in proprio favore delle spese del primo grado di giudizio;
la causa era assegnata alla I^ Sezione di Civile di questa Corte. Il difensore degli appellati nel costituirsi in giudizio dichiarava l'intervenuto decesso dell'appellato in Persona_1
data 22.3.2022 come da certificato di morte depositato. Con ordinanza del
15.11.2022 la Corte d'Appello dichiarava interrotto il giudizio. In data 17.11.2022 il difensore di parte appellante depositava il ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di;
con decreto del 24.11.2022 veniva fissata udienza di Persona_1
prosecuzione al 20.02.2024 ( poi rinviata d'ufficio al 21.05.2024), con assegnazione a parte appellante di termine per la notifica alle altre parti del ricorso in riassunzione fino a due mesi prima della medesima udienza. Nelle more, con decreto Presidenziale del 31.10.2023 la causa era riassegnata alla IV Sezione civile e contestualmente riunita al procedimento di appello avverso la medesima sentenza
N.RG. 1553/2020 a cui era già stato riunito con provvedimento del 13.10.2022 quello N.RG. 1559/2020.
2.2 Il giudizio di appello N.RG. 1553 /2020 assegnato alla IV Sezione Civile era introdotto da nei confronti degli attori di primo grado per la Parte_1
riforma della regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, per aver erroneamente non condannato gli attori soccombenti al pagamento delle spese di giudizio in proprio favore e nei confronti di
[...]
della quale l'appellante chiedeva la condanna al pagamento delle spese CP_2
resistenza e di chiamata in causa del primo grado di giudizio.
Il difensore degli appellati-attori in primo grado costituitosi con comparsa depositata in data 13.2.2023 , in via preliminare chiedeva l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso, dopo la notifica dell'atto di appello, di e di Persona_1 A quella data era già stato riunito il procedimento di Persona_2
appello N.RG. 1559/2020.
Si costituiva reiterando le eccezioni di inoperatività della polizza Controparte_2
già sollevate in primo grado.
2.3 Il giudizio di appello n. 1559/2020 ( riunito con ordinanza del 13.10.2022 a quello n.rg. (1553/2020), era instaurato da nei confronti di Parte_2 [...]
già General e rappresentante della CP_2 Controparte_18 [...]
, per chiederne la condanna al pagamento delle spese di Controparte_13
resistenza e di chiamata in causa. La compagnia appellata nel costituirsi proponeva a sua avvolta appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale di
Siena che aveva disatteso le sue eccezioni di inoperatività della polizza, reiterando le medesime difese già sollevate in primo grado.
2.4 Dopo la riunione al giudizio n.r. 1553/2020 di quello n.rg. 1559/2020 con ordinanza del 14.2.2023 era dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, fra cui anche i soggetti deceduti ( in data 23.3.2022) e Persona_1 Persona_2
( in data 10.5.2022) e la causa trattenuta in decisione. Con ordinanza
[...]
comunicata il 24.3.2023 la Corte, avvedutasi dell'errore, revocava la dichiarazione di contumacia e dichiarava l'interruzione dei due giudizi riuniti.
Con decreto del 28.3.2023 il Presidente di Sezione, vista l'istanza di riassunzione depositata dall'appellante in data 24.3.2023, fissava udienza in Parte_1
prosecuzione per il 10.10.2023 assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutte le controparti dei due giudizi riuniti entro il 31.5.2023 . All'esito di udienza AR , con ordinanza del
12.10.2023 la causa era rinviata all'udienza del 4.6.2024 per valutare la riunione del giudizio N.RG 1456/2020, senza compimento di alcuna attività di verifica della rituale notifica del ricorso in riassunzione.
Con ordinanza del 13.6.2024 la Corte, rilevato il difetto di prova di notifica dell'atto di riassunzione con pedissequo decreto di fissazione udienza agli eredi di ed agli eredi di nel fascicolo Persona_1 Persona_2
1553/2020, disponeva “che parti riassumenti (fatto salvo il deposito di un atto già ritualmente notificato, -essendo decorso sin dalla primavera del 2023 il termine annuale per la riassunzione del processo nella modalità della notifica impersonale ex art. 303 comma 2 cpc-) , si attivino al rintraccio degli eredi delle dette parti e provvedano entro il termine perentorio del 16 settembre p.v. alla notifica ex art. 139 e ss. cpc dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto scorsi, nonché della presente ordinanza, aggiungendo in calce la loro citazione in giudizio per l'udienza in prosecuzione, che si fissa nell'udienza del 21 gennaio 2025 ore 9.30.”
.La causa era quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del
29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte , e decisa nella camera di consiglio del 16 maggio 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In limine va dichiarata la contumacia degli appellati , Parte_16 Parte_15
e quali eredi di attesa la ritualità della Parte_14 Persona_2
notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, effettuata entro i termini di cui all'ordinanza di questa Corte del 13.6.2024 dall'appellante e la Parte_1
mancata costituzione in giudizio dei predetti.
1.Sull'eccezione di estinzione dei processi riuniti 1486/2020 e 1553/2020 per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Per_1
e .
[...] Persona_2
Gli appellati-attori in primo grado nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025 e negli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c hanno formulato eccezione di estinzione dei giudizi di appello riuniti n.rg.
1486/2020 e n. rg. 1553/2020, sostenendo riguardo al primo che l'appellante
[...]
non abbia notificato atto di riassunzione, e riguardo al secondo che Controparte_1 la Corte non avrebbe potuto con l'ordinanza del 13.6.2024 rimettere in termini l'appellante per consentirgli di rinnovare la notifica agli eredi di Parte_1
e di pertanto essendo decorso il termine di Persona_1 Persona_2
cui all'art. 305 c.p.c di tre mesi dall'interruzione, entrambi i giudizi sarebbero estinti.
Premesso che l'estinzione del giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio, nel merito l'eccezione è destituita di fondamento.
Innanzitutto in base a principi consolidati del giudice di legittimità condivisi da questa Corte “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..” ( Cass. n. 6921/2019 ; conformi Cass.
n. 605/2022; Cass. 30802/2023) . Quindi gli appellanti erroneamente considerano decorso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio interrotto, facendo riferimento alle vicende delle notificazioni del ricorso e non al deposito dello stesso con istanza di prosecuzione del giudizio e fissazione di udienza.
Ciò posto, per quanto attiene al giudizio n.rg 1486/2020 instaurato dall'appellante
ab origine assegnato ad altra Sezione di questa Corte, esso è Controparte_1 stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato con ordinanza del Persona_1
15.11.2022 e il ricorso in riassunzione è stato depositato dall'appellante il
17.11.2022, quindi tempestivamente. Con decreto del 24.11.2022 la Corte ha fissato udienza in prosecuzione al 20.2.2024, assegnando all'appellante termine fino a due mesi prima per le notifiche;
siffatta udienza con decreto del Presidente della prima Sezione civile del 26.1.2023 è stata d'ufficio differita al 21.5.2024, quindi il termine ultimo per la notifica dell'atto di riassunzione andava a scadere il
21.3.2024, tuttavia, prima che il suddetto termine maturasse, la causa con provvedimento del 31.10.2023 del Presidente della Corte è stata assegnata alla IV sezione e contestualmente riunita ai giudizi già riuniti n. 1553/2020 e 1559/2020, ex art. 335 c.p.c, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Da questo momento in poi, le vicende del procedimento N.rg. 1486/20220 vanno considerate alla luce della disposta riunione, tenendo presente che a quella data non era decorso il termine originariamente assegnato per le notifiche dell'atto di riassunzione.
I giudizi nn. rg. 1553/2020 e 1559/2020 riuniti con provvedimento del 13.10.2022, sono stati dichiarati interrotti per morte degli appellati e Persona_1 CP_19
dopo la notifica dell'atto di impugnazione ma prima della
[...]
costituzione nel giudizio, con ordinanza del 24.3.2023 e in pari data l'appellante ha depositato ricorso in riassunzione con istanza di fissazione Parte_1
udienza per la prosecuzione del giudizio, quindi nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 305 c..p.c. Con decreto del 28.3.2023 la Presidente di Sezione ha fissato udienza in prosecuzione al 10.10.2023 assegnando termine al riassumente fino al
31.5.2023 per le notifiche alle controparti di tutte le due cause riunite.
Dal fascicolo telematico risulta che in data 18 maggio 2023 l'avv. Pellegrini in qualità di difensore di ha ritualmente notificato il ricorso in Parte_1
riassunzione e il pedisseque decreto di fissazione udienza a tutte le parti dei due giudizi riuniti nonché agli eredi di e Persona_1 Persona_2
collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius nonostante fosse decorso il termine di cui all'art. 302 comma secondo c.p.c..
Siffatte notifiche sono inesistenti ( cfr Cass. Cass. n. 9432/1998; Cass. n.
3979/1998; Cass. n. 20872/2005), tuttavia, a fronte della tempestività del depisto del ricorso in riassunzione, il giudice in questi casi è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, conseguendo l'estinzione solo alla violazione del termine perentorio a tal fine assegnato ( cfr da ultimo Cass. 30802/2023). Correttamente quindi questa Corte con ordinanza del 13.6.2024, ha assegnato al riassumente Parte_1
nuovo termine per rinnovare la notifica agli eredi delle parti decedute, a cui
[...]
il difensore dell'appellante ha tempestivamente ottemperato. A tale Parte_1
epoca, il giudizio di appello 1486/2020 era già stato riunito( il provvedimento è del
31.10.2023), con l'effetto dell'operatività del principio consolidato affermato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “La mancata riassunzione del giudizio a seguito di interruzione dello stesso da parte di tutte le parti, nel caso di cumulo di cause scindibili, non separate dal giudice, non determina l'estinzione parziale del giudizio per coloro che non hanno effettuato la riassunzione. Per la riassunzione del processo è necessaria, ma anche sufficiente,
l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutte.” (Cass. Civ. sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975).
Alla stregua delle suddette argomentazioni l'eccezione di estinzione dei giudizi n.
1553/2020 e 1486/2020 degli appellati –attori in primo grado deve essere respinta e procedersi quindi all'esame nel merito delle singole impugnazioni.
2. Sugli appelli riuniti n.rg 1553/2020 proposto da e n.rg. Parte_1
1486/2020 proposto da Controparte_1
2.1 Sulla mancata condanna al pagamento delle spese di lite degli attori
+altri in favore del convenuto e della terza Pt_3 Parte_1
chiamata Controparte_1
Con il primo motivo di gravame ha impugnato il capo della Parte_1
sentenza con cui il primo giudice ha di fatto disposto la compensazione delle spese di giudizio fra il medesimo e gli attori con la seguente argomentazione. “ Si ritiene, poi, non possano riconoscersi al convenuto Geom. le spese del giudizio, in quanto, pur Parte_1
non essendo a lui stata imputata alcuna percentuale di responsabilità nella causazione di quanto lamentato dagli attori, risulta tuttavia essere stata riscontrata, in sede di ATP, la presenza di talune lacune nel suo operato, come descritte nella stessa relazione di ATP (“considerazioni relative al progettista architettonico”, vedasi pag. 42), e delle quali si è sopra dato atto” ovvero alla pag. 28 della sentenza :” nelle considerazioni svolte in merito al progetto architettonico redatto dal geom. il CTU esprimeva l'esistenza di criticità, costituite dal fatto Parte_1
che “nelle tavole di piano seminterrato non compaiono mai i volumi esterni al fabbricato.. non è mai presente il muro di valle in c.a. di contenimento del terreno.. nelle piante non sono mai indicate le altezze dei locali e le quote altimetriche..” Lamenta l'appellante la violazione degli artt.
91-92 c.p.c da parte del Tribunale, in quanto all'esito del giudizio è stata accertata la propria assenza di responsabilità-statuizione su cui la Corte rileva essersi formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte degli attori in primo grado odierni appellati- e non ricorrerebbero le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Cost. 77/2018 che legittimano una compensazione, in deroga al criterio della soccombenza.
Anche l'appellante ha censurato la statuizione con cui il primo Controparte_1
giudice ha ritenuto non potersi liquidare nulla per spese di lite in favore della stessa, essendo stata chiamata originariamente in causa dalla Impresa costruttrice CI
IA Edilizia, poi dichiarata fallita. Osserva invece l'appellante che nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c gli attori hanno esteso le proprie domande risarcitorie anche nei confronti della la quale all'esito Controparte_1 del giudizio, è risultata esente da responsabilità- anche su siffatto accertamento la
Corte rileva essersi formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte degli attori in primo grado odierni appellati- pertanto essi avrebbero dovuto essere condannati ex art. 91 c.p.c a rifonderle le spese di giudizio sia in base la criterio della soccombenza che in subordine a quello della causalità della lite.
Gli appellati hanno eccepito il difetto di interesse all'impugnazione in capo ad entrambi gli appellanti sia per l'assenza di statuizioni di condanna in loro danno nella sentenza gravata sia perché il loro difensore avv. Massimiliano Pellegrini, si è dichiarato antistatario di ogni somma del giudizio di primo grado e di appello, ed ha chiesto la distrazione di onorari e spese a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
L'assunto non è condivisibile, sussistendo invece l'interesse all'impugnazione in capo sia a che alla perché di fatto Parte_1 Controparte_1
soccombenti in relazione alla pronuncia sulle spese di lite e alcuna incidenza negativa ha la dichiarata qualità di antistatario del loro procuratore, la quale comporta soltanto che, se il giudice dispone la distrazione diretta tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali, ma ciò non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente, sia della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, sia per ottenere l'intero pagamento qualora parte soccombente non vi abbia provveduto. (Cass. civ. sez. un., 18/06/2010, n. 14699; Cass. civ. sez. II, 04/04/2003, n. 5321; Cass. civ. sez. II,
15/06/2001, n. 8160; Cass. civ. sez. II, 30/01/1997, n. 932; Cass. civ. sez. III,
15/04/2010, n. 9062; Cass. civ. sez. I, 13/11/2009, n. 24106; Cass. civ. sez. I,
24/09/2009, n. 20547). E infatti il difensore distrattario delle spese, assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l'impugnazione riguardi la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché
l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa, tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore.( Cass. 14 ottobre 2020 n.
22140).
Per quanto concerne il merito dei motivi di gravame in esame, è vero che gli attori in primo grado hanno esteso nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c la propria domanda alla quale costruttrice e committente, terza Controparte_1
chiamata dall'Impresa appaltatrice- fallita in corso di causa- e che quindi il primo giudice ha errato nel non valutare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito della lite nei rapporti fra la e gli attori, anche secondo il CP_1
principio della causalità della chiamata in causa (pertanto sotto tale profilo la doglianza è fondata), ed è altrettanto vero che all'esito del giudizio è stata ormai incontrovertibilmente accertata l'assenza di una qualche responsabilità ascrivibile agli odierni appellanti in relazione ai danni subiti dagli attori per difetti di costruzione del fabbricato tuttavia bisogna tenere conto, ai fini della CP_20
regolamentazione delle spese di lite, che l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata in primo grado sia dal che dalla è stata respinta Parte_1 Controparte_1
e anche su questa capo della decisione si è formato il giudicato. Inoltre l'esatta individuazione delle cause dei danni lamentati dagli attori e delle responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del fabbricato, è stata alquanto complessa sul piano tecnico, a tal punto che è stato necessario l'espletamento di ben due consulenze tecniche d'ufficio, una in sede di ATP ed un'altra in corso di causa. Ritiene dunque la Corte che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, sia nei rapporti fra gli attori e il convenuto con Parte_1
conseguente rigetto del primo motivo di gravame e conferma sul punto della sentenza impugnata, sia fra i medesimi attori e la terza chiamata Controparte_1
In definitiva quindi, pur nella fondatezza dell'impugnazione di Controparte_1
circa la omessa pronuncia del Tribunale sulla regolamentazione delle spese di lite nei suoi rapporti con gli attori –soccombenti, nel merito, alla stregua delle argomentazioni esposte, esse vanno compensate per l'intero fra le medesime parti, con conseguente rigetto della domanda di condanna di cui all'atto di appello.
2.2 Sull'omessa condanna di ( già Controparte_2 Controparte_13
all'epoca rappresentata da ) alle spese di Controparte_21
resistenza e di chiamata in causa –secondo motivo di appello Parte_1
L'appellante E. con il secondo motivo di gravame ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata per aver omesso di condannare la compagnia terza chiamata
, al pagamento in proprio favore delle spese di resistenza e di Controparte_13
quelle di chiamata in causa, quest'ultime in ragione della soccombenza dell' assicurazione, avendo il Tribunale disatteso le sue difese circa l'inoperatività della polizza.
La compagnia appellata nel costituirsi ha riproposto le difese ed eccezioni a sostegno della carenza di copertura assicurativa formulate in primo grado, assumendo invece che il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia in merito, ritenendo assorbita la questione a seguito dell'accertata carenza di responsabilità del in relazione alla domanda risarcitoria degli attori. Parte_1
In verità la ricostruzione di non è corrispondente al contenuto della Controparte_2
sentenza, nella quale il primo giudice invece, senza alcuna differenziazione di parti, ha affermato : “ Relativamente, infine, alle eccezioni di inoperatività delle polizze e, comunque, di assenza, nella fattispecie, di copertura assicurativa, sollevate dalle Compagnie assicurative terze chiamate con riguardo alle domande di manleva avanzate dai rispettivi assicurati, ritiene il giudicante come dette eccezioni non possano trovare accoglimento. Dall'esame, infatti, delle polizze versate in atti, può evincersi come l'attività professionale svolta nella vicenda in esame dai soggetti nei confronti dei quali sono stati ravvisati profili di responsabilità rientri a pieno titolo in quanto previsto dalle polizze medesime ai fini della relativa copertura. E ciò in quanto la tipologia dei danni accertati nella fattispecie in esame risulta rientrare nelle ipotesi contemplate dai contratti di assicurazione come suscettibili, appunto, di copertura”. Del resto soltanto la in qualità di rappresentante di Controparte_21 [...]
, aveva eccepito l'assenza di copertura assicurativa per contrastare la CP_3
domanda di manleva degli assicurati e facendo Parte_1 CP_10 Pt_2
riferimento a clausole contrattuali presenti in tutte e tre le distinte polizze, alquanto speculari.
Nessuna omessa statuizione dunque vi è stata, avendo espressamente il primo giudice ritenuto per tutti gli assicurati de quibus sussistente la copertura assicurativa, salvo poi, ovviamente, condannare in manleva la compagnia soltanto con riferimento al convenuto , a sua volta condannato a risarcire il danno Parte_2
agli attori in solido con altri professionisti convenuti.
La compagnia dunque, avrebbe dovuto impugnare in via incidentale tale statuizione rispetto alla quale è soccombente, pertanto in assenza di gravame sulla questione si
è ormai formato il giudicato.
Passando ad esaminare il merito del secondo motivo di gravame proposto da
[...]
, si rileva che sia nell'atto di chiamata in causa che nei successivi scritti CP_22
difensivi l'appellante ha chiesto la condanna di a Controparte_13
tenerlo indenne “da ogni conseguenza negativa, onere, spesa, diritto o gravame derivante dalla domanda attorea” fra le quali deve ritenersi rientrino le spese di chiamata in causa, ma non anche quelle di resistenza, in assenza di una specifica istanza , dal momento che esse prescindono da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo. Invero, come reiteratamente chiarito dalla
Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono dunque costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare
l'assicuratore anche alle spese sub (b).”
In definitiva in parziale accoglimento del secondo motivo, deve Controparte_2
essere condannata al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
chiamata in causa del primo grado di giudizio che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 52.001 ed euro 260.000)ed uno sforzo difensivo medio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ha poi chiesto la condanna della compagnia appellata a manlevarlo delle Parte_1
spese di soccombenza del predetto giudizio nella eventualità di reiezione dell'impugnazione proposta nei confronti degli attori. La compagnia ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto nuova. L'appellante ha replicato sostenendo che si tratterebbe di una estensione al giudizio di impugnazione dell'originaria domanda in garanzia.
Considerato che gli attori-appellati non hanno impugnato la sentenza del Tribunale, neanche in via incidentale, è fondato il rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sollevato dalla compagnia appellata, trattandosi di due domande diverse, una esercitata in primo grado, volta alla garanzia dall'accoglimento delle domande risarcitorie degli originari attori e l'altra alla manleva dalle spese di soccombenza nella eventualità della reiezione dell'appello contro la sentenza di primo grado che ha negato al geom. il favore delle spese di lite. Si tratta dunque di azioni Parte_1
che hanno presupposti diversi, e, precisamente, la prima la sussistenza della garanzia assicurativa, a norma di polizza, dai danni reclamati dagli attori, la seconda la soccombenza del convenuto nel suo appello contro gli attori. Parte_1
Di qui l' inammissibilità di una estensione della prima domanda alla seconda essendo l'una scollegata dall'altra con oggetti e presupposti contrapposti e distinti.
3. Sull'appello principale proposto da e quello incidentale di Parte_2
nel giudizio riunito N.Rg. 1559/2020 Controparte_2
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere omesso di condannare la propria compagnia assicurativa ( Controparte_13
ora ) a rifondergli le spese di chiamata in causa e di resistenza, Controparte_2
pur avendo accolto la sua domanda di manleva.
, ritualmente costituitasi, ha proposto appello incidentale avverso Controparte_2
il capo della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che “”Dall'esame …delle polizze versate in atti, può evincersi come l'attività professionale svolta nella vicenda in esame dai soggetti nei confronti dei quali sono stati ravvisati profili di responsabilità rientri a pieno titolo in quanto previsto dalle polizze medesime ai fini della relativa copertura. E ciò in quanto la tipologia dei danni accertati nella fattispecie in esame risulta rientrare nelle ipotesi contemplati dai contratti di assicurazione come suscettibili, appunto, di copertura”, lamentando un' omessa motivazione sulle eccezioni da essa formulate e in questa sede riproposte.
3.1 L'appello incidentale va esaminato logicamente in via prioritaria.
La compagnia nel giudizio di primo grado ha dedotto che la polizza n. 116
00189364 mod.16370 ed.1/2001 (V. il doc.6 di 1° grado dell'appellante) con decorrenza 28/03/2002 stipulata da con all'epoca Parte_2 [...]
all'art.4 lett. c delle condizioni generali di assicurazione, prevede Controparte_13
come regola generale l'esclusione dalla copertura assicurativa per “danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori ”, la quale subisce una parziale deroga in virtù della previsione contenuta nelle condizioni particolari titolata “2- Compreso il Danno alle opere in costruzione” ( richiamata nel frontespizio della citata polizza) in base alla quale l'assicurazione sui danni alle opere in costruzione è ad essi estesa ma solo “per i danni verificatisi durante la esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'assicurato” , pertanto essendo pacifico e acclarato che i lavori di costruzione del fabbricato condominiale sono stati completati l'11/09/2005 e i danni si sono manifestati solo nell'anno 2008, la polizza non sarebbe operativa.
Prima di esaminare funditus la censura, appare opportuno ribadire che per effetto del giudicato formatosi, sono ormai accertatati in maniera incontrovertibile i seguenti fatti:
-l'ing. nell'ambito dell'opera di edificazione del fabbricato sito in Abbadia Pt_2
di Montepulciano alla via Sandro Pertini, ha rivestito il ruolo di progettista strutturale ed è stato ritenuto corresponsabile pro quota, unitamente ad altri professionisti convenuti, dei gravi difetti di costruzione acclarati, per errori ed omissioni nella elaborazione dei calcoli strutturali, ed omessa verifica delle effettive condizioni del terreno su cui è stato edificato il fabbricato ( cfr sentenza pagg. 27 e ss);
-il terreno presente al di sotto del complesso condominiale, è prevalentemente argilloso, pertanto maggiormente sensibile alle variazioni del contenuto d'acqua e di volume in termini di ritiro e rigonfiamento;
in particolare la riscontrata presenza di acqua in tutti i sondaggi delle fondazioni, ha avuto una incidenza negativa sulla statica del fabbricato, determinando un effetto di rotazione a seguito del rigonfiamento del terreno a monte e del ritiro di quello a valle ( cfr sentenza e ctu);
-i conseguenti danni all'immobile, rappresentati da cedimenti strutturali differenziali, distorsioni angolari alle strutture ed alle murature con insorgenza di fessurazioni, sia sulle parti comuni del fabbricato che all'interno dei singoli appartamenti e garages, sono comparsi a partire dall'anno 2008, a distanza di circa tre anni dal completamento dell'opera.
Venendo al contenuto della polizza, se è vero che le condizioni generali all'art. 4 lett. c) escludono la copertura assicurativa per i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, tuttavia nelle condizioni particolari sono contemplate due deroghe a siffatta regola generale, la prima è quella su cui la compagnia ha fondato l'appello incidentale, in base alla quale l'assicurazione si estende ai danni alle opere in costruzione verificatisi durante la esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'assicurato, l'altra immediatamente di seguito prevista, secondo cui
“limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione , a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.”
Riguardo alla prima deroga, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato nelle sue argomentazioni difensive, nel caso di specie non si tratta di danni occulti insorti durante la costruzione dell'opera, e semplicemente scoperti dopo la sua ultimazione, bensì di danni che si sono prodotti nel tempo, dopo la costruzione del fabbricato, per effetto appunto dei predetti movimenti di rotazione che hanno minato la statica dell'edificio e nel corso degli anni determinato gravissime lesioni strutturali. Conseguentemente non rientrano nella previsione contenuta nella prima deroga all'art. 4 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione.
Per quanto concerne invece la seconda deroga in base alla quale, in presenza di errori di progettazione, la copertura assicurativa si estende ai danni provocati dalla rovina totale o parziale delle opere stesse, la compagnia appellante assume l'inapplicabilità di tale estensione della garanzia in quanto non vi sarebbe stata la rovina né totale né parziale dell'immobile, intesa quale grave distruzione e crollo, in tutto o in parte del fabbricato.
Se è vero che non vi è stato il crollo e in generale il perimento dell'intero fabbricato, per quanto attiene alla rovina parziale, invece, la tesi dell'appellante non
è condivisibile. In primis si osserva che gli attori in primo grado hanno agito ex art. 1669 c.c. e su siffatta qualificazione dell'azione confermata dal primo giudice, si è formato il giudicato, ma in verità non è mai stata posta in discussione neanche dai convenuti e terzi chiamati che hanno infatti sollevato eccezioni di prescrizione ai sensi del comma secondo della norma citata.
La polizza inoltre- per quanto qui interessa- è finalizzata a garantire l'assicurato in ipotesi di responsabilità civile nei confronti dei terzi danneggiati, pertanto la nozione di rovina di edificio parziale a cui fare riferimento, è quella tecnico- giuridica elaborata dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1669 c.c., norma che si applica anche al progettista ( cfr da ultimo Cass.35781/2022).
Ebbene, nell' interpretazione estensiva e non rigida elaborata dal giudice di legittimità , la rovina parziale oltre che in ipotesi di crollo parziale, si configura anche quando vi sia una compromissione degli elementi essenziali dell'opera tale da influire sulla durata e sulla stabilità della stessa, ovvero di elementi accessori e secondari , purché tali da menomarne il godimento in misura apprezzabile (Cass.
84/2013), o da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.(Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22093 del 04/09/2019). Sicuramente la rovina parziale si configura poi nel caso di disfacimento o distacco di porzioni costituenti strutture indispensabili per la stabilità dell'opera o per la sua utilizzazione o conservazione, compromettendone la statica o l'uso.
Le consulenze tecniche espletate nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni sono state condivise in sentenza e su cui si è formato il giuidcato, hanno consentito di accertare che il fabbricato presenta diverse lesioni di varia entità, le maggiori delle quali sono collocate in prossimità della parete corrispondente al salto di quota dei solai. Nelle parti esterne, sia di proprietà esclusiva che comuni, sono state descritte lesioni evidenti, alcune delle quali interessano “il cortile di proprietà dove le mattonelle in cemento non sono complanari tra loro, quelle Parte_5 posizionate al centro sono a quota inferiore a quelle in aderenza al camminamento e al marciapiede”; “nella parete inclinata di raccordo tra le due ali del fabbricato è ricavata la loggia di dimensioni maggiori, dove sono presenti il vano scala che conduce alle unità al piano primo e ) e l'ingresso all'unità Pt_2 CP_6
sono presenti lesioni inclinate che partono dagli architravi”; “numerose Pt_9
lesioni sono presenti nella zona del salto di quota dei solai, in corrispondenza della loggia e delle finestre”; “nel salto di quota a monte (proprietà e Pt_9
) sono presenti lesioni che hanno andamento verticale ed inclinato, che CP_6
collegano bancali ed architravi delle finestre dei vari piani, ed altre raggiungono la loggia minore”; “ci sono lesioni nella parete di bordo sia a monte che a valle della loggia, che si estendono fino allo spigolo del fabbricato con andamento orizzontale o inclinato, passando per gli architravi delle finestre”; “ i muretti dei giardini di pertinenza delle proprietà hanno subito movimenti, il muro parallelo al fabbricato è separato, da quello ortogonale, da una lesione che coinvolge anche la fuga delle mattonelle di copertura”; il pavimento del lastrico presenta una lesione in direzione ortogonale alla pubblica via”; la parete in blocchi forati di laterizio al piano seminterrato e la parete in poroton sono interessate da lesioni verticali lungo tutto l'altezza, questa ultima è anche staccata dalla parete in c.a. di monte, per tutta la sua altezza”.
Nei prospetti posteriori del fabbricato, le maggiori lesioni sono in corrispondenza dell'intersezione delle pareti ove è ubicato il salto di quota, e percorrono completamente il fabbricato, dal pavimento di bitume, fino alla copertura con andamento pressoché verticale. Al piano secondo le lesioni si sviluppano anche in orizzontale in corrispondenza degli architravi delle finestre. I rilievi effettuati in sede di ATP hanno consentito di individuare complessivamente le zone maggiormente colpite dal dissesto, da cui emerge che la parte più danneggiata corrispondente all'ala minore del fabbricato, con le unità disposte in prossimità della parete con il salto di quota, ed altre lesioni sono collocate in prossimità della zona centrale dell'ala di lunghezza maggiore, oltre alla zona d'angolo in corrispondenza dell'autorimessa È presente una lesione che corre Pt_3
orizzontalmente pressoché lungo tutti gli architravi delle finestre del piano primo dei prospetti lato valle.
Infine gli interventi necessari per eliminare le cause di siffatte lesioni individuati da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, si differenziano unicamente per entità e costi, ma la finalità è la medesima: ovvero interrompere il cedimento strutturale in corso delle fondazioni del fabbricato, quindi la sua rovina intesa come crollo definitivo e totale, essendovi già una rovina parziale, sia in senso tecnico che giuridico, che è ciò che rileva, rifacendosi la compagnia assicurativa appellante, ad una definizione meramente etimologica e scolastica.
Alla stregua delle argomentazioni esposte deve ritenersi sussistente la copertura assicurativa e quindi l'operatività della polizza ai sensi della clausola delle condizioni particolari secondo cui “limitatamente ai soli errori di progettazione ( e direzione dei lavori) la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione , a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.”, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
3.2. L'appello principale
L'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Siena per omessa condanna della compagnia al pagamento delle spese di resistenza e di chiamata in causa , nonostante l'accoglimento nei suoi confronti della domanda di manleva.
Invero nell'atto di chiamata in causa e nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI
c.p.c ( convenuto) rassegnava in via subordinata, le seguenti conclusioni CP_23
“nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea risulti anche solo parzialmente e minimamente fondata, accertare e dichiarare le singole responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda per aver causato i danni lamentati dagli attori (venditore, costruttore, direzione lavori, collaudatore, parte progettuale), comprese, ai fini di una eventuale diminuzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento quelle attribuibili agli attori stessi, anche singolarmente, per l'accertamento ed anche l'acquiescenza alla costruzione e/o acquisto di eventuali opere abusive sul complesso condominiale
e per l'effetto condannare, gli stessi, in ragione delle rispettive responsabilità comunque ascrivibili ed, in sostituzione e per l'Ing. la Compagnia Assicuratrice che in Pt_2 Controparte_2
virtù del contratto di assicurazione è tenuta alla manleva dell'odierno convenuto. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. “
In assenza quindi di specifica domanda delle spese di resistenza, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza richiamata al precedente paragrafo 2.2., spettano all'appellante soltanto le spese di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 26.001 ed euro 52.000 attesa la condanna dell'Ing. al risarcimento del danno in favore degli attori per la quota di euro Pt_2
28.299,20 )ed uno sforzo difensivo medio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Le spese di lite
Gli appellanti e in quanto soccombenti nei Parte_1 Controparte_1
confronti degli appellanti -attori in primo grado, vanno condannati al pagamento in favore di quest'ultimi delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in € 6354,40 oltre accessori di legge, considerato il valore della domanda ( scaglione ricompreso fra euro 5201 ed euro 26.000) , applicati i parametri medi per le fase di studio , introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, attesa l'assenza di istruttoria, operata la maggiorazione del 30% prevista dall'art. art. 4, comma 2, d.m. 55/14 per la difesa da parte dello stesso avvocato di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ( nel caso di specie 10) da applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147 ( Cass.
10367/2024) .
Nulla invece nei rapporti fra il e la da una parte, e gli Parte_1 Controparte_1
appellati-attori in primo grado contumaci.
Atteso invece il parziale accoglimento del secondo motivo di gravame dell'appello di nei confronti di , e quindi una soccombenza CP_22 Controparte_2
parziale di entrambe le parti, le spese vanno interamente compensate fra le stesse.
, in ragione del rigetto dell'impugnazione incidentale e della Controparte_2
parziale soccombenza in ordine a quella principale proposta da , è Parte_2
tenuta a rifondere al medesimo le spese del presente giudizio che si liquidano , ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in € 8.469,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della domanda ( scaglione ricompreso fra euro 26.000 ed € 52.001, applicati i parametri medi per le fase di studio , introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, attesa l'assenza di istruttoria.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo Controparte_2
unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle cause di appello riunite nn.rg. 1486/2020, 1553/2020 e 1559/2020 avverso la sentenza n.
7/2019 del Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta il primo motivo dell'appello proposto da;
Parte_1 2) in parziale accoglimento dell'appello di ad integrazione Controparte_1
della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese di lite fra gli attori in primo grado e la terza chiamata;
Controparte_1
3) condanna e in solido fra loro a Parte_1 Controparte_1
rimborsare agli appellati -attori in primo grado, le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6354,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) in parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
al pagamento in favore del predetto appellante delle spese Controparte_2
di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio fra e;
Parte_1 Controparte_2
6) rigetta l'appello incidentale proposto di nel giudizio Controparte_2
riunito n. 1559/2020;
7) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale CP_23
riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_2
pagamento in favore del predetto appellante delle spese di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
8) condanna a rimborsare a le spese del presente Controparte_2 CP_23
grado di giudizio, che si liquidano in € 8469,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo Controparte_2
unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella cause civile riunite di II Grado iscritte al n. r.g.
1553/2020+1559/2020+1486/2020 promosse da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1553/2020
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TRABALZINI GIANNI elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1559/2020 (c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel giudizio n.rg. 1486/2020
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
) , C.F._4 Parte_5 C.F._5
), Parte_6 C.F._6 Parte_7
) ) C.F._7 Parte_8 C.F._8
), Parte_9 C.F._9 Parte_10
), ) , C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
), ) in Pt_12 C.F._12 Parte_13 C.F._13
qualità di erede di , rappresentati e difesi dall'avv. NUNZIATA Persona_1
CARBÈ, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE
(già all'epoca rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
nella sua qualità di Procuratore della Controparte_4
medesima ) con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente CP_3
domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio n.rg. 1559/2020 PARTE APPELLATA nei giudizi n.rg. 1553/2020 e 1486/2020
(C.F. ), Controparte_5 C.F._14
(C.F. ), Controparte_6 C.F._15 CP_7
in qualità di titolare di NT coop. , CP_8 Pt_14
E in qualità di
[...] Parte_15 Parte_16
eredi di Persona_2
PARTI APPELLATE- contumaci
avverso la sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena, pubblicata il 17.12.2019; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 29.1.2025 sulle
CONCLUSIONI
Per parte appellante nel giudizio n.rg. 1553/2020 Parte_1
come da atto di citazione in appello e ricorso in riassunzione ” condannare gli appellati, attori in primo grado in solido tra di loro, per quanto dedotto in atti e per quant'altro di diritto, alle spese di lite per il primo grado di giudizio avanti al Tribunale di Siena ex Montepulciano
RG 265/2011, nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, emendando conseguentemente la relativa sentenza
n. 7/2019 emessa dalla stessa Autorità;
- accertare e dichiarare il diritto del geom. e per l'effetto condannare Parte_1 [...]
, per quanto dedotto in atti e per quant'altro di diritto, alla manleva in caso di CP_2
soccombenza in rado di appello, nonché condannare alle spese di Controparte_2
lite/resistenza/chiamata in causa, tanto per il primo grado di giudizio avanti al Tribunale di
Siena ex Montepulciano RG 265/2011 quanto per il presente grado di appello, nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% per il primo grado di giudizio, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, emendando conseguentemente la relativa sentenza n.
7/2019 emessa dalla stessa Autorità;
- Con condanna al pagamento delle spese, diritti, onorari ed incombenti di lite tutte anche per il grado di appello.
L'avv. Pellegrini si dichiara antistatario di ogni somma del giudizio di primo grado e di appello, e chiede la distrazione di onorari e spese a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per parte appellante nel giudizio n.rg.1559/2020: “Voglia Parte_2
la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
IN VIA PRINCIPALE: - accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in premessa, che l'appello incidentale interposto da risulta infondato in fatto e diritto, rigettare in toto lo stesso. Controparte_2
- accertati e dichiarati, per tutti i motivi esposti in premessa, i vizi e le omissioni della sentenza di primo grado, per l'effetto, condannare la in favore dell'Ing. al Controparte_2 Pt_2
pagamento delle spese “di chiamata in causa” e “di resistenza” del primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Siena.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto legale, che si dichiara antistatario.”
Per parte appellante nel giudizio n.rg. Controparte_1
1486/2020: come da atto di appello e ricorso in riassunzione “Voglia la Corte
d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannare gli appellati attori in primo in solido fra loro grado al pagamento delle spese di lite di primo grado nella misura di euro 21.387,00 oltre Iva e Ca e rimborso forfettario 15% ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia , con condanna di controparte al pagamento delle spese anche del grado di appello con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “
Per gli appellati +altri : Nel Giudizio RG n. 1486/2020 Parte_3 promosso da Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita – Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa e contraria eccezione, domanda, difesa e istanza anche istruttoria
– così decidere: In via preliminare: Dichiarare estinta la presente causa d'appello per omessa corretta notifica del Ricorso in riassunzione, per mancata ottemperanza all'Ordinanza CA sezione quarta del 13.06.2024, come in premessa esposto. Nel merito:
- Dichiarare il difetto di interesse della società ad impugnare;
Controparte_1
- Respingere l'appello avversario siccome illegittimo e infondato per i motivi argomentati in atti di causa, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori come previsti per legge. Nel Giudizio RG n. 1553/2020 promosso da : Parte_1
In via preliminare:
- Dichiarare estinta la presente causa d'appello in virtù delle non corrette notifiche del Ricorso in riassunzione come in premessa esposto;
Nel Merito:
- Dichiarare il difetto di interesse di ad impugnare;
Parte_1
- Respingere l'appello avversario siccome illegittimo e infondato per i motivi argomentati in atti di causa, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Siena.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori come previsti per legge.
Per appellante incidentale nel giudizio n.rg. Controparte_2
1559/2020 e appellata negli altri giudizi riuniti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
- quanto alla causa R.G.1486/2020, emettere il provvedimento di ragione considerato che all'oggetto della medesima la concludente è totalmente estranea;
Controparte_2
- quanto alla causa R.G. n. 1553/2020, emessa la pronuncia di ragione sull'appello del geom. in relazione al capo della Parte_1
sentenza impugnata che ebbe a negargli il favore delle spese ai danni degli attori, respingere e disattendere l'altra parte dell'appello stesso con cui il medesimo appellante ha richiesto la condanna di alla manleva dalle spese di soccombenza del presente grado nell'ipotesi di Controparte_2
reiezione del suo gravame nonché al pagamento delle spese di lite/resistenza/chiamata in causa per entrambi i gradi del giudizio in quanto infondate, indebite e comunque eccessive;
e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1 della comparsa di risposta, che relativamente alla confutazione della pretesa di pagamento di dette spese di lite/resistenza/chiamata in causa sono ripetitive e ripropositive di quelle svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla reiezione delle domande attoree contro il ridetto appellante convenuto.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio;
- quanto alla causa R.G. n. 1559/2020, accertato e dichiarato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , il difetto Controparte_2
di garanzia in ordine ai danni attribuiti alla condotta professionale dell'ing. in Parte_2
quanto esulano dalla copertura assicurativa fornita col contratto di assicurazione di cui alla polizza, all'epoca , n. 116 00189364, essendo essa, per i danni alle opere, limitata CP_3
a quelli verificatisi durante l'esecuzione dei lavori -(condizione nella specie inesistente)-, respingere e disattendere l'appello principale interposto dallo stesso ing. giacché è teso ad ottenere il Pt_2
rimborso sia delle spese di resistenza sia di chiamata in causa dell'Assicuratore, spese entrambe non dovute per difetto del loro presupposto e cioè della predetta copertura assicurativa B) di cui al frontespizio della citata polizza, esclusa dalla condizione particolare 2). Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte dinanzi al Tribunale di Siena.
I sigg.ri AG ON. , , Pt_3 Parte_4 Parte_17 [...]
, , Pt_6 Persona_2 Parte_7 Controparte_6
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_18 Persona_1 [...]
, con atto di citazione depositato il 23.03.2011, ritualmente notificato, Pt_12
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Montepulciano l
[...]
, in persona del titolare, nonché i sigg.ri P.I. Controparte_9 CP_10
, Geom. e Ing. , al fine di sentir accertare
[...] Parte_1 Controparte_11
e dichiarare la presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. nel fabbricato condominiale posto in Abbadia di Montepulciano, via Sandro Pertini (lotto 3°), nel quale erano comprese le porzioni immobiliari di loro proprietà (appartamenti, garage e pertinenze), nonché accertare la conseguente responsabilità solidale di tutti i convenuti per i danni subìti; con richiesta di condanna degli stessi, in solido tra loro, ovvero ciascuno proporzionalmente alla rispettiva responsabilità, a risarcire in loro favore tutti i danni causati all'intero edificio (sia nelle parti comuni che in quelle di proprietà esclusiva), quantificati nella somma di euro 320.000,00, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
Esponevano gli attori: di essere proprietari di rispettive unità immobiliari di civile abitazione, con garages di pertinenza, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Abbadia di Montepulciano, via Sandro Pertini, e di aver acquistato dette unità, fatta eccezione per il sig. (acquirente da NT Piccola Società Parte_10
Cooperativa a r.l.), dalla società intervenuta ai singoli rogiti Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. ; che l'intero fabbricato Controparte_12
condominiale era stato costruito giusta concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Montepulciano il 4.08.2003 n. 120/2003, con variante n. 131/2006, ed i lavori erano stati realizzati dalla;
che nella direzione Controparte_9
e progettazione dei lavori erano intervenuti il P.I. quale Controparte_10
direttore dei lavori medesimi per le opere strutturali e architettoniche, fino alla realizzazione delle opere grezze, il Geom. direttore dei lavori delle Parte_1
opere di rifinitura, l'Ing. quale collaudatore delle opere Controparte_11
strutturali, e l'Ing. in veste di progettista delle stesse opere strutturali;
Parte_2
che l'intero fabbricato era costituito da due corpi principali, uno disposto parallelamente alla strada (via Pertini), e uno, di lunghezza minore, disposto perpendicolarmente alla medesima strada principale, collegati sia dal punto di vista strutturale che architettonico, e formanti, in pianta, una “L”, realizzato con struttura portante in cemento armato gettato in opera, con fondazioni superficiali a plinti. Dopo la costruzione dell'edificio, erano comparse, nell'anno 2008, numerose e gravi lesioni all'interno degli appartamenti, dei garages e sulle facciate dell'edificio medesimo, tanto che alcuni proprietari fin dal 2009, avevano denunciato quanto verificatosi alla ditta venditrice, sia verbalmente al Geom.
(titolare della , sia mediante lettera del Controparte_12 Controparte_1
21.10.2009; che la ditta venditrice informava a sua volta l'Impresa edile
[...] , l'ing. in qualità di progettista, ed il P.I. in qualità di CP_9 Pt_2 CP_10
direttore dei lavori;
che essi attori incaricavano, dunque, l'Ing. di Persona_3
visionare i luoghi e verificare la presenza dei dissesti e dei cedimenti strutturali lamentati, nonché le cause degli stessi;
che il professionista incaricato descriveva quanto constatato nella relazione tecnica e fotografica del 8.03.2011, versata in atti;
che, in particolare, in esito agli accertamenti tecnici svolti, l'Ing. stimava un Per_3
costo complessivo, per la eliminazione delle problematiche riscontrate ed il ripristino dei luoghi, pari ad euro 320.000,00, secondo le dettagliate voci di intervento e di spesa indicate nella propria relazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, mediante deposito di rispettive comparse di costituzione e risposta e relativi fascicoli di parte.
In particolare la convenuta impresa individuale di CI IA assumeva di non aver eseguito lo scavo e sbancamento del terreno, opera cui aveva provveduto direttamente la committente-venditrice della quale chiedeva Controparte_1
autorizzarsi la chiamata in causa;
eccepiva, comunque, la prescrizione di ogni diritto attoreo, atteso il decorso del termine annuale dell'azione ex art. 1669 II° comma c.c., da considerarsi decorrente dal 21.10.2009, data della prima contestazione.
Il convenuto P.I. deduceva di aver verificato, nell'espletamento Controparte_10
del proprio incarico di direttore dei lavori parziale, dalla esecuzione degli scavi fino al completamento della struttura, la regolarità dello sbancamento, pertanto, quand'anche la causa del lamentato dissesto fosse stata individuata nella mancata necessaria resistenza del terreno su cui poggiava il fabbricato, ciò avrebbe dovuto essere imputato all'operato professionale del geologo incaricato dott. Persona_4
del quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa, unitamente alla propria
Compagnia assicuratrice , per essere rilevato indenne, nella Controparte_3
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Il convenuto geom. eccepiva la prescrizione del diritto per Parte_1
tardività dell'azione ex art. 1669 c.c., contestava la sussistenza di una propria responsabilità, istando per la reiezione delle avverse pretese;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa in manleva della Controparte_13
Il convenuto Ing. , allegava la propria estraneità in ordine a Controparte_11
quanto lamentato in atto di citazione, avendo egli svolto il ruolo di collaudatore delle opere strutturali, in relazione al quale non erano emerse responsabilità nella stessa relazione redatta dal CTP di parte attrice;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice al fine di poter rivolgere CP_14
nei confronti della stessa domanda di garanzia, e di essere, così, rilevato indenne in denegata ipotesi di soccombenza anche parziale.
Autorizzate le suddette chiamate in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale eccepiva la prescrizione per omesso rispetto dei termini Controparte_1
di cui all'art. 1669 c.c., chiedeva, in via principale, respingersi le doglianze mosse dalla chiamante e, in subordine, accertarsi comunque l'assenza di CP_9
ogni responsabilità a suo carico, nonché, in ulteriore subordine, accertarsi la responsabilità frazionata delle parti, con minore o marginale imputazione della stessa ad essa terza chiamata.
Il terzo chiamato geologo. ritualmente costituitosi , eccepiva la Persona_4
prescrizione del diritto degli attori, negava ogni propria responsabilità, concludendo per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei propri confronti.
Si costituivano le compagnie terze chiamate che, Controparte_15
precisati i limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata dall'ing. CP_11
contestava, nel merito, sia l'an che il quantum debeatur della richiesta attorea, nonché
sia in proprio che in qualità di rappresentante Controparte_4
della , eccependo, con riferimento alle domande di Controparte_13
manleva svolte dai propri assicurati, che l'assicurazione fosse prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera, progettata o diretta dall'assicurato, pertanto, trattandosi di evento verificatosi quando l'opera, ovvero la prestazione professionale del tecnico incaricato, era già da tempo terminata, doveva ritenersi come non vi fosse copertura assicurativa, inoltre il diritto si era prescritto, essendo inutilmente decorso il termine annuale di cui all'art. 2952 c.c..
Gli attori, rilevato poi, dagli atti di costituzione dei convenuti, che ai lavori di costruzione del fabbricato in oggetto aveva preso parte anche l'ing. , Parte_2
in qualità di progettista delle opere strutturali, citavano in giudizio anche detto professionista, dandosi, così, luogo alla ulteriore causa n. 1178/2011, iscritta il
30.12.2011 presso lo stesso Tribunale di Montepulciano, di cui veniva disposta la riunione a quella recante R.G. N. 265/2011.
L'ing. costituitosi nella causa n. 1178/2011, deduceva di aver Parte_2
svolto, su incarico conferitogli dalla la progettazione Controparte_1
strutturale del fabbricato in costruzione e di essersi attenuto nell'esecuzione della prestazione, ai documenti tecnici fornitigli, fra i quali la relazione geologica del dott.
che, dunque, non poteva ravvisarsi nel suo operato alcun profilo di Persona_4
responsabilità, peraltro esclusa anche nella relazione tecnica redatta dall'ing. Per_3
allegata all'atto di citazione;
eccepiva in ogni caso la prescrizione dell'azione attorea ai sensi dell'art. 1669 c.c. ; chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della
Compagnia al fine di essere da questa manlevato Controparte_13
da ogni condanna risarcitoria eventualmente posta a suo carico.
Costituitasi in qualità di rappresentante della Controparte_4
, nell'associarsi alle difese tutte svolte dal proprio Controparte_13
assicurato ing. circa l'opera professionale da questi svolta, osservava come, Pt_2
comunque, la copertura assicurativa valesse esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che fosse derivata allo stesso, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la stessa polizza;
che, inoltre, l'assicurazione, come specificato in polizza, era prestata per i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera, progettata o diretta dall'assicurato; che, dunque, trattandosi di evento verificatosi anteriormente alla sottoscrizione del contratto, quando l'opera, ovvero la prestazione professionale del tecnico incaricato, assicurato, era già da tempo terminata, doveva ritenersi l'insussistenza di copertura assicurativa;
che, in ogni caso, qualora fosse stata ritenuta operante la copertura assicurativa, l'importo eventualmente da porsi a carico di essa terza chiamata avrebbe dovuto decurtarsi della quota parte posta a carico dell'assicurato come determinata contrattualmente, e dunque entro i limiti del rapporto assicurativo.
Nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c. gli attori estendevano la domanda nei confronti della e degli altri professionisti, terzi chiamati in Controparte_1
causa. Dopo la riunione dei giudizi, il processo veniva dichiarato interrotto per fallimento dell'impresa individuale e riassunto dagli attori anche Controparte_9
nei confronti della curatela fallimentare, la quale restava contumace.
Le cause riunite, istruite attraverso l'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento riunito 1178/011, prove per testi e interrogatorio formale, disposta nuova ctu, erano definite con sentenza n. 7/2019 con cui il
Tribunale di Siena:
a) rigettava l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. promossa dagli attori, sollevata dai convenuti e dai terzi chiamati;
b) dichiarava l'improcedibilità sopravvenuta delle domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_16
c) sulla base delle risultanze degli accertamenti peritali espletati, riteneva provata la responsabilità del geologo nella percentuale del 40% , di CP_17
in qualità di direttore dei lavori strutturali nella Controparte_10
percentuale del 36%, dell' Ing. progettista strutturale nella Parte_2
percentuale del 12% e dell' Ing. collaudatore delle opere CP_11
strutturali nella percentuale del 1% e condannava i predetti professionisti a versare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro 235.826,73, IVA compresa, ciascuno nella percentuale di responsabilità ascrittagli e così: dott. per euro 94.330,70, ing. per euro Per_4 Pt_2
28.299,20, P.I. per euro 84.897,62, ing. per euro CP_10 Controparte_11
2.358,27; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannava i suddetti convenuti a rifondere, in solido fra loro, agli attori le spese del giudizio, che liquidava nella somma di euro 13.430,00 per compenso di avvocato e di euro 2.747,14 per spese, oltre rimborso forfetario al 15% ed oltre IVA e CAP come per legge oltre spese di CTU;
e) poneva a carico degli attori in solido le spese di ATP, comprese quelle di
CTU ;
f) respingeva le eccezioni di inoperatività delle polizze assicurative sollevate dalle compagnie terze chiamate, condannandole a tenere indenni i rispettivi assicurati da quanto essi dovuto agli attori per effetto della sentenza, tenuto conto delle eventuali franchigie a termini di contratto;
g) dichiarava nulla dovuto per spese di lite in favore della curatela del fallimento in quanto contumace, e della chiamata in causa CP_9 Controparte_1
dall'Impresa individuale CI G. dichiarata fallita;
h) dichiarava infine nulla dovuto per spese di lite in favore del convenuto
Geom. in quanto, pur non essendo a lui stata imputata Parte_1
alcuna percentuale di responsabilità nella causazione di quanto lamentato dagli attori, era stata tuttavia riscontrata, in sede di ATP, la presenza di talune lacune nel suo operato, come descritte nella stessa relazione (“considerazioni relative al progettista architettonico”, vedasi pag. 42 costituite dal fatto che
“nelle tavole di piano seminterrato non compaiono mai i volumi esterni al fabbricato.. non
è mai presente il muro di valle in c.a. di contenimento del terreno.. nelle piante non sono mai indicate le altezze dei locali e le quote altimetriche..”.).
2. Gli appelli avverso la sentenza n.7/2019 del Tribunale di Siena
2.1 Il primo giudizio di appello recante N.RG. 1486/2020 veniva proposto dalla con atto di citazione notificato il 4.9.2020, nei confronti Controparte_1
di tutti gli attori del giudizio di primo grado, solo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna degli appellati al pagamento in proprio favore delle spese del primo grado di giudizio;
la causa era assegnata alla I^ Sezione di Civile di questa Corte. Il difensore degli appellati nel costituirsi in giudizio dichiarava l'intervenuto decesso dell'appellato in Persona_1
data 22.3.2022 come da certificato di morte depositato. Con ordinanza del
15.11.2022 la Corte d'Appello dichiarava interrotto il giudizio. In data 17.11.2022 il difensore di parte appellante depositava il ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di;
con decreto del 24.11.2022 veniva fissata udienza di Persona_1
prosecuzione al 20.02.2024 ( poi rinviata d'ufficio al 21.05.2024), con assegnazione a parte appellante di termine per la notifica alle altre parti del ricorso in riassunzione fino a due mesi prima della medesima udienza. Nelle more, con decreto Presidenziale del 31.10.2023 la causa era riassegnata alla IV Sezione civile e contestualmente riunita al procedimento di appello avverso la medesima sentenza
N.RG. 1553/2020 a cui era già stato riunito con provvedimento del 13.10.2022 quello N.RG. 1559/2020.
2.2 Il giudizio di appello N.RG. 1553 /2020 assegnato alla IV Sezione Civile era introdotto da nei confronti degli attori di primo grado per la Parte_1
riforma della regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, per aver erroneamente non condannato gli attori soccombenti al pagamento delle spese di giudizio in proprio favore e nei confronti di
[...]
della quale l'appellante chiedeva la condanna al pagamento delle spese CP_2
resistenza e di chiamata in causa del primo grado di giudizio.
Il difensore degli appellati-attori in primo grado costituitosi con comparsa depositata in data 13.2.2023 , in via preliminare chiedeva l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso, dopo la notifica dell'atto di appello, di e di Persona_1 A quella data era già stato riunito il procedimento di Persona_2
appello N.RG. 1559/2020.
Si costituiva reiterando le eccezioni di inoperatività della polizza Controparte_2
già sollevate in primo grado.
2.3 Il giudizio di appello n. 1559/2020 ( riunito con ordinanza del 13.10.2022 a quello n.rg. (1553/2020), era instaurato da nei confronti di Parte_2 [...]
già General e rappresentante della CP_2 Controparte_18 [...]
, per chiederne la condanna al pagamento delle spese di Controparte_13
resistenza e di chiamata in causa. La compagnia appellata nel costituirsi proponeva a sua avvolta appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale di
Siena che aveva disatteso le sue eccezioni di inoperatività della polizza, reiterando le medesime difese già sollevate in primo grado.
2.4 Dopo la riunione al giudizio n.r. 1553/2020 di quello n.rg. 1559/2020 con ordinanza del 14.2.2023 era dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, fra cui anche i soggetti deceduti ( in data 23.3.2022) e Persona_1 Persona_2
( in data 10.5.2022) e la causa trattenuta in decisione. Con ordinanza
[...]
comunicata il 24.3.2023 la Corte, avvedutasi dell'errore, revocava la dichiarazione di contumacia e dichiarava l'interruzione dei due giudizi riuniti.
Con decreto del 28.3.2023 il Presidente di Sezione, vista l'istanza di riassunzione depositata dall'appellante in data 24.3.2023, fissava udienza in Parte_1
prosecuzione per il 10.10.2023 assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutte le controparti dei due giudizi riuniti entro il 31.5.2023 . All'esito di udienza AR , con ordinanza del
12.10.2023 la causa era rinviata all'udienza del 4.6.2024 per valutare la riunione del giudizio N.RG 1456/2020, senza compimento di alcuna attività di verifica della rituale notifica del ricorso in riassunzione.
Con ordinanza del 13.6.2024 la Corte, rilevato il difetto di prova di notifica dell'atto di riassunzione con pedissequo decreto di fissazione udienza agli eredi di ed agli eredi di nel fascicolo Persona_1 Persona_2
1553/2020, disponeva “che parti riassumenti (fatto salvo il deposito di un atto già ritualmente notificato, -essendo decorso sin dalla primavera del 2023 il termine annuale per la riassunzione del processo nella modalità della notifica impersonale ex art. 303 comma 2 cpc-) , si attivino al rintraccio degli eredi delle dette parti e provvedano entro il termine perentorio del 16 settembre p.v. alla notifica ex art. 139 e ss. cpc dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto scorsi, nonché della presente ordinanza, aggiungendo in calce la loro citazione in giudizio per l'udienza in prosecuzione, che si fissa nell'udienza del 21 gennaio 2025 ore 9.30.”
.La causa era quindi trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del
29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte , e decisa nella camera di consiglio del 16 maggio 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In limine va dichiarata la contumacia degli appellati , Parte_16 Parte_15
e quali eredi di attesa la ritualità della Parte_14 Persona_2
notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, effettuata entro i termini di cui all'ordinanza di questa Corte del 13.6.2024 dall'appellante e la Parte_1
mancata costituzione in giudizio dei predetti.
1.Sull'eccezione di estinzione dei processi riuniti 1486/2020 e 1553/2020 per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Per_1
e .
[...] Persona_2
Gli appellati-attori in primo grado nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025 e negli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c hanno formulato eccezione di estinzione dei giudizi di appello riuniti n.rg.
1486/2020 e n. rg. 1553/2020, sostenendo riguardo al primo che l'appellante
[...]
non abbia notificato atto di riassunzione, e riguardo al secondo che Controparte_1 la Corte non avrebbe potuto con l'ordinanza del 13.6.2024 rimettere in termini l'appellante per consentirgli di rinnovare la notifica agli eredi di Parte_1
e di pertanto essendo decorso il termine di Persona_1 Persona_2
cui all'art. 305 c.p.c di tre mesi dall'interruzione, entrambi i giudizi sarebbero estinti.
Premesso che l'estinzione del giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio, nel merito l'eccezione è destituita di fondamento.
Innanzitutto in base a principi consolidati del giudice di legittimità condivisi da questa Corte “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..” ( Cass. n. 6921/2019 ; conformi Cass.
n. 605/2022; Cass. 30802/2023) . Quindi gli appellanti erroneamente considerano decorso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio interrotto, facendo riferimento alle vicende delle notificazioni del ricorso e non al deposito dello stesso con istanza di prosecuzione del giudizio e fissazione di udienza.
Ciò posto, per quanto attiene al giudizio n.rg 1486/2020 instaurato dall'appellante
ab origine assegnato ad altra Sezione di questa Corte, esso è Controparte_1 stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato con ordinanza del Persona_1
15.11.2022 e il ricorso in riassunzione è stato depositato dall'appellante il
17.11.2022, quindi tempestivamente. Con decreto del 24.11.2022 la Corte ha fissato udienza in prosecuzione al 20.2.2024, assegnando all'appellante termine fino a due mesi prima per le notifiche;
siffatta udienza con decreto del Presidente della prima Sezione civile del 26.1.2023 è stata d'ufficio differita al 21.5.2024, quindi il termine ultimo per la notifica dell'atto di riassunzione andava a scadere il
21.3.2024, tuttavia, prima che il suddetto termine maturasse, la causa con provvedimento del 31.10.2023 del Presidente della Corte è stata assegnata alla IV sezione e contestualmente riunita ai giudizi già riuniti n. 1553/2020 e 1559/2020, ex art. 335 c.p.c, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Da questo momento in poi, le vicende del procedimento N.rg. 1486/20220 vanno considerate alla luce della disposta riunione, tenendo presente che a quella data non era decorso il termine originariamente assegnato per le notifiche dell'atto di riassunzione.
I giudizi nn. rg. 1553/2020 e 1559/2020 riuniti con provvedimento del 13.10.2022, sono stati dichiarati interrotti per morte degli appellati e Persona_1 CP_19
dopo la notifica dell'atto di impugnazione ma prima della
[...]
costituzione nel giudizio, con ordinanza del 24.3.2023 e in pari data l'appellante ha depositato ricorso in riassunzione con istanza di fissazione Parte_1
udienza per la prosecuzione del giudizio, quindi nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 305 c..p.c. Con decreto del 28.3.2023 la Presidente di Sezione ha fissato udienza in prosecuzione al 10.10.2023 assegnando termine al riassumente fino al
31.5.2023 per le notifiche alle controparti di tutte le due cause riunite.
Dal fascicolo telematico risulta che in data 18 maggio 2023 l'avv. Pellegrini in qualità di difensore di ha ritualmente notificato il ricorso in Parte_1
riassunzione e il pedisseque decreto di fissazione udienza a tutte le parti dei due giudizi riuniti nonché agli eredi di e Persona_1 Persona_2
collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius nonostante fosse decorso il termine di cui all'art. 302 comma secondo c.p.c..
Siffatte notifiche sono inesistenti ( cfr Cass. Cass. n. 9432/1998; Cass. n.
3979/1998; Cass. n. 20872/2005), tuttavia, a fronte della tempestività del depisto del ricorso in riassunzione, il giudice in questi casi è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, conseguendo l'estinzione solo alla violazione del termine perentorio a tal fine assegnato ( cfr da ultimo Cass. 30802/2023). Correttamente quindi questa Corte con ordinanza del 13.6.2024, ha assegnato al riassumente Parte_1
nuovo termine per rinnovare la notifica agli eredi delle parti decedute, a cui
[...]
il difensore dell'appellante ha tempestivamente ottemperato. A tale Parte_1
epoca, il giudizio di appello 1486/2020 era già stato riunito( il provvedimento è del
31.10.2023), con l'effetto dell'operatività del principio consolidato affermato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “La mancata riassunzione del giudizio a seguito di interruzione dello stesso da parte di tutte le parti, nel caso di cumulo di cause scindibili, non separate dal giudice, non determina l'estinzione parziale del giudizio per coloro che non hanno effettuato la riassunzione. Per la riassunzione del processo è necessaria, ma anche sufficiente,
l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutte.” (Cass. Civ. sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975).
Alla stregua delle suddette argomentazioni l'eccezione di estinzione dei giudizi n.
1553/2020 e 1486/2020 degli appellati –attori in primo grado deve essere respinta e procedersi quindi all'esame nel merito delle singole impugnazioni.
2. Sugli appelli riuniti n.rg 1553/2020 proposto da e n.rg. Parte_1
1486/2020 proposto da Controparte_1
2.1 Sulla mancata condanna al pagamento delle spese di lite degli attori
+altri in favore del convenuto e della terza Pt_3 Parte_1
chiamata Controparte_1
Con il primo motivo di gravame ha impugnato il capo della Parte_1
sentenza con cui il primo giudice ha di fatto disposto la compensazione delle spese di giudizio fra il medesimo e gli attori con la seguente argomentazione. “ Si ritiene, poi, non possano riconoscersi al convenuto Geom. le spese del giudizio, in quanto, pur Parte_1
non essendo a lui stata imputata alcuna percentuale di responsabilità nella causazione di quanto lamentato dagli attori, risulta tuttavia essere stata riscontrata, in sede di ATP, la presenza di talune lacune nel suo operato, come descritte nella stessa relazione di ATP (“considerazioni relative al progettista architettonico”, vedasi pag. 42), e delle quali si è sopra dato atto” ovvero alla pag. 28 della sentenza :” nelle considerazioni svolte in merito al progetto architettonico redatto dal geom. il CTU esprimeva l'esistenza di criticità, costituite dal fatto Parte_1
che “nelle tavole di piano seminterrato non compaiono mai i volumi esterni al fabbricato.. non è mai presente il muro di valle in c.a. di contenimento del terreno.. nelle piante non sono mai indicate le altezze dei locali e le quote altimetriche..” Lamenta l'appellante la violazione degli artt.
91-92 c.p.c da parte del Tribunale, in quanto all'esito del giudizio è stata accertata la propria assenza di responsabilità-statuizione su cui la Corte rileva essersi formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte degli attori in primo grado odierni appellati- e non ricorrerebbero le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Cost. 77/2018 che legittimano una compensazione, in deroga al criterio della soccombenza.
Anche l'appellante ha censurato la statuizione con cui il primo Controparte_1
giudice ha ritenuto non potersi liquidare nulla per spese di lite in favore della stessa, essendo stata chiamata originariamente in causa dalla Impresa costruttrice CI
IA Edilizia, poi dichiarata fallita. Osserva invece l'appellante che nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c gli attori hanno esteso le proprie domande risarcitorie anche nei confronti della la quale all'esito Controparte_1 del giudizio, è risultata esente da responsabilità- anche su siffatto accertamento la
Corte rileva essersi formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte degli attori in primo grado odierni appellati- pertanto essi avrebbero dovuto essere condannati ex art. 91 c.p.c a rifonderle le spese di giudizio sia in base la criterio della soccombenza che in subordine a quello della causalità della lite.
Gli appellati hanno eccepito il difetto di interesse all'impugnazione in capo ad entrambi gli appellanti sia per l'assenza di statuizioni di condanna in loro danno nella sentenza gravata sia perché il loro difensore avv. Massimiliano Pellegrini, si è dichiarato antistatario di ogni somma del giudizio di primo grado e di appello, ed ha chiesto la distrazione di onorari e spese a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
L'assunto non è condivisibile, sussistendo invece l'interesse all'impugnazione in capo sia a che alla perché di fatto Parte_1 Controparte_1
soccombenti in relazione alla pronuncia sulle spese di lite e alcuna incidenza negativa ha la dichiarata qualità di antistatario del loro procuratore, la quale comporta soltanto che, se il giudice dispone la distrazione diretta tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali, ma ciò non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente, sia della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, sia per ottenere l'intero pagamento qualora parte soccombente non vi abbia provveduto. (Cass. civ. sez. un., 18/06/2010, n. 14699; Cass. civ. sez. II, 04/04/2003, n. 5321; Cass. civ. sez. II,
15/06/2001, n. 8160; Cass. civ. sez. II, 30/01/1997, n. 932; Cass. civ. sez. III,
15/04/2010, n. 9062; Cass. civ. sez. I, 13/11/2009, n. 24106; Cass. civ. sez. I,
24/09/2009, n. 20547). E infatti il difensore distrattario delle spese, assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l'impugnazione riguardi la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché
l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa, tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore.( Cass. 14 ottobre 2020 n.
22140).
Per quanto concerne il merito dei motivi di gravame in esame, è vero che gli attori in primo grado hanno esteso nella memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c la propria domanda alla quale costruttrice e committente, terza Controparte_1
chiamata dall'Impresa appaltatrice- fallita in corso di causa- e che quindi il primo giudice ha errato nel non valutare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito della lite nei rapporti fra la e gli attori, anche secondo il CP_1
principio della causalità della chiamata in causa (pertanto sotto tale profilo la doglianza è fondata), ed è altrettanto vero che all'esito del giudizio è stata ormai incontrovertibilmente accertata l'assenza di una qualche responsabilità ascrivibile agli odierni appellanti in relazione ai danni subiti dagli attori per difetti di costruzione del fabbricato tuttavia bisogna tenere conto, ai fini della CP_20
regolamentazione delle spese di lite, che l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata in primo grado sia dal che dalla è stata respinta Parte_1 Controparte_1
e anche su questa capo della decisione si è formato il giudicato. Inoltre l'esatta individuazione delle cause dei danni lamentati dagli attori e delle responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del fabbricato, è stata alquanto complessa sul piano tecnico, a tal punto che è stato necessario l'espletamento di ben due consulenze tecniche d'ufficio, una in sede di ATP ed un'altra in corso di causa. Ritiene dunque la Corte che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, sia nei rapporti fra gli attori e il convenuto con Parte_1
conseguente rigetto del primo motivo di gravame e conferma sul punto della sentenza impugnata, sia fra i medesimi attori e la terza chiamata Controparte_1
In definitiva quindi, pur nella fondatezza dell'impugnazione di Controparte_1
circa la omessa pronuncia del Tribunale sulla regolamentazione delle spese di lite nei suoi rapporti con gli attori –soccombenti, nel merito, alla stregua delle argomentazioni esposte, esse vanno compensate per l'intero fra le medesime parti, con conseguente rigetto della domanda di condanna di cui all'atto di appello.
2.2 Sull'omessa condanna di ( già Controparte_2 Controparte_13
all'epoca rappresentata da ) alle spese di Controparte_21
resistenza e di chiamata in causa –secondo motivo di appello Parte_1
L'appellante E. con il secondo motivo di gravame ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata per aver omesso di condannare la compagnia terza chiamata
, al pagamento in proprio favore delle spese di resistenza e di Controparte_13
quelle di chiamata in causa, quest'ultime in ragione della soccombenza dell' assicurazione, avendo il Tribunale disatteso le sue difese circa l'inoperatività della polizza.
La compagnia appellata nel costituirsi ha riproposto le difese ed eccezioni a sostegno della carenza di copertura assicurativa formulate in primo grado, assumendo invece che il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia in merito, ritenendo assorbita la questione a seguito dell'accertata carenza di responsabilità del in relazione alla domanda risarcitoria degli attori. Parte_1
In verità la ricostruzione di non è corrispondente al contenuto della Controparte_2
sentenza, nella quale il primo giudice invece, senza alcuna differenziazione di parti, ha affermato : “ Relativamente, infine, alle eccezioni di inoperatività delle polizze e, comunque, di assenza, nella fattispecie, di copertura assicurativa, sollevate dalle Compagnie assicurative terze chiamate con riguardo alle domande di manleva avanzate dai rispettivi assicurati, ritiene il giudicante come dette eccezioni non possano trovare accoglimento. Dall'esame, infatti, delle polizze versate in atti, può evincersi come l'attività professionale svolta nella vicenda in esame dai soggetti nei confronti dei quali sono stati ravvisati profili di responsabilità rientri a pieno titolo in quanto previsto dalle polizze medesime ai fini della relativa copertura. E ciò in quanto la tipologia dei danni accertati nella fattispecie in esame risulta rientrare nelle ipotesi contemplate dai contratti di assicurazione come suscettibili, appunto, di copertura”. Del resto soltanto la in qualità di rappresentante di Controparte_21 [...]
, aveva eccepito l'assenza di copertura assicurativa per contrastare la CP_3
domanda di manleva degli assicurati e facendo Parte_1 CP_10 Pt_2
riferimento a clausole contrattuali presenti in tutte e tre le distinte polizze, alquanto speculari.
Nessuna omessa statuizione dunque vi è stata, avendo espressamente il primo giudice ritenuto per tutti gli assicurati de quibus sussistente la copertura assicurativa, salvo poi, ovviamente, condannare in manleva la compagnia soltanto con riferimento al convenuto , a sua volta condannato a risarcire il danno Parte_2
agli attori in solido con altri professionisti convenuti.
La compagnia dunque, avrebbe dovuto impugnare in via incidentale tale statuizione rispetto alla quale è soccombente, pertanto in assenza di gravame sulla questione si
è ormai formato il giudicato.
Passando ad esaminare il merito del secondo motivo di gravame proposto da
[...]
, si rileva che sia nell'atto di chiamata in causa che nei successivi scritti CP_22
difensivi l'appellante ha chiesto la condanna di a Controparte_13
tenerlo indenne “da ogni conseguenza negativa, onere, spesa, diritto o gravame derivante dalla domanda attorea” fra le quali deve ritenersi rientrino le spese di chiamata in causa, ma non anche quelle di resistenza, in assenza di una specifica istanza , dal momento che esse prescindono da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo. Invero, come reiteratamente chiarito dalla
Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono dunque costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare
l'assicuratore anche alle spese sub (b).”
In definitiva in parziale accoglimento del secondo motivo, deve Controparte_2
essere condannata al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
chiamata in causa del primo grado di giudizio che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 52.001 ed euro 260.000)ed uno sforzo difensivo medio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ha poi chiesto la condanna della compagnia appellata a manlevarlo delle Parte_1
spese di soccombenza del predetto giudizio nella eventualità di reiezione dell'impugnazione proposta nei confronti degli attori. La compagnia ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto nuova. L'appellante ha replicato sostenendo che si tratterebbe di una estensione al giudizio di impugnazione dell'originaria domanda in garanzia.
Considerato che gli attori-appellati non hanno impugnato la sentenza del Tribunale, neanche in via incidentale, è fondato il rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sollevato dalla compagnia appellata, trattandosi di due domande diverse, una esercitata in primo grado, volta alla garanzia dall'accoglimento delle domande risarcitorie degli originari attori e l'altra alla manleva dalle spese di soccombenza nella eventualità della reiezione dell'appello contro la sentenza di primo grado che ha negato al geom. il favore delle spese di lite. Si tratta dunque di azioni Parte_1
che hanno presupposti diversi, e, precisamente, la prima la sussistenza della garanzia assicurativa, a norma di polizza, dai danni reclamati dagli attori, la seconda la soccombenza del convenuto nel suo appello contro gli attori. Parte_1
Di qui l' inammissibilità di una estensione della prima domanda alla seconda essendo l'una scollegata dall'altra con oggetti e presupposti contrapposti e distinti.
3. Sull'appello principale proposto da e quello incidentale di Parte_2
nel giudizio riunito N.Rg. 1559/2020 Controparte_2
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere omesso di condannare la propria compagnia assicurativa ( Controparte_13
ora ) a rifondergli le spese di chiamata in causa e di resistenza, Controparte_2
pur avendo accolto la sua domanda di manleva.
, ritualmente costituitasi, ha proposto appello incidentale avverso Controparte_2
il capo della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che “”Dall'esame …delle polizze versate in atti, può evincersi come l'attività professionale svolta nella vicenda in esame dai soggetti nei confronti dei quali sono stati ravvisati profili di responsabilità rientri a pieno titolo in quanto previsto dalle polizze medesime ai fini della relativa copertura. E ciò in quanto la tipologia dei danni accertati nella fattispecie in esame risulta rientrare nelle ipotesi contemplati dai contratti di assicurazione come suscettibili, appunto, di copertura”, lamentando un' omessa motivazione sulle eccezioni da essa formulate e in questa sede riproposte.
3.1 L'appello incidentale va esaminato logicamente in via prioritaria.
La compagnia nel giudizio di primo grado ha dedotto che la polizza n. 116
00189364 mod.16370 ed.1/2001 (V. il doc.6 di 1° grado dell'appellante) con decorrenza 28/03/2002 stipulata da con all'epoca Parte_2 [...]
all'art.4 lett. c delle condizioni generali di assicurazione, prevede Controparte_13
come regola generale l'esclusione dalla copertura assicurativa per “danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori ”, la quale subisce una parziale deroga in virtù della previsione contenuta nelle condizioni particolari titolata “2- Compreso il Danno alle opere in costruzione” ( richiamata nel frontespizio della citata polizza) in base alla quale l'assicurazione sui danni alle opere in costruzione è ad essi estesa ma solo “per i danni verificatisi durante la esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'assicurato” , pertanto essendo pacifico e acclarato che i lavori di costruzione del fabbricato condominiale sono stati completati l'11/09/2005 e i danni si sono manifestati solo nell'anno 2008, la polizza non sarebbe operativa.
Prima di esaminare funditus la censura, appare opportuno ribadire che per effetto del giudicato formatosi, sono ormai accertatati in maniera incontrovertibile i seguenti fatti:
-l'ing. nell'ambito dell'opera di edificazione del fabbricato sito in Abbadia Pt_2
di Montepulciano alla via Sandro Pertini, ha rivestito il ruolo di progettista strutturale ed è stato ritenuto corresponsabile pro quota, unitamente ad altri professionisti convenuti, dei gravi difetti di costruzione acclarati, per errori ed omissioni nella elaborazione dei calcoli strutturali, ed omessa verifica delle effettive condizioni del terreno su cui è stato edificato il fabbricato ( cfr sentenza pagg. 27 e ss);
-il terreno presente al di sotto del complesso condominiale, è prevalentemente argilloso, pertanto maggiormente sensibile alle variazioni del contenuto d'acqua e di volume in termini di ritiro e rigonfiamento;
in particolare la riscontrata presenza di acqua in tutti i sondaggi delle fondazioni, ha avuto una incidenza negativa sulla statica del fabbricato, determinando un effetto di rotazione a seguito del rigonfiamento del terreno a monte e del ritiro di quello a valle ( cfr sentenza e ctu);
-i conseguenti danni all'immobile, rappresentati da cedimenti strutturali differenziali, distorsioni angolari alle strutture ed alle murature con insorgenza di fessurazioni, sia sulle parti comuni del fabbricato che all'interno dei singoli appartamenti e garages, sono comparsi a partire dall'anno 2008, a distanza di circa tre anni dal completamento dell'opera.
Venendo al contenuto della polizza, se è vero che le condizioni generali all'art. 4 lett. c) escludono la copertura assicurativa per i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, tuttavia nelle condizioni particolari sono contemplate due deroghe a siffatta regola generale, la prima è quella su cui la compagnia ha fondato l'appello incidentale, in base alla quale l'assicurazione si estende ai danni alle opere in costruzione verificatisi durante la esecuzione dei lavori e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'assicurato, l'altra immediatamente di seguito prevista, secondo cui
“limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione , a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.”
Riguardo alla prima deroga, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato nelle sue argomentazioni difensive, nel caso di specie non si tratta di danni occulti insorti durante la costruzione dell'opera, e semplicemente scoperti dopo la sua ultimazione, bensì di danni che si sono prodotti nel tempo, dopo la costruzione del fabbricato, per effetto appunto dei predetti movimenti di rotazione che hanno minato la statica dell'edificio e nel corso degli anni determinato gravissime lesioni strutturali. Conseguentemente non rientrano nella previsione contenuta nella prima deroga all'art. 4 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione.
Per quanto concerne invece la seconda deroga in base alla quale, in presenza di errori di progettazione, la copertura assicurativa si estende ai danni provocati dalla rovina totale o parziale delle opere stesse, la compagnia appellante assume l'inapplicabilità di tale estensione della garanzia in quanto non vi sarebbe stata la rovina né totale né parziale dell'immobile, intesa quale grave distruzione e crollo, in tutto o in parte del fabbricato.
Se è vero che non vi è stato il crollo e in generale il perimento dell'intero fabbricato, per quanto attiene alla rovina parziale, invece, la tesi dell'appellante non
è condivisibile. In primis si osserva che gli attori in primo grado hanno agito ex art. 1669 c.c. e su siffatta qualificazione dell'azione confermata dal primo giudice, si è formato il giudicato, ma in verità non è mai stata posta in discussione neanche dai convenuti e terzi chiamati che hanno infatti sollevato eccezioni di prescrizione ai sensi del comma secondo della norma citata.
La polizza inoltre- per quanto qui interessa- è finalizzata a garantire l'assicurato in ipotesi di responsabilità civile nei confronti dei terzi danneggiati, pertanto la nozione di rovina di edificio parziale a cui fare riferimento, è quella tecnico- giuridica elaborata dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1669 c.c., norma che si applica anche al progettista ( cfr da ultimo Cass.35781/2022).
Ebbene, nell' interpretazione estensiva e non rigida elaborata dal giudice di legittimità , la rovina parziale oltre che in ipotesi di crollo parziale, si configura anche quando vi sia una compromissione degli elementi essenziali dell'opera tale da influire sulla durata e sulla stabilità della stessa, ovvero di elementi accessori e secondari , purché tali da menomarne il godimento in misura apprezzabile (Cass.
84/2013), o da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.(Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22093 del 04/09/2019). Sicuramente la rovina parziale si configura poi nel caso di disfacimento o distacco di porzioni costituenti strutture indispensabili per la stabilità dell'opera o per la sua utilizzazione o conservazione, compromettendone la statica o l'uso.
Le consulenze tecniche espletate nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni sono state condivise in sentenza e su cui si è formato il giuidcato, hanno consentito di accertare che il fabbricato presenta diverse lesioni di varia entità, le maggiori delle quali sono collocate in prossimità della parete corrispondente al salto di quota dei solai. Nelle parti esterne, sia di proprietà esclusiva che comuni, sono state descritte lesioni evidenti, alcune delle quali interessano “il cortile di proprietà dove le mattonelle in cemento non sono complanari tra loro, quelle Parte_5 posizionate al centro sono a quota inferiore a quelle in aderenza al camminamento e al marciapiede”; “nella parete inclinata di raccordo tra le due ali del fabbricato è ricavata la loggia di dimensioni maggiori, dove sono presenti il vano scala che conduce alle unità al piano primo e ) e l'ingresso all'unità Pt_2 CP_6
sono presenti lesioni inclinate che partono dagli architravi”; “numerose Pt_9
lesioni sono presenti nella zona del salto di quota dei solai, in corrispondenza della loggia e delle finestre”; “nel salto di quota a monte (proprietà e Pt_9
) sono presenti lesioni che hanno andamento verticale ed inclinato, che CP_6
collegano bancali ed architravi delle finestre dei vari piani, ed altre raggiungono la loggia minore”; “ci sono lesioni nella parete di bordo sia a monte che a valle della loggia, che si estendono fino allo spigolo del fabbricato con andamento orizzontale o inclinato, passando per gli architravi delle finestre”; “ i muretti dei giardini di pertinenza delle proprietà hanno subito movimenti, il muro parallelo al fabbricato è separato, da quello ortogonale, da una lesione che coinvolge anche la fuga delle mattonelle di copertura”; il pavimento del lastrico presenta una lesione in direzione ortogonale alla pubblica via”; la parete in blocchi forati di laterizio al piano seminterrato e la parete in poroton sono interessate da lesioni verticali lungo tutto l'altezza, questa ultima è anche staccata dalla parete in c.a. di monte, per tutta la sua altezza”.
Nei prospetti posteriori del fabbricato, le maggiori lesioni sono in corrispondenza dell'intersezione delle pareti ove è ubicato il salto di quota, e percorrono completamente il fabbricato, dal pavimento di bitume, fino alla copertura con andamento pressoché verticale. Al piano secondo le lesioni si sviluppano anche in orizzontale in corrispondenza degli architravi delle finestre. I rilievi effettuati in sede di ATP hanno consentito di individuare complessivamente le zone maggiormente colpite dal dissesto, da cui emerge che la parte più danneggiata corrispondente all'ala minore del fabbricato, con le unità disposte in prossimità della parete con il salto di quota, ed altre lesioni sono collocate in prossimità della zona centrale dell'ala di lunghezza maggiore, oltre alla zona d'angolo in corrispondenza dell'autorimessa È presente una lesione che corre Pt_3
orizzontalmente pressoché lungo tutti gli architravi delle finestre del piano primo dei prospetti lato valle.
Infine gli interventi necessari per eliminare le cause di siffatte lesioni individuati da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, si differenziano unicamente per entità e costi, ma la finalità è la medesima: ovvero interrompere il cedimento strutturale in corso delle fondazioni del fabbricato, quindi la sua rovina intesa come crollo definitivo e totale, essendovi già una rovina parziale, sia in senso tecnico che giuridico, che è ciò che rileva, rifacendosi la compagnia assicurativa appellante, ad una definizione meramente etimologica e scolastica.
Alla stregua delle argomentazioni esposte deve ritenersi sussistente la copertura assicurativa e quindi l'operatività della polizza ai sensi della clausola delle condizioni particolari secondo cui “limitatamente ai soli errori di progettazione ( e direzione dei lavori) la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione , a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.”, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
3.2. L'appello principale
L'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Siena per omessa condanna della compagnia al pagamento delle spese di resistenza e di chiamata in causa , nonostante l'accoglimento nei suoi confronti della domanda di manleva.
Invero nell'atto di chiamata in causa e nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI
c.p.c ( convenuto) rassegnava in via subordinata, le seguenti conclusioni CP_23
“nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea risulti anche solo parzialmente e minimamente fondata, accertare e dichiarare le singole responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda per aver causato i danni lamentati dagli attori (venditore, costruttore, direzione lavori, collaudatore, parte progettuale), comprese, ai fini di una eventuale diminuzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento quelle attribuibili agli attori stessi, anche singolarmente, per l'accertamento ed anche l'acquiescenza alla costruzione e/o acquisto di eventuali opere abusive sul complesso condominiale
e per l'effetto condannare, gli stessi, in ragione delle rispettive responsabilità comunque ascrivibili ed, in sostituzione e per l'Ing. la Compagnia Assicuratrice che in Pt_2 Controparte_2
virtù del contratto di assicurazione è tenuta alla manleva dell'odierno convenuto. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. “
In assenza quindi di specifica domanda delle spese di resistenza, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza richiamata al precedente paragrafo 2.2., spettano all'appellante soltanto le spese di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 26.001 ed euro 52.000 attesa la condanna dell'Ing. al risarcimento del danno in favore degli attori per la quota di euro Pt_2
28.299,20 )ed uno sforzo difensivo medio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Le spese di lite
Gli appellanti e in quanto soccombenti nei Parte_1 Controparte_1
confronti degli appellanti -attori in primo grado, vanno condannati al pagamento in favore di quest'ultimi delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in € 6354,40 oltre accessori di legge, considerato il valore della domanda ( scaglione ricompreso fra euro 5201 ed euro 26.000) , applicati i parametri medi per le fase di studio , introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, attesa l'assenza di istruttoria, operata la maggiorazione del 30% prevista dall'art. art. 4, comma 2, d.m. 55/14 per la difesa da parte dello stesso avvocato di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ( nel caso di specie 10) da applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147 ( Cass.
10367/2024) .
Nulla invece nei rapporti fra il e la da una parte, e gli Parte_1 Controparte_1
appellati-attori in primo grado contumaci.
Atteso invece il parziale accoglimento del secondo motivo di gravame dell'appello di nei confronti di , e quindi una soccombenza CP_22 Controparte_2
parziale di entrambe le parti, le spese vanno interamente compensate fra le stesse.
, in ragione del rigetto dell'impugnazione incidentale e della Controparte_2
parziale soccombenza in ordine a quella principale proposta da , è Parte_2
tenuta a rifondere al medesimo le spese del presente giudizio che si liquidano , ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in € 8.469,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerato il valore della domanda ( scaglione ricompreso fra euro 26.000 ed € 52.001, applicati i parametri medi per le fase di studio , introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, attesa l'assenza di istruttoria.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo Controparte_2
unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle cause di appello riunite nn.rg. 1486/2020, 1553/2020 e 1559/2020 avverso la sentenza n.
7/2019 del Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta il primo motivo dell'appello proposto da;
Parte_1 2) in parziale accoglimento dell'appello di ad integrazione Controparte_1
della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese di lite fra gli attori in primo grado e la terza chiamata;
Controparte_1
3) condanna e in solido fra loro a Parte_1 Controparte_1
rimborsare agli appellati -attori in primo grado, le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6354,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) in parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
al pagamento in favore del predetto appellante delle spese Controparte_2
di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio fra e;
Parte_1 Controparte_2
6) rigetta l'appello incidentale proposto di nel giudizio Controparte_2
riunito n. 1559/2020;
7) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale CP_23
riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_2
pagamento in favore del predetto appellante delle spese di chiamata in causa del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
8) condanna a rimborsare a le spese del presente Controparte_2 CP_23
grado di giudizio, che si liquidano in € 8469,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo Controparte_2
unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.