Art. 308.
(Non retroattivita' dei provvedimenti di revoca del sequestro).
I provvedimenti da qualunque autorita' emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
(Non retroattivita' dei provvedimenti di revoca del sequestro).
I provvedimenti da qualunque autorita' emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.