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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18223 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 24631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 24631/2023 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Equador), con il patrocinio dell'avv.to LAURA CORONA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato il [...] in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, adiva l'intestato Tribunale al fine di richiedere lo scioglimento Parte_1 del matrimonio ordinando l'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio anagrafico del Comune di Roma.
Premetteva che: in data 06.11.2000 la ricorrente contraeva matrimonio con in Las CP_1
Vegas (Nevada- U.S.A.); il matrimonio era stato celebrato con rito civile ed era stato regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, atto n. 00349 parte 2 serie C07 – anno
1 2001; dalla loro unione non nascevano figli;
con omologa pubblicata il 21.07.2006- N.R.G.
35592/2004- il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra le parti;
da quel momento si erano interrotti i rapporti tra le parti e che il resistente si era reso irreperibile;
tramite certificato di residenza AIRE la ricorrente era venuta a conoscenza che il resistente nel 2014 si era trasferito nel
Regno Unito, città di Leamington SPA, 15 Southway.
rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 22.11.2023 compariva solo parte ricorrente;
il G.D., previa esibizione della documentazione attestante il tentativo di notifica non andato a buon fine, rinviava all'udienza del
17.04.2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 17.04.2024, il G.D. disponeva che la ricorrente acquisisse dal a Controparte_2
Londra chiarimenti circa la legale notifica dell'atto, pur non a mani del destinatario, e rinviava all'udienza del 23.10.2024.
Con nota di deposito del 14.10.2024, la ricorrente versava in atti il riscontro del Consolato italiano a
Londra in merito alla legale notifica dell'atto, il quale rappresentava, tramite PEC del 15.05.2024, che l'atto, non essendo stato restituito, era da intendersi ricevuto da parte dell'interessato; precisava che il Consolato generale d'Italia a Londra incaricato di effettuare la notifica, già con il primo invio effettuato il 3.08.2023 confermava la ricezione dell'atto da parte dell'interessato e che confermava anche la seconda notifica del 18.12.2023.
All'udienza sopraindicata, il G.D. dichiarava la contumacia del resistente e riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo- omologa del 21.07.2006- N.R.G.
35592/2004- del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra le parti, e che le stesse non si sono più riconciliate.
Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, deve quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
26.02.2013, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e della contumacia della controparte, devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Las Vegas (Nevada- U.S.A.) in data
06.11.2000 tra (C.F. ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
2 in Quito (Equador) e (C.F. ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(Sri Lanka);
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio, atto n. 00349 parte 2 serie C07 – anno 2001);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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