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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALIA VINCENZO, Presidente
MARCIALIS GIOVANNI, Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vigevano - Corso Vittorio Emanuele Ii N. 25 27029 Vigevano PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544196 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544201 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544202 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544205 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544208 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544214 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 Srl propone ricorso
contro
Comune di Vigevano avverso avvisi accertamento IMU anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
La società ricorrente ha installato sul tetto del proprio stabilimento n.2 impianti fotovoltaici senza provvedere alla determinazione della rendita ritenendo gli impianti essere strettamente di natura impiantistica e pertanto non soggetti a accatastamento.
Parte ricorrente ritiene non pertinenti le sentenze citate dal Comune, infatti una fa riferimento alle turbine delle centrali elettriche e l'altra a impianti fotovoltaici di grande potenza, realizzati per produrre energia da immettere nella rete nazionale, nel caso di specie, invece, la società ricorrente ha installato gli impianti per autoconsumo.
Ai fini della determinazione del valore dell'impianto, valore a cui poi sarebbe seguita la determinazione dell'IMU, il Comune ha convocato la società ricorrente e ha proposto una riduzione delle sanzioni e riconoscendo l'accettazione, quale validità del censimento catastale, a far data dal 28/2/25
La società si oppone all'operato del Comune e in primis contesta la validità degli accertamenti per gli anni
2018 e 2019 perché notificati oltre il termine dei 5 anni.
Nel merito la parte contesta la debenza del tributo trattandosi di impianto di pertinenza che non accresce il valore dell'immobile di oltre il 15%
Si costituisce il Comune e precisa che i due impianti installati hanno potenza di Kw 41,28 e 22,50, che per nessuno dei due impianti è stata presentata denuncia ne è stata pagata IMU
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letta attentamente la documentazione in atti, ritiene il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl non meritevole di accoglimento.
Prioritariamente occorre precisare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014).
• Dalla documentazione in atti è verificabile come i due impianti sono di potenza paria a Kw 41,25 e 22,50, è innegabile che trattasi di impianti di notevoli dimensioni sia per la potenza che per il numero dei pannelli installati, ben 174, questo porta a ritenere che lo stesso debba essere accatastato in maniera autonoma, infatti a nulla vale la precisazione, fatta da parte ricorrente, che gli stessi possano essere amovibili.
Questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare come l'accatastamento in maniera autonoma non è necessario quando si è in presenza di piccoli impianti, 3/6 Kw installati per autoconsumo, così come meglio dettagliato nelle circolari esplicative di Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 3/T del 2008, in linea con la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 16824 del 21 luglio 2006), Cassazione che a proposito di impianti ha affermato che, quando un impianto sia integrato in maniera stabile, come nel caso che ci occupa, connesso funzionalmente al fabbricato al punto che non sia rimovibile senza oneri gravosi o senza alterare la funzionalità, esso può essere considerato parte dell'unità immobiliare a tutti gli effetti, con conseguenza anche ai fini fiscali
Anche Cassazione Civile, sez. V, n. 6840/2024 ha stabilito che un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni può essere considerato bene immobile perché è funzionalmente e strutturalmente collegato al terreno o nel caso di specie al tetto del complesso aziendale, questa qualificazione assume valore rilevante per le imposte come quelle di registro, e indica un orientamento giurisprudenziale su come si debbano considerare tali impianti.
Neppure la contestazione circa il termine di prescrizione relativo all'IMU anni 2018 e 2019 può trovare accoglimento, infatti giova ricordare che la società non ha presentato nessuna denuncia ai fini IMU e che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, pertanto per l'annualità del 2018 il termine era il 31/12/2024, infatti la dichiarazione
IMU relativa al 2018 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2019 quindi il primo dei 5 anni è il 2020 così da arrivare al 31/12/2024, per il 2019 il conteggio è conseguente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 785,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALIA VINCENZO, Presidente
MARCIALIS GIOVANNI, Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vigevano - Corso Vittorio Emanuele Ii N. 25 27029 Vigevano PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544196 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544201 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544202 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544205 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544208 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202544214 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 Srl propone ricorso
contro
Comune di Vigevano avverso avvisi accertamento IMU anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
La società ricorrente ha installato sul tetto del proprio stabilimento n.2 impianti fotovoltaici senza provvedere alla determinazione della rendita ritenendo gli impianti essere strettamente di natura impiantistica e pertanto non soggetti a accatastamento.
Parte ricorrente ritiene non pertinenti le sentenze citate dal Comune, infatti una fa riferimento alle turbine delle centrali elettriche e l'altra a impianti fotovoltaici di grande potenza, realizzati per produrre energia da immettere nella rete nazionale, nel caso di specie, invece, la società ricorrente ha installato gli impianti per autoconsumo.
Ai fini della determinazione del valore dell'impianto, valore a cui poi sarebbe seguita la determinazione dell'IMU, il Comune ha convocato la società ricorrente e ha proposto una riduzione delle sanzioni e riconoscendo l'accettazione, quale validità del censimento catastale, a far data dal 28/2/25
La società si oppone all'operato del Comune e in primis contesta la validità degli accertamenti per gli anni
2018 e 2019 perché notificati oltre il termine dei 5 anni.
Nel merito la parte contesta la debenza del tributo trattandosi di impianto di pertinenza che non accresce il valore dell'immobile di oltre il 15%
Si costituisce il Comune e precisa che i due impianti installati hanno potenza di Kw 41,28 e 22,50, che per nessuno dei due impianti è stata presentata denuncia ne è stata pagata IMU
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letta attentamente la documentazione in atti, ritiene il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl non meritevole di accoglimento.
Prioritariamente occorre precisare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014).
• Dalla documentazione in atti è verificabile come i due impianti sono di potenza paria a Kw 41,25 e 22,50, è innegabile che trattasi di impianti di notevoli dimensioni sia per la potenza che per il numero dei pannelli installati, ben 174, questo porta a ritenere che lo stesso debba essere accatastato in maniera autonoma, infatti a nulla vale la precisazione, fatta da parte ricorrente, che gli stessi possano essere amovibili.
Questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare come l'accatastamento in maniera autonoma non è necessario quando si è in presenza di piccoli impianti, 3/6 Kw installati per autoconsumo, così come meglio dettagliato nelle circolari esplicative di Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 3/T del 2008, in linea con la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 16824 del 21 luglio 2006), Cassazione che a proposito di impianti ha affermato che, quando un impianto sia integrato in maniera stabile, come nel caso che ci occupa, connesso funzionalmente al fabbricato al punto che non sia rimovibile senza oneri gravosi o senza alterare la funzionalità, esso può essere considerato parte dell'unità immobiliare a tutti gli effetti, con conseguenza anche ai fini fiscali
Anche Cassazione Civile, sez. V, n. 6840/2024 ha stabilito che un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni può essere considerato bene immobile perché è funzionalmente e strutturalmente collegato al terreno o nel caso di specie al tetto del complesso aziendale, questa qualificazione assume valore rilevante per le imposte come quelle di registro, e indica un orientamento giurisprudenziale su come si debbano considerare tali impianti.
Neppure la contestazione circa il termine di prescrizione relativo all'IMU anni 2018 e 2019 può trovare accoglimento, infatti giova ricordare che la società non ha presentato nessuna denuncia ai fini IMU e che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, pertanto per l'annualità del 2018 il termine era il 31/12/2024, infatti la dichiarazione
IMU relativa al 2018 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2019 quindi il primo dei 5 anni è il 2020 così da arrivare al 31/12/2024, per il 2019 il conteggio è conseguente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 785,00.