Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MONTE DI PROCIDA (NA) il 14/02/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI STAZIO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere titolate di assegno sociale dal giugno 2014; che l' ha CP_1 sospeso la prestazione dal gennaio 2023; di aver presentato domanda di ricostituzione reddituale il 13.3.2023; che a seguito di ricalcolo della
1
3.500,90 per i ratei non corrisposti;
di aver presentato ricorso amministrativo;
la violazione del limite del quinto come previsto dall'art. 69 l. 153/1969; la mancata comunicazione dell'indebito.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei di assegno sociale dal gennaio al maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio.
Nel caso in esame, parte ricorrente richiede il pagamento della quota di ratei di assegno sociale che l' sia nel provvedimento di liquidazione CP_1 del 3.5.2023 sia nella propria memoria difensiva, ha compensato con un indebito per lo stesso titolo per l'anno 2018.
Per tali ragioni, il thema decidendum ha ad oggetto l'esistenza del controcredito dell' in quanto risultano pacifici i presupposti CP_1 dell'assegno sociale dal gennaio 2023. Si tratta, quindi, di un giudizio di ripetizione di indebito in quanto l' (solvens) ha fatto valere il CP_1 proprio diritto alla restituzione nei confronti dell'accipiens per i ratei di prestazioni assistenziale (assegno sociale e relativa maggiorazoine) percepiti nell'anno 2018 sine titulo.
2 REQUISITI PER L'ASSEGNO SOCIALE
Per quanto riguarda il merito, l'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
3 obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza del requisito reddituale è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Sempre a carico di parte ricorrente è l'onere probatorio nel caso in cui l' formula una pretesa restitutoria. CP_1
Va a questo punto osservato, in tema di riparto dell'onere probatorio, che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
Devono a questo punto essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente non ha allegato in modo specifico il possesso del requisito reddituale utile per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2018 (periodo controverso). Allo stesso modo, non vi è prova della presentazione delle dichiarazioni reddituali né all' né CP_1 all'Agenzia delle Entrate.
4 Parte ricorrente, infatti, contesta l'indebito ritenendo violato il limite di un quinto previsto dall'art. 69 l. 153/1969. Tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame
COMPENSAZIONE IMPROPRIA
In primo luogo, nel caso in esame non sussiste alcuna compensazione tecnica effettuata dall' ma un mero conguaglio (compensazione CP_1 atecnica) tra controcrediti che riguardano lo stesso titolo (stessa prestazione).
Tali considerazioni sono condivise dalla stessa giurisprudenza di legittimità
(Cass. 19496/2014; cfr. anche 13649/2007) secondo cui “Invero, questa
Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. lav. n. 10832 de
16/8/2000) che "i limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite, poste dalla normativa in materia, non trovano applicazione in relazione ai pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione, poichè in tal caso l'obbligo di restituzione si fonda sul disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2, e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di un suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Nè l'eventuale mancata erogazione da parte dell'istituto previdenziale delle prestazioni successivamente maturate, ai fini del recupero delle somme risultate non dovute, è riconducibile alla disciplina della compensazione, che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti." (in senso conf. v. anche
Cass. Sez. lav. n. 11208 del 17/7/2003) D'altra parte è consolidato l'orientamento di questa Corte sul fatto che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto (come nella fattispecie in esame), il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere (in
5 tal senso v. fra tante Cass. Sez. lav. n. 5024 del 2/3/2009 e Cass. Sez. lav. n. 16349 del 24/7/2007). Orbene, la Corte d'appello di Genova si è attenuta correttamente a tali principi nel momento in cui ha confermato la statuizione di primo grado, ribadendo che la ripetizione di somme erogate dall' in esecuzione di una sentenza successivamente riformata non si CP_2 inquadra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., nè
è disciplinata dalla normativa speciale prevista per gli indebiti previdenziali, perchè si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, per cui il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento ed impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore. In maniera altrettanto corretta la Corte di merito ha posto in evidenza che nella fattispecie non operava l'istituto della compensazione, bensì quello della compensazione impropria, giacchè i rispettivi crediti delle parti traevano origine dal medesimo rapporto In definitiva, il ricorso va rigettato”.
PRESUPPOSTI DELL'ART. 69 l. 153/1969
L'art. 69 l. 153/1969, inoltre, non è applicabile in quanto la trattenuta è stata eseguita su una prestazione a carattere assistenziale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. 30220/2019) “6. la L. n. 153 del
1969, art. 69 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al comma 1 che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' CP_1
"possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_3
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di
[...] previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_3 escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative". Il comma 2 fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie,
6 l'importo corrispondente al trattamento minimo. Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1 creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile
1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383).
7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda,come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr
Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce)”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 01/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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