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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 10/01/2024, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 2 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4569 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 917 del 22 4 2021,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
APPELLANTE
E
- - Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se medesima,
APPELLATA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2021, la proponeva innanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 00000617 Pt_1 dell'11/01/2021 emessa dalla . Controparte_2
Premetteva che:
- in data 21/01/2020 la Polizia Municipale del Comune di Atripalda le aveva notificato, in qualità di proprietaria e conducente del veicolo tg. FD778ZE, il verbale di accertamento n. V/779U/2020 del 07/01/2020, nel quale era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada perché: “superava di oltre 10
Km\h e di non oltre 40 Km\h i limiti massimi di velocità…”;
- avverso il predetto verbale aveva proposto ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.;
- il Prefetto di Avellino aveva rigettato la domanda e pronunciato l'ordinanza- ingiunzione oggetto di causa, comminando anche una sanzione amministrativa pari ad euro 377,50.
La rilevava l'inattendibilità e l'inutilizzabilità del fotogramma fornito CP_1 dagli agenti accertatori, in quanto ritraente più vetture contemporaneamente e dunque, a suo dire, non idoneo ad individuare con certezza il responsabile dell'infrazione. Eccepiva, poi, l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia per genericità della motivazione, in quanto la stessa si limita a riportare che “il sistema risulta regolarmente omologato dal con provvedimento n. 3338 Organizzazione_1 Controparte_3 del 31.05.2017” senza prendere in considerazione la questione dell'obbligo di taratura annuale dei sistemi di accertamento della velocità.
Chiedeva, quindi, la revoca e\o l'annullamento dell'ordinanza prefettizia e la declaratoria di nullità del verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale.
Si costituiva la , la quale asseriva che l'ordinanza de qua Controparte_2 trae correttamente origine dal verbale redatto dalla polizia municipale sulla base del legittimo operato dell'organo accertatore. In particolare, l'ufficio sosteneva che l'infrazione era stata legittimamente rilevata attraverso l'apparecchiatura fissa sul tratto di strada della S.S. 7 Org_2 bis ricadente nel Comune di Atripalda, dove è apposta cartellonistica di rilevazione elettronica della velocità senza obbligo di contestazione come da Decreto Prefettizio prot. 256/09 Area III del 31/05/2010, successivamente integrato ed aggiornato, nonché cartellonistica luminosa di preavviso della presenza di apparecchiatura di rilevamento velocità.
Precisava altresì che:
- l'autovelox è conforme al campione omologato ed è stato sottoposto a regolare taratura presso il centro accreditato in data 04/02/2019; Org_3
- detta apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità è stata sottoposta a verifica di funzionalità iniziale e periodica;
- dall'esame del rilievo fotografico risulta chiaramente identificato il veicolo di controparte che, al momento dell'infrazione, si trovava in fase di sorpasso a velocita superiore ad altro veicolo che viaggiava sulla corsia di destra.
Con sentenza n. 917/2021, pubblicata in data 22/04/2021, il Giudice di Pace di
Avellino, ritenendo che “l'ente opposto non ha fornito alcuna prova delle circostanze relative al rilievo dell'infrazione lamentate dal ricorrente e la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno delle proprie ragioni induce… …a ritenere probabilmente fondata l'opposizione”, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento de quo unitamente agli atti successivi.
Condannava altresì la al pagamento delle spese processuali liquidate in CP_2 euro 276,00, di cui euro 76,00 per esborsi.
Con atto del 18 novembre 2021, la proponeva appello e, Controparte_2 con unico motivo, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che la stessa non ha fornito la prova delle circostanze relative al rilievo dell'infrazione.
A sostegno delle proprie ragioni, l'ufficio rilevava che in primo grado, all'atto della costituzione in giudizio, aveva depositato tutta la documentazione utile ai fini della prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria e nello specifico: l'ordinanza impugnata;
le deduzioni del comando accertatore;
la prova delle notifiche;
l'attestazione di omologazione taratura.
Ribadiva che:
- l'accertamento compiuto dall'organo accertatore è valido e che i documenti prodotti in primo grado sono idonei a provare l'effettività della violazione;
- il processo verbale di accertamento, fonte di prova dell'infrazione commessa, chiaramente indica che è stata utilizzata apposita apparecchiatura omologata, tarata e sottoposta a verifiche di funzionalità;
- la controparte non ha fornito alcuna prova di quanto affermato, essendosi limitata a contestare in modo del tutto strumentale e pretestuoso aspetti puramente formali del verbale elevato a suo carico.
Chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma del provvedimento impugnato.
Si costituiva la che chiedeva la conferma della sentenza di prime cure. CP_1
Rilevava che l'appellante, in primo grado, essendosi costituita tardivamente, non aveva rispettato il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione previsto in tema di opposizione a sanzioni amministrative e che, dunque, il giudice di pace aveva correttamente ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta.
L'appello è fondato e da accogliere.
La doglianza di parte appellata sulla tardività del deposito della documentazione inerente all'atto opposto, e quindi sulla sua inutilizzabilità in giudizio, non coglie nel segno. C'è da dire che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.
Alla luce dei limiti di applicabilità del rito del lavoro e in relazione alla specifica regolamentazione del deposito dei documenti prevista dal comma 7, deve ritenersi che il legislatore ha voluto specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto. È pacifico, dunque, che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è idoneo a determinare preclusioni, con la conseguenza che la documentazione può essere legittimamente prodotta nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, la , già in primo grado, ha dato prova della CP_2 fondatezza della pretesa sanzionatoria con il deposito di tutta la documentazione utile a tal scopo e il giudice di pace male ha fatto a non rilevarlo.
Nel merito, occorre rilevare che la questione sollevata dalla nel giudizio CP_1 di prime cure sull'inattendibilità ed inutilizzabilità del fotogramma fornito dagli agenti accertatori è priva di pregio.
Dal rilievo fotografico agli atti del giudizio risulta inequivocabilmente identificato il veicolo dell'appellata che, al momento della violazione, si trovava in fase di sorpasso a velocita superiore ad altro veicolo che viaggiava sulla corsia di destra.
Dunque, il referto grafico è dotato di quel grado di certezza necessario a garantire l'univocità tra la rilevazione della velocità e la targa dell'autovettura dell'appellata.
Nessun dubbio vi è al riguardo.
Anche l'eccezione di inosservanza dell'obbligo di taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, formulata dalla nel giudizio CP_1 di primo grado, non può trovare fondamento.
L'utilizzo di rilevatori elettronici in modalità automatica è lecito allorché gli stessi, purché omologati, siano sottoposti ad una verifica periodica (annuale) del funzionamento, da parte del costruttore stesso o di officina da esso autorizzata.
Nella fattispecie in esame, la ha dato prova che l'autovelox utilizzato CP_2 per l'accertamento della violazione non solo è conforme al campione omologato ma è anche stato sottoposto a regolare taratura presso un centro accreditato, in data
04/02/2019, e a verifica di funzionalità iniziale e periodica.
In conclusione, c'è da dire che l'opposizione proposta dalla in primo CP_1 grado andava rigettata, in quanto la ha dato prova degli elementi Controparte_2 costitutivi della pretesa sanzionatoria e il giudice di pace male ha fatto a non rilevarlo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte appellata e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese del giudizio, che si liquidano in euro 91,50 per esborsi ed euro 400,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano