Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9866 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FRANCESCO BACCI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato PARDO CELLINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
- disporre che i figli e restino affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori;
- collocare i figli prevalentemente presso la madre;
- assegnare a la casa coniugale ubicata in Signa, via Maromme n. 63; Parte_1
dovrà trasferire la residenza presso un altro immobile entro 60 giorni da Controparte_1
oggi;
- prevedere che il padre stia con i figli fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale
(mercoledì, in difetto di diversi accordi) dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo, nella settimana in cui il padre vede i figli nel weekend;
due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì, in difetto di diversi accordi) dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola il venerdì mattina, nella settimana in cui il padre non vede i figli nel weekend;
il tutto salvi diversi accordi tra i genitori;
inoltre, salvi diversi accordi, i figli staranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori la vigilia del 24 dicembre, da una parte, e i giorni di Natale e Santo Stefano dall'altra; stessa alternanza per il giorno 31/12
e il giorno 1/1; metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori, e un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- porre a carico di l'obbligo di versare integralmente la rata del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari a € 996,00 al mese, e, con effetto a decorrere dalla pronuncia della sentenza, l'obbligo di corrispondere a Parte_1
l'importo mensile di € 1.000,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 500,00 per figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
2 - disporre che i genitori partecipino alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando alle Linee
Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- porre a carico di con effetto a decorrere dalla pronuncia della Controparte_1 sentenza, l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 600,00, Parte_1
soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese”; la ricorrente ha altresì insistito nella domanda di addebito della separazione al marito, e nelle richieste istruttorie formulate nel ricorso e nella memoria integrativa, e non ammesse;
il resistente ha insistito per il rigetto della domanda di addebito, e per il rigetto delle richieste istruttorie di controparte;
in denegata ipotesi di loro ammissione, ha insistito nelle proprie istanze istruttorie di cui alla seconda memoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo Controparte_1
alla domanda di separazione.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
2. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori , nato il Per_1
13/12/2017, e , nato il [...], i quali continueranno a vivere con la madre, Per_2
mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre, il cui percorso al Ser.d. si è concluso positivamente.
3 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. Residua soltanto da statuire in ordine alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata da Parte_1
Al riguardo, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, secondo la quale, in particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, ha così precisato i rispettivi oneri probatori dei coniugi: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della 4 valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Ciò premesso, nel caso di specie la ha dedotto di avere scoperto, ad aprile 2022, Pt_1 che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna;
che ne era seguito un periodo di crisi tra i coniugi, nel corso del quale la ricorrente, pur sconvolta per la scoperta, aveva comunque cercato di comprendere se il rapporto di coppia si potesse salvare;
di avere nel frattempo rinvenuto in casa sostanza stupefacente, evidentemente portata dal il quale si comportava in modo sempre più offensivo CP_1
e rabbioso, finché la stessa ricorrente, valutato che la crisi era definitiva, aveva deciso di rivolgersi a un legale.
Il convenuto, senza contestare l'esistenza della relazione extraconiugale, ha replicato che i coniugi erano in crisi già da tempo, non avendo più rapporti intimi dall'anno 2020,
e che anche la moglie aveva una relazione extraconiugale.
Orbene, si deve rilevare che risulta provato (in quanto non contestato) che la Pt_1
avesse scoperto il tradimento del marito a aprile 2022 a seguito di contatto da parte della donna, che aveva instaurato con lui una relazione extraconiugale (v. Persona_3
allegato A del ricorso). È altresì pacifico, in quanto dedotto dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione, che a dicembre 2022 la avesse “ormai manifestato la Pt_1
volontà di separarsi dal marito (con lettera formale del proprio legale del 20 dicembre
2022)”.
Considerato che il non ha offerto prova di una crisi precedente alla scoperta, da CP_1
parte della moglie, del tradimento da lui posto in essere, e tenuto conto che dopo pochi mesi (dicembre 2022), la si era rivolta ad un legale per avviare la separazione, Pt_1
deve ritenersi che la crisi coniugale sia causalmente riconducibile alla violazione del dovere di fedeltà da parte del marito. È infatti del tutto plausibile che la con due Pt_1
bambini piccoli, avesse voluto verificare la possibilità di salvare il matrimonio prima di porre fine al rapporto con il e successivamente, una volta accertato che il CP_1
marito stava mantenendo la relazione extraconiugale, avesse deciso di rivolgersi a un legale.
5 Preme evidenziare che il non ha provato che la moglie avesse intrattenuto nel CP_1
frattempo una relazione extraconiugale, ma risulta soltanto che quest'ultima, in quanto da lei ammesso, avesse conosciuto un uomo a dicembre 2022 ed avesse cominciato a frequentarlo da quel momento.
Sulla base di quanto osservato, la separazione deve essere addebitata a Controparte_1
4. Da ultimo, avendo le parti richiamato le istanze istruttorie articolate in atti, occorre rilevare che le prove orali della ricorrente sono assorbite dall'intervenuto accoglimento della domanda di addebito della separazione e dall'accordo raggiunto tra le parti sulle ulteriori questioni, mentre per le prove articolate dal resistente occorre rinviare all'ordinanza del giudice relatore depositata il 17/5/2024, condividendone il collegio la valutazione di superfluità.
5. In considerazione dell'esito del giudizio, con soccombenza prevalente di
[...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi CP_1
del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), per due terzi devono essere poste a carico del resistente, mentre per la restante parte devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 31/07/1991, e , n. a FIRENZE (FI), il 22/10/1984 Controparte_1
(matrimonio contratto a Signa il 20/09/2015, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SIGNA al n. 13, parte II, serie A, anno 2015);
- addebita la separazione a Controparte_1
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- condanna a rimborsare a due terzi delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo complessivo (già decurtato di un terzo) di € 5.077,34 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6 - compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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