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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Gianluca Gelso Presidente
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2515 del registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, 113, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Guercio, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 05.11.2024.
Ricorrente
E
Co
in Sede.
Resistente
Oggetto: riattribuzione carattere sessuale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.01.2025.
***
1. In rito – con ricorso ex artt. 473 bis. 1 c.p.c., art. 3 e segg. L. 164 del 1982 e art. 31 D. lgs. Parte_1 150 del 2011 presentato il 05.11.2024 – ha rappresentato che:
- fin dall'infanzia ha sempre manifestato ua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur a fronte della natura biologica femminile;
- per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche ha assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un maschio;
- aver la volontà di sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili;
- di aver sostenuto percorsi psicologici e psichiatrici presso l'Azienda ospedaliera San Carlo Forlanini di Roma e di aver sostenuto il percorso endocrinologico.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome con quello di ”; - autorizzare a Pt_1 Per_1 Parte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”.
Questo Tribunale rileva che il ricorrente non risulta coniugato o unito civile e non risulta avere discendenti, di talché il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del PM in Sede.
All'udienza del 28.01.2025 il Giudice relatore – con il consenso del ricorrente – ha escusso a sit che ha dichiarato che “fin da piccolo mi sono sentito un maschio e mi chiamavano un Parte_1
l'emergere di elementi corporei che non sentivo miei come ad esempio l'assenza di crescita del pelo epidermico e l'accrescimento del seno. Durante il 2020 ho visto un documentario su un drag queen e lì ho capito che ci stava un pezzo mancante e ne parlai con la mia psicologa. Andai SAIFIP ove feci il mio coming out come ragazzo trans e di lì ho iniziato un percorso specifico e lì ho constatato che non si trattava di un problema di vestiario ma che io non mi riconoscevo nel mio fisico. Il mio desiderio è avere un corpo che esprima il sesso che sono. Ricordo di aver sofferto per questa divergenza per la quale i pari spesso hanno avuto atteggiamenti e comportamenti escludenti. Ho parlato di questo mio percorso, i miei sono separati, ho parlato con mia madre sin dal primo incontro presso il SAIFIP e a mio padre l'ho informato a percorso avviato ma lui non l'ha presa molto bene”. ha dichiarato che “desidero che il mio nome maschile sia . Parte_1 Persona_2
A detta udienza, parte ricorrente si è riportata quindi al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento con rinuncia alle note conclusive.
2. Valutazione degli elementi probatori
Parte ricorrente ha prodotto certificato del 07.09.2023 dell'azienda ospedaliera policlinico Umberto I di Roma che rileva che la ricorrente si era rivolta al centro il 19.01.2023 era – all'atto del rilascio della certificazione - all'ottavo mese di terapia ormonale virizilizzante e che detta terapia era diretta a promuovere l'aumento della barba e del pelifero, alla scomparsa dei cicli mestruali, alla redistribuzione corporea del grasso viscerale, all'aumento della massa muscolare, all'ipotrofia della ghiandola mammaria e all'oscuramento del timbro vocale.
Parte ricorrente ha prodotto relazione psicologica del 22.11.2023 dell'azienda ospedaliera San Carlo Forlanini – servizio per l'adeguamente tra identità fisica e identità psichica che rilevava che:
- il ricorrente aveva eseguito un primo colloquio il 27.01.2022 e che a luglio 2022 aveva intrapreso e portato a termine il percorso psico – diagnostico dal quale era emersa una diagnosi di incongruenza di genere che viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”;
- il ricorrente aveva iniziato a febbraio 2023 una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del policlinico Umberto I di Roma e che la terapia continuava e che il ricorrente si sottoponeva a controlli regoalri per la valutazione dello stato di salute;
- la condizione esistenziale della persona e i bisogni espressi richiedevano la rettificazine chirurgica e anagrafica quale elemento di un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenza di genere;
- l'utilità per il ricorrente proseguire il percorso di sostegno psicologico come supporto all'inserimento in nuove realtà sia relazionali che sociali, legate ai cambiamenti di vita conseguenti alla terapia ormonale e agli interventi di riattribuzione chirurgica di sesso richiesti.
Pertanto, la relazione concludeva che “si ritiene necessario e urgente che possa ottenee Per_1 contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici” e che “possedere documenti al maschile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di cominciare a vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, Per_1 contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
3. Nel merito
Questo Tribunale ritiene che dalla documentazione medica prodotta trova conferma quanto prospettato da parte ricorrente che – peraltro – è comparso in udienza in modo coerente al genere maschile espresso, di talché risulta che parte ricorrente ha assunto connotati e tratti somatici tipicamente maschili.
Quanto alla domanda di rettificazione degli atti dello Stato civile questo Tribunale ritiene che con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione ex art. 1, I co., L. 164 del 1982 e ha rilevato che “in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ne discende che risulta riscontrato il diritto del ricorrente al trattamento chirurgico per l'adeguamento del carattere sessuale e la rettifica dei documenti anagrafici.
Nondimeno, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda attorea relativa all'autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico di riattribuzione del sesso.
Questo Tribunale ritiene che la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 143/2024 del 03.07.2024 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In merito, la Corte Costituzionale ha così motivato la pronuncia di incostituzionalità: “… 6.1.4.– Le questioni relative all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito. I parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente – artt. 2, 3 e 32 Cost. –, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il thema decidendum del giudizio incidentale di legittimità costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023). 6.2.– La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. 6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)…”.
Dunque, deve ritenersi che sebbene sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la dichiarazione di autorizzazione all'intervento chirurgico, in considerazione della pronuncia della Corte Costituzionale che, come noto, ha effetto retroattivo, deve ritenersi che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute non rendono necessaria l'autorizzazione del Tribunale dovendo attenersi il Collegio alla pronuncia di incostituzionalità della suddetta norma. Infatti, come previsto dall'art. 30, comma 3, L. 87/1953, “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Ne discende che deve essere disposto la rettificazione dell'atto di nasciata e degli altri documenti anagrafici con la rettifica del nome del ricorrente in “ in luogo di “ Persona_2 Parte_1
.
[...]
1. Sulle spese
Questo Tribunale ritiene che nulla deve essere disposto sulle spese di lite a fronte del fatto che la presente decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il non luogo a provvedere sulla domanda proposta da nata a Parte_1 Roma il 13.06.1999, per l'autorizzazione al trattamento chirurgico per la riattribuzione del carattere sessuale per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico - chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (sentenza n. 143/2024 del 03.07.2024), potendo il ricorrente sottoporsi agli interventi di rettificazione del senso, senza necessità di autorizzazione del Tribunale, una volta rettificate le proprie generalità;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], con riferimento al sesso, da femminile a Parte_1 maschile, e con l'attribuzione allo stesso del prenome DU in luogo di “ ; Pt_1
- ordina alle pubbliche amministrazioni e enti pubblici e registri pubblici di provvedere a rettificare negli atti conservati il nome di parte ricorrente in “ in luogo di Persona_2
“ ; Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente decisione all'Ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 13.02.2025
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti