Articolo 903 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 898Articolo 904
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9 ottobre 2010
Art. 903. Elezioni in cariche politiche 1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 3. Il periodo di aspettativa in questione e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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