Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04605/2025REG.PROV.COLL.
N. 02621/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione prima) n. 11248/2022, resa tra le parti, sul ricorso n.12565/2015 proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego all'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del presupposto e connesso provvedimento di cancellazione dall'elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, adottati in suo pregiudizio dal direttore centrale per le risorse umane (ufficio IV) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, il primo (prot. n. 0033748) in data 16.07.2015 e il secondo (prot. n. 0000551) in data 16.02.2015, nonché per l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente ad essere assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'esito della procedura selettiva indetta con decreto direttoriale n. 3747 del 27.08.2007;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-L’appello in epigrafe ha ad oggetto la sentenza del Tar Lazio-Roma n. 11248/2022, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento del diniego di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del presupposto provvedimento di cancellazione dall’elenco del personale volontario del Comando dei vigili del fuoco di Matera, a causa di un grave illecito commesso il 22 agosto 2000 (violenza sessuale posta in essere con alcuni amici in danno di una minorenne), oggetto di sentenza di patteggiamento depositata il 6 novembre 2022 (divenuta irrevocabile il successivo 29 novembre).
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio e, all’udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Deduce l’appellante -con un unico motivo di gravame- la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c. e dell’obbligo di motivazione ex artt. 74 e 88 c.p.a. per aver il giudice di prime cure omesso di considerare la fattispecie concreta e le concrete censure, fondandosi la pronuncia su “ postulati argomentativi totalmente disancorati dalla concreta fattispecie in delibazione ”, in ogni caso “ intrinsecamente tautologici e/o dogmatici ”, che incrocerebbero “ la specifica vicenda processuale oggetto di disputa solo ed esclusivamente –ed a tutto voler concedere- in termini teorici ed astratti, privi –tuttavia- di qualsiasi pendent rispetto alle questioni prospettate nel ricorso introduttivo del giudice di prime cure ”; riproponendo conseguentemente nella loro integralità i due motivi di ricorso in quanto “ rimasti completamente ignorati nella frettolosa e superficiale delibazione di prime cure ”.
Le censure si appalesano tuttavia infondate, essendo la pronunzia del Tar perfettamente ritagliata sulle censure dedotte in primo grado.
Con il primo motivo infatti l’odierno appellante aveva –in estrema sintesi- cercato di ridimensionare il precedente penale sul quale le determinazioni gravate si fondano, per un verso adducendo la notevole risalenza nel tempo, la unicità dell’episodio e l’età immatura dell’agente; per altro verso, valorizzando l’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato; infine, stigmatizzando la asserita interferenza tra il procedimento di assunzione e quello disciplinare (motivo 1). Con il secondo motivo, partendo dalle stesse considerazioni, aveva sostanzialmente dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego di assunzione, mera conseguenza –in tesi- del pronunciamento disciplinare.
Il giudice di prime cure –diversamente da quanto sostenuto dall’appellante- esamina e supera i riportati rilievi esprimendo il convincimento che: a) non sia precluso all’Amministrazione, sia pure nel rispetto dell’autonomia dei procedimenti, assumere gli atti acquisiti nel procedimento disciplinare al fine di formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti morali nel procedimento di assunzione; b) tale valutazione sia rimessa all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come da precedenti giurisprudenziali ivi richiamati e che, pertanto, sia sindacabile solo per travisamento dei fatti o per macroscopica illogicità; c) nella fattispecie si paleserebbe invece con evidenza la carenza delle qualità morali del ricorrente considerata la gravità del delitto commesso, non derubricabile per effetto della giovane età dell’agente (comunque superiore alla maggiore età) e della presunta non piena comprensione del disvalore del proprio gesto; d) non possano essere tradite le legittime aspettative dei cittadini nel momento in cui affidano a terzi (in particolare i vigili del fuoco) la protezione della propria incolumità.
Tali condivisibili considerazioni giustificano pienamente la conclusione cui il Tar è pervenuto di assoluta incompatibilità del ricorrente con lo svolgimento delle delicate funzioni affidate ai vigili del fuoco, che postulano –come già chiarito da questo Consiglio nella precedente decisione n. 8760/2021- “ un comportamento nella vita professionale e sociale conforme a profondi e radicati principi di legalità, moralità, correttezza e solidarietà sociale ”.
In estrema sintesi la pubblica Amministrazione, sulla scorta di valutazioni autonome rispetto al parallelo procedimento disciplinare originato dagli stessi fatti ha correttamente esercitato la discrezionalità alla stessa spettante e il giudice di prime cure ha ritenuto non sindacabili le determinazioni assunte sotto il profilo della razionalità e logicità, sulla scorta di riflessioni –a loro volta- ragionevoli e condivisibili.
3.-In conclusione, il gravame va respinto. Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata in giudizio si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.