Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1975, n. 2526
CASS
Sentenza 27 giugno 1975

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Lo stabilire se in concreto sussista un rapporto di incarico professionale il cui Esercizio sia o meno riservato ad iscritti in albi costituisce apprezzamento di fatto, come tale devoluto alla esclusiva Competenza del giudice di merito e sottratto al Sindacato di legittimita, ove sia congruamente motivato. ( Conf 2911/67, mass n 330561).*

L'invalidita dei contratti aventi per oggetto prestazioni professionali, per difetto di iscrizione del professionista nell'albo della categoria, si riferisce unicamente alle attivita che per legge siano riservate, in via esclusiva, a professionisti abilitati allo Esercizio professionale. Per ogni altra attivita, anche se abitualmente svolta da professionisti iscritti in albi ed anche se contemplata in apposita voce della tariffa professionale, vige il principio generale della libera esplicazione delle proprie energie lavorative, che compete ad ogni persona. ( V 3496/72, mass n 361412; 1474/68, mass n 333134).*

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la facolta di recesso da parte del committente trova la sua giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto e non e affatto collegata con la determinatezza o indeterminatezza della durata di esso. Ha carattere dispositivo, ed e, percio, derogabile dalle parti, la norma attributiva della facolta di recesso al cliente. ( V 947/74, mass n 368858; 2558/73, mass n 366010; ( V 1667/73, mass n 364564; 1736/68, mass n 333605).*

L'iscrizione del libero professionista nell'albo della categoria si configura quale atto amministrativo di accertamento costitutivo il cui difetto, quando l'iscrizione sia prescritta dalla legge, determina l'invalidita dei contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera professionale comprese fra quelle proprie della categoria. In tali ipotesi, il professionista non puo ottenere alcun compenso, neppure in base all'Azione generale di arricchimento senza causa, la cui funzione integratrice e sussidiaria viene meno quando lo ordinamento giuridico, per ragioni di ordine pubblico o per altro motivo, non appresti alcuna tutela ad un determinato interesse. ( V 3496/72, mass n 361412; 1388/72, mass n 357970; ( V 2698/69, mass n 342378; 1474/68, mass nn 333134, 333132; ( V 1116/63, mass n 261624).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1975, n. 2526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2526
    Data del deposito : 27 giugno 1975

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