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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 113/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 2119/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° ottobre 2024 e pendente
T R A il (c.f.: ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso in virtù di delibera di conferimento incarico del 5 aprile
2018 dall'avv. Giovanni Tecce (c.f.: ) APPELLANTE/APPELLATO C.F._1 INCIDENTALE E la (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo liquidatore e legale rappresentante con sede in Controparte_2
Avellino, alla via Terminio n.5 –- rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Luciano Trofa
(c.f.: ) APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._2
NONCHÉ
(c.f.: ), nata in [...] l'[...], e Controparte_3 C.F._3
(c.f.: , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Katia De Rosa (c.f.: ) C.F._5
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
E la procuratore della con sede in Controparte_5 Controparte_6
Torino, alla via Mazzini, 53 APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2011 e Controparte_3
– rispettivamente nella qualità di proprietaria e conduttore, in virtù di Controparte_4
scrittura del 12 maggio 2006, dell'immobile sito in Avellino e posto su due livelli (piano terra ed interrato), facente parte del condominio di via Dante, 19 (poi divenuto n. 53) - convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino il Controparte_7
affinché fosse accertata la responsabilità dell'ente nella causazione dei
[...]
danni cagionati ai detti immobili da persistenti infiltrazioni di acque meteoriche derivanti dall'interruzione della colonna pluviale in corrispondenza del cortile a piano terra e della pluviale di scolo delle acque piovane, oltre che dalla rottura del marciapiede in prossimità dei citati locali.
Chiedevano, pertanto, che il fosse condannato alla realizzazione Parte_1
delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni nonché alla refusione dei danni già sofferti da quantificati in 3.820,00 € nonché Controparte_3
di quelli ulteriori che poteva subìre a seguito del perdurare dei fenomeni di infiltrazioni, nonché di quelli sofferti da nell'importo di 12.000,00 €, pari Controparte_4
al valore dei beni mobili di proprietà del conduttore, che nei detti locali gestiva una gioielleria. Con vittoria di spese con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 ottobre 2011, si costituiva in giudizio il citato , eccependo la nullità dell'atto di citazione Parte_1
anche per mancata indicazione del periodo in cui si erano verificate le citate infiltrazioni, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa sia della ditta
[...]
- cui erano stati appaltati con contratto del 7 febbraio 2005 Controparte_8
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del detto fabbricato – alla quale soltanto, a suo dire, andavano addebitati i danni subìti dalla e dal che CP_3 CP_4
della società di assicurazione “ per essere da CP_6 Controparte_9
quest'ultima manlevata da tali danni in caso di soccombenza.
Concludeva comunque contestando la sussistenza del nesso di causalità tra
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sinistro e danni in quanto l'amministratore del Condominio aveva posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per impedire la problematica verificatasi, sicché non poteva essergli addebitata nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per un evento del tutto imprevedibile e non controllabile, che semmai andava addebitato alla ditta appaltatrice cui erano stati appaltati anche i lavori di rifacimento della facciata e la sostituzione dei canali di gronda, lavori da quest'ultima sospesi CP_11
senza motivo, con abbandono del cantiere ed inizio di un giudizio di merito dopo un accertamento tecnico preventivo per accertare i luoghi di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo nel merito di rigettarsi la domanda per assenza di prova, con vittoria di spese a favore del proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario, da porsi anche a carico della . Controparte_12
3. Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice e dell'assicurazione, con comparsa del 13 giugno 2012 si costituiva in giudizio la contestando la CP_1
domanda degli attori e chiedendone il rigetto;
quanto alla chiamata in garanzia del
, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto di quest'ultimo ai sensi Parte_1
dell'art. 1667, commi 2 e 3 c.c., nonché la sua totale assenza di responsabilità atteso che i lavori erano stati da essa sospesi a fine 2005 per mancato pagamento da parte del di parte del corrispettivo convenuto, per il quale la società aveva Parte_1
ottenuto decreto ingiuntivo non opposto ed aveva anche azionato un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nel corso del quale erano stati accertati i luoghi di causa e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori dalla stessa società Par effettuati sino al secondo sicché i danni lamentati dagli attori andavano addebitati alla ditta che era ad essa subentrata per la conclusione di tali opere nonché al nuovo direttore dei lavori.
Infatti, la ed il vevano azionato la domanda nel 2011 ed avevano CP_3 CP_4
lamentato infiltrazioni verificatesi negli ultimi mesi, per cui era praticamente impossibile che di tali danni potesse essere chiamata a rispondere la essendo CP_1
decorsi oramai sei anni da quando tale società aveva consegnato i lavori al
. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche la società di assicurazione Controparte_5
(succeduta all' eccependo che la polizza sottoscritta col Controparte_13 Parte_1
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non copriva i danni verificatisi e che, comunque, questi erano esorbitanti e non rientranti nel massimale previsto.
4. Espletata prova orale nonché una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale per i danni occorsi agli attori riconosceva la responsabilità esclusiva del , che condannava al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali a favore di che quantificava in Controparte_3
9.693,00 €, comprensivi di Iva, oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali di 4.700,00 € per danni materiali, sempre oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
respingeva la domanda di garanzia del nei confronti della e della società di assicurazione Parte_1 CP_1
con conseguente condanna del primo al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore anticipatario degli attori, cui liquidava l'importo di 4.835,00 € oltre accessori di legge, nonché a favore del procuratore anticipatario della , cui CP_1
liquidava l'importo di 2.417,00 € per compensi, oltre accessori di legge, ponendo poi le spese di Ctu a carico definitivo del convenuto. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, rigettata l'eccezione di nullità della citazione degli attori, aderendo agli esiti della CTU espletata:
a) riconosceva la responsabilità esclusiva del convenuto per i danni Parte_1
richiesti dagli attori (per lo più consistenti nel deterioramento di pareti e soffitti ed in danni ai beni mobili presenti nei locali), la cui causa andava rinvenuta nelle infiltrazioni di acque meteoriche e nello stato manutentivo delle bocche di lupo, la cui posizione allo scoperto era da attribuire a vizi di costruzione del fabbricato, e nello stato della montante idrica condominiale scarsamente coibentata;
b) escludeva la responsabilità della poiché quest'ultima aveva interrotto CP_1
i lavori ad essa appaltati prima di intervenire sulle zone interessate dalle infiltrazioni e perché l'amministratore del condominio, senza giustificato motivo, non si era presentato a rendere l'interrogatorio nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2014 sicché il suo comportamento andava valutato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in senso favorevole alla;
CP_1
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c. Controparte_10 Controparte_10 Corte d'Appello di Napoli
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c) escludeva la fondatezza della domanda di garanzia proposta dal Parte_1
nei confronti dell'assicurazione ritenendo che la polizza coprisse solo i fatti accidentali e non quelli provocati da colpa o addebitabili a soggetti terzi;
d) censurava il comportamento processuale del che, nonostante Parte_1
l'assenza di prova delle sue asserzioni, aveva insistito, anche nella sua comparsa Co conclusionale, nella domanda di manleva nei confronti della , sebbene sia l' CP_1
richiesta da tale ultima società sia la Ctu espletata nel corso del giudizio avessero escluso qualsiasi responsabilità della società chiamata in causa;
ciononostante, il
Tribunale anziché quantificare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il danno sofferto dalla
- che aveva richiesto tale condanna per essere stata chiamata in causa dal CP_1
Condominio con dolo o colpa grave - si limitava a ridurre della metà le spese liquidate a favore della parte attrice;
e) riconosceva la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. Parte_1
individuandolo come soggetto tenuto a provvedere alle opere di consolidamento, rinforzo e rifacimento integrale dei marciapiedi, delle discese pluviali, della bocca di lupo, della coibentazione della montante idrica, come individuate dal Ctu, ma poi non riportava nel dispositivo della sentenza impugnata nessuna condanna ad un facere specifico a danno delL'ente, pure richiesto dagli attori.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 18 aprile 2018 a e Controparte_3 Controparte_4
alla nonché alla Controparte_15 Controparte_5
il ha proposto appello
[...] Parte_3
affidandolo ad un unico motivo col quale ha contestato:
A) che il primo Giudice aveva erroneamente valutato il materiale probatorio a sua disposizione, ed in particolare, le prove orali, escludendo la responsabilità della società , sebbene la stessa avesse illegittimamente sospeso i lavori appaltati, CP_1
che comprendevano anche la sostituzione dei canali di gronda, lasciando incompiuto il tratto di discesa pluviale poi completato da altra ditta subentrante, come peraltro accertato in altri due giudizi tenutisi dinnanzi al Tribunale di Avellino, nel primo dei quali si rigettava la domanda della di pagamento del corrispettivo del CP_1
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contratto di appalto, nel secondo dei quali si riconosceva la responsabilità del direttore dei lavori del contratto d'appalto negandogli il diritto al corrispettivo per avere consentito la citata sospensione dei lavori senza riferire alla stazione appaltante;
B) che il primo Giudice aveva quantificato i danni subìti dagli attori senza nessun elemento probatorio a sostegno tranne le fatture allegate dagli attori;
C) che il primo Giudice aveva erroneamente rigettato la domanda di manleva del nei confronti dell'assicurazione poiché la polizza copriva anche fatti Parte_1
accidentali, e tali dovevano considerarsi le infiltrazioni lamentate dagli attori, non addebitabili all'inerzia del , come ritenuto dal Tribunale, ma al Parte_1
comportamento inadempiente del terzo.
Ha concluso chiedendo di “riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per lo effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dai sig.ri e Controparte_3
nei confronti del in quanto Controparte_4 Controparte_16
inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata, sia in fatto che in diritto;
• sempre in via principale ed in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate con comparsa del 17.10.2011 e per l'effetto condannare la ditta
a tenere indenne il appellante da ogni effetto Controparte_1 Parte_1
pregiudizievole derivante dalla presente procedura;
• in subordine ed in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate con comparsa del 17.10.2011 e per l'effetto condannare la società (procuratore e Controparte_5
rappresentante della società a garantire e manlevare il Controparte_6 Parte_1
appellante da qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante dalla presente procedura;
• in ogni caso condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio incluse quelle di ctu, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, riformando in ogni caso quelle del giudizio di primo grado”.
5. Con comparsa del 25 luglio 2018 si è costituita in giudizio la chiedendo CP_1
in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello del ex art. 342 Parte_1
c.p.c. ed, in via subordinata, di rigettarlo nel merito in quanto infondato.
Ha poi proposto appello incidentale impugnando la sentenza:
- nella parte in cui il Tribunale, dopo avere affermato in motivazione la
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fondatezza della domanda della società ex art. 96 c.p.c., ha, in modo contraddittorio, nel dispositivo di tale sentenza, liquidato a favore della , a titolo di danno per CP_1
lite temeraria, la metà (rispetto a quelle liquidate a favore degli attori) delle spese di lite, evidentemente confondendo tale richiesta di danni con la condanna alle spese di lite, che, al contrario, andavano liquidate separatamente e per intero, a prescindere dal riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- nella parte in cui, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha liquidato a favore della la metà delle spese di lite, non indicando nessuna motivazione per la CP_1
compensazione della residua metà delle spese, anche in considerazione del fatto che era stata affermata la totale estraneità della società appaltatrice nella causazione dei danni sofferti dagli attori.
Ha concluso chiedendo di accogliere il suo appello incidentale, e per l'effetto, condannare il al pagamento in suo favore della somma di 5.000,00 € o di Parte_1
quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche per il comportamento tenuto dal nel Parte_1
giudizio d'appello, e con condanna di quest'ultimo anche al pagamento dell'ulteriore somma di 2.4171,00 €, pari alla metà delle spese di lite del primo grado, erroneamente compensate, nonché di quelle del grado d'appello, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Con comparsa del 30 luglio 2018 si sono costituiti in giudizio anche CP_3
e chiedendo di rigettare l'appello proposto dal e
[...] Controparte_4 Parte_1
proponendo anch'essi appello incidentale con cui hanno chiesto di riformare la sentenza impugnata sia nella parte in cui aveva omesso di condannare il Parte_1
all'eliminazione delle cause di danni, così come individuate e quantificate dal Ctu, sia in quella in cui non aveva incluso, nella condanna alle spese a carico del , le Parte_1
spese vive (contributo unificato , spese di notifica ed acconti versati al Ctu). Hanno concluso chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del grado a favore del proprio procuratore antistatario.
7. Dichiarata la contumacia della all'udienza Controparte_5
del 1° ottobre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione dell'appellata , di CP_1
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che esso palesa i motivi per cui il ragionamento logico seguito dal Giudice di prime cure sarebbe illegittimo e da riformare.
Peraltro, ai fini della declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si può tenere conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si deve esigere dall'appellante nessun progetto alternativo di sentenza ovvero nessun alcun vacuo formalismo fine a sé stesso, o ancora nessuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, andando invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame porta alle conclusioni suddette (cfr. per tutte, Cass., SS.UU., 27199/2017).
II. Nel merito, l'appello principale del è infondato e va rigettato per i Parte_1
seguenti motivi.
Il con un appello di ben 26 pagine, peraltro confusionario, si duole Parte_1
del fatto che il Tribunale abbia erroneamente escluso la responsabilità della , CP_1
mentre al contrario tale società, nei cui confronti esso aveva agito per essere manlevato, doveva considerarsi responsabile di tali danni per essersi resa inadempiente agli impegni assunti nel contratto d'appalto stipulato con il Condominio in data 7 febbraio 2005, sospendendo i lavori ed abbandonando il cantiere - sebbene tale contratto prevedeva che i lavori non potessero essere sospesi se non con ordine del direttore dei lavori - per il mancato pagamento di parte del corrispettivo dovutole dall'ente condominiale. Sostiene l'appellante che tra i lavori rimasti in sospeso vi era anche il rifacimento delle discese pluviali che erano rimaste sospese senza confluire nella rete fognaria provocando così infiltrazioni sulle pareti del fabbricato.
La doglianza è infondata.
Il primo Giudice ha infatti escluso la responsabilità della facendo proprie CP_1
le conclusioni del CTU nominato nel procedimento di primo grado secondo cui “in nessun modo le possibili cause delle attuali infiltrazioni possono essere collegate ai lavori svolti dall'impresa , in quanto, come è evidente dalla documentazione CP_1
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in atti, essa ha interrotto le lavorazioni ancor prima di intervenire sulle zone attualmente interessate dalle infiltrazioni. E poi evidente anche dallo stato conservativo dei marciapiedi, della bocca di lupo e delle discese pluviali, che non si sia mai intervenuti probabilmente fin dall'epoca della loro costruzione risalente a quella del fabbricato”.
Sul punto, l'appellante nulla ha detto per sconfessare le dette conclusioni, appigliandosi ad un'errata valutazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dai testi escussi che avrebbero affermato che la aveva abbandonato il cantiere CP_1
senza concludere i lavori appaltati, tra cui vi era quello del rifacimento dei canali di gronda e delle pluviali, oggetto di una specifica variante approvata in corso d'opera dal
. Parte_1
A giudizio della Corte, il fatto che la avesse sospeso i lavori al fabbricato CP_1
di via Dante, 19 in Avellino - oggetto del contratto d'appalto stipulato con Condominio
e risalente al febbraio 2005 - abbandonando il cantiere nel marzo del 2006, dopo circa un anno dalla stipula del citato contratto, non è contestato da nessuno, ed in particolare dalla medesima , che per tale motivo aveva iniziato un CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo per far accertare lo stato del cantiere all'epoca dell'abbandono.
Non è invece corretto, a giudizio della Corte, far derivare da tale sospensione dei lavori la causa delle infiltrazioni nei locali di proprietà della , atteso che CP_3
dall'esame dei testi escussi e dal medesimo interrogatorio libero degli attori è' invece emerso che tali fenomeni infiltrativi iniziarono dopo la sospensione dei detti lavori da parte di;
difatti, all'epoca in cui la diede in locazione i locali al CP_1 CP_3 CP_4
per uso commerciale, cioè nel maggio 2006, le infiltrazioni non erano ancora presenti tanto è che nel citato contratto di locazione il conduttore dichiarava che il locale era in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che potevano influire sulla salute di chi vi svolgeva l'attività. Inoltre, è stato accertato, altresì, che solo nel 2010 i lavori furono appaltati ad altra ditta, che nel 2014 i lavori erano ancora in corso e che nel
2012/2013 ancora vi erano gocciolamenti ed infiltrazioni - come dichiarato dal teste, ing. , consulente del Condominio – e che tali infiltrazioni erano Testimone_1
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iniziate presumibilmente in concomitanza dell'affidamento dei lavori ad altra ditta, cioè nel 2010 (cfr. dichiarazioni di e ). Testimone_2 Testimone_3
Ne consegue che la non può essere ritenuta responsabile di tali CP_1
infiltrazioni per avere omesso di portare a termine i lavori, con la sostituzione dei canali di gronda, atteso che dal 2006 il attese altri quattro anni per Parte_1
affidare tali lavori ad altra ditta nonostante l'edificio di via Dante 19 già presentasse da tempo segnali di fatiscenza, e vi era necessità, da un lato di fare lavori ai marciapiedi rotti, posti in prossimità del locale interrato di proprietà della , dall'altro di CP_3
provvedere a far coibentare le grondaie e di fare i lavori alla bocca di lupo che si trovava scoperta e pure esposta alle intemperie.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il solo ed ha escluso la responsabilità della chiamata in garanzia dal Parte_1 CP_1
primo.
Sempre correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione del ritenendo che la polizza coprisse solo Parte_1
“spargimenti di acqua derivanti da rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici etc..” e sostenendo che nel caso in esame non ricorresse un'ipotesi di
“fatto accidentale”, ma un'ipotesi dovuta all'assoluta inerzia del . Parte_1
Non è infatti esatto quanto sostenuto dall'ente nel suo atto d'appello, cioè che esso si era attivato nell'immediatezza per appaltare i lavori ad altra ditta a seguito dell'uscita di scena della , e che tra i fatti accidentali rientrasse anche il fatto CP_1
del terzo, cioè l'inadempimento della società appaltatrice, atteso che è stato provato che le infiltrazioni non furono cagionate dalla condotta di quest'ultima.
Va infine ritenuto infondata anche la doglianza dell'appellante Parte_1
relativa alla quantificazione dei danni, non avendo il medesimo detto perché la valutazione dei danni effettuata dal CTU sia stata non corretta e non rappresentando una diversa valutazione dei medesimi sulla base di prezzi di listino diversi da quelli utilizzati dal consulente tecnico.
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IV. Per tali motivi, l'appello principale va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Vanno invece accolti gli appelli incidentali proposti dalla e dagli attori CP_1
e CP_3 CP_4
V.1. Col primo la si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo la CP_1
fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società appaltatrice, abbia poi dichiarato in motivazione di voler liquidare tale danno nella misura della metà delle spese liquidate in favore di parte attrice, ma poi limitandosi a riportare nel dispositivo solo la condanna del al pagamento delle spese di lite, peraltro ridotte Parte_1
della metà (rispetto all'importo liquidato agli attori), a favore della . CP_1
Sostiene la società appellante che il primo Giudice in tal modo abbia commesso due errori: il primo non liquidando il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e confondendolo con la liquidazione delle spese di lite;
il secondo liquidando senza nessuna motivazione a carico del ed a favore della solo la metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite a quest'ultima spettanti, sostanzialmente compensando tra le stesse l'altra metà sebbene l' fosse stata riconosciuta del tutto estranea alla CP_1
responsabilità per danni invocata dagli attori.
Il motivo è fondato. Infatti, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di liquidare nel dispositivo della sentenza impugnata il danno ex art. 96 c.p.c. già riconosciuto in motivazione, risultando quest'ultimo differente dalle spese di lite, sebbene esse possono essere prese come parametro per la liquidazione di tale danno.
Ne consegue che tale danno, da liquidarsi in via equitativa (cfr. Cass.
22588/2020), può essere quantificato nell'importo individuato dal primo Giudice pari alla metà delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice, cioè pari a 2.417,00 €, oltre rivalutazione ed interessi, per complessivi 3.583,53 €.
Va altresì riconosciuta la totale soccombenza del nel primo grado Parte_1
del giudizio nei confronti della chiamata in causa, con la conseguenza che il CP_1
primo è chiamato a rifondere alla società la totalità delle spese del primo grado, che si liquidano nell'importo di 4.835,00 € per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell'avvocato Luciano Trofa, difensore antistatario della . CP_1
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V.2. Col secondo appello incidentale e del hanno impugnato la CP_3 CP_4
sentenza per non avere il primo Giudice esaminato la loro domanda di condanna del all'eliminazione delle cause dei danni, così come individuate e Parte_1
quantificate in seguito dal nominato Ctu, e per non avere condannato il al Parte_1
pagamento anche delle spese vive (contributo unificato , spese di notifica ed acconti versati al Ctu).
Tali doglianze sono fondate.
Quanto alla prima domanda effettivamente le parti avevano chiesto con l'atto di citazione anche l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ctu aveva accertato in primo grado che, tra i lavori in programma nell'ambito dell'attuale manutenzione straordinaria , che potevano considerarsi causa delle lamentate CP_11
infiltrazioni vi erano anche il rifacimento dei marciapiedi condominiali, delle discendenti pluviali con terminali in ghisa e collettori di raccordo interrati in pvc, il ripristino della completa funzionalità della bocca di lupo esistente sul perimetro interno del fabbricato per un valore complessivo di € 5.651,92 al netto di iva, nonché ulteriori opere di ripristino, come la messa a nudo della montante dal lato della fodera esterna lungo i sei piani soprastanti, di pertinenza esclusivamente , la sua CP_11
coibentazione ed il ripristino della fodera e facciata per un valore di 3.000,00 € più iva.
A tali opere, qualora non ancora effettuate, va pertanto condannato il
. Parte_1
Esso va parimenti condannato a rifondere alla ed al con CP_3 CP_4
attribuzione al loro procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese vive del primo grado del giudizio di complessivi 386,49 €, comprendenti il contributo unificato di
374,00 €, la marca da bollo di 8,00 e le spese di notifica per 4,49 € (non vi è prova del pagamento dell'acconto al CTU).
VI. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante principale a rifondere a ciascuno dei difensori degli appellati, che hanno dichiarato di averle anticipate, le spese del processo d'appello.
Esse, in assenza della nota specifica depositata dagli appellati, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del ministro della giustizia 10 marzo
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2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 e
26.000,00 €– nel complessivo importo di :
- 6.680,50 €, di cui 5.500,00 € per i compensi (1.000,00 € per la fase di studio,
900,00 € per la fase introduttiva, 1.700,00 per la trattazione e 1.900,00 € per la fase decisoria), 825,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 355,50 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Katia De Rosa, nonché
- 6.472,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi (1.000,00 € per la fase di studio,
900,00 € per la fase introduttiva, 1.700,00 per la trattazione e 1.900,00 € per la fase decisoria), 825,00 € per spese generali e 147,00 € per spese vive a favore dell'avv.
Luciano Trofa.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del Parte_1
appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti di Controparte_10 CP_3
e di della e
[...] Controparte_4 Controparte_17
della nonché sugli appelli incidentali proposti dalla Controparte_5
e da e Controparte_17 Controparte_3 CP_4
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_10
Tribunale di Avellino n. 113/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello principale del e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui lo condanna al risarcimento dei danni a favore di e Controparte_3 Controparte_4
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Controparte_10 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2. accoglie l'appello incidentale della e per l'effetto, in riforma CP_17
della sentenza impugnata, condanna il al risarcimento dei danni Parte_1
ex art. 96 c.p.c. a favore della società, che liquida nel complessivo importo di
3.583,53 €, nonché al pagamento delle spese del primo grado che liquida a favore del procuratore antistatario della , avv. Luciano Trofa, in CP_1
complessivi di 4.835,00 €, oltre eventuali accessori;
3. accoglie l'appello incidentale di e di e Controparte_3 Controparte_4
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna il a porre in essere le opere indicate in motivazione Parte_1
per eliminare le cause delle infiltrazioni ancora esistenti, quantificate in
5.651,92 € al netto di iva, nonché in 3.000,00 € più iva;
- condanna il al pagamento delle spese vive del primo grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano a favore dell'avv. Katia De Rosa, procuratore degli appellanti incidentali dichiaratosi anticipatario, in complessivi 386,49 €;
4. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del secondo grado che si liquidano in :
- 6.680,50 €, di cui 5.500,00 € per i compensi, 825,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 355,50 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Katia De Rosa;
- 6.472,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi, 825,00 € per spese generali e
147,00 € per spese vive a favore dell'avv. Luciano Trofa;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da esso proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2119/2018 r.g.aa.cc. Pagina 14 di 14
c. Controparte_10 Controparte_10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 113/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 2119/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° ottobre 2024 e pendente
T R A il (c.f.: ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso in virtù di delibera di conferimento incarico del 5 aprile
2018 dall'avv. Giovanni Tecce (c.f.: ) APPELLANTE/APPELLATO C.F._1 INCIDENTALE E la (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo liquidatore e legale rappresentante con sede in Controparte_2
Avellino, alla via Terminio n.5 –- rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Luciano Trofa
(c.f.: ) APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._2
NONCHÉ
(c.f.: ), nata in [...] l'[...], e Controparte_3 C.F._3
(c.f.: , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Katia De Rosa (c.f.: ) C.F._5
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
E la procuratore della con sede in Controparte_5 Controparte_6
Torino, alla via Mazzini, 53 APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2011 e Controparte_3
– rispettivamente nella qualità di proprietaria e conduttore, in virtù di Controparte_4
scrittura del 12 maggio 2006, dell'immobile sito in Avellino e posto su due livelli (piano terra ed interrato), facente parte del condominio di via Dante, 19 (poi divenuto n. 53) - convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino il Controparte_7
affinché fosse accertata la responsabilità dell'ente nella causazione dei
[...]
danni cagionati ai detti immobili da persistenti infiltrazioni di acque meteoriche derivanti dall'interruzione della colonna pluviale in corrispondenza del cortile a piano terra e della pluviale di scolo delle acque piovane, oltre che dalla rottura del marciapiede in prossimità dei citati locali.
Chiedevano, pertanto, che il fosse condannato alla realizzazione Parte_1
delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni nonché alla refusione dei danni già sofferti da quantificati in 3.820,00 € nonché Controparte_3
di quelli ulteriori che poteva subìre a seguito del perdurare dei fenomeni di infiltrazioni, nonché di quelli sofferti da nell'importo di 12.000,00 €, pari Controparte_4
al valore dei beni mobili di proprietà del conduttore, che nei detti locali gestiva una gioielleria. Con vittoria di spese con attribuzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 ottobre 2011, si costituiva in giudizio il citato , eccependo la nullità dell'atto di citazione Parte_1
anche per mancata indicazione del periodo in cui si erano verificate le citate infiltrazioni, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa sia della ditta
[...]
- cui erano stati appaltati con contratto del 7 febbraio 2005 Controparte_8
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del detto fabbricato – alla quale soltanto, a suo dire, andavano addebitati i danni subìti dalla e dal che CP_3 CP_4
della società di assicurazione “ per essere da CP_6 Controparte_9
quest'ultima manlevata da tali danni in caso di soccombenza.
Concludeva comunque contestando la sussistenza del nesso di causalità tra
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Controparte_10 Corte d'Appello di Napoli
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sinistro e danni in quanto l'amministratore del Condominio aveva posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per impedire la problematica verificatasi, sicché non poteva essergli addebitata nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per un evento del tutto imprevedibile e non controllabile, che semmai andava addebitato alla ditta appaltatrice cui erano stati appaltati anche i lavori di rifacimento della facciata e la sostituzione dei canali di gronda, lavori da quest'ultima sospesi CP_11
senza motivo, con abbandono del cantiere ed inizio di un giudizio di merito dopo un accertamento tecnico preventivo per accertare i luoghi di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo nel merito di rigettarsi la domanda per assenza di prova, con vittoria di spese a favore del proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario, da porsi anche a carico della . Controparte_12
3. Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice e dell'assicurazione, con comparsa del 13 giugno 2012 si costituiva in giudizio la contestando la CP_1
domanda degli attori e chiedendone il rigetto;
quanto alla chiamata in garanzia del
, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto di quest'ultimo ai sensi Parte_1
dell'art. 1667, commi 2 e 3 c.c., nonché la sua totale assenza di responsabilità atteso che i lavori erano stati da essa sospesi a fine 2005 per mancato pagamento da parte del di parte del corrispettivo convenuto, per il quale la società aveva Parte_1
ottenuto decreto ingiuntivo non opposto ed aveva anche azionato un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nel corso del quale erano stati accertati i luoghi di causa e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori dalla stessa società Par effettuati sino al secondo sicché i danni lamentati dagli attori andavano addebitati alla ditta che era ad essa subentrata per la conclusione di tali opere nonché al nuovo direttore dei lavori.
Infatti, la ed il vevano azionato la domanda nel 2011 ed avevano CP_3 CP_4
lamentato infiltrazioni verificatesi negli ultimi mesi, per cui era praticamente impossibile che di tali danni potesse essere chiamata a rispondere la essendo CP_1
decorsi oramai sei anni da quando tale società aveva consegnato i lavori al
. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche la società di assicurazione Controparte_5
(succeduta all' eccependo che la polizza sottoscritta col Controparte_13 Parte_1
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non copriva i danni verificatisi e che, comunque, questi erano esorbitanti e non rientranti nel massimale previsto.
4. Espletata prova orale nonché una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale per i danni occorsi agli attori riconosceva la responsabilità esclusiva del , che condannava al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali a favore di che quantificava in Controparte_3
9.693,00 €, comprensivi di Iva, oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali di 4.700,00 € per danni materiali, sempre oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
respingeva la domanda di garanzia del nei confronti della e della società di assicurazione Parte_1 CP_1
con conseguente condanna del primo al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore anticipatario degli attori, cui liquidava l'importo di 4.835,00 € oltre accessori di legge, nonché a favore del procuratore anticipatario della , cui CP_1
liquidava l'importo di 2.417,00 € per compensi, oltre accessori di legge, ponendo poi le spese di Ctu a carico definitivo del convenuto. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, rigettata l'eccezione di nullità della citazione degli attori, aderendo agli esiti della CTU espletata:
a) riconosceva la responsabilità esclusiva del convenuto per i danni Parte_1
richiesti dagli attori (per lo più consistenti nel deterioramento di pareti e soffitti ed in danni ai beni mobili presenti nei locali), la cui causa andava rinvenuta nelle infiltrazioni di acque meteoriche e nello stato manutentivo delle bocche di lupo, la cui posizione allo scoperto era da attribuire a vizi di costruzione del fabbricato, e nello stato della montante idrica condominiale scarsamente coibentata;
b) escludeva la responsabilità della poiché quest'ultima aveva interrotto CP_1
i lavori ad essa appaltati prima di intervenire sulle zone interessate dalle infiltrazioni e perché l'amministratore del condominio, senza giustificato motivo, non si era presentato a rendere l'interrogatorio nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2014 sicché il suo comportamento andava valutato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in senso favorevole alla;
CP_1
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c) escludeva la fondatezza della domanda di garanzia proposta dal Parte_1
nei confronti dell'assicurazione ritenendo che la polizza coprisse solo i fatti accidentali e non quelli provocati da colpa o addebitabili a soggetti terzi;
d) censurava il comportamento processuale del che, nonostante Parte_1
l'assenza di prova delle sue asserzioni, aveva insistito, anche nella sua comparsa Co conclusionale, nella domanda di manleva nei confronti della , sebbene sia l' CP_1
richiesta da tale ultima società sia la Ctu espletata nel corso del giudizio avessero escluso qualsiasi responsabilità della società chiamata in causa;
ciononostante, il
Tribunale anziché quantificare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il danno sofferto dalla
- che aveva richiesto tale condanna per essere stata chiamata in causa dal CP_1
Condominio con dolo o colpa grave - si limitava a ridurre della metà le spese liquidate a favore della parte attrice;
e) riconosceva la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. Parte_1
individuandolo come soggetto tenuto a provvedere alle opere di consolidamento, rinforzo e rifacimento integrale dei marciapiedi, delle discese pluviali, della bocca di lupo, della coibentazione della montante idrica, come individuate dal Ctu, ma poi non riportava nel dispositivo della sentenza impugnata nessuna condanna ad un facere specifico a danno delL'ente, pure richiesto dagli attori.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 18 aprile 2018 a e Controparte_3 Controparte_4
alla nonché alla Controparte_15 Controparte_5
il ha proposto appello
[...] Parte_3
affidandolo ad un unico motivo col quale ha contestato:
A) che il primo Giudice aveva erroneamente valutato il materiale probatorio a sua disposizione, ed in particolare, le prove orali, escludendo la responsabilità della società , sebbene la stessa avesse illegittimamente sospeso i lavori appaltati, CP_1
che comprendevano anche la sostituzione dei canali di gronda, lasciando incompiuto il tratto di discesa pluviale poi completato da altra ditta subentrante, come peraltro accertato in altri due giudizi tenutisi dinnanzi al Tribunale di Avellino, nel primo dei quali si rigettava la domanda della di pagamento del corrispettivo del CP_1
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contratto di appalto, nel secondo dei quali si riconosceva la responsabilità del direttore dei lavori del contratto d'appalto negandogli il diritto al corrispettivo per avere consentito la citata sospensione dei lavori senza riferire alla stazione appaltante;
B) che il primo Giudice aveva quantificato i danni subìti dagli attori senza nessun elemento probatorio a sostegno tranne le fatture allegate dagli attori;
C) che il primo Giudice aveva erroneamente rigettato la domanda di manleva del nei confronti dell'assicurazione poiché la polizza copriva anche fatti Parte_1
accidentali, e tali dovevano considerarsi le infiltrazioni lamentate dagli attori, non addebitabili all'inerzia del , come ritenuto dal Tribunale, ma al Parte_1
comportamento inadempiente del terzo.
Ha concluso chiedendo di “riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per lo effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dai sig.ri e Controparte_3
nei confronti del in quanto Controparte_4 Controparte_16
inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata, sia in fatto che in diritto;
• sempre in via principale ed in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate con comparsa del 17.10.2011 e per l'effetto condannare la ditta
a tenere indenne il appellante da ogni effetto Controparte_1 Parte_1
pregiudizievole derivante dalla presente procedura;
• in subordine ed in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate con comparsa del 17.10.2011 e per l'effetto condannare la società (procuratore e Controparte_5
rappresentante della società a garantire e manlevare il Controparte_6 Parte_1
appellante da qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante dalla presente procedura;
• in ogni caso condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio incluse quelle di ctu, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, riformando in ogni caso quelle del giudizio di primo grado”.
5. Con comparsa del 25 luglio 2018 si è costituita in giudizio la chiedendo CP_1
in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello del ex art. 342 Parte_1
c.p.c. ed, in via subordinata, di rigettarlo nel merito in quanto infondato.
Ha poi proposto appello incidentale impugnando la sentenza:
- nella parte in cui il Tribunale, dopo avere affermato in motivazione la
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fondatezza della domanda della società ex art. 96 c.p.c., ha, in modo contraddittorio, nel dispositivo di tale sentenza, liquidato a favore della , a titolo di danno per CP_1
lite temeraria, la metà (rispetto a quelle liquidate a favore degli attori) delle spese di lite, evidentemente confondendo tale richiesta di danni con la condanna alle spese di lite, che, al contrario, andavano liquidate separatamente e per intero, a prescindere dal riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- nella parte in cui, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha liquidato a favore della la metà delle spese di lite, non indicando nessuna motivazione per la CP_1
compensazione della residua metà delle spese, anche in considerazione del fatto che era stata affermata la totale estraneità della società appaltatrice nella causazione dei danni sofferti dagli attori.
Ha concluso chiedendo di accogliere il suo appello incidentale, e per l'effetto, condannare il al pagamento in suo favore della somma di 5.000,00 € o di Parte_1
quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche per il comportamento tenuto dal nel Parte_1
giudizio d'appello, e con condanna di quest'ultimo anche al pagamento dell'ulteriore somma di 2.4171,00 €, pari alla metà delle spese di lite del primo grado, erroneamente compensate, nonché di quelle del grado d'appello, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Con comparsa del 30 luglio 2018 si sono costituiti in giudizio anche CP_3
e chiedendo di rigettare l'appello proposto dal e
[...] Controparte_4 Parte_1
proponendo anch'essi appello incidentale con cui hanno chiesto di riformare la sentenza impugnata sia nella parte in cui aveva omesso di condannare il Parte_1
all'eliminazione delle cause di danni, così come individuate e quantificate dal Ctu, sia in quella in cui non aveva incluso, nella condanna alle spese a carico del , le Parte_1
spese vive (contributo unificato , spese di notifica ed acconti versati al Ctu). Hanno concluso chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del grado a favore del proprio procuratore antistatario.
7. Dichiarata la contumacia della all'udienza Controparte_5
del 1° ottobre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione dell'appellata , di CP_1
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che esso palesa i motivi per cui il ragionamento logico seguito dal Giudice di prime cure sarebbe illegittimo e da riformare.
Peraltro, ai fini della declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si può tenere conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si deve esigere dall'appellante nessun progetto alternativo di sentenza ovvero nessun alcun vacuo formalismo fine a sé stesso, o ancora nessuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, andando invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame porta alle conclusioni suddette (cfr. per tutte, Cass., SS.UU., 27199/2017).
II. Nel merito, l'appello principale del è infondato e va rigettato per i Parte_1
seguenti motivi.
Il con un appello di ben 26 pagine, peraltro confusionario, si duole Parte_1
del fatto che il Tribunale abbia erroneamente escluso la responsabilità della , CP_1
mentre al contrario tale società, nei cui confronti esso aveva agito per essere manlevato, doveva considerarsi responsabile di tali danni per essersi resa inadempiente agli impegni assunti nel contratto d'appalto stipulato con il Condominio in data 7 febbraio 2005, sospendendo i lavori ed abbandonando il cantiere - sebbene tale contratto prevedeva che i lavori non potessero essere sospesi se non con ordine del direttore dei lavori - per il mancato pagamento di parte del corrispettivo dovutole dall'ente condominiale. Sostiene l'appellante che tra i lavori rimasti in sospeso vi era anche il rifacimento delle discese pluviali che erano rimaste sospese senza confluire nella rete fognaria provocando così infiltrazioni sulle pareti del fabbricato.
La doglianza è infondata.
Il primo Giudice ha infatti escluso la responsabilità della facendo proprie CP_1
le conclusioni del CTU nominato nel procedimento di primo grado secondo cui “in nessun modo le possibili cause delle attuali infiltrazioni possono essere collegate ai lavori svolti dall'impresa , in quanto, come è evidente dalla documentazione CP_1
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in atti, essa ha interrotto le lavorazioni ancor prima di intervenire sulle zone attualmente interessate dalle infiltrazioni. E poi evidente anche dallo stato conservativo dei marciapiedi, della bocca di lupo e delle discese pluviali, che non si sia mai intervenuti probabilmente fin dall'epoca della loro costruzione risalente a quella del fabbricato”.
Sul punto, l'appellante nulla ha detto per sconfessare le dette conclusioni, appigliandosi ad un'errata valutazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dai testi escussi che avrebbero affermato che la aveva abbandonato il cantiere CP_1
senza concludere i lavori appaltati, tra cui vi era quello del rifacimento dei canali di gronda e delle pluviali, oggetto di una specifica variante approvata in corso d'opera dal
. Parte_1
A giudizio della Corte, il fatto che la avesse sospeso i lavori al fabbricato CP_1
di via Dante, 19 in Avellino - oggetto del contratto d'appalto stipulato con Condominio
e risalente al febbraio 2005 - abbandonando il cantiere nel marzo del 2006, dopo circa un anno dalla stipula del citato contratto, non è contestato da nessuno, ed in particolare dalla medesima , che per tale motivo aveva iniziato un CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo per far accertare lo stato del cantiere all'epoca dell'abbandono.
Non è invece corretto, a giudizio della Corte, far derivare da tale sospensione dei lavori la causa delle infiltrazioni nei locali di proprietà della , atteso che CP_3
dall'esame dei testi escussi e dal medesimo interrogatorio libero degli attori è' invece emerso che tali fenomeni infiltrativi iniziarono dopo la sospensione dei detti lavori da parte di;
difatti, all'epoca in cui la diede in locazione i locali al CP_1 CP_3 CP_4
per uso commerciale, cioè nel maggio 2006, le infiltrazioni non erano ancora presenti tanto è che nel citato contratto di locazione il conduttore dichiarava che il locale era in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che potevano influire sulla salute di chi vi svolgeva l'attività. Inoltre, è stato accertato, altresì, che solo nel 2010 i lavori furono appaltati ad altra ditta, che nel 2014 i lavori erano ancora in corso e che nel
2012/2013 ancora vi erano gocciolamenti ed infiltrazioni - come dichiarato dal teste, ing. , consulente del Condominio – e che tali infiltrazioni erano Testimone_1
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iniziate presumibilmente in concomitanza dell'affidamento dei lavori ad altra ditta, cioè nel 2010 (cfr. dichiarazioni di e ). Testimone_2 Testimone_3
Ne consegue che la non può essere ritenuta responsabile di tali CP_1
infiltrazioni per avere omesso di portare a termine i lavori, con la sostituzione dei canali di gronda, atteso che dal 2006 il attese altri quattro anni per Parte_1
affidare tali lavori ad altra ditta nonostante l'edificio di via Dante 19 già presentasse da tempo segnali di fatiscenza, e vi era necessità, da un lato di fare lavori ai marciapiedi rotti, posti in prossimità del locale interrato di proprietà della , dall'altro di CP_3
provvedere a far coibentare le grondaie e di fare i lavori alla bocca di lupo che si trovava scoperta e pure esposta alle intemperie.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il solo ed ha escluso la responsabilità della chiamata in garanzia dal Parte_1 CP_1
primo.
Sempre correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione del ritenendo che la polizza coprisse solo Parte_1
“spargimenti di acqua derivanti da rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici etc..” e sostenendo che nel caso in esame non ricorresse un'ipotesi di
“fatto accidentale”, ma un'ipotesi dovuta all'assoluta inerzia del . Parte_1
Non è infatti esatto quanto sostenuto dall'ente nel suo atto d'appello, cioè che esso si era attivato nell'immediatezza per appaltare i lavori ad altra ditta a seguito dell'uscita di scena della , e che tra i fatti accidentali rientrasse anche il fatto CP_1
del terzo, cioè l'inadempimento della società appaltatrice, atteso che è stato provato che le infiltrazioni non furono cagionate dalla condotta di quest'ultima.
Va infine ritenuto infondata anche la doglianza dell'appellante Parte_1
relativa alla quantificazione dei danni, non avendo il medesimo detto perché la valutazione dei danni effettuata dal CTU sia stata non corretta e non rappresentando una diversa valutazione dei medesimi sulla base di prezzi di listino diversi da quelli utilizzati dal consulente tecnico.
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IV. Per tali motivi, l'appello principale va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Vanno invece accolti gli appelli incidentali proposti dalla e dagli attori CP_1
e CP_3 CP_4
V.1. Col primo la si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo la CP_1
fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società appaltatrice, abbia poi dichiarato in motivazione di voler liquidare tale danno nella misura della metà delle spese liquidate in favore di parte attrice, ma poi limitandosi a riportare nel dispositivo solo la condanna del al pagamento delle spese di lite, peraltro ridotte Parte_1
della metà (rispetto all'importo liquidato agli attori), a favore della . CP_1
Sostiene la società appellante che il primo Giudice in tal modo abbia commesso due errori: il primo non liquidando il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e confondendolo con la liquidazione delle spese di lite;
il secondo liquidando senza nessuna motivazione a carico del ed a favore della solo la metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite a quest'ultima spettanti, sostanzialmente compensando tra le stesse l'altra metà sebbene l' fosse stata riconosciuta del tutto estranea alla CP_1
responsabilità per danni invocata dagli attori.
Il motivo è fondato. Infatti, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di liquidare nel dispositivo della sentenza impugnata il danno ex art. 96 c.p.c. già riconosciuto in motivazione, risultando quest'ultimo differente dalle spese di lite, sebbene esse possono essere prese come parametro per la liquidazione di tale danno.
Ne consegue che tale danno, da liquidarsi in via equitativa (cfr. Cass.
22588/2020), può essere quantificato nell'importo individuato dal primo Giudice pari alla metà delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice, cioè pari a 2.417,00 €, oltre rivalutazione ed interessi, per complessivi 3.583,53 €.
Va altresì riconosciuta la totale soccombenza del nel primo grado Parte_1
del giudizio nei confronti della chiamata in causa, con la conseguenza che il CP_1
primo è chiamato a rifondere alla società la totalità delle spese del primo grado, che si liquidano nell'importo di 4.835,00 € per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell'avvocato Luciano Trofa, difensore antistatario della . CP_1
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c. Controparte_10 Controparte_10 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
V.2. Col secondo appello incidentale e del hanno impugnato la CP_3 CP_4
sentenza per non avere il primo Giudice esaminato la loro domanda di condanna del all'eliminazione delle cause dei danni, così come individuate e Parte_1
quantificate in seguito dal nominato Ctu, e per non avere condannato il al Parte_1
pagamento anche delle spese vive (contributo unificato , spese di notifica ed acconti versati al Ctu).
Tali doglianze sono fondate.
Quanto alla prima domanda effettivamente le parti avevano chiesto con l'atto di citazione anche l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ctu aveva accertato in primo grado che, tra i lavori in programma nell'ambito dell'attuale manutenzione straordinaria , che potevano considerarsi causa delle lamentate CP_11
infiltrazioni vi erano anche il rifacimento dei marciapiedi condominiali, delle discendenti pluviali con terminali in ghisa e collettori di raccordo interrati in pvc, il ripristino della completa funzionalità della bocca di lupo esistente sul perimetro interno del fabbricato per un valore complessivo di € 5.651,92 al netto di iva, nonché ulteriori opere di ripristino, come la messa a nudo della montante dal lato della fodera esterna lungo i sei piani soprastanti, di pertinenza esclusivamente , la sua CP_11
coibentazione ed il ripristino della fodera e facciata per un valore di 3.000,00 € più iva.
A tali opere, qualora non ancora effettuate, va pertanto condannato il
. Parte_1
Esso va parimenti condannato a rifondere alla ed al con CP_3 CP_4
attribuzione al loro procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese vive del primo grado del giudizio di complessivi 386,49 €, comprendenti il contributo unificato di
374,00 €, la marca da bollo di 8,00 e le spese di notifica per 4,49 € (non vi è prova del pagamento dell'acconto al CTU).
VI. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante principale a rifondere a ciascuno dei difensori degli appellati, che hanno dichiarato di averle anticipate, le spese del processo d'appello.
Esse, in assenza della nota specifica depositata dagli appellati, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del ministro della giustizia 10 marzo
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2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 e
26.000,00 €– nel complessivo importo di :
- 6.680,50 €, di cui 5.500,00 € per i compensi (1.000,00 € per la fase di studio,
900,00 € per la fase introduttiva, 1.700,00 per la trattazione e 1.900,00 € per la fase decisoria), 825,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 355,50 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Katia De Rosa, nonché
- 6.472,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi (1.000,00 € per la fase di studio,
900,00 € per la fase introduttiva, 1.700,00 per la trattazione e 1.900,00 € per la fase decisoria), 825,00 € per spese generali e 147,00 € per spese vive a favore dell'avv.
Luciano Trofa.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del Parte_1
appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti di Controparte_10 CP_3
e di della e
[...] Controparte_4 Controparte_17
della nonché sugli appelli incidentali proposti dalla Controparte_5
e da e Controparte_17 Controparte_3 CP_4
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_10
Tribunale di Avellino n. 113/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello principale del e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui lo condanna al risarcimento dei danni a favore di e Controparte_3 Controparte_4
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(già Prima Sezione Civile bis)
2. accoglie l'appello incidentale della e per l'effetto, in riforma CP_17
della sentenza impugnata, condanna il al risarcimento dei danni Parte_1
ex art. 96 c.p.c. a favore della società, che liquida nel complessivo importo di
3.583,53 €, nonché al pagamento delle spese del primo grado che liquida a favore del procuratore antistatario della , avv. Luciano Trofa, in CP_1
complessivi di 4.835,00 €, oltre eventuali accessori;
3. accoglie l'appello incidentale di e di e Controparte_3 Controparte_4
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna il a porre in essere le opere indicate in motivazione Parte_1
per eliminare le cause delle infiltrazioni ancora esistenti, quantificate in
5.651,92 € al netto di iva, nonché in 3.000,00 € più iva;
- condanna il al pagamento delle spese vive del primo grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano a favore dell'avv. Katia De Rosa, procuratore degli appellanti incidentali dichiaratosi anticipatario, in complessivi 386,49 €;
4. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del secondo grado che si liquidano in :
- 6.680,50 €, di cui 5.500,00 € per i compensi, 825,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 355,50 € per spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Katia De Rosa;
- 6.472,00 €, di cui 5.500,00 € per compensi, 825,00 € per spese generali e
147,00 € per spese vive a favore dell'avv. Luciano Trofa;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da esso proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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